Art. 14.
Non e' punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
Non e' punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.