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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/09/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 2564/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
FRANCESCA COLOMBARONI (C.F. ), MASSIMILIANO DEI C.F._2
(CF: ) e (C.F. ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELIO LUDINI Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) C.F._5
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 15.05.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 25 Per la parte attrice in riassunzione:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, quale giudice del rinvio, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Arezzo n. 235/2013,
Nel merito: condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al risarcimento dei danni tutti subiti da per come emergeranno Parte_1 in sede processuale e nella misura che risultasse di giustizia.
In via istruttoria: ove ritenuto necessario dalla Corte, ammettere la prova per testimoni sui capitoli 3) e 9) articolati con la seconda memoria istruttoria in primo grado, oggetto di reiterazione della richiesta istruttoria in sede di appello così indicati: “Vero che nel corso del 2007 ha consegnato alla Parte_1 CP_1 oltre kg.49 di oro fino come da documenti che in copia vi si mostrano ed ulteriori versamenti per complessivi €.105.000,00 corrispondenti a complessivi Kg.5 di oro fino” “Vero che quale cofidejussore negli ultimi anni ha corrisposto Parte_1 alla Banca opposta la somma di oltre €.2.000.000”. Con i testi indicati nella memoria medesima.
Con vittoria di spese ed onorari del duplice giudizio di legittimità, del primo giudizio di riassunzione e del presente giudizio di riassunzione, rispetto ai quali giudizi dinanzi a codesta Corte i difensori si dichiarano antistatari.
Per la parte convenuta in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente la domanda avversaria perché infondata, in diritto ed in fatto, per le causali tutte di cui sopra;
in subordine, voglia l'Ecc.ma Corte adita valutare il danno presuntamente subito dal Sig. in via equitativa, nella misura di € Pt_1
111.799,07, sulla base di quanto argomentato nelle premesse del presente atto, con ogni conseguenziale provvedimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE o ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_3 questa Corte di Appello l' (di seguito solo o Controparte_1 CP_1 CP_2
o anche CONVENUTA IN RIASSUNZIONE) a seguito della ordinanza con rinvio pagina 2 di 25 della Corte di Cassazione n. 25308/2024, per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata n.
509/2023 depositata il 13/03/2023 e rinviato a questa stessa Corte di appello in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Radicatosi il contraddittorio, la CONVENUTA IN RIASSUNZIONE nel costituirsi in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione in data 15/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio e quindi della domanda di risoluzione e di quelle restitutorie, da riesaminare in questa sede, occorre effettuare una compiuta cronistoria dei fatti e delle vicende processuali.
I. La sentenza n. 509/2023 di questa Corte d'Appello
A seguito dell'ordinanza della Corte di legittimità n. 39441 13/12/2021, di cassazione con rinvio della sentenza n. 1659/2018 di questa Corte d'Appello e della riassunzione della causa effettuata da , questo giudice del Parte_1 rinvio, in diversa composizione, si era pronunciato con sentenza n. 509 del
13/03/2023, rigettando la domanda risarcitoria del originariamente Pt_1 spiegata in via riconvenzionale, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti della CP_1 Controparte_3 nell'interesse della quale il si era costituito Pt_1 Parte_3
Con tale sentenza, questa Corte di merito, in diversa composizione, aveva nel dettaglio, così provveduto: 1) Respinge la domanda risarcitoria proposta da
; 2) Liquida le spese di lite della presente fase di riassunzione Parte_1
pagina 3 di 25 sopportate da in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre Controparte_1 spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) Condanna alla Parte_1 refusione in favore di di dette spese;
4) Liquida le spese del Controparte_1 giudizio di legittimità sopportate da in euro 5.250,00 per Parte_1 compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge e condanna alla refusione delle stesse in favore del primo;
5) Controparte_1
Dichiara compensate tra le parti le spese della prima fase di appello, nulla disponendo sulle spese nei confronti di rimasto contumace;
6) Controparte_4
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di
[...]
dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, Pt_1
DPR 115/2002 quanto alla presente fase di riassunzione”.
II. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25308/2024
La Corte di legittimità, con la pronuncia di rinvio, ha cassato la sentenza impugnata n. 509/2023 depositata il 13/03/2023 e rinviato a questa stessa Corte di merito, in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso proposto dal e ritenuto fossero Pt_1 fondate che le censure dal medesimo sollevate, posto che “l'ordinanza di questa
Corte n. 39441 del 13/12/2021 ha comportato la formazione di giudicato sull'esistenza di un danno risarcibile, in favore di cagionatogli Parte_1 dall'iscrizione d'ipoteca eccedentaria da parte di e tanto ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 cod. civ. e a prescindere, come adeguatamente spiegato dalla pronuncia richiamata, dalla responsabilità processuale di cui all'art. 96 cod. proc. civ. e dalla esperibilità di mezzi specifici, previsti dal codice civile, di riduzione della garanzia ipotecaria;
il compito demandato alla Corte di rinvio non era quello di accertare il danno eventualmente subito da ma, unicamente, di Parte_1 procedere alla sua liquidazione, sulla base degli elementi fattuali allegati dalle
pagina 4 di 25 parti ai quali questa Corte non poteva e non può accedere, stanti i noti limiti del giudizio di legittimità; la Corte d'appello di Firenze, discostandosi, viceversa, dal mandato ricevuto con la pronuncia rescindente, e ipotizzando che Controparte_1 avesse agito al fine di tutela preventiva delle proprie (e di quelle di altre banche) ragioni e in tal modo scriminando il comportamento della banca, ha introdotto in giudizio delle mere ipotesi legittimanti il comportamento del creditore ipotecario
e gli altri creditori, omettendo di procedere alla valutazione in Controparte_1 ordine all'effettiva incidenza pregiudizievole che l'iscrizione ipotecaria su tutti i beni immobili del qual fideiussore della per un debito di poco più Pt_1 CP_3 di centodiecimila euro, aveva a questi arrecato”.
In concreto, la Corte regolatrice, con la più volte richiamata ordinanza n. 39441 del 13/12/2021, aveva ritenuto che nei confronti del si fosse già di Parte_3 per sé concretizzato il danno, a seguito dell'iscrizione ipotecaria effettuata da su tutti i suoi beni immobili, rimarcando, in linea generale, che “la CP_1 sentenza (o, nella specie, l'ordinanza) della Corte di cassazione che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo ai principi di diritto affermati, ma anche con riferimento ai relativi presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito e, conseguentemente, ne deriva che il sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti”;
Con l'ordinanza di rinvio la S.C. ha, quindi, ritenuto che questa Corte distrettuale avesse, in particolare, “omesso di uniformarsi alle affermazioni decisorie rese a pag. 16 dell'ordinanza rescindente secondo le quali «risultano dalla corte di merito altresì disattesi sia il principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso alla stregua del criterio non
pagina 5 di 25 già della certezza bensì del "più probabile che non" (v. Cass., 20/11/2018, n.
29829) sia il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641), non potendo al riguardo nemmeno sottacersi che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito, pure in grado di appello (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831).».
III. La precedente Ordinanza di rinvio n. 39441 del 13/12/2021
Dato che la Corte remittente ha posto l'accento sul fatto che fossero stati disattesi i principi di diritto sanciti da tale ordinanza è opportuno richiamarne il contenuto.
Ebbene, la S.C., per quanto qui di interesse, si era così espressa: “Deve dunque affermarsi che, al di là della previsione del rimedio speciale della riduzione delle ipoteche, in applicazione dei principi generali il creditore, il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all'importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore consistente nella difficolta o impossibilita della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficolta di accesso al credito (con riferimento al rapporto tra responsabilità ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c. in ipotesi di trascrizione illegittima, e agli effetti pregiudizievoli dell'interpretazione privilegiante l'assorbente carattere di specialità dell'art. 96 c.p.c., v. Cass.,
23/3/2011, n. 6597), non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela. Uno specifico indice contrario pub invero ravvisarsi già nei limiti previsti all'art. 2875 c.c. Trovano d'altro canto applicazione i rimedi generali previsti dall'Ordinamento in caso di condotta non improntata a diligenza,
pagina 6 di 25 prudenza, correttezza e buona fede avuto riguardo alla funzione propria che
l'istituto di garanzia è volta ad assolvere nello specifico caso concreto. Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza. E' rimasto nel giudizio di merito -per quanto ancora d'interesse- accertato che l'odierno ricorrente ha prestato fideiussione a garanzia del conto corrente bancario intrattenuto dalla società con la banca Controparte_3
e che a fronte della domanda da quest'ultima in conseguenza Controparte_1 dello <<scoperto del c ordinario intrattenuto [ dalla detta società ] presso la < i>
Filiale di Arezzo dell'istituto>> proposta anche nei confronti dell'odierno ricorrente
- nella sua qualità di fideiussore-, è stata rigettata la domanda dal medesimo nei confronti della in via riconvenzionale spiegata di <<riduzione di ipoteca ex cp_2 artt. 2872 ss. c.c. e risarcimento tutti i danni patrimoniali non subiti dal medesimo a seguito dell'illegittimo comportamento posto in essere dalla per avere l'istituto credito effettuato illegittime iscrizioni ipotecarie cp_1 sull'intero compendio immobiliare proprietà del medesimo, stimato circa euro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 2564/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
FRANCESCA COLOMBARONI (C.F. ), MASSIMILIANO DEI C.F._2
(CF: ) e (C.F. ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELIO LUDINI Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) C.F._5
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 15.05.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 25 Per la parte attrice in riassunzione:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, quale giudice del rinvio, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Arezzo n. 235/2013,
Nel merito: condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al risarcimento dei danni tutti subiti da per come emergeranno Parte_1 in sede processuale e nella misura che risultasse di giustizia.
In via istruttoria: ove ritenuto necessario dalla Corte, ammettere la prova per testimoni sui capitoli 3) e 9) articolati con la seconda memoria istruttoria in primo grado, oggetto di reiterazione della richiesta istruttoria in sede di appello così indicati: “Vero che nel corso del 2007 ha consegnato alla Parte_1 CP_1 oltre kg.49 di oro fino come da documenti che in copia vi si mostrano ed ulteriori versamenti per complessivi €.105.000,00 corrispondenti a complessivi Kg.5 di oro fino” “Vero che quale cofidejussore negli ultimi anni ha corrisposto Parte_1 alla Banca opposta la somma di oltre €.2.000.000”. Con i testi indicati nella memoria medesima.
Con vittoria di spese ed onorari del duplice giudizio di legittimità, del primo giudizio di riassunzione e del presente giudizio di riassunzione, rispetto ai quali giudizi dinanzi a codesta Corte i difensori si dichiarano antistatari.
Per la parte convenuta in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente la domanda avversaria perché infondata, in diritto ed in fatto, per le causali tutte di cui sopra;
in subordine, voglia l'Ecc.ma Corte adita valutare il danno presuntamente subito dal Sig. in via equitativa, nella misura di € Pt_1
111.799,07, sulla base di quanto argomentato nelle premesse del presente atto, con ogni conseguenziale provvedimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE o ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_3 questa Corte di Appello l' (di seguito solo o Controparte_1 CP_1 CP_2
o anche CONVENUTA IN RIASSUNZIONE) a seguito della ordinanza con rinvio pagina 2 di 25 della Corte di Cassazione n. 25308/2024, per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata n.
