CA
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 503/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 503 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra , Parte_1
e (CC. FF. rispettivi: , Parte_2 Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, e , tutti rappresentati e difesi dall'avvocata Antonella C.F._2 CodiceFiscale_3
Lentini), e (C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_4 dall'avvocato Giuseppe Russo).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza n. 541/2019) emessa dal
Tribunale di Locri a definizione del procedimento n. 1632/2016 R.G.), con la quale veniva rigettata l'azione di rivendicazione proposta dagli stessi, nonché dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale d'usucapione proposta (dall'appellato odierno) in primo grado.
2.1. Gli appellanti – più partitamente – censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice
I) ha ritenuto come gli attori non avessero assolto all'onere probatorio in merito all'asserita sussistenza del loro diritto di proprietà sulla porzione di terreno in contesa, II.a) ha escluso l'obbligo di rilevare d'ufficio la decadenza altrui dalla domanda (pregiudiziale) di (declaratoria di) nullità del decreto di riconoscimento della proprietà rurale, nonché II.b) negato qualunque valenza probatoria al predetto decreto, III) ha definito la lite senza valutare comparativamente le dichiarazioni testimoniali con gli atti e i documenti di causa, IV) ha omesso di specificare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione, V) ha reputato come la parte convenuta avesse dimostrato d'avere esercitato una prolungata signoria di fatto sui beni controversi.
3. L'appellato resiste all'iniziativa avversaria, facendo rilevare come la sentenza gravata abbia I) correttamente escluso l'assimilabilità del decreto di riconoscimento (della proprietà rurale) a una sentenza (risultando – pertanto – inidoneo a passare in giudicato, II) affermato come l'azione di nullità (del decreto in questione) possa essere esperita da chiunque vi abbia interesse, III) attribuito (giustamente) valore d'eccezione riconvenzionale alla domanda d'usucapione svolta dal convenuto, e IV) valutato correttamente le risultanze probatorie ai fini della decisione.
4. All'esito della camera di consiglio del 16 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato parzialmente.
6. La doglianza degli appellanti – per la quale la tardività della costituzione giudiziale del convenuto in primo grado, con correlata impresentabilità della domanda riconvenzionale del convenuto medesimo (d'accertamento dell'usucapione in proprio favore) – è sensata e implica l'impossibilità di valorizzare l'altrui domanda riconvenzionale a qualsiasi fine.
6.1. La preclusione processuale relativa al tempo dell'introduzione della domanda riconvenzionale – infatti – si estende (ai sensi dell'art. 167, II c., primo periodo) alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
6.2. La sentenza impugnata – nel (ri)qualificare la domanda riconvenzionale (tardiva) – ha conseguentemente consentito l'ingresso nel procedimento a profili destinati a rimanere al di
2 fuori del perimetro della cognizione, in virtù dell'intempestività della loro deduzione nel processo.
7. Una volta acquisita siffatta consapevolezza, la prova pure introdotta in primo grado – e finalizzata a dimostrare l'avvenuta usucapione dei beni controversi, in favore di – CP_2
non avrebbe potuto disporsi né valutarsi (come poi accaduto, e in senso favorevole alla prospettazione dell'appellato).
7.1. L'eccezione riconvenzionale d'usucapione – invero – è un'eccezione in senso stretto, come rammentato – ad esempio – da Cass., Sez. II Civ., ord. 9452/2024, giusta la quale «Il principio per cui non può essere scrutinata in appello l'eccezione riconvenzionale di usucapione non riproposta nelle forme, rispettivamente, dell'appello incidentale (ove sia stata rigettata in prime cure), ovvero dell'art. 346 c.p.c. (ove non esaminata in primo grado), si applica anche all'eccezione di tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, poiché anch'essa non costituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d'ufficio».
