Articolo 14 della Legge 23 febbraio 1968, n. 116
Articolo 13Articolo 15
Versione
22 marzo 1968
Art. 14.
Non e' punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
Entrata in vigore il 22 marzo 1968