509/2023 depositata il 13/03/2023 e rinviato a questa stessa Corte di appello in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Radicatosi il contraddittorio, la CONVENUTA IN RIASSUNZIONE nel costituirsi in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione in data 15/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio e quindi della domanda di risoluzione e di quelle restitutorie, da riesaminare in questa sede, occorre effettuare una compiuta cronistoria dei fatti e delle vicende processuali.
I. La sentenza n. 509/2023 di questa Corte d'Appello
A seguito dell'ordinanza della Corte di legittimità n. 39441 13/12/2021, di cassazione con rinvio della sentenza n. 1659/2018 di questa Corte d'Appello e della riassunzione della causa effettuata da , questo giudice del Parte_1 rinvio, in diversa composizione, si era pronunciato con sentenza n. 509 del
13/03/2023, rigettando la domanda risarcitoria del originariamente Pt_1 spiegata in via riconvenzionale, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti della CP_1 Controparte_3 nell'interesse della quale il si era costituito Pt_1 Parte_3
Con tale sentenza, questa Corte di merito, in diversa composizione, aveva nel dettaglio, così provveduto: 1) Respinge la domanda risarcitoria proposta da
; 2) Liquida le spese di lite della presente fase di riassunzione Parte_1
pagina 3 di 25 sopportate da in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre Controparte_1 spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) Condanna alla Parte_1 refusione in favore di di dette spese;
4) Liquida le spese del Controparte_1 giudizio di legittimità sopportate da in euro 5.250,00 per Parte_1 compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge e condanna alla refusione delle stesse in favore del primo;
5) Controparte_1
Dichiara compensate tra le parti le spese della prima fase di appello, nulla disponendo sulle spese nei confronti di rimasto contumace;
6) Controparte_4
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di
[...]
dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, Pt_1
DPR 115/2002 quanto alla presente fase di riassunzione”.
II. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25308/2024
La Corte di legittimità, con la pronuncia di rinvio, ha cassato la sentenza impugnata n. 509/2023 depositata il 13/03/2023 e rinviato a questa stessa Corte di merito, in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso proposto dal e ritenuto fossero Pt_1 fondate che le censure dal medesimo sollevate, posto che “l'ordinanza di questa
Corte n. 39441 del 13/12/2021 ha comportato la formazione di giudicato sull'esistenza di un danno risarcibile, in favore di cagionatogli Parte_1 dall'iscrizione d'ipoteca eccedentaria da parte di e tanto ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 cod. civ. e a prescindere, come adeguatamente spiegato dalla pronuncia richiamata, dalla responsabilità processuale di cui all'art. 96 cod. proc. civ. e dalla esperibilità di mezzi specifici, previsti dal codice civile, di riduzione della garanzia ipotecaria;
il compito demandato alla Corte di rinvio non era quello di accertare il danno eventualmente subito da ma, unicamente, di Parte_1 procedere alla sua liquidazione, sulla base degli elementi fattuali allegati dalle
pagina 4 di 25 parti ai quali questa Corte non poteva e non può accedere, stanti i noti limiti del giudizio di legittimità; la Corte d'appello di Firenze, discostandosi, viceversa, dal mandato ricevuto con la pronuncia rescindente, e ipotizzando che Controparte_1 avesse agito al fine di tutela preventiva delle proprie (e di quelle di altre banche) ragioni e in tal modo scriminando il comportamento della banca, ha introdotto in giudizio delle mere ipotesi legittimanti il comportamento del creditore ipotecario
e gli altri creditori, omettendo di procedere alla valutazione in Controparte_1 ordine all'effettiva incidenza pregiudizievole che l'iscrizione ipotecaria su tutti i beni immobili del qual fideiussore della per un debito di poco più Pt_1 CP_3 di centodiecimila euro, aveva a questi arrecato”.
In concreto, la Corte regolatrice, con la più volte richiamata ordinanza n. 39441 del 13/12/2021, aveva ritenuto che nei confronti del si fosse già di Parte_3 per sé concretizzato il danno, a seguito dell'iscrizione ipotecaria effettuata da su tutti i suoi beni immobili, rimarcando, in linea generale, che “la CP_1 sentenza (o, nella specie, l'ordinanza) della Corte di cassazione che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo ai principi di diritto affermati, ma anche con riferimento ai relativi presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito e, conseguentemente, ne deriva che il sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti”;
Con l'ordinanza di rinvio la S.C. ha, quindi, ritenuto che questa Corte distrettuale avesse, in particolare, “omesso di uniformarsi alle affermazioni decisorie rese a pag. 16 dell'ordinanza rescindente secondo le quali «risultano dalla corte di merito altresì disattesi sia il principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso alla stregua del criterio non
pagina 5 di 25 già della certezza bensì del "più probabile che non" (v. Cass., 20/11/2018, n.
29829) sia il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641), non potendo al riguardo nemmeno sottacersi che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito, pure in grado di appello (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831).».
III. La precedente Ordinanza di rinvio n. 39441 del 13/12/2021
Dato che la Corte remittente ha posto l'accento sul fatto che fossero stati disattesi i principi di diritto sanciti da tale ordinanza è opportuno richiamarne il contenuto.
Ebbene, la S.C., per quanto qui di interesse, si era così espressa: “Deve dunque affermarsi che, al di là della previsione del rimedio speciale della riduzione delle ipoteche, in applicazione dei principi generali il creditore, il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all'importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore consistente nella difficolta o impossibilita della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficolta di accesso al credito (con riferimento al rapporto tra responsabilità ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c. in ipotesi di trascrizione illegittima, e agli effetti pregiudizievoli dell'interpretazione privilegiante l'assorbente carattere di specialità dell'art. 96 c.p.c., v. Cass.,
23/3/2011, n. 6597), non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela. Uno specifico indice contrario pub invero ravvisarsi già nei limiti previsti all'art. 2875 c.c. Trovano d'altro canto applicazione i rimedi generali previsti dall'Ordinamento in caso di condotta non improntata a diligenza,
pagina 6 di 25 prudenza, correttezza e buona fede avuto riguardo alla funzione propria che
l'istituto di garanzia è volta ad assolvere nello specifico caso concreto. Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza. E' rimasto nel giudizio di merito -per quanto ancora d'interesse- accertato che l'odierno ricorrente ha prestato fideiussione a garanzia del conto corrente bancario intrattenuto dalla società con la banca Controparte_3
e che a fronte della domanda da quest'ultima in conseguenza Controparte_1 dello <<scoperto del c ordinario intrattenuto [ dalla detta società ] presso la < i>
Filiale di Arezzo dell'istituto>> proposta anche nei confronti dell'odierno ricorrente
- nella sua qualità di fideiussore-, è stata rigettata la domanda dal medesimo nei confronti della in via riconvenzionale spiegata di <<riduzione di ipoteca ex cp_2 artt. 2872 ss. c.c. e risarcimento tutti i danni patrimoniali non subiti dal medesimo a seguito dell'illegittimo comportamento posto in essere dalla per avere l'istituto credito effettuato illegittime iscrizioni ipotecarie cp_1 sull'intero compendio immobiliare proprietà del medesimo, stimato circa euro
N. R.G. 2564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 2564/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
FRANCESCA COLOMBARONI (C.F. ), MASSIMILIANO DEI C.F._2
(CF: ) e (C.F. ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELIO LUDINI Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) C.F._5
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 15.05.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 25 Per la parte attrice in riassunzione:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, quale giudice del rinvio, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Arezzo n. 235/2013,
Nel merito: condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al risarcimento dei danni tutti subiti da per come emergeranno Parte_1 in sede processuale e nella misura che risultasse di giustizia.
In via istruttoria: ove ritenuto necessario dalla Corte, ammettere la prova per testimoni sui capitoli 3) e 9) articolati con la seconda memoria istruttoria in primo grado, oggetto di reiterazione della richiesta istruttoria in sede di appello così indicati: “Vero che nel corso del 2007 ha consegnato alla Parte_1 CP_1 oltre kg.49 di oro fino come da documenti che in copia vi si mostrano ed ulteriori versamenti per complessivi €.105.000,00 corrispondenti a complessivi Kg.5 di oro fino” “Vero che quale cofidejussore negli ultimi anni ha corrisposto Parte_1 alla Banca opposta la somma di oltre €.2.000.000”. Con i testi indicati nella memoria medesima.
Con vittoria di spese ed onorari del duplice giudizio di legittimità, del primo giudizio di riassunzione e del presente giudizio di riassunzione, rispetto ai quali giudizi dinanzi a codesta Corte i difensori si dichiarano antistatari.
Per la parte convenuta in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente la domanda avversaria perché infondata, in diritto ed in fatto, per le causali tutte di cui sopra;
in subordine, voglia l'Ecc.ma Corte adita valutare il danno presuntamente subito dal Sig. in via equitativa, nella misura di € Pt_1
111.799,07, sulla base di quanto argomentato nelle premesse del presente atto, con ogni conseguenziale provvedimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE o ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_3 questa Corte di Appello l' (di seguito solo o Controparte_1 CP_1 CP_2
o anche CONVENUTA IN RIASSUNZIONE) a seguito della ordinanza con rinvio pagina 2 di 25 della Corte di Cassazione n. 25308/2024, per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata n.
509/2023 depositata il 13/03/2023 e rinviato a questa stessa Corte di appello in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Radicatosi il contraddittorio, la CONVENUTA IN RIASSUNZIONE nel costituirsi in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione in data 15/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio e quindi della domanda di risoluzione e di quelle restitutorie, da riesaminare in questa sede, occorre effettuare una compiuta cronistoria dei fatti e delle vicende processuali.
I. La sentenza n. 509/2023 di questa Corte d'Appello
A seguito dell'ordinanza della Corte di legittimità n. 39441 13/12/2021, di cassazione con rinvio della sentenza n. 1659/2018 di questa Corte d'Appello e della riassunzione della causa effettuata da , questo giudice del Parte_1 rinvio, in diversa composizione, si era pronunciato con sentenza n. 509 del
13/03/2023, rigettando la domanda risarcitoria del originariamente Pt_1 spiegata in via riconvenzionale, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti della CP_1 Controparte_3 nell'interesse della quale il si era costituito Pt_1 Parte_3
Con tale sentenza, questa Corte di merito, in diversa composizione, aveva nel dettaglio, così provveduto: 1) Respinge la domanda risarcitoria proposta da
; 2) Liquida le spese di lite della presente fase di riassunzione Parte_1
pagina 3 di 25 sopportate da in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre Controparte_1 spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) Condanna alla Parte_1 refusione in favore di di dette spese;
4) Liquida le spese del Controparte_1 giudizio di legittimità sopportate da in euro 5.250,00 per Parte_1 compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge e condanna alla refusione delle stesse in favore del primo;
5) Controparte_1
Dichiara compensate tra le parti le spese della prima fase di appello, nulla disponendo sulle spese nei confronti di rimasto contumace;
6) Controparte_4
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di
[...]
dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, Pt_1
DPR 115/2002 quanto alla presente fase di riassunzione”.
II. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25308/2024
La Corte di legittimità, con la pronuncia di rinvio, ha cassato la sentenza impugnata n. 509/2023 depositata il 13/03/2023 e rinviato a questa stessa Corte di merito, in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso proposto dal e ritenuto fossero Pt_1 fondate che le censure dal medesimo sollevate, posto che “l'ordinanza di questa
Corte n. 39441 del 13/12/2021 ha comportato la formazione di giudicato sull'esistenza di un danno risarcibile, in favore di cagionatogli Parte_1 dall'iscrizione d'ipoteca eccedentaria da parte di e tanto ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 cod. civ. e a prescindere, come adeguatamente spiegato dalla pronuncia richiamata, dalla responsabilità processuale di cui all'art. 96 cod. proc. civ. e dalla esperibilità di mezzi specifici, previsti dal codice civile, di riduzione della garanzia ipotecaria;
il compito demandato alla Corte di rinvio non era quello di accertare il danno eventualmente subito da ma, unicamente, di Parte_1 procedere alla sua liquidazione, sulla base degli elementi fattuali allegati dalle
pagina 4 di 25 parti ai quali questa Corte non poteva e non può accedere, stanti i noti limiti del giudizio di legittimità; la Corte d'appello di Firenze, discostandosi, viceversa, dal mandato ricevuto con la pronuncia rescindente, e ipotizzando che Controparte_1 avesse agito al fine di tutela preventiva delle proprie (e di quelle di altre banche) ragioni e in tal modo scriminando il comportamento della banca, ha introdotto in giudizio delle mere ipotesi legittimanti il comportamento del creditore ipotecario
e gli altri creditori, omettendo di procedere alla valutazione in Controparte_1 ordine all'effettiva incidenza pregiudizievole che l'iscrizione ipotecaria su tutti i beni immobili del qual fideiussore della per un debito di poco più Pt_1 CP_3 di centodiecimila euro, aveva a questi arrecato”.
In concreto, la Corte regolatrice, con la più volte richiamata ordinanza n. 39441 del 13/12/2021, aveva ritenuto che nei confronti del si fosse già di Parte_3 per sé concretizzato il danno, a seguito dell'iscrizione ipotecaria effettuata da su tutti i suoi beni immobili, rimarcando, in linea generale, che “la CP_1 sentenza (o, nella specie, l'ordinanza) della Corte di cassazione che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo ai principi di diritto affermati, ma anche con riferimento ai relativi presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito e, conseguentemente, ne deriva che il sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti”;
Con l'ordinanza di rinvio la S.C. ha, quindi, ritenuto che questa Corte distrettuale avesse, in particolare, “omesso di uniformarsi alle affermazioni decisorie rese a pag. 16 dell'ordinanza rescindente secondo le quali «risultano dalla corte di merito altresì disattesi sia il principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso alla stregua del criterio non
pagina 5 di 25 già della certezza bensì del "più probabile che non" (v. Cass., 20/11/2018, n.
29829) sia il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641), non potendo al riguardo nemmeno sottacersi che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito, pure in grado di appello (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831).».
III. La precedente Ordinanza di rinvio n. 39441 del 13/12/2021
Dato che la Corte remittente ha posto l'accento sul fatto che fossero stati disattesi i principi di diritto sanciti da tale ordinanza è opportuno richiamarne il contenuto.
Ebbene, la S.C., per quanto qui di interesse, si era così espressa: “Deve dunque affermarsi che, al di là della previsione del rimedio speciale della riduzione delle ipoteche, in applicazione dei principi generali il creditore, il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all'importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore consistente nella difficolta o impossibilita della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficolta di accesso al credito (con riferimento al rapporto tra responsabilità ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c. in ipotesi di trascrizione illegittima, e agli effetti pregiudizievoli dell'interpretazione privilegiante l'assorbente carattere di specialità dell'art. 96 c.p.c., v. Cass.,
23/3/2011, n. 6597), non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela. Uno specifico indice contrario pub invero ravvisarsi già nei limiti previsti all'art. 2875 c.c. Trovano d'altro canto applicazione i rimedi generali previsti dall'Ordinamento in caso di condotta non improntata a diligenza,
pagina 6 di 25 prudenza, correttezza e buona fede avuto riguardo alla funzione propria che
l'istituto di garanzia è volta ad assolvere nello specifico caso concreto. Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza. E' rimasto nel giudizio di merito -per quanto ancora d'interesse- accertato che l'odierno ricorrente ha prestato fideiussione a garanzia del conto corrente bancario intrattenuto dalla società con la banca Controparte_3
e che a fronte della domanda da quest'ultima in conseguenza Controparte_1 dello <
Filiale di Arezzo dell'istituto>> proposta anche nei confronti dell'odierno ricorrente
- nella sua qualità di fideiussore-, è stata rigettata la domanda dal medesimo nei confronti della in via riconvenzionale spiegata di <
30.000.000,00, a fronte di un asserito credito, tra l'altro totalmente contestato, di circa appena euro 110.000,00 e per avere causato a seguito delle dette illegittime iscrizioni ipotecarie la perdita della possibilità per il di vedersi riconoscere Pt_1 un prestito di circa euro 5.000.000,00 che la Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza era in procinto di erogare>>. Orbene, i suindicati principi sono rimasti in particolare disattesi là dove la corte di merito si è limitata ad avallare il rigetto della domanda da parte del giudice di prime cure argomentando dal mero rilievo che l'<>.
pagina 7 di 25 La S.C. aveva, inoltre, annullato la prima sentenza di questa Corte per avere ritenuto sussistente la mancata censura espressa di “quella parte della sentenza nella quale il giudice ha motivato la reiezione della domanda sulla base della assenza di “certezza sui fatto che il prestito fosse già stato deliberato o che
l'operazione fu interrotta a causa delle ipoteche iscritte sui beni del , Pt_1 essendo invece del tutto ipotizzabile che le difficoltà all'accesso del credito fossero causate dalla oggettiva esposizione debitoria che, in quell'istante, prima ancora dei diversi accertamenti peritali eseguiti nel giudizio di opposizione, caratterizzava la posizione della parte istante”.
IV. Il thema decidendum del presente giudizio
Con l'originario atto di citazione in opposizione al D.I. ottenuto da per CP_1
l'importo di € 111.799,07 nei confronti della e del (quale Controparte_3 Pt_1 fideiussore), quest'ultimo aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni patiti e petiendi quantificati in € 5 ML, in quanto determinati dalla esorbitante iscrizione ipotecaria di cui trattasi.
Il giudizio è stato riassunto da al fine di sentir condannare Parte_1 al risarcimento dei danni tutti da lui subiti “per come emergeranno in CP_1 sede processuale e nella misura che risultasse di giustizia”.
In particolare, l'ATTORE IN RIASSUNZIONE ha chiesto il risarcimento del danno patito a causa della compromessa credibilità, che gli avrebbe reso impossibile accedere a nuovo credito bancario e quindi della lesione della reputazione commerciale e delle conseguenze patrimoniali connesse, danno quest'ultimo che,
a suo dire, questa Corte di Appello, in sede di prima cassazione con rinvio, non avrebbe minimamente valutato, pur essendo stato, a suo dire, segnalato nell'ordinanza del 2021. replica deducendo che il avrebbe chiesto, solo in questa sede, CP_1 Pt_1 la valutazione equitativa del danno, avendo abbandonato l'originaria richiesta di pagina 8 di 25 quantificazione del medesimo di € 5 ML, che anche il profilo della “lesione della reputazione commerciale sarebbe stato dedotto, per la prima volta, in questa sede e, comunque, che seppur nel rispetto del principio di diritto sancito dalla
Suprema Corte, questa Corte di merito “non potrà non rilevare che l'odierno appellante non ha fornito la prova del danno subito, di talché non potrà che rapportare la quantificazione del medesimo danno all'unico elemento certo di tutto il presente giudizio, ovvero, l'iscrizione ipotecaria per € 111.799,07”, a fronte dell'accertata inesistenza del credito a cui tutela era stata effettuata.
Rileva la Corte che nessuna doglianza specifica in ordine al danno all'immagine era stata originariamente effettuata dal che si era limitato a chiedere il Pt_1 risarcimento di tutti i danni patiti, “quantificati in complessivi €.5.000.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in ipotesi da determinarsi anche in via equitariva ex art. 1226 c.c.” avendo, invece, rappresentato tale specifico danno, solo dinanzi alla Corte di Cassazione col primo ricorso, quale perdita di immagine (il pesante discredito) verso tutto il settore bancario, determinata dalla esorbitante iscrizione di ipoteca effettuata da in conseguenza della paralisi delle attività imprenditoriali a lui CP_1 ascrivibili.
Anche se l'art. 394 u.co. c.p.c. dispone che nel giudizio di rinvio le parti non possano prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione, occorre precisare che anche dinanzi alla Corte di legittimità non possono essere avanzate domande nuove o semplicemente ivi specificate per la prima volta.
In particolare, il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (così Cass. Sez. 3 -
pagina 9 di 25 Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023), ma l'allegazione specifica del medesimo deve avvenire sin dal primo grado, nel rispetto delle preclusioni relative all'attività assertiva.
La stessa Corte remittente nell'affermare che “il vincolo del giudice di rinvio, in punto di accertamento del danno, se del caso in via equitativa, era ben delineato dalla pronuncia rescindente, cosicché la Corte territoriale ha omesso di darvi coerente seguito” ha poi precisato che “la Corte distrettuale ha, in particolare, omesso di uniformarsi alle affermazioni decisorie rese a pag. 16 dell'ordinanza rescindente”, ponendo l'accento, come detto, soltanto:
• sul “principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso alla stregua del criterio non già della certezza bensì del "più probabile che non";
• sul “principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641), non potendo al riguardo nemmeno sottacersi che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito, pure in grado di appello (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831).
Ebbene, la Corte di legittimità con entrambe le ordinanze di rinvio si è sempre espressa esplicitamente in termini di danno al singolare e segnatamente di danno da perdita di chance di carattere patrimoniale.
V. Il decisum
In ordine all'esistenza di un danno risarcibile in capo al si è formato il Pt_1 giudicato interno, “cagionatogli dall'iscrizione d'ipoteca eccedentaria da parte di
come affermato dalla Corte remittente, occorre procedere, in Controparte_1
pagina 10 di 25 questa sede alla relativa liquidazione, così come statuito dalla S.C., anche nella precedente pronuncia di rinvio, con cui come detto aveva ritenuto che fossero stati disattesi da questa Corte di merito, “sia il principio in base al quale il danno
è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso alla stregua del criterio non già della certezza bensì del "più probabile che non" (v. Cass.,
20/11/2018, n. 29829) sia il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641)”.
Come detto, la Corte regolatrice in entrambe le pronunce di rinvio non ha fatto alcun riferimento al danno all'immagine, ma solo a quello da perdita di chance di carattere patrimoniale affermandone la possibilità di una liquidazione in via equitativa. In particolare, nella prima ordinanza del 2021, la S.C. aveva affermato che si possa rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficolta di accesso al credito, non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del solo danno patrimoniale da perdita di chance.
Occorre, inoltre, sempre alla luce delle considerazioni sopra svolte, pronunciarsi direttamente sulla domanda risarcitoria del ove si consideri che “il giudizio Pt_1 di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell'interessato, non determina l'improseguibilità dell'appello, né il passaggio in
pagina 11 di 25 giudicato delle sentenza di primo grado” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017). Il giudizio di rinvio per motivi di merito integra, infatti, “una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022).
Passando, dunque, alla disamina delle domande proposte nel presente giudizio di rinvio, la Corte osserva quanto segue.
➢ Quanto al danno patrimoniale, è necessario rilevare che “il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione causale”
(Ordinanza n. 21045 del 27/07/2024)
Pertanto, la liquidazione di tale danno, ormai certo nell'an debeatur – per avere e sul punto vi è giudicato interno, iscritto ipoteca a garanzia di un CP_1 credito rivelatosi inesistente presenta particolarità che la distinguono dagli ordinari criteri risarcitori.
Sul punto la Corte remittente ha, infatti, statuito che questa Corte territoriale, nella precedente diversa composizione, “ha, in particolare, omesso di uniformarsi alle affermazioni decisorie rese a pag. 16 dell'ordinanza rescindente secondo le quali «risultano dalla corte di merito altresì disattesi sia il principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso
pagina 12 di 25 alla stregua del criterio non già della certezza bensì del "più probabile che non"
(v. Cass., 20/11/2018, n. 29829) sia il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa (v. Cass., 9/3/2018, n.
5641), non potendo al riguardo nemmeno sottacersi che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito, pure in grado di appello (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831)”.
Pertanto, non trattandosi di un danno certo nel suo ammontare, ma di un pregiudizio legato alla perdita di una probabilità di successo, si deve ricorrere a parametri specifici per quantificare il risarcimento in modo equo e proporzionato alla chance effettivamente perduta da La Corte Suprema sul punto ha Pt_1 precisato che “il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione e all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato (..)”. In particolare “la liquidazione del danno da perdita di chance deve essere effettuata in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete, ragionevoli possibilità di conseguire il bene oggetto della pretesa, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica dedotta. In sintesi, ribadita la necessità di utilizzo di un coefficiente di riduzione, si argomenta che per procedere alla quantificazione del danno da perdita di chance è quindi necessario procedere nel modo che segue: in primo luogo, va quantificato il vantaggio economico astrattamente conseguibile dal soggetto leso se non fosse stata tenuta la condotta illecita;
successivamente detto importo va ridotto percentualmente in funzione della possibilità percentuale di realizzazione del risultato atteso (Cass. Ordinanza n. 18568 del 08/07/2024).
pagina 13 di 25 Ad ogni modo, qualunque sia il criterio utilizzato, il risarcimento deve essere proporzionato alla probabilità di successo che caratterizzava la chance perduta, posto che un'errata quantificazione che prescinda da tale probabilità snaturerebbe l'istituto, trasformando impropriamente il risarcimento del danno da perdita di chance, in un risarcimento per mancato conseguimento del risultato finale.
Nella fattispecie si deve ricorrere – come affermato dalla Corte remittente - alla valutazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che però, non è una mera approssimazione arbitraria, ma richiede una congrua ed adeguata motivazione, consistendo, anche nella sua forma cd. "pura", in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto.
Pertanto, per liquidare il danno patrimoniale patito dal occorre Pt_1 innanzitutto prendere in considerazione gli eventi dannosi che, a seguito dell'iscrizione ipotecaria eseguita da nell'agosto del 2009, si sono CP_1 susseguiti e che hanno inciso su gran parte del patrimonio del e Parte_3 precisamente su tredici fabbricati, oltre che su svariati terreni, come si evince dalla relazione del Notaio di Arezzo e dalla relativa ispezione Persona_1 ipocatastale (già depositate dal e qui riprodotte sub docc. 36, 37 e 38) Pt_1 nonché dalla relazione del CTU (resa nella causa iscritta al numero di RG Per_2
842/201 del Tribunale di Arezzo) anch'essa presente agli atti di causa.
In particolare, a causa della predetta iscrizione ipotecaria, l'ATTORE IN
RIASSUNZIONE ha lamentato di aver visto paralizzata la propria attività imprenditoriale, in primo luogo, per la mancata concessione di ulteriori finanziamenti (come quello richiesto a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza per la somma di € 5.000.000,00) che gli avrebbero permesso di ultimare la necessaria ristrutturazione del fabbricato di Via Albergotti n.17-25, sito nel centro storico di Arezzo e, in secondo luogo, per il fatto che, anche altre banche, con le pagina 14 di 25 quali egli aveva intrattenuto altri rapporti bancari, avessero conseguentemente iscritto, a loro volta, ipoteche sul suo patrimonio, privandolo completamente del diritto di poterne usufruire, in qualità di proprietario.
Come risulta dalla relazione del Geom. espletata in una procedura CP_5 esecutiva immobiliare, è titolare dei seguenti diritti: Parte_1
1) Piena ed esclusiva proprietà su appartamento di civile abitazione, corredato di due cantine e altrettanti garage, in Via XVV Aprile;
2) Nuda proprietà su un compendio abitativo ubicato in Via Degli Albergotti (con usufrutto a favore di e ); Persona_3 Persona_4
3) Proprietà per la quota di 1/4 indiviso, su un compendio immobiliare ubicato in Località Felceto.
L'attenzione del Collegio, pertanto, si sofferma, fondamentalmente, ai fini della valutazione del danno patrimoniale patito dal sulle vicende riguardanti il Pt_1 degrado e la svendita di tale fabbricato, il cui valore era stato stimato dal CTU
- nella sua relazione del maggio 2012, in misura pari ad € 5.634.000,00 Per_2
e nella relazione del Geom. – redatta nella procedura esecutiva N.R.E. CP_5
95/2018, dell'agosto 2019, in misura pari ad € 2.872.000,00.
Giova precisare che il compendio immobiliare in oggetto di proprietà del Pt_1 era stato oggetto di una generale opera di ristrutturazione immobiliare, che risultava quasi completata al momento dell'iscrizione dell'ipoteca in questione, da parte di come si evince dalla descrizione del medesimo, ad opera del CP_1
CTU Per_2
pagina 15 di 25 Ristrutturazione che era, comunque, intenzione del terminare in breve Pt_1 tempo, investendo su tale obiettivo parte della somma di € 5.000.000,00, già richiesta alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e riguardo alla quale, come si evince dalle testimonianze escusse in primo grado, erano in corso trattative finalizzate alla erogazione di un finanziamento di pari importo, in favore del gruppo di società facenti capo alla famiglia Pt_1
A seguito, però, dell'iscrizione ipotecaria in questione – come sostenuto dallo stesso - tali trattative non avevano più avuto seguito ed il Parte_3 fabbricato aveva subito il più totale degrado e abbandono, come si legge alle pagg.105-106 della relazione del perito della procedura esecutiva, Dott. CP_5 dell'agosto del 2019, di seguito riportata:
Tanto che poi, con decreto di trasferimento del 29.12.2022, l'immobile è stato trasferito per la modica cifra di € 705.822,75, ossia per un valore pari a solo il
13% della stima contenuta nella CTU sopra indicata. Per_2
Tanto premesso occorre precisare che del finanziamento sopra indicato non avrebbe beneficiato il in proprio, quanto invece, le società del Gruppo Pt_1 riconducibile alla sua famiglia, nonostante lo stesso avesse allegato in atto di pagina 16 di 25 citazione in opposizione a D.I. quanto segue: “nel momento in cui è stata fatta
l'iscrizione ipotecaria (rectius le iscrizioni ipotecarie) in questione, un primario istituto di Credito italiano aveva già deliberato la concessione di un prestito in favore di di complessivi €.5.000.000,00”. Parte_1
Il fatto che in seconda memoria ex art. 183 c.p.c. lo stesso avesse Pt_1 capitolato sub n. 22 che la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza avesse comunicato di aver “deliberato la concessione di un prestito in favore di
[...]
e delle società a lui riconducibili di complessivi €.5.000.000,00 per Pt_1 ripianare le sue eventuali posizioni debitorie verso tutte le banche” contrasta in parte non solo con quanto asserito in citazione, ma anche con quanto capitolato sub n. 17 in cui si legge: “la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza aveva già deliberato la concessione di un prestito in favore di di complessivi Parte_1
€.5.000.000,00 per ripianare le sue eventuali posizioni”.
Ad ogni buon conto, l'ATTORE IN RIASSUNZIONE può ritenersi direttamente danneggiato soltanto dall'abusiva iscrizione di ipoteca sui beni sui quali vantava la nuda proprietà e della mancata disponibilità dei medesimi ed in particolare del complesso immobiliare posto ad Arezzo, in Via Albergotti n. 17-25, descritto al paragrafo 6 della relazione notarile in commento e gravato anch'esso dalla iscrizione de qua:
Infatti, il compendio immobiliare di cui al paragrafo 6, della predetta relazione notarile, di cui il è nudo proprietario, è rappresentato proprio da quello Pt_1
pagina 17 di 25 posto in Arezzo, Via degli Albergotti nn. 15, 17, 19, 21 ed è catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo come segue:
• sezione A, foglio 173, particella 75 subalterni 1, 2, 3, 4, 5;
• sezione A, foglio 173, particella 76 subalterno 9 (piccolo vano a piano terra, ubicato in Comune di Arezzo, Via Degli Albergotti n. 25).
Lo stesso compendio abitativo oggetto della procedura esecutiva iscritta al N.R.E.
95/2018 a carico del – come si evince dalla perizia del Geom. - è Pt_1 CP_5 proprio quello identificato al catasto fabbricati di Arezzo/A, al foglio 173, particella
75, subalterni 1, 2, 3, 4 e 5 e particella 76, subalterno 9.
Va considerato, altresì, che, come risulta dalla precitata relazione notarile, di seguito riportata per estratto, ulteriori istituti di credito - tra i quali la Banca
Monte dei Paschi di Siena, nel settembre 2009, la , nell' ottobre del CP_6
2009, la Intesa San Paolo nel dicembre del 2009 e la Cassa di Risparmio di
Firenze all'inizio del 2010 - avevano proceduto alla iscrizione delle seguenti ipoteche giudiziali:
pagina 18 di 25 Sulla base di quanto descritto, ritiene, in primo luogo il Collegio che il gruppo societario riconducibile al - laddove avesse ottenuto dalla Cassa di Pt_1
Risparmio di Parma e Piacenza, l'ambito finanziamento di € 5.000.000,00, che gli avrebbe permesso di terminare i suddetti lavori di ristrutturazione e quindi di conservare, se non addirittura aumentare, il valore del compendio immobiliare di via Albergotti ad Arezzo, di (nuda) proprietà del come stimato nel 2012 - Pt_1 avrebbe avuto una probabilità, stimabile unicamente nella percentuale del 30%,
pagina 19 di 25 di conseguire tale risultato, ove si consideri che quel finanziamento avrebbe dovuto essere destinato – come riferito dai testi e - a ripianare le Tes_1 Tes_2 posizioni debitorie del gruppo precitato, verso il sistema bancario.
Analogamente, lo stesso avrebbe avuto analoga probabilità del 30% di Pt_1 procedere alla successiva vendita della nuda proprietà ad un prezzo congruo, ciò, in quanto, prima dell'iscrizione ipotecaria effettuata da che poi ha CP_1 condizionato l'esito negativo della concessione del finanziamento stesso, erano in corso solo serie trattative e non anche vere e proprie deliberazioni riguardanti il prestito richiesto, pur avendo la teste , direttrice della filiale di Testimone_3
Arezzo della riferito di una delibera di “quasi fatta”. CP_7 Parte_4
Pertanto, la riuscita di tali trattative, con il conseguenziale ottenimento del credito, non poteva che avere una variabilità di successo pari al 20% delle aspettative.
Anche se infatti, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, si ritiene ipotizzabile che la difficoltà di accesso al credito ed in particolare la mancata erogazione del finanziamento sopra indicato fosse stata causata, non già dalla esposizione debitoria che, in quel momento, prima ancora dei diversi accertamenti peritali eseguiti, caratterizzava la posizione del gruppo bensì Pt_1 dalle esorbitanti ipoteche iscritte sui beni personali del non è dato ritenere Pt_1 inequivocabilmente, che - ove l'ipoteca dell'agosto 2009 fosse stata iscritta in proporzione al credito vantato da in quel momento, garantito dal CP_1
(poi ritenuto insussistente a fronte del maggior credito della Parte_3 correntista) - il finanziamento in questione sarebbe stato erogato per l'intero importo richiesto e che, comunque sarebbe stato devoluto per l'intero importo al completamento della ristrutturazione del fabbricato di via Albergotti.
Neppure va sottaciuto che nell'ambito della procedura esecutiva il CTU nel 2019 aveva stimato il valore atteso del compendio immobiliare di via Albergotti “dopo aver detratto i costi per la regolarizzazione edilizia, per l'aggiornamento catastale, pagina 20 di 25 per la bonifica dai piccioni, e dopo aver operato alcune decurtazioni in virtù del fatto che siamo nell'ambito di una vendita coattiva” in misura pari ad €
2.872.000,00 e che il valore di mercato della piena proprietà del medesimo compendio immobiliare, senza l'abbattimento del 15% correlato alle vendite forzate, era stato stimato in € 3.409.300,00, “tenute presenti le servitù attive e passive ove legalmente costituite, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i prezzi riscontrati nelle offerte di vendita per immobili ubicati nel medesimo contesto, vista la tipologia dei materiali, le finiture intrinseche ed estrinseche, lo stato di completamento e quant'altro può influire sul giudizio di stima”.
I costi per la regolarizzazione edilizia e per l'aggiornamento della planimetria, nonché le problematiche cagionate dai piccioni, per complessivi € 33.000,00, avevano poi portato tale ultimo valore ad € 3.378.300,00, con uno scarto rispetto alla stima del 2012 di circa 1,6 ML di euro.
Va infine, considerato che il fosse titolare, su tale compendio immobiliare, Pt_1 della sola nuda proprietà, di talché considerando il predetto valore di €
3.378.300,00 ed abbattendolo del 25% in considerazione del diritto di usufrutto sullo stesso gravante, il valore della nuda proprietà dell'ATTORE IN
RIASSUNZIONE può stimarsi in € 2.533.725,00.
Pertanto, in ottemperanza ai principi di diritto sopra richiamati, il danno da perdita di chance non coincide con l'intero importo perso del finanziamento, né con l'intero valore perso del bene, in relazione “al vantaggio economico astrattamente conseguibile dal soggetto leso se non fosse stata tenuta la condotta illecita”, bensì si determina in base alla possibilità concreta di realizzare il risultato sperato.
Possibilità che, precisamente, è espressa attraverso un coefficiente di riduzione, il cui valore è proporzionato al grado di realizzazione della medesima possibilità, sulla base degli elementi costitutivi della singola situazione giuridica. pagina 21 di 25 Di conseguenza, nel caso di specie, ai fini della liquidazione del danno sofferto dal occorre procedere, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in primo Pt_1 luogo, considerando la perdita di valore del fabbricato in esame, pari ad €
4.928.177,25 (corrispondente alla differenza tra il valore del bene stimato prima del degrado, pari ad € 5.634.000,00 – come da CTU del 2012 - ed il Per_2 prezzo col quale il bene stesso è stato poi trasferito nella procedura esecutiva - €
705.822,75) e poi abbattendo tale valore del 25% (corrispondente al valore dell'usufrutto, considerata la sola nuda proprietà di cui è titolare il , in Pt_1 modo tale da ottenere l'importo di € 3.696.132,93.
Tale importo va ulteriormente abbattuto dell'80%, percentuale ritenuta idonea, sulla base delle considerazioni sopra svolte, avendo avuto il solo una Pt_1 concreta possibilità pari al 20% di completare la ristrutturazione dell'immobile in argomento e collocarlo sul mercato ai fini di lucro.
In conclusione, alla luce di quanto affermato, il danno da perdita di chance sofferto dal va liquidato, in via equitativa, all'attualità, nella somma di € Pt_1
739.226,58.
Su tale somma dovuta da a titolo di responsabilità extracontrattuale, CP_1 per violazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 2875 e 2876 c.c. - per avere, senza adoperare la normale diligenza, iscritto ipoteca su beni del aventi Parte_3 un valore sproporzionato rispetto al credito all'epoca (agosto 2009) garantito, di circa € 111.000,00 - sono dovuti previa devalutazione, rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale, sulla sorte capitale progressivamente rivalutata, dall'illecito (data dell'ultima iscrizione ipotecaria: 21.01.2010) alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
Pertanto, l'importo sopra indicato - devalutato al 21.01.2010 ad € 561.295,81 - va progressivamente rivalutato e maggiorato di interessi legali sino alla data della presente decisione, in modo tale da ottenere l'importo di € 874.011,19, corrispondente all'importo da liquidare a favore del il quale va Pt_1
pagina 22 di 25 ulteriormente maggiorato di interessi legali dalla data della presente decisione, sino al saldo effettivo.
➢ Quanto al danno non patrimoniale alla reputazione commerciale, tale danno per le considerazioni svolte nel paragrafo che precede non può essere neppure liquidato in via equitativa, non essendo stato – per quanto già evidenziato - allegato in termini specifici, quale danno ascrivibile al quale persona fisica, Pt_1 oltre che alle società allo stesso riconducibili.
Il infatti, nell'atto di opposizione a D.I. si era limitato ad asserire che “non Pt_1 appena pervenute a conoscenza delle altre banche, dette iscrizioni hanno gettato discredito sull'immagine del e delle Società a lui riconducibili verso gli Pt_1
Istituti Bancari affidatari, determinando cosi l'impossibilità di acceder al credito, e conseguentemente di approvvigionamento delle forniture. Ciò con inevitabile e conseguente diminuzione delle vendite e, quindi, degli affari e dei relativi guadagni”, senza aver minimamente accennato all'esercizio di una propria attività impreditoriale distinta da quelle delle società (tutte di capitali) a lui riconducibili
AN S.r.l. e . Controparte_3 Controparte_8
Nella fattispecie, non sono stati allegati, dunque, elementi di fatto dai quali desumere il discredito patito dal in proprio, in conseguenza della Pt_1 esorbitante iscrizione ipotecaria di cui trattasi, se non gli stessi fatti esaminati con riguardo al danno patrimoniale da perdita di chance e rilevanti ai soli fini della liquidazione di tale danno, di per sé insufficienti ai fini della sussistenza di un danno all'immagine del medesimo.
Del resto, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può sopperire a carenze probatorie e tanto più a lacune assertive.
VI. Va, infine, evidenziato, che la domanda volta ad ottenere la riduzione delle iscrizioni ipotecarie non è stata qui riproposta e deve quindi ritenersi abbandonata, ove si consideri altresì che era stata originariamente proposta, pagina 23 di 25 come rilevato dal Tribunale, "nella denegata e contestata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse al Banca opposta effettiva creditrice della e per essa CP_3 del fideiussore " (pag. 11 dell'atto di citazione)”. Parte_1
VII. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in parte vittorioso i che aveva Pt_1 agito in giudizio per ottenere un risarcimento del danno pari ad € 5 ML) le spese processuali dei due giudizi di legittimità devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in CP_1 relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente giudizio di rinvio e di quelli di secondo grado in quanto non svolta.
Quelle dei giudizi di riassunzione - non essendo stata avanzata altra richiesta di liquidazione per gli altri giudizi di merito di primo e secondo grado - vanno invece compensate per 2/3 e poste per il resto a carico di non vertendosi in CP_1 ipotesi di riduzione anche sensibile dell'importo domandato, quanto piuttosto di accoglimento parziale di una domanda (quella di risarcimento del danno patrimoniale) e di rigetto di un'altra domanda (quella di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla
Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 509/2023 di questa Corte
d'Appello di Firenze, riassunto da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. ACCOGLIE in parte la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 per l'effetto, CONDANNA in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. a pagargli, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di pagina 24 di 25 chance, la somma di € 874.011,19, ed interessi legali dalla data della presente decisione, sino al saldo effettivo;
2. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine;
3. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1 pagare ai procuratori antistatari di , al rifondere a quest'ultimo le Parte_1 spese dei seguenti giudizi come si seguito liquidate:
• per ciascun giudizio di legittimità, € 14.005,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
• per ciascun giudizio di rinvio, 1/3 della somma di € 18.511,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge. dichiarando le medesime spese per il resto compensate tra le parti.
Firenze, camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 2564/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
FRANCESCA COLOMBARONI (C.F. ), MASSIMILIANO DEI C.F._2
(CF: ) e (C.F. ) C.F._3 Parte_2 C.F._4
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELIO LUDINI Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) C.F._5
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 15.05.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 25 Per la parte attrice in riassunzione:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, quale giudice del rinvio, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Arezzo n. 235/2013,
Nel merito: condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al risarcimento dei danni tutti subiti da per come emergeranno Parte_1 in sede processuale e nella misura che risultasse di giustizia.
In via istruttoria: ove ritenuto necessario dalla Corte, ammettere la prova per testimoni sui capitoli 3) e 9) articolati con la seconda memoria istruttoria in primo grado, oggetto di reiterazione della richiesta istruttoria in sede di appello così indicati: “Vero che nel corso del 2007 ha consegnato alla Parte_1 CP_1 oltre kg.49 di oro fino come da documenti che in copia vi si mostrano ed ulteriori versamenti per complessivi €.105.000,00 corrispondenti a complessivi Kg.5 di oro fino” “Vero che quale cofidejussore negli ultimi anni ha corrisposto Parte_1 alla Banca opposta la somma di oltre €.2.000.000”. Con i testi indicati nella memoria medesima.
Con vittoria di spese ed onorari del duplice giudizio di legittimità, del primo giudizio di riassunzione e del presente giudizio di riassunzione, rispetto ai quali giudizi dinanzi a codesta Corte i difensori si dichiarano antistatari.
Per la parte convenuta in riassunzione:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente la domanda avversaria perché infondata, in diritto ed in fatto, per le causali tutte di cui sopra;
in subordine, voglia l'Ecc.ma Corte adita valutare il danno presuntamente subito dal Sig. in via equitativa, nella misura di € Pt_1
111.799,07, sulla base di quanto argomentato nelle premesse del presente atto, con ogni conseguenziale provvedimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE o ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_3 questa Corte di Appello l' (di seguito solo o Controparte_1 CP_1 CP_2
o anche CONVENUTA IN RIASSUNZIONE) a seguito della ordinanza con rinvio pagina 2 di 25 della Corte di Cassazione n. 25308/2024, per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata n.