7.2. Orbene, dalla lettura complessiva della cui massima soprariportata si coglie come tanto l'eccezione (riconvenzionale) d'usucapione quanto quella di tardività (della stessa eccezione) siano eccezioni in senso proprio, non rilevabili officiosamente né suscettibili – pertanto – di travalicare senza conseguenze gli sbarramenti temporali sussistenti in corrispondenza dell'esordio della lite (e dell'instaurazione del relativo rapporto processuale).
7.3. D'altra parte – e in aderenza alla fattispecie qui scrutinata – «La decadenza dalla proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione, per inosservanza del termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ., non impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una semplice eccezione di usucapione, mirante al rigetto della pretesa attrice, sempre che la costituzione sia comunque avvenuta nel termine utile per proporre le eccezioni (ovvero, nella specie, entro quello di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal d.l. 14 marzo 2005, n.
35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)», come puntualizzato da Cass., Sez. II Civ., sent. n. 10206/2015: di talché, per tutte le cause instaurate successivamente alla novella del
2005, la domanda riconvenzionale e l'eccezione riconvenzionale debbono essere proposte parimenti in termini, pena la loro inammissibilità.
8. Nell'impossibilità di valorizzare – dunque – sia l'eccezione d'usucapione sia la prova
(acquisita al procedimento in virtù dell'avvenuta sollevazione – tardiva – dell'eccezione d'usucapione in questione) proposta dal convenuto (e aspirante usucapente), occorre
3 confrontarsi con il materiale probatorio versato al processo dagli attori (e appellanti) Pt_1
e .
[...] Parte_2 Controparte_1
8.1. Costoro – invero – hanno articolato (ciascuno per parte propria) una domanda di rivendicazione inerente a particelle catastali loro pervenute per causa di morte, e oggetto – in epoca di poco precedente – d'un decreto di riconoscimento del fenomeno della cosiddetta usucapione per la piccola proprietà rurale.
9. Gli attori – più specificamente – hanno dedotto d'essere proprietari dei fondi catastalmente censiti alle particelle numero 615, 616, 617 e 624 del foglio di mappa 23 del Comune di Platì.
9.1. Gli stessi – in proposito – hanno chiarito come la propria comune dante causa CP_3
avesse trasmesso loro – per via ereditaria – i fondi in questione, con testamento
[...]
pubblicato per atto di notaio il 16 novembre 2012 (avente repertorio n. 29419).
9.2. I medesimi – ai fini della protrazione ultraventennale della loro relazione con i beni rivendicati – hanno, altresì, chiarito come la stessa dante causa si fosse munita (tre anni prima dell'apertura della successione) del decreto n. 44/2009, emesso dal Tribunale di Locri
e dichiarativo dell'intervenuta usucapione rurale – in favore della dante causa e de cuius
– di un compendio immobiliare inclusivo degli agri poi disputati nella causa in CP_3
delibazione.
10. , costituendosi (tardivamente) in primo grado, ha sollevato la questione della CP_2 propria usucapione (asseritamente lucrata – sui terreni controversi – a partire dagli anni '90), offrendosi di provare per testi il proprio possesso dei fondi in contesa.
10.1. Poiché – però – la domanda (riconvenzionale) d'usucapione non si è rilevata idonea a inibire l'altrui azione di rivendica (attesa la formulazione intempestiva della domanda in discorso, insuscettibile di valere – per le ragioni esposte sopra – nemmeno alla stregua d'eccezione riconvenzionale), l'offerta di prova – pure raccolta in primo grado – non è spendibile ai fini invocati dall'appellato.
11. Di contro, deve ritenersi adeguata (a dimostrare l'effettiva titolarità dei fondi) la prova documentale versata dagli attori.
11.1. Costoro – infatti – hanno a) da un lato, opposto a il tenore del decreto (del CP_2
Tribunale di Locri) di riconoscimento della piccola proprietà rurale, e b) dall'altro, hanno congiuntamente esibito il testamento (pubblicato mediante l'intervento del notaio) provenuto dall'ascendente in comune.
