TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151/2021 e N. R.G. 2686/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai n.n 151/2021 R.G. e 2686/2022 R.G. rispettivamente promosse da:
C.F. nato a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
IO RG (SR), via Immacolata n. 8, elettivamente domiciliato in IO RG (SR), Via
Palestro n. 120, presso lo studio dell'Avv. Calogero Di Forti che lo rappresenta e lo difenda giusta procura in atti;
attore contro
C.F. , nata a [...] il [...], e ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente, elettivamente domiciliata a Siracusa, nella Via Augusta n. 33 presso lo studio dell'avv.
Daniela La Runa che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta nei confronti di
AVV. C.F. nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
04.12.1968, residente in [...], nella qualità di curatore speciale del minore
C.F. , nato a [...] il [...], residente Persona_1 C.F._4
convenuta
e da:
pagina 1 di 8 C.F: nato a [...], il [...]8, residente a [...]Parte_2 C.F._5
RG, Via Dell'Immacolata n. 8, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia 136/G presso lo studio dell'Avv. Maria Lazzara che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
attore contro
, (C.F. ), nata a [...] il [...], e ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente, elettivamente domiciliata a Siracusa, nella Via Augusta n. 33, presso lo studio dell'avv.
Daniela La Runa che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta contro
C.F. nato a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
IO RG (SR), via Immacolata n. 8; convenuto nei confronti di
AVV. C.F.: nella qualità di curatore speciale del Controparte_3 C.F._6
minore C.F. , nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._4
residente in [...], rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Augusta, Via Soccorso n. 7, giusta procura in atti;
convenuto
Data comunicazione al PM degli atti dei due giudizi ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visti del 16/2/2023 e del
6.10.2023).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva questo Tribunale promuovendo Parte_1
azione di disconoscimento della paternità nei confronti del minore (nato a [...], Persona_1
il 13/12/2018) da egli riconosciuto come figlio nato dalla relazione more uxorio intrattenuta con l'allora compagna, madre del minore. Controparte_1
In particolare, esponeva che nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo CP_1
giorno prima della nascita del bambino aveva commesso adulterio, tacendo tale circostanza all'attore fino al 30/6/2020, quando in occasione di un litigio con lo stesso, ammetteva i fatti contestati e immediatamente dopo andava via di casa per instaurare rapporto di convivenza con altro soggetto, padre naturale del bambino.
pagina 2 di 8 Esponeva di avere preventivamente chiesto ed ottenuto da questo Tribunale la nomina di un curatore speciale, in persona dell'avv. al fine di assistere il minore nel presente Controparte_2
giudizio.
Tanto precisato, l' chiedeva di accertare e dichiarare che egli non è padre del minore Pt_1 [...]
e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile del comune di IO RG (SR) di Per_1
annotare la sentenza nel relativo atto di nascita.
Con comparsa di costituzione depositata in data 26/3/2021, si costituiva l'Avv. CP_2
in qualità di curatore speciale del minore, la quale eccepiva l'errata qualificazione della
[...] domanda quale disconoscimento della paternità stante l'assenza del vincolo matrimoniale tra l' Pt_1
e la e per l'effetto chiedeva la riqualificazione della domanda attorea quale azione di CP_1 impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 263 c.c.
In considerazione di quanto sopra, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione stante l'avvenuto decorso del termine annuale di proposizione dell'impugnazione ex art. 263 c.c. a far data dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.
In via graduata, chiedeva l'adozione ex art. 268 c.c. di ogni provvedimento idoneo in ordine al mantenimento del minore e all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'attore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 19/4/2021, si costituiva la quale Controparte_1
aderiva alla domanda attorea precisando di aver avuto una relazione con tale dalla cui Parte_2
unione è nato il minore . Precisava poi che ad oggi la stessa vive con insieme al Per_1 Parte_2
minore, il quale ha instaurato con il suddetto padre biologico un ottimo rapporto.
All'udienza del 20/4/2021, le parti insistevano nell'accoglimento delle proprie difese e il Giudice sottoponeva alle stesse la questione sulla tempestività dell'azione, ove qualificata ai sensi dell'art. 263
c.c., e concedeva, sul punto, termine per il deposito di note.
La causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 29/6/2021 e il Giudice – attesa la richiesta delle parti - concedeva termini ex art. 183 co. VI c.p.c. e rinviava all'udienza del 16/11/2021, nella quale, a seguito delle difese spiegate dalle parti, il Giudice si riservava di provvedere.
Con ordinanza del 23/11/2021, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, riqualificava la domanda attorea ai sensi dell'art. 263 c.c. e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12/7/2022, sostituita con il deposito di note scritte, sulla rilevata definitività potenziale dell'eccezione di improponibilità della domanda.
