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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N 1933/2024 RG
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel giudizio promosso da
AVV. in proprio Parte_1
CONTRO
, contumace Controparte_1
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione di competenze in Patrocinio a Spese dello
Stato
Conclusioni: come da verbale del 07 gennaio 2025
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07 gennaio 2025, osserva quanto segue.
L'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal Giudice Onorario Parte_1
M. Natascia Mazzone e relativo all'attività difensiva da esso svolta nel procedimento penale n.
3489/22 in favore di ammesso al Patrocinio a spese dello Stato. Controparte_2
L'avv. ha rappresentato che il Giudice Onorario ha applicato i minimi edittali, ponendo le Parte_1 tre fasi (studio, introduttiva e decisionale) al minimo operando la riduzione di 1/3 ex lege operando una ulteriore riduzione ingiustificata portando il totale da 820,00 a meri 631,00 euro.
Esposto quanto sopra, l'avv. ha chiesto che, annullato il decreto di liquidazione opposto, il Parte_1 giudice provveda alla corretta liquidazione del compenso per l'attività svolta.
Il è rimasto contumace . Controparte_1
La causa è stata istruita in forma documentale e riservata per la decisione all'udienza del 07 gennaio
2025.
Tanto premesso e venendo al merito, va rilevato che le doglianze di parte ricorrente sono corrette.
In linea generale, si ricorda che l'art. 83 T.U.S.G. (applicabile ai processi civili, penali e tributari) prevede che la liquidazione del compenso è effettuata al termine di ogni fase o grado del processo.
Nel caso di specie l'avv. ha provato di aver introdotto il ricorso e di aver svolto l'attività Parte_1 difensiva in favore dello ammesso al PSS. CP_2
Orbene, nel caso di specie non appare censurabile la scelta del Giudice Onorario di applicare i minimi tabellari alla liquidazione delle tre fasi del processo. Sul punto, va precisato che il ricorrente non ha opportunamente provato i fatti a sostegno dell'applicazione dei parametri medi in luogo dei minimi riconosciuti dal Giudice Onorario. Si ritiene, invece, fondata l'eccezione in merito all'ingiustificata riduzione dell'importo risultante dall'applicazione dei minimi tabellari.
Infatti, il Giudice correttamente individua l'importo di: 237,00 euro per la fase di studio, 284,00 euro per la fase introduttiva e 709,00 euro per la fase decisionale per un totale di 1.230,00 euro. Tale importo correttamente deve essere decurtato di 1/3 ex art. 106 bis del dpr 115/2002. Pertanto, applicando tale riduzione l'importo liquidabile risulta 820,00 euro (1230,00 – 410,00 = 820,00).
Orbene, Il Giudice Onorario nonostante abbia individuato correttamente gli importi da liquidare all'avvocato per l'attività espletata nelle singole fasi, conclude liquidando l'importo di 631,00 euro in luogo degli 820,00 euro.
Appare evidente che l'individuazione di tale importo sia il frutto di un ulteriore decurtazione applicata dal Giudice Onorario in assenza di specifica ed opportuna motivazione.
L'opposizione è quindi accolta in parte qua.
Per tali ragioni, si accoglie l'opposizione ma si liquida il compenso secondo il minimo edittale, ridotto di 1/3 ex art. 106 bis D.p.r. 115/2002.
Le spese di lite del presente giudizio sono interamente compensate, tenendo conto della natura della controversia, della qualità delle parti e della circostanza che il ricorso è risultato solo in parte fondato.
P.Q.M.
A) In accoglimento del ricorso, riforma il decreto di liquidazione opposto e liquida all'avv. Parte_1
la somma di € 820,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per
[...] legge, per l'attività difensiva svolta in favore di ammesso al Patrocinio a Spese Controparte_2 dello Stato, nel procedimento penale n. 3489/22 RG del Giudice di Pace di Lecce;
B) Compensa interamente le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi.
Lecce, 30.01.2024
La Giudice
Caterina Stasi
provvedimento redatto dal dott. Luigi Bianco, funzionario addetto UPP, sotto la supervisione della sottoscritta giudice
Caterina Stasi
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel giudizio promosso da
AVV. in proprio Parte_1
CONTRO
, contumace Controparte_1
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione di competenze in Patrocinio a Spese dello
Stato
Conclusioni: come da verbale del 07 gennaio 2025
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07 gennaio 2025, osserva quanto segue.
L'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal Giudice Onorario Parte_1
M. Natascia Mazzone e relativo all'attività difensiva da esso svolta nel procedimento penale n.
3489/22 in favore di ammesso al Patrocinio a spese dello Stato. Controparte_2
L'avv. ha rappresentato che il Giudice Onorario ha applicato i minimi edittali, ponendo le Parte_1 tre fasi (studio, introduttiva e decisionale) al minimo operando la riduzione di 1/3 ex lege operando una ulteriore riduzione ingiustificata portando il totale da 820,00 a meri 631,00 euro.
Esposto quanto sopra, l'avv. ha chiesto che, annullato il decreto di liquidazione opposto, il Parte_1 giudice provveda alla corretta liquidazione del compenso per l'attività svolta.
Il è rimasto contumace . Controparte_1
La causa è stata istruita in forma documentale e riservata per la decisione all'udienza del 07 gennaio
2025.
Tanto premesso e venendo al merito, va rilevato che le doglianze di parte ricorrente sono corrette.
In linea generale, si ricorda che l'art. 83 T.U.S.G. (applicabile ai processi civili, penali e tributari) prevede che la liquidazione del compenso è effettuata al termine di ogni fase o grado del processo.
Nel caso di specie l'avv. ha provato di aver introdotto il ricorso e di aver svolto l'attività Parte_1 difensiva in favore dello ammesso al PSS. CP_2
Orbene, nel caso di specie non appare censurabile la scelta del Giudice Onorario di applicare i minimi tabellari alla liquidazione delle tre fasi del processo. Sul punto, va precisato che il ricorrente non ha opportunamente provato i fatti a sostegno dell'applicazione dei parametri medi in luogo dei minimi riconosciuti dal Giudice Onorario. Si ritiene, invece, fondata l'eccezione in merito all'ingiustificata riduzione dell'importo risultante dall'applicazione dei minimi tabellari.
Infatti, il Giudice correttamente individua l'importo di: 237,00 euro per la fase di studio, 284,00 euro per la fase introduttiva e 709,00 euro per la fase decisionale per un totale di 1.230,00 euro. Tale importo correttamente deve essere decurtato di 1/3 ex art. 106 bis del dpr 115/2002. Pertanto, applicando tale riduzione l'importo liquidabile risulta 820,00 euro (1230,00 – 410,00 = 820,00).
Orbene, Il Giudice Onorario nonostante abbia individuato correttamente gli importi da liquidare all'avvocato per l'attività espletata nelle singole fasi, conclude liquidando l'importo di 631,00 euro in luogo degli 820,00 euro.
Appare evidente che l'individuazione di tale importo sia il frutto di un ulteriore decurtazione applicata dal Giudice Onorario in assenza di specifica ed opportuna motivazione.
L'opposizione è quindi accolta in parte qua.
Per tali ragioni, si accoglie l'opposizione ma si liquida il compenso secondo il minimo edittale, ridotto di 1/3 ex art. 106 bis D.p.r. 115/2002.
Le spese di lite del presente giudizio sono interamente compensate, tenendo conto della natura della controversia, della qualità delle parti e della circostanza che il ricorso è risultato solo in parte fondato.
P.Q.M.
A) In accoglimento del ricorso, riforma il decreto di liquidazione opposto e liquida all'avv. Parte_1
la somma di € 820,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per
[...] legge, per l'attività difensiva svolta in favore di ammesso al Patrocinio a Spese Controparte_2 dello Stato, nel procedimento penale n. 3489/22 RG del Giudice di Pace di Lecce;
B) Compensa interamente le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi.
Lecce, 30.01.2024
La Giudice
Caterina Stasi
provvedimento redatto dal dott. Luigi Bianco, funzionario addetto UPP, sotto la supervisione della sottoscritta giudice
Caterina Stasi