12. La contestuale valorizzazione di ambo i mezzi di prova (costituita) – ossia le risultanze del decreto giudiziale, e il successivo trasferimento a titolo ereditario – è in grado di coprire l'arco di tempo (quantomeno) ventennale, da calcolarsi a ritroso – ai fini della cosiddetta
4 probatio diabolica – a partire dalla data d'instaurazione della causa in primo grado
(intervenuta con la notifica del libello introduttivo, occorsa – per gli attori – il 17 novembre
2016, a fronte dell'iscrizione a ruolo della causa il 23 novembre successivo).
12.1. Già nel 2009 – invero – il Tribunale di Locri puntualizzava l'intervenuta usucapione dei beni controversi da parte di , presso cui proseguiva il godimento legittimo dei Persona_1
fondi, sino al momento del loro incameramento da parte degli appellanti (nel 2012).
13. Pur condividendosi l'affermazione – di cui alla sentenza impugnata – secondo la quale il decreto ricognitivo dell'usucapione rurale non passi in giudicato e possa essere sopravanzato da riscontri probatori differenti (e incompatibili con l'usucapione ivi ascritta alla persona dell'istante), nella specie siffatti riscontri alternativi (da valutarsi solamente se acquisiti ritualmente al procedimento) non constano, e la convergenza fra il contenuto del decreto del
Tribunale e il testamento di depongono per l'accoglimento della rivendicazione, CP_3 in adesione al canone probatorio – comunque valevole anche in tale tipo di procedimento – del più probabile che non.
14. Deve – invece – respingersi la pure formulata domanda risarcitoria da occupazione abusiva dei terreni (spiccata nei confronti di ) giacché – pur nella riconducibilità CP_2
(affermata da larga parte della giurisprudenza) di tale pretesa alla categoria del danno in re ipsa, essa risulta comunque formulata in termini esplorativi, con correlato irrimediabile difetto d'allegazione e susseguente reiezione.
15. In virtù delle considerazioni sin qui svolte – dunque – l'appello va accolto in parte, con riconoscimento della proprietà azionata dagli attori e condanna del convenuto e appellato al rilascio dei fondi controversi.
16. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico dell'appellato per ambo i gradi giudiziali, risultano commisurate al pregio dell'opera difensiva prestata e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa e previa compensazione – operata in dispositivo – per un terzo, attesa la soccombenza degli esponenti quanto alla domanda risarcitoria (dichiarata di valore pari a cinquemila euro, a fronte del valore dichiarato della domanda di rivendica, corrispondente a quindicimila euro), nonché con distrazione in favore dell'avvocata Antonella Lentini, comune patrocinatrice degli attori e appellanti, siccome dichiaratasi antistataria):
Primo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
5 Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, e nei confronti di , così Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, in riforma della sentenza n. 541/2019 emessa dal Tribunale di Locri, dichiara l'appartenenza a) a della particella identificata al n. 615 del foglio 23 del Catasto Parte_1
terreni del Comune di Platì, b) a della particella identificata al n. 616 del Parte_2
suddetto foglio 23 del Catasto terreni del Comune di Platì, e c) a delle Controparte_1
particelle identificate ai nn. 617 e 624 del medesimo foglio 23 del Catasto terreni del Comune di Platì;
- conseguentemente condanna al rilascio dei fondi sopraindicati, con Controparte_4
rimozione di quanto eventualmente realizzato sugli stessi, e ripristino dello stato dei luoghi;
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori;
- condanna – infine – alla rifusione delle competenze processuali del Controparte_2
presente grado di giudizio in favore di , e Controparte_5 Parte_2 [...]
, e liquidate complessivamente (per ambo i gradi di giudizio, e previa CP_1 compensazione per un terzo della somma di 5.446,00 euro) nell'importo pari a 3.630,00 euro,
a titolo di compensi: ciò, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA
e C.P.A., come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avvocata Antonella Lentini, dichiaratasi antistataria.
6 Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
7
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 503 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra , Parte_1
e (CC. FF. rispettivi: , Parte_2 Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, e , tutti rappresentati e difesi dall'avvocata Antonella C.F._2 CodiceFiscale_3
Lentini), e (C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_4 dall'avvocato Giuseppe Russo).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza n. 541/2019) emessa dal
Tribunale di Locri a definizione del procedimento n. 1632/2016 R.G.), con la quale veniva rigettata l'azione di rivendicazione proposta dagli stessi, nonché dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale d'usucapione proposta (dall'appellato odierno) in primo grado.
2.1. Gli appellanti – più partitamente – censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice
I) ha ritenuto come gli attori non avessero assolto all'onere probatorio in merito all'asserita sussistenza del loro diritto di proprietà sulla porzione di terreno in contesa, II.a) ha escluso l'obbligo di rilevare d'ufficio la decadenza altrui dalla domanda (pregiudiziale) di (declaratoria di) nullità del decreto di riconoscimento della proprietà rurale, nonché II.b) negato qualunque valenza probatoria al predetto decreto, III) ha definito la lite senza valutare comparativamente le dichiarazioni testimoniali con gli atti e i documenti di causa, IV) ha omesso di specificare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione, V) ha reputato come la parte convenuta avesse dimostrato d'avere esercitato una prolungata signoria di fatto sui beni controversi.
3. L'appellato resiste all'iniziativa avversaria, facendo rilevare come la sentenza gravata abbia I) correttamente escluso l'assimilabilità del decreto di riconoscimento (della proprietà rurale) a una sentenza (risultando – pertanto – inidoneo a passare in giudicato, II) affermato come l'azione di nullità (del decreto in questione) possa essere esperita da chiunque vi abbia interesse, III) attribuito (giustamente) valore d'eccezione riconvenzionale alla domanda d'usucapione svolta dal convenuto, e IV) valutato correttamente le risultanze probatorie ai fini della decisione.
4. All'esito della camera di consiglio del 16 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato parzialmente.
6. La doglianza degli appellanti – per la quale la tardività della costituzione giudiziale del convenuto in primo grado, con correlata impresentabilità della domanda riconvenzionale del convenuto medesimo (d'accertamento dell'usucapione in proprio favore) – è sensata e implica l'impossibilità di valorizzare l'altrui domanda riconvenzionale a qualsiasi fine.
6.1. La preclusione processuale relativa al tempo dell'introduzione della domanda riconvenzionale – infatti – si estende (ai sensi dell'art. 167, II c., primo periodo) alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
6.2. La sentenza impugnata – nel (ri)qualificare la domanda riconvenzionale (tardiva) – ha conseguentemente consentito l'ingresso nel procedimento a profili destinati a rimanere al di
2 fuori del perimetro della cognizione, in virtù dell'intempestività della loro deduzione nel processo.
7. Una volta acquisita siffatta consapevolezza, la prova pure introdotta in primo grado – e finalizzata a dimostrare l'avvenuta usucapione dei beni controversi, in favore di – CP_2
non avrebbe potuto disporsi né valutarsi (come poi accaduto, e in senso favorevole alla prospettazione dell'appellato).
7.1. L'eccezione riconvenzionale d'usucapione – invero – è un'eccezione in senso stretto, come rammentato – ad esempio – da Cass., Sez. II Civ., ord. 9452/2024, giusta la quale «Il principio per cui non può essere scrutinata in appello l'eccezione riconvenzionale di usucapione non riproposta nelle forme, rispettivamente, dell'appello incidentale (ove sia stata rigettata in prime cure), ovvero dell'art. 346 c.p.c. (ove non esaminata in primo grado), si applica anche all'eccezione di tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, poiché anch'essa non costituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d'ufficio».
7.2. Orbene, dalla lettura complessiva della cui massima soprariportata si coglie come tanto l'eccezione (riconvenzionale) d'usucapione quanto quella di tardività (della stessa eccezione) siano eccezioni in senso proprio, non rilevabili officiosamente né suscettibili – pertanto – di travalicare senza conseguenze gli sbarramenti temporali sussistenti in corrispondenza dell'esordio della lite (e dell'instaurazione del relativo rapporto processuale).
7.3. D'altra parte – e in aderenza alla fattispecie qui scrutinata – «La decadenza dalla proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione, per inosservanza del termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ., non impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una semplice eccezione di usucapione, mirante al rigetto della pretesa attrice, sempre che la costituzione sia comunque avvenuta nel termine utile per proporre le eccezioni (ovvero, nella specie, entro quello di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal d.l. 14 marzo 2005, n.
35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)», come puntualizzato da Cass., Sez. II Civ., sent. n. 10206/2015: di talché, per tutte le cause instaurate successivamente alla novella del
2005, la domanda riconvenzionale e l'eccezione riconvenzionale debbono essere proposte parimenti in termini, pena la loro inammissibilità.
8. Nell'impossibilità di valorizzare – dunque – sia l'eccezione d'usucapione sia la prova
(acquisita al procedimento in virtù dell'avvenuta sollevazione – tardiva – dell'eccezione d'usucapione in questione) proposta dal convenuto (e aspirante usucapente), occorre
3 confrontarsi con il materiale probatorio versato al processo dagli attori (e appellanti) Pt_1
e .
[...] Parte_2 Controparte_1
8.1. Costoro – invero – hanno articolato (ciascuno per parte propria) una domanda di rivendicazione inerente a particelle catastali loro pervenute per causa di morte, e oggetto – in epoca di poco precedente – d'un decreto di riconoscimento del fenomeno della cosiddetta usucapione per la piccola proprietà rurale.
9. Gli attori – più specificamente – hanno dedotto d'essere proprietari dei fondi catastalmente censiti alle particelle numero 615, 616, 617 e 624 del foglio di mappa 23 del Comune di Platì.
9.1. Gli stessi – in proposito – hanno chiarito come la propria comune dante causa CP_3
avesse trasmesso loro – per via ereditaria – i fondi in questione, con testamento
[...]
pubblicato per atto di notaio il 16 novembre 2012 (avente repertorio n. 29419).
9.2. I medesimi – ai fini della protrazione ultraventennale della loro relazione con i beni rivendicati – hanno, altresì, chiarito come la stessa dante causa si fosse munita (tre anni prima dell'apertura della successione) del decreto n. 44/2009, emesso dal Tribunale di Locri
e dichiarativo dell'intervenuta usucapione rurale – in favore della dante causa e de cuius
– di un compendio immobiliare inclusivo degli agri poi disputati nella causa in CP_3
delibazione.
10. , costituendosi (tardivamente) in primo grado, ha sollevato la questione della CP_2 propria usucapione (asseritamente lucrata – sui terreni controversi – a partire dagli anni '90), offrendosi di provare per testi il proprio possesso dei fondi in contesa.
10.1. Poiché – però – la domanda (riconvenzionale) d'usucapione non si è rilevata idonea a inibire l'altrui azione di rivendica (attesa la formulazione intempestiva della domanda in discorso, insuscettibile di valere – per le ragioni esposte sopra – nemmeno alla stregua d'eccezione riconvenzionale), l'offerta di prova – pure raccolta in primo grado – non è spendibile ai fini invocati dall'appellato.
11. Di contro, deve ritenersi adeguata (a dimostrare l'effettiva titolarità dei fondi) la prova documentale versata dagli attori.
11.1. Costoro – infatti – hanno a) da un lato, opposto a il tenore del decreto (del CP_2
Tribunale di Locri) di riconoscimento della piccola proprietà rurale, e b) dall'altro, hanno congiuntamente esibito il testamento (pubblicato mediante l'intervento del notaio) provenuto dall'ascendente in comune.
