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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
LA LI, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
21.10.2025 il seguente
DISPOSITIVO
nella causa iscritta al n. 1944/2024 RG, aventi ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione, promossa
DA
Parte 1 con l'Avv.to Antonello Granato
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte 1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv.to Francesco Muscari Tomaioli
Resistente
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-Rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
- Visto l'art. 429 I comma c.p.c. fissa per il deposito della motivazione termine non superiore a 60 giorni.
Catanzaro, 21.10.2025
II GOP
LA LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
LA LI, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
21.10.2025 il seguente
DISPOSITIVO
nella causa iscritta al n. 1944/2024 RG, aventi ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione, promossa
DA
Parte 1 con l'Avv.to Antonello Granato
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte 1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv.to Francesco Muscari Tomaioli
Resistente
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-Rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
- Visto l'art. 429 I comma c.p.c. fissa per il deposito della motivazione termine non superiore a 60 giorni.
Catanzaro, 21.10.2025
II GOP
LA LI