Sentenza breve 17 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 17/03/2021, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 00372/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Denis Rosa e Maria Maniscalco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Denis Rosa in Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Veneto e Ufficio Scolastico della Regione del Veneto - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
-OMISSIS- “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del diniego della -OMISSIS- resistente alla richiesta di trattenimento, per un anno, di -OMISSIS- nella -OMISSIS-, espresso nel “ Verbale dell’incontro del GLO di progettazione iniziale per l’elaborazione del PEI ”, prot.-OMISSIS-;
- del Piano Educativo Individualizzato (in sigla P.E.I.) per -OMISSIS-, nella parte in cui, a seguito del diniego della Dirigente scolastica, espresso durante la riunione del GLO, nulla dice sul trattenimento del bambino, per un altro anno, nella -OMISSIS-;
- di ogni atto, presupposto e/conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi di -OMISSIS-, ancorché non conosciuto;
per la condanna, anche con provvedimento cautelare dell’Amministrazione scolastica a consentire al minore in situazione di gravità di proseguire il -OMISSIS-, iniziato nell’a.s. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto e dell’Ufficio Scolastico della Regione del Veneto - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm. e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che con il ricorso si chiede l’annullamento del diniego espresso nel corso dell’incontro del GLO -OMISSIS- resistente al trattenimento, per un anno, del minore -OMISSIS- nella -OMISSIS- nonché del Piano educativo individualizzato (PEI) per -OMISSIS- nella parte in cui non ha previsto la possibilità di tale trattenimento;
- che la ricorrente con il primo motivo di ricorso lamenta la lesione del diritto del minore all’istruzione e all’integrazione scolastica e con il secondo motivo il difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti impugnati che, in contrasto con gli elementi acquisiti nel corso del procedimento, negherebbero la possibilità di trattenimento nella -OMISSIS-benché nella fattispecie sussistano i presupposti per il suo riconoscimento;
- che in base alla Direttiva del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali e alla circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20651 del 12 novembre 2020, in via eccezionale, in accordo con la famiglia e a fronte di documentazione che ne attesti la necessità, è consentito il trattenimento per un anno alla -OMISSIS-ai -OMISSIS-con disabilità;
- che nella fattispecie in esame la famiglia ha presentato una documentata istanza finalizzata alla permanenza del minore nella-OMISSIS-;
- che il minore in questione non solo è affetto da gravi patologie, ma è stato iscritto alla -OMISSIS-solo a -OMISSIS-e il suo percorso nella -OMISSIS-risulta essere stato compromesso-rallentato dalle eccezionali restrizioni imposte dalla pandemia Covid;
Considerato:
- che l’eccezione, proposta dal Ministero resistente, di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in ragione della natura endoprocedimentale degli atti impugnati, non è fondata;
- che infatti, come chiarito anche dalla nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, -OMISSIS-, il trattenimento per un anno nella -OMISSIS-richiede una programmazione condivisa tra la -OMISSIS-richiedente e quella -OMISSIS- di iscrizione obbligatoria, la famiglia e i servizi;
- che la mancata progettazione del trattenimento alla-OMISSIS- nel PEI di inizio anno scolastico e la valutazione espressa dalla Dirigente scolastica durante la riunione del GLO possono pregiudicare l’effettiva possibilità del minore di proseguire il percorso formativo da poco iniziato presso la-OMISSIS-, determinando un sostanziale arresto procedimentale;
Considerato altresì:
- che tutte le relazioni mediche e psicologiche acquisite nel corso del procedimento hanno evidenziato la necessità della permanenza del minore presso la -OMISSIS-per un ulteriore anno;
- che in particolare, la -OMISSIS-, ha concluso la propria relazione rilevando che è consigliabile fermare il minore “ un altro anno alla -OMISSIS-per potenziare l’apprendimento degli aspetti cogniti, comunicativi e relazionali, indispensabili per l’ingresso alla -OMISSIS--OMISSIS- ”;
- che nel verbale GLO del -OMISSIS-ha confermato la propria posizione favorevole al trattenimento del bambino in quanto “ per la gravità e complessità della situazione, può trovare nel trattenimento alla -OMISSIS-un più adeguato ambiente, che può offrire un contesto con tipologie di attività cognitive, sociali, relazionali adatte a lui al suo profilo funzionale. Data la gravità del quadro e la perdita di mesi di scuola, il bambino ne ha molto risentito ”;
Ritenuta pertanto la fondatezza del secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti impugnati in relazione a quanto rilevato nel verbale GLO e alle relazioni mediche e psicologiche acquisite che hanno valutato necessario nell’interesse del minore il suo trattenimento nella -OMISSIS-per un ulteriore anno;
Ritenuto di conseguenza di accogliere il ricorso e per l’effetto di annullare per difetto di motivazione e di istruttoria il diniego espresso nel corso dell’incontro del GLO -OMISSIS-al trattenimento, per un anno, del minore nella -OMISSIS- nonché il PEI per -OMISSIS- nella parte in cui non ha previsto la possibilità di tale trattenimento;
Ritenuta altresì, per la peculiarità della fattispecie, la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.