12. La contestuale valorizzazione di ambo i mezzi di prova (costituita) – ossia le risultanze del decreto giudiziale, e il successivo trasferimento a titolo ereditario – è in grado di coprire l'arco di tempo (quantomeno) ventennale, da calcolarsi a ritroso – ai fini della cosiddetta
4 probatio diabolica – a partire dalla data d'instaurazione della causa in primo grado
(intervenuta con la notifica del libello introduttivo, occorsa – per gli attori – il 17 novembre
2016, a fronte dell'iscrizione a ruolo della causa il 23 novembre successivo).
12.1. Già nel 2009 – invero – il Tribunale di Locri puntualizzava l'intervenuta usucapione dei beni controversi da parte di , presso cui proseguiva il godimento legittimo dei Persona_1
fondi, sino al momento del loro incameramento da parte degli appellanti (nel 2012).
13. Pur condividendosi l'affermazione – di cui alla sentenza impugnata – secondo la quale il decreto ricognitivo dell'usucapione rurale non passi in giudicato e possa essere sopravanzato da riscontri probatori differenti (e incompatibili con l'usucapione ivi ascritta alla persona dell'istante), nella specie siffatti riscontri alternativi (da valutarsi solamente se acquisiti ritualmente al procedimento) non constano, e la convergenza fra il contenuto del decreto del
Tribunale e il testamento di depongono per l'accoglimento della rivendicazione, CP_3 in adesione al canone probatorio – comunque valevole anche in tale tipo di procedimento – del più probabile che non.
14. Deve – invece – respingersi la pure formulata domanda risarcitoria da occupazione abusiva dei terreni (spiccata nei confronti di ) giacché – pur nella riconducibilità CP_2
(affermata da larga parte della giurisprudenza) di tale pretesa alla categoria del danno in re ipsa, essa risulta comunque formulata in termini esplorativi, con correlato irrimediabile difetto d'allegazione e susseguente reiezione.
15. In virtù delle considerazioni sin qui svolte – dunque – l'appello va accolto in parte, con riconoscimento della proprietà azionata dagli attori e condanna del convenuto e appellato al rilascio dei fondi controversi.
16. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico dell'appellato per ambo i gradi giudiziali, risultano commisurate al pregio dell'opera difensiva prestata e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa e previa compensazione – operata in dispositivo – per un terzo, attesa la soccombenza degli esponenti quanto alla domanda risarcitoria (dichiarata di valore pari a cinquemila euro, a fronte del valore dichiarato della domanda di rivendica, corrispondente a quindicimila euro), nonché con distrazione in favore dell'avvocata Antonella Lentini, comune patrocinatrice degli attori e appellanti, siccome dichiaratasi antistataria):
Primo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
5 Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, e nei confronti di , così Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, in riforma della sentenza n. 541/2019 emessa dal Tribunale di Locri, dichiara l'appartenenza a) a della particella identificata al n. 615 del foglio 23 del Catasto Parte_1
terreni del Comune di Platì, b) a della particella identificata al n. 616 del Parte_2
suddetto foglio 23 del Catasto terreni del Comune di Platì, e c) a delle Controparte_1
particelle identificate ai nn. 617 e 624 del medesimo foglio 23 del Catasto terreni del Comune di Platì;
- conseguentemente condanna al rilascio dei fondi sopraindicati, con Controparte_4
rimozione di quanto eventualmente realizzato sugli stessi, e ripristino dello stato dei luoghi;
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori;
- condanna – infine – alla rifusione delle competenze processuali del Controparte_2
presente grado di giudizio in favore di , e Controparte_5 Parte_2 [...]
, e liquidate complessivamente (per ambo i gradi di giudizio, e previa CP_1 compensazione per un terzo della somma di 5.446,00 euro) nell'importo pari a 3.630,00 euro,
a titolo di compensi: ciò, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA
e C.P.A., come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avvocata Antonella Lentini, dichiaratasi antistataria.
6 Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
7