All'esito della predetta udienza, il Giudice - lette le note depositate – poneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 29/11/2022, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria rilevando la mancata comunicazione del procedimento al PM e invitava le parti, stante l'adesione alla domanda da parte della a precisare se intendessero provvedere autonomamente ad effettuare l'esame del CP_1
DNA al fine di escludere la compatibilità dei caratteri genetici del minore con quelli dell'attore che lo ha riconosciuto come proprio figlio. La causa veniva quindi rinviata all'udienza cartolare del 9/5/2023.
Con note scritte depositate in data 5/5/2023, la dichiarava la pendenza di un autonomo CP_1
giudizio proposto da nei confronti di (rimasto contumace), Parte_2 Parte_1
e avente ad oggetto l'azione ex art. 263 c.c. ed iscritto al n. Controparte_4 Persona_1
2686/2022 R.G.
Esponeva che nel citato giudizio era stata già disposta CTU per accertamenti ematologici e nominato curatore speciale del minore, l'Avv. . Controparte_3
La causa n. 151/2021 R.G. veniva rinviata all'udienza del 28/11/2023 per la comparizione delle parti stante l'assenza di note scritte depositate da parte attrice e la necessità di verificare il persistente interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Alla predetta udienza, comparivano il curatore speciale del minore, Avv. e la convenuta, i CP_2
quali davano atto che nel giudizio pendente sopracitato iscritto al n. 2686/2022 R.G. era stato acclarato, mediante CTU, la compatibilità del rapporto di filiazione tra e il minore Parte_2 Per_1
.
[...]
A seguito di un rinvio chiesto dalle parti in attesa della definizione del citato giudizio, il Giudice differiva la causa all'udienza del 24/9/2024, nella quale il giudizio veniva ulteriormente rinviato all'udienza del 4/3/2025.
All'udienza suindicata, attesa la richiesta delle parti, il Giudice, quale Presidente di Sezione, disponeva la trasmissione della causa n. 2686/2022 R.G. innanzi a sé fissando la nuova udienza dell'8/4/2025.
All'udienza suindicata, il Giudice - dopo aver disposto la riunione del giudizio iscritto al n. 2686/2022
R.G. a quello iscritto al n. 151/2021 R.G.- invitava i procuratori delle parti alla precisazione delle conclusioni e quindi poneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti ex art. 190
c.p.c. (30+10).
Il Pubblico ministero non si opponeva alla domanda.
XXX
Le domande proposte vanno unitariamente vagliate avendo entrambe ad oggetto l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità di cui all'art. 263 c.c. (così riqualificata correttamente l'azione proposta da , stante il difetto del rapporto di coniugio con Parte_1 Controparte_1
madre del minore dallo stesso riconosciuto, ). Persona_1
pagina 4 di 8 Preliminarmente va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di tardività della domanda per decorso del termine annuale a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita del minore.
Come è noto l'art. 263 c.c. è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità (Corte Cost., 25/6/2021, n. 133).
Con la succitata pronunzia la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 28, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre
l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità. L'art. 263
c.c. disciplina tanto l'ipotesi di chi riconosca un figlio nella consapevolezza della propria non paternità quanto di chi, al contrario, supponga erroneamente di essere il padre biologico. Pertanto, se può essere ragionevole che il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità decorra dalla data di annotazione del riconoscimento stesso per chi ha riconosciuto il figlio nella consapevolezza di non esserne il padre, risulta, al contrario, irragionevole far decorrere lo stesso termine per chi ignorasse della sussistenza del legame biologico limitando la possibilità di far valere la decorrenza del termine dalla scoperta della non paternità alla sola ipotesi della impotenza a generare. Da ciò ne deriva una disparità di trattamento e, pertanto, una violazione dell'art. 3 Cost., tra autori del riconoscimento che possano provare l'impotenza e chi, invece, non sia nelle condizioni di farlo perché non affetti da tale patologia, una volta decorso il termine annuale dall'annotazione del riconoscimento. La norma censurata comporta una irragionevole disparità di trattamento anche nel confronto tra le regole dettate per il padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento, e quelle previste per il padre che agisca per il disconoscimento di paternità. Il padre non coniugato può dimostrare solo l'impotenza, onde far decorrere il termine annuale di decadenza da un dies a quo diverso rispetto all'annotazione del riconoscimento;
il padre coniugato può, invece, avvalersi anche di altre prove, tra cui quella dell'adulterio, onde sottrarsi al dies a quo che altrimenti decorre dalla nascita. Anche a fronte di tale diversità di trattamento, che finisce per rendere più stabile lo status filiationis sorto al di fuori del matrimonio rispetto a quello del figlio concepito o nato durante il matrimonio, deve, dunque, ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede che il termine annuale di decadenza decorra per l'autore del riconoscimento dalla mera scoperta della non paternità, che in sé abbraccia qualsivoglia ragione l'abbia determinata.”
Nel caso in esame è incontestato che abbia appreso di non essere il padre biologico Parte_1
del minore da lui riconosciuto come figlio nel corso di un litigio avvenuto il 30 giugno del 2020
pagina 5 di 8 allorchè la madre del minore, gli aveva rivelato che non era lui il padre del Controparte_1
bambino.
