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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/05/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NT
PRIMA SEZIONE
Il Tribunale di NT, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. Paolo DE PALMA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero di RG. 4099/2024, riservata per la decisione all'udienza del 15.05.2025, avente ad oggetto: comodato gratuito –
cessazione – rilascio bene.
Tra le seguenti parti:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Via dei Mille n°132 (C.F. , in proprio e nella qualità di difensore di C.F._1
sè stesso, domiciliato elettivamente in IA alla Via Dei Mille 132;
ricorrente
contro
(C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...](Br) in Contrada Laurito ed elettivamente domiciliata nell'immobile oggetto del presente giudizio;
resistente
**********
All'udienza del 15.05.2025 sulle conclusioni della sola parte ricorrente e nella contumacia della parte resistente la causa è stata riservata per la decisione ex art.429 cpc, con lettura del dispositivo in udienza e concisa esposizione dei fatti e delle ragioni su cui è fondata la decisione.
Per il ricorrente (dall'atto introduttivo del giudizio): “ Accertato il venir meno del titolo
giuridico che legittima la detenzione del bene e la preventiva richiesta di rilascio dello
stesso nel rispetto del termine stabilito al punto n°6 del contratto di comodato,
dichiarare cessato il contratto di comodato immobiliare de quo e, per l'effetto,
condannare la resistente alla immediata liberazione da persone e/o cose e alla
restituzione in favore del ricorrente di tutti i beni immobili oggetto dello stesso. Con
vittoria di spese, competenze e accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'attore esponeva che con contratto stipulato il 27/10/2022 e registrato in data 15/11/2022 presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia
delle Entrate di NT (Ta) al N°2523 – Serie 3 concedeva in comodato gratuito al signor (C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
26/02/1998 e alla signora (C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
IA (Ta) il 22/06/1967, residente in Oria (Br) in Contrada Laurito ed elettivamente domiciliata nell'immobile oggetto del presente in IA (Ta) alla via
S. Antonio n°24, gli immobili di sua proprietà siti in IA (Ta) alla via S. Antonio
n°24 e n°24/A identificati nel N.C.E.U. al foglio 147 particella 3401 - sub 2 - piano T -
cat. C/1 - cl.
3 - e al foglio 147 particella 3401 - sub 3 - piano T-S1 - cat. C/1 - cl.3.
Deduceva inoltre che il sig. lasciava i predetti immobili nella Controparte_2
sola ed esclusiva disponibilità e detenzione della signora nel giugno Parte_2
2023, mentre , non ostante il ricorrente comunicava e richiedeva Parte_2
numerose volte la restituzione degli immobili in questione, continuava a detenerli.
pag. 2/5 Aggiungeva il ricorrente che ad ogni richiesta di restituzione, verbale e scritta,
seguiva la volontà e la disponibilità della comodataria al rilascio degli stessi in un arco temporale dalla stessa prefissato e sistematicamente mai rispettato e che solo nel maggio del corrente anno la signora liberava e consegnava al Parte_2
ricorrente l'immobile sito in IA (Ta) alla via Sant'Antonio n°24 identificato nel
N.C.E.U. al foglio 147 particella 3401 - sub 2 - piano T - cat. C/1 - cl. 3 continuando ad occupare personalmente l'immobile sito in IA (Ta) alla via Sant'Antonio n°24/A
identificato nel N.C.E.U. al foglio 147 part.lla 3401 - sub 3 - piano T-S1 - cat. C/1 - cl. 3.
Deduceva il ricorrente, infine, che a nulla valevano le successive numerose richieste, verbali e scritte, di rilascio e restituzione anche dell'immobile ancora occupato dalla resistente sito in IA (Ta) alla via Sant'Antonio n°24/A identificato nel N.C.E.U. al foglio 147 particella 3401 - sub 3 - piano T-S1 - cat. C/1 - cl. 3, richieste comunicate alla signora sia verbalmente che a mezzo e.mail, a Parte_2
mezzo WhatsApp, con missive racc. a./r. n°15362274201-6 e n°15362274211-7 e con raccomandate elettroniche n°24083016475036 del 30/08/2024 e n° 24091209524058
del 12/09/2024.
Instaurato il contraddittorio non si costituiva in giudizio la resistente, che restava contumace.
All'udienza del 15.05.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/5 La domanda è fondata e, di conseguenza, merita accoglimento, per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è la restituzione dell'immobile ancora detenuto dalla parte resistente ed a lei concesso a titolo di comodato gratuito.
Contratto che, regolarmente sottoscritto dalle parti contraenti, è stato debitamente registrato.
Contratto, inoltre, che a termini dell'art.6 prevede espressamente la riconsegna del bene oggetto di esso entro e non oltre il termine, convenuto dai medesimi contraenti e pattuito per tale, di giorni trenta, essenziale ed improrogabile, dal ricevimento della richiesta di restituzione.
Richiesta di restituzione che il comodante, come ha provato mediante la documentazione tutta prodotta a corredo della domanda, ha esercitato legittimamente nei termini di cui innanzi.
La norma dell'art.1810 del codice civile, che sancisce l'obbligo in capo al comodatario di restituire la cosa oggetto del contratto alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, di esso termine, quando se ne è servito in conformità del contratto, prevede come causa di estinzione del contratto di comodato la scadenza del termine o, in mancanza dello stesso, il compimento dell'uso.
L'estinzione del contratto, che è stata esercitata, come detto, dalla parte ricorrente, fa divenire esigibile l'obbligo di restituzione della cosa comodata, gravante in capo al comodatario.
pag. 4/5 Il comodatario, per come risulta in atti, non avendo adempiuto a tale obbligo,
consente al comodante, per come ha fatto, di proporre l'azione per ottenere la restituzione del bene.
Azione che ha natura personale e per tale trova fondamento nel fatto che l'attore del giudizio deve dimostrare soltanto l'esistenza del contratto e la sua estinzione.
Prova che, come detto, l'attore ha assolto in giudizio.
La non opposizione formale alla domanda ed il comportamento tenuto dalla resistente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente, come in atti generalizzato, con ritualmente notificato, così provvede:
1. Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara cessato il contratto di comodato immobiliare per cui è causa;
2. Condanna la resistente alla immediata liberazione da persone e/o cose e alla restituzione in favore del ricorrente di tutti i beni immobili oggetto dello stesso contratto ancora detenuti;
3. Compensa tra le parti interamente le spese del giudizio.
NT, 15.5.2025 IL G.O.P.
(Dott. Paolo DE PALMA)
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NT
PRIMA SEZIONE
Il Tribunale di NT, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. Paolo DE PALMA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero di RG. 4099/2024, riservata per la decisione all'udienza del 15.05.2025, avente ad oggetto: comodato gratuito –
cessazione – rilascio bene.
Tra le seguenti parti:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Via dei Mille n°132 (C.F. , in proprio e nella qualità di difensore di C.F._1
sè stesso, domiciliato elettivamente in IA alla Via Dei Mille 132;
ricorrente
contro
(C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...](Br) in Contrada Laurito ed elettivamente domiciliata nell'immobile oggetto del presente giudizio;
resistente
**********
All'udienza del 15.05.2025 sulle conclusioni della sola parte ricorrente e nella contumacia della parte resistente la causa è stata riservata per la decisione ex art.429 cpc, con lettura del dispositivo in udienza e concisa esposizione dei fatti e delle ragioni su cui è fondata la decisione.
Per il ricorrente (dall'atto introduttivo del giudizio): “ Accertato il venir meno del titolo
giuridico che legittima la detenzione del bene e la preventiva richiesta di rilascio dello
stesso nel rispetto del termine stabilito al punto n°6 del contratto di comodato,
dichiarare cessato il contratto di comodato immobiliare de quo e, per l'effetto,
condannare la resistente alla immediata liberazione da persone e/o cose e alla
restituzione in favore del ricorrente di tutti i beni immobili oggetto dello stesso. Con
vittoria di spese, competenze e accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'attore esponeva che con contratto stipulato il 27/10/2022 e registrato in data 15/11/2022 presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia
delle Entrate di NT (Ta) al N°2523 – Serie 3 concedeva in comodato gratuito al signor (C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
26/02/1998 e alla signora (C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
IA (Ta) il 22/06/1967, residente in Oria (Br) in Contrada Laurito ed elettivamente domiciliata nell'immobile oggetto del presente in IA (Ta) alla via
S. Antonio n°24, gli immobili di sua proprietà siti in IA (Ta) alla via S. Antonio
n°24 e n°24/A identificati nel N.C.E.U. al foglio 147 particella 3401 - sub 2 - piano T -
cat. C/1 - cl.
3 - e al foglio 147 particella 3401 - sub 3 - piano T-S1 - cat. C/1 - cl.3.
Deduceva inoltre che il sig. lasciava i predetti immobili nella Controparte_2
sola ed esclusiva disponibilità e detenzione della signora nel giugno Parte_2
2023, mentre , non ostante il ricorrente comunicava e richiedeva Parte_2
numerose volte la restituzione degli immobili in questione, continuava a detenerli.
pag. 2/5 Aggiungeva il ricorrente che ad ogni richiesta di restituzione, verbale e scritta,
seguiva la volontà e la disponibilità della comodataria al rilascio degli stessi in un arco temporale dalla stessa prefissato e sistematicamente mai rispettato e che solo nel maggio del corrente anno la signora liberava e consegnava al Parte_2
ricorrente l'immobile sito in IA (Ta) alla via Sant'Antonio n°24 identificato nel
N.C.E.U. al foglio 147 particella 3401 - sub 2 - piano T - cat. C/1 - cl. 3 continuando ad occupare personalmente l'immobile sito in IA (Ta) alla via Sant'Antonio n°24/A
identificato nel N.C.E.U. al foglio 147 part.lla 3401 - sub 3 - piano T-S1 - cat. C/1 - cl. 3.
Deduceva il ricorrente, infine, che a nulla valevano le successive numerose richieste, verbali e scritte, di rilascio e restituzione anche dell'immobile ancora occupato dalla resistente sito in IA (Ta) alla via Sant'Antonio n°24/A identificato nel N.C.E.U. al foglio 147 particella 3401 - sub 3 - piano T-S1 - cat. C/1 - cl. 3, richieste comunicate alla signora sia verbalmente che a mezzo e.mail, a Parte_2
mezzo WhatsApp, con missive racc. a./r. n°15362274201-6 e n°15362274211-7 e con raccomandate elettroniche n°24083016475036 del 30/08/2024 e n° 24091209524058
del 12/09/2024.
Instaurato il contraddittorio non si costituiva in giudizio la resistente, che restava contumace.
All'udienza del 15.05.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/5 La domanda è fondata e, di conseguenza, merita accoglimento, per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è la restituzione dell'immobile ancora detenuto dalla parte resistente ed a lei concesso a titolo di comodato gratuito.
Contratto che, regolarmente sottoscritto dalle parti contraenti, è stato debitamente registrato.
Contratto, inoltre, che a termini dell'art.6 prevede espressamente la riconsegna del bene oggetto di esso entro e non oltre il termine, convenuto dai medesimi contraenti e pattuito per tale, di giorni trenta, essenziale ed improrogabile, dal ricevimento della richiesta di restituzione.
Richiesta di restituzione che il comodante, come ha provato mediante la documentazione tutta prodotta a corredo della domanda, ha esercitato legittimamente nei termini di cui innanzi.
La norma dell'art.1810 del codice civile, che sancisce l'obbligo in capo al comodatario di restituire la cosa oggetto del contratto alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, di esso termine, quando se ne è servito in conformità del contratto, prevede come causa di estinzione del contratto di comodato la scadenza del termine o, in mancanza dello stesso, il compimento dell'uso.
L'estinzione del contratto, che è stata esercitata, come detto, dalla parte ricorrente, fa divenire esigibile l'obbligo di restituzione della cosa comodata, gravante in capo al comodatario.
pag. 4/5 Il comodatario, per come risulta in atti, non avendo adempiuto a tale obbligo,
consente al comodante, per come ha fatto, di proporre l'azione per ottenere la restituzione del bene.
Azione che ha natura personale e per tale trova fondamento nel fatto che l'attore del giudizio deve dimostrare soltanto l'esistenza del contratto e la sua estinzione.
Prova che, come detto, l'attore ha assolto in giudizio.
La non opposizione formale alla domanda ed il comportamento tenuto dalla resistente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente, come in atti generalizzato, con ritualmente notificato, così provvede:
1. Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara cessato il contratto di comodato immobiliare per cui è causa;
2. Condanna la resistente alla immediata liberazione da persone e/o cose e alla restituzione in favore del ricorrente di tutti i beni immobili oggetto dello stesso contratto ancora detenuti;
3. Compensa tra le parti interamente le spese del giudizio.
NT, 15.5.2025 IL G.O.P.
(Dott. Paolo DE PALMA)
pag. 5/5