509/2023 depositata il 13/03/2023 e rinviato a questa stessa Corte di appello in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Radicatosi il contraddittorio, la CONVENUTA IN RIASSUNZIONE nel costituirsi in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione in data 15/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio e quindi della domanda di risoluzione e di quelle restitutorie, da riesaminare in questa sede, occorre effettuare una compiuta cronistoria dei fatti e delle vicende processuali.
I. La sentenza n. 509/2023 di questa Corte d'Appello
A seguito dell'ordinanza della Corte di legittimità n. 39441 13/12/2021, di cassazione con rinvio della sentenza n. 1659/2018 di questa Corte d'Appello e della riassunzione della causa effettuata da , questo giudice del Parte_1 rinvio, in diversa composizione, si era pronunciato con sentenza n. 509 del
13/03/2023, rigettando la domanda risarcitoria del originariamente Pt_1 spiegata in via riconvenzionale, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti della CP_1 Controparte_3 nell'interesse della quale il si era costituito Pt_1 Parte_3
Con tale sentenza, questa Corte di merito, in diversa composizione, aveva nel dettaglio, così provveduto: 1) Respinge la domanda risarcitoria proposta da
; 2) Liquida le spese di lite della presente fase di riassunzione Parte_1
pagina 3 di 25 sopportate da in euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre Controparte_1 spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) Condanna alla Parte_1 refusione in favore di di dette spese;
4) Liquida le spese del Controparte_1 giudizio di legittimità sopportate da in euro 5.250,00 per Parte_1 compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge e condanna alla refusione delle stesse in favore del primo;
5) Controparte_1
Dichiara compensate tra le parti le spese della prima fase di appello, nulla disponendo sulle spese nei confronti di rimasto contumace;
6) Controparte_4
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di
[...]
dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, Pt_1
DPR 115/2002 quanto alla presente fase di riassunzione”.
II. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25308/2024
La Corte di legittimità, con la pronuncia di rinvio, ha cassato la sentenza impugnata n. 509/2023 depositata il 13/03/2023 e rinviato a questa stessa Corte di merito, in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso proposto dal e ritenuto fossero Pt_1 fondate che le censure dal medesimo sollevate, posto che “l'ordinanza di questa
Corte n. 39441 del 13/12/2021 ha comportato la formazione di giudicato sull'esistenza di un danno risarcibile, in favore di cagionatogli Parte_1 dall'iscrizione d'ipoteca eccedentaria da parte di e tanto ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 cod. civ. e a prescindere, come adeguatamente spiegato dalla pronuncia richiamata, dalla responsabilità processuale di cui all'art. 96 cod. proc. civ. e dalla esperibilità di mezzi specifici, previsti dal codice civile, di riduzione della garanzia ipotecaria;
il compito demandato alla Corte di rinvio non era quello di accertare il danno eventualmente subito da ma, unicamente, di Parte_1 procedere alla sua liquidazione, sulla base degli elementi fattuali allegati dalle
pagina 4 di 25 parti ai quali questa Corte non poteva e non può accedere, stanti i noti limiti del giudizio di legittimità; la Corte d'appello di Firenze, discostandosi, viceversa, dal mandato ricevuto con la pronuncia rescindente, e ipotizzando che Controparte_1 avesse agito al fine di tutela preventiva delle proprie (e di quelle di altre banche) ragioni e in tal modo scriminando il comportamento della banca, ha introdotto in giudizio delle mere ipotesi legittimanti il comportamento del creditore ipotecario
e gli altri creditori, omettendo di procedere alla valutazione in Controparte_1 ordine all'effettiva incidenza pregiudizievole che l'iscrizione ipotecaria su tutti i beni immobili del qual fideiussore della per un debito di poco più Pt_1 CP_3 di centodiecimila euro, aveva a questi arrecato”.
In concreto, la Corte regolatrice, con la più volte richiamata ordinanza n. 39441 del 13/12/2021, aveva ritenuto che nei confronti del si fosse già di Parte_3 per sé concretizzato il danno, a seguito dell'iscrizione ipotecaria effettuata da su tutti i suoi beni immobili, rimarcando, in linea generale, che “la CP_1 sentenza (o, nella specie, l'ordinanza) della Corte di cassazione che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo ai principi di diritto affermati, ma anche con riferimento ai relativi presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito e, conseguentemente, ne deriva che il sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti”;
Con l'ordinanza di rinvio la S.C. ha, quindi, ritenuto che questa Corte distrettuale avesse, in particolare, “omesso di uniformarsi alle affermazioni decisorie rese a pag. 16 dell'ordinanza rescindente secondo le quali «risultano dalla corte di merito altresì disattesi sia il principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso alla stregua del criterio non
pagina 5 di 25 già della certezza bensì del "più probabile che non" (v. Cass., 20/11/2018, n.
29829) sia il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641), non potendo al riguardo nemmeno sottacersi che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito, pure in grado di appello (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831).».
III. La precedente Ordinanza di rinvio n. 39441 del 13/12/2021
Dato che la Corte remittente ha posto l'accento sul fatto che fossero stati disattesi i principi di diritto sanciti da tale ordinanza è opportuno richiamarne il contenuto.
Ebbene, la S.C., per quanto qui di interesse, si era così espressa: “Deve dunque affermarsi che, al di là della previsione del rimedio speciale della riduzione delle ipoteche, in applicazione dei principi generali il creditore, il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all'importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore consistente nella difficolta o impossibilita della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficolta di accesso al credito (con riferimento al rapporto tra responsabilità ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c. in ipotesi di trascrizione illegittima, e agli effetti pregiudizievoli dell'interpretazione privilegiante l'assorbente carattere di specialità dell'art. 96 c.p.c., v. Cass.,
23/3/2011, n. 6597), non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela. Uno specifico indice contrario pub invero ravvisarsi già nei limiti previsti all'art. 2875 c.c. Trovano d'altro canto applicazione i rimedi generali previsti dall'Ordinamento in caso di condotta non improntata a diligenza,
pagina 6 di 25 prudenza, correttezza e buona fede avuto riguardo alla funzione propria che
l'istituto di garanzia è volta ad assolvere nello specifico caso concreto. Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza. E' rimasto nel giudizio di merito -per quanto ancora d'interesse- accertato che l'odierno ricorrente ha prestato fideiussione a garanzia del conto corrente bancario intrattenuto dalla società con la banca Controparte_3
e che a fronte della domanda da quest'ultima in conseguenza Controparte_1 dello <
Filiale di Arezzo dell'istituto>> proposta anche nei confronti dell'odierno ricorrente
- nella sua qualità di fideiussore-, è stata rigettata la domanda dal medesimo nei confronti della in via riconvenzionale spiegata di <
30.000.000,00, a fronte di un asserito credito, tra l'altro totalmente contestato, di circa appena euro 110.000,00 e per avere causato a seguito delle dette illegittime iscrizioni ipotecarie la perdita della possibilità per il di vedersi riconoscere Pt_1 un prestito di circa euro 5.000.000,00 che la Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza era in procinto di erogare>>. Orbene, i suindicati principi sono rimasti in particolare disattesi là dove la corte di merito si è limitata ad avallare il rigetto della domanda da parte del giudice di prime cure argomentando dal mero rilievo che l'<
pagina 7 di 25 La S.C. aveva, inoltre, annullato la prima sentenza di questa Corte per avere ritenuto sussistente la mancata censura espressa di “quella parte della sentenza nella quale il giudice ha motivato la reiezione della domanda sulla base della assenza di “certezza sui fatto che il prestito fosse già stato deliberato o che
l'operazione fu interrotta a causa delle ipoteche iscritte sui beni del , Pt_1 essendo invece del tutto ipotizzabile che le difficoltà all'accesso del credito fossero causate dalla oggettiva esposizione debitoria che, in quell'istante, prima ancora dei diversi accertamenti peritali eseguiti nel giudizio di opposizione, caratterizzava la posizione della parte istante”.
IV. Il thema decidendum del presente giudizio
Con l'originario atto di citazione in opposizione al D.I. ottenuto da per CP_1
l'importo di € 111.799,07 nei confronti della e del (quale Controparte_3 Pt_1 fideiussore), quest'ultimo aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni patiti e petiendi quantificati in € 5 ML, in quanto determinati dalla esorbitante iscrizione ipotecaria di cui trattasi.
Il giudizio è stato riassunto da al fine di sentir condannare Parte_1 al risarcimento dei danni tutti da lui subiti “per come emergeranno in CP_1 sede processuale e nella misura che risultasse di giustizia”.
In particolare, l'ATTORE IN RIASSUNZIONE ha chiesto il risarcimento del danno patito a causa della compromessa credibilità, che gli avrebbe reso impossibile accedere a nuovo credito bancario e quindi della lesione della reputazione commerciale e delle conseguenze patrimoniali connesse, danno quest'ultimo che,
a suo dire, questa Corte di Appello, in sede di prima cassazione con rinvio, non avrebbe minimamente valutato, pur essendo stato, a suo dire, segnalato nell'ordinanza del 2021. replica deducendo che il avrebbe chiesto, solo in questa sede, CP_1 Pt_1 la valutazione equitativa del danno, avendo abbandonato l'originaria richiesta di pagina 8 di 25 quantificazione del medesimo di € 5 ML, che anche il profilo della “lesione della reputazione commerciale sarebbe stato dedotto, per la prima volta, in questa sede e, comunque, che seppur nel rispetto del principio di diritto sancito dalla
Suprema Corte, questa Corte di merito “non potrà non rilevare che l'odierno appellante non ha fornito la prova del danno subito, di talché non potrà che rapportare la quantificazione del medesimo danno all'unico elemento certo di tutto il presente giudizio, ovvero, l'iscrizione ipotecaria per € 111.799,07”, a fronte dell'accertata inesistenza del credito a cui tutela era stata effettuata.
Rileva la Corte che nessuna doglianza specifica in ordine al danno all'immagine era stata originariamente effettuata dal che si era limitato a chiedere il Pt_1 risarcimento di tutti i danni patiti, “quantificati in complessivi €.5.000.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in ipotesi da determinarsi anche in via equitariva ex art. 1226 c.c.” avendo, invece, rappresentato tale specifico danno, solo dinanzi alla Corte di Cassazione col primo ricorso, quale perdita di immagine (il pesante discredito) verso tutto il settore bancario, determinata dalla esorbitante iscrizione di ipoteca effettuata da in conseguenza della paralisi delle attività imprenditoriali a lui CP_1 ascrivibili.
Anche se l'art. 394 u.co. c.p.c. dispone che nel giudizio di rinvio le parti non possano prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione, occorre precisare che anche dinanzi alla Corte di legittimità non possono essere avanzate domande nuove o semplicemente ivi specificate per la prima volta.
In particolare, il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (così Cass. Sez. 3 -
pagina 9 di 25 Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023), ma l'allegazione specifica del medesimo deve avvenire sin dal primo grado, nel rispetto delle preclusioni relative all'attività assertiva.
La stessa Corte remittente nell'affermare che “il vincolo del giudice di rinvio, in punto di accertamento del danno, se del caso in via equitativa, era ben delineato dalla pronuncia rescindente, cosicché la Corte territoriale ha omesso di darvi coerente seguito” ha poi precisato che “la Corte distrettuale ha, in particolare, omesso di uniformarsi alle affermazioni decisorie rese a pag. 16 dell'ordinanza rescindente”, ponendo l'accento, come detto, soltanto:
• sul “principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso alla stregua del criterio non già della certezza bensì del "più probabile che non";
• sul “principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641), non potendo al riguardo nemmeno sottacersi che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito, pure in grado di appello (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831).
