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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4863 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33420 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
OMA (RM), 31/12/1962) e Parte_1 Parte_2
(ROMA (RM), 03/11/2004), entrambi con il patrocinio dell'avv. CAPRI
[...]
CARLA e dell'avv. PETRUCCI PAOLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(POTENZA (PZ), 16/04/1968), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. BELLI MARIA CONCETTA giusta procura speciale in atti;
resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio con cui e il figlio , premesso che dal matrimonio contratto dal Parte_1 Pt_2
primo con è nato il figlio (2004) e che con Controparte_1 Pt_2
sentenza n. 10643 del 2021 il Tribunale di Roma ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti, in forza delle quali è, tra l'altro, riconosciuto alla il godimento della casa di proprietà esclusiva dello sita CP_1 Pt_1
in Roma Via Urbano II n. 43 fin quando il figlio vivrà Pt_2
prevalentemente presso la madre, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere: porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere al figlio l'assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere al l'assegno di mantenimento di euro Pt_2
300,00 mensili, oltre le spese inerenti la casa di Via Cardinale Oreglia n. 47
ove si è trasferito a vivere;
porre a carico di entrambi i genitori in Pt_2
eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti;
ordinare Pt_2
alla la restituzione a dell'immobile sito in Roma CP_1 Parte_1
Via Urbano II n. 43;
letta la comparsa di costituzione depositata da Controparte_1
che ha rappresentato che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo;
esaminati gli atti;
3
rilevato che all'udienza del 18/03/2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte e il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione:
- la Sig.ra si obbliga a corrispondere a far data Controparte_1
dal mese di dicembre 2024 direttamente al figlio , Parte_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di
euro 250,00 a titolo di mantenimento, importo che sarà aggiornato
annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo;
- il Sig. si obbliga a corrispondere direttamente al figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la Parte_2
somma mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento, importo che sarà
aggiornato annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo, oltre le
spese inerenti alla casa di Via Cardinale Oreglia 47 int. 9, di proprietà del
Sig. e dove abita il figlio;
Parte_1 Pt_2
- le spese straordinarie nell'interesse del figlio Parte_2
saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi
in questa sede quanto stabilito dal Protocollo di Roma del 17.12.2014.
Si precisa che sin da ora la Sig.ra presta il Controparte_1
proprio consenso alle seguenti spese straordinarie da affrontarsi
nell'interesse del figlio : a) terapia psicologica b) iscrizione e retta Pt_2
mensile per attività sportiva c) rette universitarie;
- saranno a carico della Sig.ra gli oneri Controparte_1
condominiali ordinari e la Tari relativi all'immobile di Via Urbano II 43
maturati o, comunque afferenti, al periodo in cui la casa è stata dalla
medesima goduta.
- Spese di lite compensate. 4
- Le parti dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione
dell'emanando provvedimento;
ritenuto che nulla osta al recepimento di tali condizioni, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
rilevato che la legittimazione di deve intendersi Parte_2
limitata alla domanda di versamento diretto in suo favore dell'assegno di mantenimento da parte dei genitori;
ritenuto, infine, che ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, come, peraltro, dalle stesse richiesto;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33420/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n.
10643/2021 nei termini trascritti in motivazione;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33420 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
OMA (RM), 31/12/1962) e Parte_1 Parte_2
(ROMA (RM), 03/11/2004), entrambi con il patrocinio dell'avv. CAPRI
[...]
CARLA e dell'avv. PETRUCCI PAOLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(POTENZA (PZ), 16/04/1968), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. BELLI MARIA CONCETTA giusta procura speciale in atti;
resistente 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio con cui e il figlio , premesso che dal matrimonio contratto dal Parte_1 Pt_2
primo con è nato il figlio (2004) e che con Controparte_1 Pt_2
sentenza n. 10643 del 2021 il Tribunale di Roma ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti, in forza delle quali è, tra l'altro, riconosciuto alla il godimento della casa di proprietà esclusiva dello sita CP_1 Pt_1
in Roma Via Urbano II n. 43 fin quando il figlio vivrà Pt_2
prevalentemente presso la madre, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere: porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere al figlio l'assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere al l'assegno di mantenimento di euro Pt_2
300,00 mensili, oltre le spese inerenti la casa di Via Cardinale Oreglia n. 47
ove si è trasferito a vivere;
porre a carico di entrambi i genitori in Pt_2
eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti;
ordinare Pt_2
alla la restituzione a dell'immobile sito in Roma CP_1 Parte_1
Via Urbano II n. 43;
letta la comparsa di costituzione depositata da Controparte_1
che ha rappresentato che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo;
esaminati gli atti;
3
rilevato che all'udienza del 18/03/2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte e il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione:
- la Sig.ra si obbliga a corrispondere a far data Controparte_1
dal mese di dicembre 2024 direttamente al figlio , Parte_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di
euro 250,00 a titolo di mantenimento, importo che sarà aggiornato
annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo;
- il Sig. si obbliga a corrispondere direttamente al figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la Parte_2
somma mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento, importo che sarà
aggiornato annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo, oltre le
spese inerenti alla casa di Via Cardinale Oreglia 47 int. 9, di proprietà del
Sig. e dove abita il figlio;
Parte_1 Pt_2
- le spese straordinarie nell'interesse del figlio Parte_2
saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi
in questa sede quanto stabilito dal Protocollo di Roma del 17.12.2014.
Si precisa che sin da ora la Sig.ra presta il Controparte_1
proprio consenso alle seguenti spese straordinarie da affrontarsi
nell'interesse del figlio : a) terapia psicologica b) iscrizione e retta Pt_2
mensile per attività sportiva c) rette universitarie;
- saranno a carico della Sig.ra gli oneri Controparte_1
condominiali ordinari e la Tari relativi all'immobile di Via Urbano II 43
maturati o, comunque afferenti, al periodo in cui la casa è stata dalla
medesima goduta.
- Spese di lite compensate. 4
- Le parti dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione
dell'emanando provvedimento;
ritenuto che nulla osta al recepimento di tali condizioni, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
rilevato che la legittimazione di deve intendersi Parte_2
limitata alla domanda di versamento diretto in suo favore dell'assegno di mantenimento da parte dei genitori;
ritenuto, infine, che ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, come, peraltro, dalle stesse richiesto;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33420/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n.
10643/2021 nei termini trascritti in motivazione;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi