Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.18311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.18311/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
, con l'avv. Michele Capuccini ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1
del difensore in Toscolano Maderno (BS)
e
, nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
Michele Capuccini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Toscolano Maderno
(BS)
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 20.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_2 Parte_1 vivere separati e nel reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Tremosine sul Garda, le dovute trascrizioni.
2. La casa coniugale condotta in locazione e sita in 25010 Tremosine sul Garda (BS), via Venti Settembre n.
7, catastalmente censita al catasto Fabbricati della Provincia di Brescia in via Bassanega n. 126, Fg. 53 part. 7597 sub. 5 cat. A/2 vani 5,5 RC € 284,05 con le relative pertinenze, accessioni ed arredi, viene assegnata alla SI.ra , la quale provvederà a volturare il contratto di locazione e continuerà a Parte_2 risiedervi con il figlio maggiorenne e con il figlio minorenne . Persona_1 Persona_2
3. La SI.ra dovrà provvedere ad effettuare la voltura delle utenze a suo nome;
a tal fine il Parte_2 SI. presta ogni più ampio consenso. Parte_1
4. Il SI. ha già provveduto a prelevare dalla casa coniugale i propri beni personali ed ha Parte_1 reperito altra idonea abitazione in 25010 Tremosine sul Garda (BS), via Prae n. 3, ove ha trasferito la propria residenza.
5. L'autovettura AUDI A4 Tg. DS865EK, di proprietà esclusiva della SI.ra , in quanto suo bene Parte_2 personale, viene assegnata alla stessa e, a tal fine, il SI. dichiara di nulla avere a che Parte_1 pretendere in relazione a tale veicolo, autorizzando fin d'ora la moglie alla futura vendita e all'incasso del prezzo.
6. Il marito dichiara di nulla avere a che pretendere dalla moglie in relazione al conto corrente N. 142520 cointestato con la SI.ra e aperto presso Bcc del Garda, Filiale di Tremosine sul Garda. In Parte_2 relazione a detto conto corrente, il marito presta ogni più ampio consenso alla chiusura dello stesso ovvero all'intestazione in via esclusiva alla moglie.
7. Il figlio minorenne è affidato in via congiunta ai coniugi, con collocazione prevalente Persona_2
e fissazione della residenza presso l'abitazione della madre assegnataria della casa coniugale in 25010
Tremosine sul Garda (BS), via Venti Settembre n. 7, con facoltà del padre di vederlo quando vorrà, anche con pernottamenti notturni, previo accordo con la SI.ra , compatibilmente con gli impegni Parte_2 scolastici ed extrascolastici del minore.
8. Il minore resterà con il padre durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al
30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo); ogni altra principale festività dell'anno
(indicativamente 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, e Festività del Patrono) sarà trascorsa dal figlio minore singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza; almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 15 maggio di ogni anno) a fini programmativi.
9. Per le eventuali vacanze e/o soggiorni all'estero è necessaria la previa autorizzazione scritta dell'altro genitore.
10. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento del minore , la somma mensile Persona_2 di € 300,00 entro il giorno 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ed in via automatica secondo gli indici ISTAT, fino a quando il figlio sarà maggiorenne ed economicamente autonomo.
11. Il marito autorizza la moglie a percepire il 100 % dell'assegno unico ed universale per i figli a carico erogato dall anche per i mesi arretrati, effettuando le comunicazioni del caso e di legge. Il marito si CP_1 impegna, altresì, a fornire alla moglie tutta la documentazione fiscale eventualmente richiesta per la compilazione del modello ISEE, onde consentire alla moglie di percepire il predetto assegno unico.
12. Le spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli così come indicate nel protocollo d'intesa stipulato tra Tribunale di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia del 14/07/2016, a cui integralmente si rimanda, anche in relazione a termini e modalità di rimborso, saranno poste a carico dei coniugi in ragione del 50 % cadauno.
13. Per il resto i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi.
14. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti d'identità e dei passaporti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
15. Gli effetti della separazione, ivi inclusi quelli relativi al versamento dell'assegno di mantenimento del figlio, vengono fatti decorrere dal mese di settembre 2024.
16. Spese legali compensate”.
PER IL DIVORZIO:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 19/08/2004 in Terbuf (Albania) tra la SI.ra , nata UC ET ed il SI. , al tempo cittadini albanesi ed ora Parte_2 Parte_1 entrambi cittadini italiani, trascritto in data 29/04/2021 nei registri dello stato civile del Comune di
Tremosine sul Garda al n. 4, parte II – Serie C, ordinando a detto comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Ordinare al Comune di Tremosine sul Garda e a ogni competente PA, a seguito dello scioglimento del predetto matrimonio, la modifica del cognome e del codice fiscale della ricorrente da coniugata Pt_2
a a seguito di divorzio;
[...] Per_3
3. La casa coniugale condotta in locazione e sita in 25010 Tremosine sul Garda (BS), via Venti Settembre n.
7, catastalmente censita al catasto Fabbricati della Provincia di Brescia in via Bassanega n. 126, Fg. 53 part. 7597 sub. 5 cat. A/2 vani 5,5 RC € 284,05 con le relative pertinenze, accessioni ed arredi, viene assegnata alla SI.ra , la quale provvederà a volturare il contratto di locazione a suo nome e Parte_2 continuerà a risiedervi con il figlio maggiorenne e con il figlio minorenne . Persona_1 Persona_2
4. La SI.ra dovrà provvedere ad effettuare la voltura delle utenze a suo nome;
a tal fine il CP_2 SI. presta ogni più ampio consenso. Parte_1
5. Il SI. ha già provveduto a prelevare dalla casa coniugale i propri beni personali ed ha Parte_1 reperito altra idonea abitazione in 25010 Tremosine sul Garda (BS), via Prae n. 3, ove ha trasferito la propria residenza.
6. L'autovettura AUDI A4 Tg. DS865EK, di proprietà esclusiva della SI.ra , in quanto suo bene Parte_2 personale, viene assegnata alla stessa e, a tal fine il SI. dichiara di nulla avere a che Parte_1 pretendere in relazione a tale veicolo, autorizzando fin d'ora la moglie alla futura vendita e all'incasso del prezzo.
7. Il marito dichiara di nulla avere a che pretendere dalla moglie in relazione al conto corrente N. 142520 cointestato con la SI.ra e aperto presso Bcc del Garda, Filiale di Tremosine sul Garda. In Parte_2 relazione a detto conto corrente, il marito presta ogni più ampio consenso alla chiusura dello stesso ovvero all'intestazione esclusiva a favore della SI.ra . Parte_2
8. Il figlio minorenne è affidato in via congiunta ai coniugi, con collocazione prevalente Persona_2
e fissazione della residenza presso l'abitazione della madre assegnataria della casa coniugale in 25010 Tremosine sul Garda (BS), via Venti Settembre n. 7, con facoltà del padre di vederlo quando vorrà, anche con pernottamenti notturni, previo accordo con la SI.ra , compatibilmente con gli impegni Parte_2 scolastici ed extrascolastici del minore.
9. Il minore resterà con il padre durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al
30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo); ogni altra principale festività dell'anno
(indicativamente 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, e Festività del Patrono) sarà trascorsa dal figlio minore singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza; almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 15 maggio di ogni anno) a fini programmativi.
10. Per le eventuali vacanze e/o soggiorni all'estero è necessaria la previa autorizzazione scritta dell'altro genitore.
11. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento del minore , la somma mensile Persona_2 di € 300,00 entro il giorno 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ed in via automatica secondo gli indici ISTAT, fino a quando il figlio sarà maggiorenne ed economicamente autonomo.
12. Il marito autorizza la moglie a percepire il 100 % dell'assegno unico ed universale per i figli a carico erogato dall anche per i mesi arretrati, effettuando le comunicazioni del caso e di legge. Il marito si CP_1 impegna, altresì, a fornire alla moglie tutta la documentazione fiscale eventualmente richiesta per la compilazione del modello ISEE, onde consentire alla moglie di percepire il predetto assegno unico.
13. Le spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli così come indicate nel protocollo d'intesa stipulato tra Tribunale di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia del 14/07/2016, a cui integralmente si rimanda, anche in relazione a termini e modalità di rimborso, saranno poste a carico dei coniugi in ragione del 50 % cadauno.
14. Per il resto i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi.
15. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti d'identità e dei passaporti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 19/08/2004 in Albania, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TREMOSINE SUL GA (anno 2021, parte II, serie C, n. 4).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 14.3.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti