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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/09/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente est. dott.ssa Caso Giovanna Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 2169/2025 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: interdizione, rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 15/07/2025, e vertente tra
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. CASERTANO ROSINA C.F._2
( ), come da procura in atti, presso cui sono elettivamente domiciliati C.F._3
RICORRENTI
e
( ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: I ricorrenti si sono riportati al ricorso introduttivo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/04/2025, i ricorrenti chiedevano dichiararsi l'interdizione della figlia , nata a Caserta il [...], in [...] affetta sin dalla nascita da una Controparte_1 grave patologia connessa eziologicamente e temporalmente all'evento parto, oggi peggiorata nella cerebropatia post-asfittica con severi esiti neurologici per grave atrofia cerebrale, per la quale, su progetto di lungodegenza in RSA, l' aveva riconosciuto il piano di assistenza CP_3 domiciliare presso la “Home in Hospital” dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia, dopo esser stata ricoverata in rianimazione all'Ospedale Bambin Gesù di Roma per circa sei mesi ed esser stata tracheostomizzata con necessità di assistenza respiratoria con ventilazione meccanica.
1 Sottolineavano quindi la necessità della figlia di essere continuamente e costantemente assistita.
Rappresentavano che, all'esito di procedimenti penale e civile, le era stato riconosciuto un risarcimento pari a € 2.511.294,00 (duemilionicinquecentoundici/duecentonovantaquattro/00), di cui € 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00) investiti in buoni fruttiferi postali e vincolati sino al raggiungimento della maggiore età e la restante somma versata su un libretto postale intestato alla stessa vincolato all'utilizzo e al prelievo mensile da parte dei genitori per una somma massima di € 2.000,00 mensili al fine di fronteggiare le spese di assistenza, mediche, specialistiche, terapeutiche e tutte le altre necessarie per le sue esigenze di vita. Riferivano che il nucleo familiare Per_ era formato, oltre che dai ricorrenti stessi (genitori di ), da un'altra figlia di anni 35, CP_1 stabilmente residente all'estero (Bruxelles), ove lavorava come attuario. Chiedevano quindi, previa dichiarazione di interdizione della figlia , la nomina di tutore nella persona di CP_1 Parte_1
(padre di ), dirigente dell'Agenzia delle Entrate di Napoli, e di protutore di CP_1 Parte_2
(madre di ), casalinga, nonché l'autorizzazione a proseguire la gestione del patrimonio a lei CP_1 intestato pari attualmente a circa € 3.375.119,00 con accantonamento e vincolo di destinazione della somma di circa € 375.00.000 per l'acquisto di un alloggio a Ostia al fine di garantire la loro presenza costante a , attualmente in assistenza domiciliare presso l'Ospedale di Ostia. CP_1
Notiziata la sorella dell'interdicenda della pendenza del presente giudizio tramite notifica via PEC, all'udienza del 16/07/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va premesso che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la legge 9 gennaio 2004, n.
6 ha reso residuale l'applicabilità degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione in favore dell'amministrazione di sostegno;
quest'ultimo rappresenta uno strumento più flessibile e agevolmente adattabile alle esigenze del destinatario in quanto meno limitante della capacità di agire. Così si legge: “in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie;
mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare” (vd. Cass., Sez. I, 01/03/2010,
n. 4866). Ancora, “l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la
2 finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (vd. Cass., Sez. II, 04/03/2020, n. 6079).
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che la valutazione da operare al fine di individuare lo strumento maggiormente idoneo al caso di specie deve essere influenzata dal tipo di attività da compiere nel suo interesse. Così si legge: “ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - , e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà
l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno stato di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per
l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. […] Per converso, ove si tratti sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è
3 incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione” (vd. Cass., Sez. I, 12/06/2006, n. 13584).
Nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti, si evince che la resistente è affetta da una
“cerebropatia post-asfittica, con severi esiti neurologici, idrocefalo derivato, epilessia, cataratta bilaterale, tetraparesi ipotonica, grave scoliosi dorso-lombare. In VME tramite tracheostomia e
NET per PEJ” (vd. verbale del 19/06/2025) e che è ricoverata presso l'Home in CP_3
Hospital “I piccoli Guerrieri”, struttura collocata all'interno del Presidio Ospedaliero G.B. Grassi di
Ostia (RM) dal 13/09/2018, dopo il trasferimento dall'Ospedale Bambin Gesù di Roma. Risulta inoltre che è stata inserita in un complesso programma assistenziale (presenza H/24 di personale infermieristico e visite mediche a giorni alterni da parte di specialisti in varie discipline) e riabilitativo (fisioterapia quotidiana) (cfr. relazione clinica del 30/06/2025).
L'espletata istruttoria ha consentito di accertare lo stato di grave ed abituale infermità mentale in cui versa l'interdicenda e la sua conseguente incapacità di provvedere ai propri interessi (cfr. documentazione medica in atti e foto depositate il 10/07/2025). Pertanto, il Tribunale ritiene che la resistente necessiti di uno strumento di tutela in quanto non è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni e interessi e che tale tutela può avvenire attraverso l'istituto dell'interdizione.
Ciò in quanto, dagli atti e dalle allegazioni delle parti, è emersa sia una condizione di abituale infermità di mente del soggetto interessato, sia la presenza di un cospicuo patrimonio in capo a tale da rendere complessa l'attività del soggetto deputato alla cura dello stesso. Invero, risulta CP_1 che la stessa è titolare, oltre dell'indennità percepita dall' pari a circa € 1.800,00 (cfr. all. 3 al CP_4 ricorso), anche di un patrimonio mobiliare di € 3.375.119,00
(tremilionitrecentosettantacinquemilacentodiciannove/00) quale importo totale netto prodotto dai rendimenti dei buoni fruttiferi postali il cui un ammontare era in prima emissione pari a €
2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00, cfr. all. 9).
Si rende pertanto necessario, nel caso in esame, il richiesto provvedimento di interdizione e l'esecuzione delle conseguenti formalità prescritte dalla legge, nonché nominare un tutore provvisorio, nella persona di che provveda alla cura di e un Parte_1 Controparte_1 protutore provvisorio, nella persona di Parte_2
Copia degli atti del presente giudizio deve essere trasmessa al competente Ufficio Tutele del
Tribunale per gli adempimenti di legge.
Le ulteriori domande formulate dai ricorrenti saranno oggetto di valutazione ed esame da parte del
4 giudice tutelare competente.
Ai sensi dell'art. 423 c.c., la presente sentenza va annotata a cura del cancelliere, nell'apposito registro e comunicata, entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, all'Ufficiale di Stato Civile del comune competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
Attesa la natura del procedimento, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la interdizione di ( ), nata a [...] Controparte_1 C.F._4
(CE) il 07/09/2007;
- dispone che la cancelleria annoti la presente sentenza nell'apposito registro e ne trasmetta copia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetta;
- dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza al giudice tutelare territorialmente competente per gli adempimenti di competenza, e, ritenutane la necessità e l'urgenza, nomina tutore provvisorio di nata a [...] il [...], Controparte_1
nato a [...] C.V. (CE) il 06/10/1961, e protutore provvisorio Parte_1 [...]
nata a [...] C. V. (CE) il 16/10/1964; Parte_2
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 05/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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