Ebbene, la Corte di legittimità con entrambe le ordinanze di rinvio si è sempre espressa esplicitamente in termini di danno al singolare e segnatamente di danno da perdita di chance di carattere patrimoniale.
V. Il decisum
In ordine all'esistenza di un danno risarcibile in capo al si è formato il Pt_1 giudicato interno, “cagionatogli dall'iscrizione d'ipoteca eccedentaria da parte di
come affermato dalla Corte remittente, occorre procedere, in Controparte_1
pagina 10 di 25 questa sede alla relativa liquidazione, così come statuito dalla S.C., anche nella precedente pronuncia di rinvio, con cui come detto aveva ritenuto che fossero stati disattesi da questa Corte di merito, “sia il principio in base al quale il danno
è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso alla stregua del criterio non già della certezza bensì del "più probabile che non" (v. Cass.,
20/11/2018, n. 29829) sia il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa (v. Cass., 9/3/2018, n. 5641)”.
Come detto, la Corte regolatrice in entrambe le pronunce di rinvio non ha fatto alcun riferimento al danno all'immagine, ma solo a quello da perdita di chance di carattere patrimoniale affermandone la possibilità di una liquidazione in via equitativa. In particolare, nella prima ordinanza del 2021, la S.C. aveva affermato che si possa rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficolta di accesso al credito, non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del solo danno patrimoniale da perdita di chance.
Occorre, inoltre, sempre alla luce delle considerazioni sopra svolte, pronunciarsi direttamente sulla domanda risarcitoria del ove si consideri che “il giudizio Pt_1 di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell'interessato, non determina l'improseguibilità dell'appello, né il passaggio in
pagina 11 di 25 giudicato delle sentenza di primo grado” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017). Il giudizio di rinvio per motivi di merito integra, infatti, “una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022).
Passando, dunque, alla disamina delle domande proposte nel presente giudizio di rinvio, la Corte osserva quanto segue.
➢ Quanto al danno patrimoniale, è necessario rilevare che “il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione causale”
(Ordinanza n. 21045 del 27/07/2024)
Pertanto, la liquidazione di tale danno, ormai certo nell'an debeatur – per avere e sul punto vi è giudicato interno, iscritto ipoteca a garanzia di un CP_1 credito rivelatosi inesistente presenta particolarità che la distinguono dagli ordinari criteri risarcitori.
Sul punto la Corte remittente ha, infatti, statuito che questa Corte territoriale, nella precedente diversa composizione, “ha, in particolare, omesso di uniformarsi alle affermazioni decisorie rese a pag. 16 dell'ordinanza rescindente secondo le quali «risultano dalla corte di merito altresì disattesi sia il principio in base al quale il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall'evento dannoso
pagina 12 di 25 alla stregua del criterio non già della certezza bensì del "più probabile che non"
(v. Cass., 20/11/2018, n. 29829) sia il principio secondo cui la valutazione del danno da perdita di chance è necessariamente equitativa (v. Cass., 9/3/2018, n.
5641), non potendo al riguardo nemmeno sottacersi che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito, pure in grado di appello (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831)”.
Pertanto, non trattandosi di un danno certo nel suo ammontare, ma di un pregiudizio legato alla perdita di una probabilità di successo, si deve ricorrere a parametri specifici per quantificare il risarcimento in modo equo e proporzionato alla chance effettivamente perduta da La Corte Suprema sul punto ha Pt_1 precisato che “il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione e all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato (..)”. In particolare “la liquidazione del danno da perdita di chance deve essere effettuata in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete, ragionevoli possibilità di conseguire il bene oggetto della pretesa, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica dedotta. In sintesi, ribadita la necessità di utilizzo di un coefficiente di riduzione, si argomenta che per procedere alla quantificazione del danno da perdita di chance è quindi necessario procedere nel modo che segue: in primo luogo, va quantificato il vantaggio economico astrattamente conseguibile dal soggetto leso se non fosse stata tenuta la condotta illecita;
successivamente detto importo va ridotto percentualmente in funzione della possibilità percentuale di realizzazione del risultato atteso (Cass. Ordinanza n. 18568 del 08/07/2024).
pagina 13 di 25 Ad ogni modo, qualunque sia il criterio utilizzato, il risarcimento deve essere proporzionato alla probabilità di successo che caratterizzava la chance perduta, posto che un'errata quantificazione che prescinda da tale probabilità snaturerebbe l'istituto, trasformando impropriamente il risarcimento del danno da perdita di chance, in un risarcimento per mancato conseguimento del risultato finale.
Nella fattispecie si deve ricorrere – come affermato dalla Corte remittente - alla valutazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che però, non è una mera approssimazione arbitraria, ma richiede una congrua ed adeguata motivazione, consistendo, anche nella sua forma cd. "pura", in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto.
Pertanto, per liquidare il danno patrimoniale patito dal occorre Pt_1 innanzitutto prendere in considerazione gli eventi dannosi che, a seguito dell'iscrizione ipotecaria eseguita da nell'agosto del 2009, si sono CP_1 susseguiti e che hanno inciso su gran parte del patrimonio del e Parte_3 precisamente su tredici fabbricati, oltre che su svariati terreni, come si evince dalla relazione del Notaio di Arezzo e dalla relativa ispezione Persona_1 ipocatastale (già depositate dal e qui riprodotte sub docc. 36, 37 e 38) Pt_1 nonché dalla relazione del CTU (resa nella causa iscritta al numero di RG Per_2
842/201 del Tribunale di Arezzo) anch'essa presente agli atti di causa.
In particolare, a causa della predetta iscrizione ipotecaria, l'ATTORE IN
RIASSUNZIONE ha lamentato di aver visto paralizzata la propria attività imprenditoriale, in primo luogo, per la mancata concessione di ulteriori finanziamenti (come quello richiesto a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza per la somma di € 5.000.000,00) che gli avrebbero permesso di ultimare la necessaria ristrutturazione del fabbricato di Via Albergotti n.17-25, sito nel centro storico di Arezzo e, in secondo luogo, per il fatto che, anche altre banche, con le pagina 14 di 25 quali egli aveva intrattenuto altri rapporti bancari, avessero conseguentemente iscritto, a loro volta, ipoteche sul suo patrimonio, privandolo completamente del diritto di poterne usufruire, in qualità di proprietario.
Come risulta dalla relazione del Geom. espletata in una procedura CP_5 esecutiva immobiliare, è titolare dei seguenti diritti: Parte_1
1) Piena ed esclusiva proprietà su appartamento di civile abitazione, corredato di due cantine e altrettanti garage, in Via XVV Aprile;
2) Nuda proprietà su un compendio abitativo ubicato in Via Degli Albergotti (con usufrutto a favore di e ); Persona_3 Persona_4
3) Proprietà per la quota di 1/4 indiviso, su un compendio immobiliare ubicato in Località Felceto.
L'attenzione del Collegio, pertanto, si sofferma, fondamentalmente, ai fini della valutazione del danno patrimoniale patito dal sulle vicende riguardanti il Pt_1 degrado e la svendita di tale fabbricato, il cui valore era stato stimato dal CTU
- nella sua relazione del maggio 2012, in misura pari ad € 5.634.000,00 Per_2
e nella relazione del Geom. – redatta nella procedura esecutiva N.R.E. CP_5
95/2018, dell'agosto 2019, in misura pari ad € 2.872.000,00.
Giova precisare che il compendio immobiliare in oggetto di proprietà del Pt_1 era stato oggetto di una generale opera di ristrutturazione immobiliare, che risultava quasi completata al momento dell'iscrizione dell'ipoteca in questione, da parte di come si evince dalla descrizione del medesimo, ad opera del CP_1
CTU Per_2
pagina 15 di 25 Ristrutturazione che era, comunque, intenzione del terminare in breve Pt_1 tempo, investendo su tale obiettivo parte della somma di € 5.000.000,00, già richiesta alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e riguardo alla quale, come si evince dalle testimonianze escusse in primo grado, erano in corso trattative finalizzate alla erogazione di un finanziamento di pari importo, in favore del gruppo di società facenti capo alla famiglia Pt_1
A seguito, però, dell'iscrizione ipotecaria in questione – come sostenuto dallo stesso - tali trattative non avevano più avuto seguito ed il Parte_3 fabbricato aveva subito il più totale degrado e abbandono, come si legge alle pagg.105-106 della relazione del perito della procedura esecutiva, Dott. CP_5 dell'agosto del 2019, di seguito riportata:
Tanto che poi, con decreto di trasferimento del 29.12.2022, l'immobile è stato trasferito per la modica cifra di € 705.822,75, ossia per un valore pari a solo il
13% della stima contenuta nella CTU sopra indicata. Per_2
Tanto premesso occorre precisare che del finanziamento sopra indicato non avrebbe beneficiato il in proprio, quanto invece, le società del Gruppo Pt_1 riconducibile alla sua famiglia, nonostante lo stesso avesse allegato in atto di pagina 16 di 25 citazione in opposizione a D.I. quanto segue: “nel momento in cui è stata fatta
l'iscrizione ipotecaria (rectius le iscrizioni ipotecarie) in questione, un primario istituto di Credito italiano aveva già deliberato la concessione di un prestito in favore di di complessivi €.5.000.000,00”. Parte_1
Il fatto che in seconda memoria ex art. 183 c.p.c. lo stesso avesse Pt_1 capitolato sub n. 22 che la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza avesse comunicato di aver “deliberato la concessione di un prestito in favore di
[...]
e delle società a lui riconducibili di complessivi €.5.000.000,00 per Pt_1 ripianare le sue eventuali posizioni debitorie verso tutte le banche” contrasta in parte non solo con quanto asserito in citazione, ma anche con quanto capitolato sub n. 17 in cui si legge: “la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza aveva già deliberato la concessione di un prestito in favore di di complessivi Parte_1
€.5.000.000,00 per ripianare le sue eventuali posizioni”.
Ad ogni buon conto, l'ATTORE IN RIASSUNZIONE può ritenersi direttamente danneggiato soltanto dall'abusiva iscrizione di ipoteca sui beni sui quali vantava la nuda proprietà e della mancata disponibilità dei medesimi ed in particolare del complesso immobiliare posto ad Arezzo, in Via Albergotti n. 17-25, descritto al paragrafo 6 della relazione notarile in commento e gravato anch'esso dalla iscrizione de qua:
Infatti, il compendio immobiliare di cui al paragrafo 6, della predetta relazione notarile, di cui il è nudo proprietario, è rappresentato proprio da quello Pt_1
pagina 17 di 25 posto in Arezzo, Via degli Albergotti nn. 15, 17, 19, 21 ed è catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo come segue:
• sezione A, foglio 173, particella 75 subalterni 1, 2, 3, 4, 5;
• sezione A, foglio 173, particella 76 subalterno 9 (piccolo vano a piano terra, ubicato in Comune di Arezzo, Via Degli Albergotti n. 25).
Lo stesso compendio abitativo oggetto della procedura esecutiva iscritta al N.R.E.
95/2018 a carico del – come si evince dalla perizia del Geom. - è Pt_1 CP_5 proprio quello identificato al catasto fabbricati di Arezzo/A, al foglio 173, particella
75, subalterni 1, 2, 3, 4 e 5 e particella 76, subalterno 9.
Va considerato, altresì, che, come risulta dalla precitata relazione notarile, di seguito riportata per estratto, ulteriori istituti di credito - tra i quali la Banca
Monte dei Paschi di Siena, nel settembre 2009, la , nell' ottobre del CP_6
2009, la Intesa San Paolo nel dicembre del 2009 e la Cassa di Risparmio di
Firenze all'inizio del 2010 - avevano proceduto alla iscrizione delle seguenti ipoteche giudiziali:
pagina 18 di 25 Sulla base di quanto descritto, ritiene, in primo luogo il Collegio che il gruppo societario riconducibile al - laddove avesse ottenuto dalla Cassa di Pt_1
Risparmio di Parma e Piacenza, l'ambito finanziamento di € 5.000.000,00, che gli avrebbe permesso di terminare i suddetti lavori di ristrutturazione e quindi di conservare, se non addirittura aumentare, il valore del compendio immobiliare di via Albergotti ad Arezzo, di (nuda) proprietà del come stimato nel 2012 - Pt_1 avrebbe avuto una probabilità, stimabile unicamente nella percentuale del 30%,
pagina 19 di 25 di conseguire tale risultato, ove si consideri che quel finanziamento avrebbe dovuto essere destinato – come riferito dai testi e - a ripianare le Tes_1 Tes_2 posizioni debitorie del gruppo precitato, verso il sistema bancario.
Analogamente, lo stesso avrebbe avuto analoga probabilità del 30% di Pt_1 procedere alla successiva vendita della nuda proprietà ad un prezzo congruo, ciò, in quanto, prima dell'iscrizione ipotecaria effettuata da che poi ha CP_1 condizionato l'esito negativo della concessione del finanziamento stesso, erano in corso solo serie trattative e non anche vere e proprie deliberazioni riguardanti il prestito richiesto, pur avendo la teste , direttrice della filiale di Testimone_3
Arezzo della riferito di una delibera di “quasi fatta”. CP_7 Parte_4
Pertanto, la riuscita di tali trattative, con il conseguenziale ottenimento del credito, non poteva che avere una variabilità di successo pari al 20% delle aspettative.
Anche se infatti, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, si ritiene ipotizzabile che la difficoltà di accesso al credito ed in particolare la mancata erogazione del finanziamento sopra indicato fosse stata causata, non già dalla esposizione debitoria che, in quel momento, prima ancora dei diversi accertamenti peritali eseguiti, caratterizzava la posizione del gruppo bensì Pt_1 dalle esorbitanti ipoteche iscritte sui beni personali del non è dato ritenere Pt_1 inequivocabilmente, che - ove l'ipoteca dell'agosto 2009 fosse stata iscritta in proporzione al credito vantato da in quel momento, garantito dal CP_1
(poi ritenuto insussistente a fronte del maggior credito della Parte_3 correntista) - il finanziamento in questione sarebbe stato erogato per l'intero importo richiesto e che, comunque sarebbe stato devoluto per l'intero importo al completamento della ristrutturazione del fabbricato di via Albergotti.
Neppure va sottaciuto che nell'ambito della procedura esecutiva il CTU nel 2019 aveva stimato il valore atteso del compendio immobiliare di via Albergotti “dopo aver detratto i costi per la regolarizzazione edilizia, per l'aggiornamento catastale, pagina 20 di 25 per la bonifica dai piccioni, e dopo aver operato alcune decurtazioni in virtù del fatto che siamo nell'ambito di una vendita coattiva” in misura pari ad €
2.872.000,00 e che il valore di mercato della piena proprietà del medesimo compendio immobiliare, senza l'abbattimento del 15% correlato alle vendite forzate, era stato stimato in € 3.409.300,00, “tenute presenti le servitù attive e passive ove legalmente costituite, fatti gli opportuni accertamenti e verifiche, tenuti presenti anche i prezzi riscontrati nelle offerte di vendita per immobili ubicati nel medesimo contesto, vista la tipologia dei materiali, le finiture intrinseche ed estrinseche, lo stato di completamento e quant'altro può influire sul giudizio di stima”.
I costi per la regolarizzazione edilizia e per l'aggiornamento della planimetria, nonché le problematiche cagionate dai piccioni, per complessivi € 33.000,00, avevano poi portato tale ultimo valore ad € 3.378.300,00, con uno scarto rispetto alla stima del 2012 di circa 1,6 ML di euro.
Va infine, considerato che il fosse titolare, su tale compendio immobiliare, Pt_1 della sola nuda proprietà, di talché considerando il predetto valore di €
3.378.300,00 ed abbattendolo del 25% in considerazione del diritto di usufrutto sullo stesso gravante, il valore della nuda proprietà dell'ATTORE IN
RIASSUNZIONE può stimarsi in € 2.533.725,00.
Pertanto, in ottemperanza ai principi di diritto sopra richiamati, il danno da perdita di chance non coincide con l'intero importo perso del finanziamento, né con l'intero valore perso del bene, in relazione “al vantaggio economico astrattamente conseguibile dal soggetto leso se non fosse stata tenuta la condotta illecita”, bensì si determina in base alla possibilità concreta di realizzare il risultato sperato.
Possibilità che, precisamente, è espressa attraverso un coefficiente di riduzione, il cui valore è proporzionato al grado di realizzazione della medesima possibilità, sulla base degli elementi costitutivi della singola situazione giuridica. pagina 21 di 25 Di conseguenza, nel caso di specie, ai fini della liquidazione del danno sofferto dal occorre procedere, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in primo Pt_1 luogo, considerando la perdita di valore del fabbricato in esame, pari ad €
4.928.177,25 (corrispondente alla differenza tra il valore del bene stimato prima del degrado, pari ad € 5.634.000,00 – come da CTU del 2012 - ed il Per_2 prezzo col quale il bene stesso è stato poi trasferito nella procedura esecutiva - €
705.822,75) e poi abbattendo tale valore del 25% (corrispondente al valore dell'usufrutto, considerata la sola nuda proprietà di cui è titolare il , in Pt_1 modo tale da ottenere l'importo di € 3.696.132,93.
Tale importo va ulteriormente abbattuto dell'80%, percentuale ritenuta idonea, sulla base delle considerazioni sopra svolte, avendo avuto il solo una Pt_1 concreta possibilità pari al 20% di completare la ristrutturazione dell'immobile in argomento e collocarlo sul mercato ai fini di lucro.
In conclusione, alla luce di quanto affermato, il danno da perdita di chance sofferto dal va liquidato, in via equitativa, all'attualità, nella somma di € Pt_1
739.226,58.
Su tale somma dovuta da a titolo di responsabilità extracontrattuale, CP_1 per violazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 2875 e 2876 c.c. - per avere, senza adoperare la normale diligenza, iscritto ipoteca su beni del aventi Parte_3 un valore sproporzionato rispetto al credito all'epoca (agosto 2009) garantito, di circa € 111.000,00 - sono dovuti previa devalutazione, rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale, sulla sorte capitale progressivamente rivalutata, dall'illecito (data dell'ultima iscrizione ipotecaria: 21.01.2010) alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
Pertanto, l'importo sopra indicato - devalutato al 21.01.2010 ad € 561.295,81 - va progressivamente rivalutato e maggiorato di interessi legali sino alla data della presente decisione, in modo tale da ottenere l'importo di € 874.011,19, corrispondente all'importo da liquidare a favore del il quale va Pt_1
pagina 22 di 25 ulteriormente maggiorato di interessi legali dalla data della presente decisione, sino al saldo effettivo.
➢ Quanto al danno non patrimoniale alla reputazione commerciale, tale danno per le considerazioni svolte nel paragrafo che precede non può essere neppure liquidato in via equitativa, non essendo stato – per quanto già evidenziato - allegato in termini specifici, quale danno ascrivibile al quale persona fisica, Pt_1 oltre che alle società allo stesso riconducibili.
Il infatti, nell'atto di opposizione a D.I. si era limitato ad asserire che “non Pt_1 appena pervenute a conoscenza delle altre banche, dette iscrizioni hanno gettato discredito sull'immagine del e delle Società a lui riconducibili verso gli Pt_1
Istituti Bancari affidatari, determinando cosi l'impossibilità di acceder al credito, e conseguentemente di approvvigionamento delle forniture. Ciò con inevitabile e conseguente diminuzione delle vendite e, quindi, degli affari e dei relativi guadagni”, senza aver minimamente accennato all'esercizio di una propria attività impreditoriale distinta da quelle delle società (tutte di capitali) a lui riconducibili
AN S.r.l. e . Controparte_3 Controparte_8
Nella fattispecie, non sono stati allegati, dunque, elementi di fatto dai quali desumere il discredito patito dal in proprio, in conseguenza della Pt_1 esorbitante iscrizione ipotecaria di cui trattasi, se non gli stessi fatti esaminati con riguardo al danno patrimoniale da perdita di chance e rilevanti ai soli fini della liquidazione di tale danno, di per sé insufficienti ai fini della sussistenza di un danno all'immagine del medesimo.
Del resto, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può sopperire a carenze probatorie e tanto più a lacune assertive.
VI. Va, infine, evidenziato, che la domanda volta ad ottenere la riduzione delle iscrizioni ipotecarie non è stata qui riproposta e deve quindi ritenersi abbandonata, ove si consideri altresì che era stata originariamente proposta, pagina 23 di 25 come rilevato dal Tribunale, "nella denegata e contestata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse al Banca opposta effettiva creditrice della e per essa CP_3 del fideiussore " (pag. 11 dell'atto di citazione)”. Parte_1
VII. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in parte vittorioso i che aveva Pt_1 agito in giudizio per ottenere un risarcimento del danno pari ad € 5 ML) le spese processuali dei due giudizi di legittimità devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in CP_1 relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente giudizio di rinvio e di quelli di secondo grado in quanto non svolta.
Quelle dei giudizi di riassunzione - non essendo stata avanzata altra richiesta di liquidazione per gli altri giudizi di merito di primo e secondo grado - vanno invece compensate per 2/3 e poste per il resto a carico di non vertendosi in CP_1 ipotesi di riduzione anche sensibile dell'importo domandato, quanto piuttosto di accoglimento parziale di una domanda (quella di risarcimento del danno patrimoniale) e di rigetto di un'altra domanda (quella di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla
Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 509/2023 di questa Corte
d'Appello di Firenze, riassunto da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. ACCOGLIE in parte la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 per l'effetto, CONDANNA in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. a pagargli, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di pagina 24 di 25 chance, la somma di € 874.011,19, ed interessi legali dalla data della presente decisione, sino al saldo effettivo;
2. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine;
3. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1 pagare ai procuratori antistatari di , al rifondere a quest'ultimo le Parte_1 spese dei seguenti giudizi come si seguito liquidate:
• per ciascun giudizio di legittimità, € 14.005,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
• per ciascun giudizio di rinvio, 1/3 della somma di € 18.511,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge. dichiarando le medesime spese per il resto compensate tra le parti.
Firenze, camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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