Ne consegue che avuto riguardo alla data di notifica della domanda (30 e 31 dicembre 2020) il termine annuale per la proposizione dell'impugnazione ex art. 263 c.c. non era ancora spirato avuto riguardo all'avvenuta conoscenza della non paternità del minore.
Va inoltre rilevata la tempestività anche l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. proposta nel giudizio iscritto al n. 2686/2022 R.G. da , quale padre Parte_2
biologico del minore.
L'art. 263 co. 4 c.c. prevede, infatti, che l'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati (a norma del primo comma) deve essere proposta nel termine di cinque anni con decorrenza dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.
Passando al merito va rilevato quanto segue.
L'azione d'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità “postula la dimostrazione della diversità di paternità rispetto a quella dichiarata, e la relativa prova può legittimamente articolarsi con ogni mezzo, anche presuntivo” (Cass. Civ. 19/3/2002, n. 3976).
In punto di diritto v'è da rilevare che ormai da tempo la giurisprudenza ha superato il principio del favor veritatis avendo evidenziato che “In ipotesi di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, i rilevanti mutamenti sociali degli ultimi anni impongano di affiancare al parametro della verità genetica altri criteri, quali quelli della verità affettiva o sociale, in una prospettiva di tutela degli stabili e rilevanti assetti relazionali di fatto e la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni mostrato di avere superato la tesi della assolutezza del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione ed ha affermato la necessità di bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito” (
v.Cassazione civile sez. I, 22/11/2023, n.32417).
Anche più di recente il S.C. ha ribadito che in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, anche nei procedimenti intrapresi dal curatore speciale, nominato ex artt. 74 della l. n. 184 del 1983 e 264 c.c., il giudice è tenuto ad effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore (Cass. Civ. - Sez. 1 -
Ordinanza n. 2927 del 05/02/2025).
pagina 6 di 8 Posti i superiori principi di diritto, occorre coniugarli al caso in esame.
Quanto alla verità del rapporto di filiazione tra e il minore ci Parte_1 Persona_1
vanno interamente condivise le risultanze della CTU effettuata –nel giudizio n. 2686/2022 R.G- dalla dott.ssa cui è stato demandato l'incarico di “accertare, mediante indagini Persona_2
ematologiche e genetiche, se , nato a [...] il [...] presenti Parte_2
caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno compatibili con quelle di Persona_1
(nato il [...]), tali da provare ovvero da escluderne la paternità”.
Ebbene, il CTU ha potuto accertare con rigore metodologico ed esaustività di risultati, non contestati in alcun modo dalle parti, che “I calcoli biostatistici dei dati analitici (cap.5) danno un valore di
Probabilità di Paternità tra e >99,99999999%, come Parte_2 Persona_1 descritto nell'allegato n.4, e confermano matematicamente la paternità)”.
Deve quindi ritenersi scientificamente ed indirettamente accertato che non è Parte_1
biologicamente padre del minore , da lui riconosciuto come figlio. Persona_1
Del resto ciò conferma la posizione assunta in giudizio dalla madre, la quale Controparte_1
ha esplicitamente affermato che il proprio figlio, , è nato dalla sua relazione con il Persona_1 vero padre biologico, , ancorchè sia stato riconosciuto alla nascita dall'allora suo Parte_2
convivente, . Parte_1
Posto quindi l'accertamento della verità del rapporto di filiazione nel senso che non Parte_1
è biologicamente padre del minore , occorre ora valutare se detto accertamento sia Persona_1 rispondente all'interesse del minore avuto riguardo ai suoi legami affettivi familiari e alla sua identità personale e sociale.
In fatto è pacifico che il minore da quando aveva circa un anno e mezzo ha cessato ogni rapporto con
. Parte_1
E' incontestato, infatti, che a seguito della lite avvenuta nel giugno 2020 tra e Parte_1
e della scoperta da parte dello di non essere il padre del minore, la Controparte_1 Pt_1
ed il minore hanno cessato la convivenza familiare con lo e sono andati CP_1 Per_1 Pt_1
a convivere stabilmente con il con il quale hanno costituito uno stabile consesso familiare Parte_2
che perdura sino ad oggi.
E' quindi da ritenere che il minore, , ormai da anni abbia instaurato con la nuova Persona_1
famiglia costituita dalla madre e dal suo convivente uno stabile legame familiare ed Parte_2
affettivo che il suddetto minore identifica come sua unica famiglia ed in cui è il -e non già Parte_2
lo la sua effettiva figura paterna di riferimento. Pt_1
pagina 7 di 8 Considerata la tenerissima età che il minore aveva al tempo in cui ha interrotto i rapporti con lo e il suo inserimento da anni nello stabile contesto familiare ed affettivo costituito dalla madre, Pt_1
dal e dagli altri figli, con conseguente identificazione anche identitaria e sociale, deve Parte_2 concludersi che l'accertamento della verità della filiazione sia pienamente rispondente all'interesse del minore.
La domanda è conseguentemente fondata e come tale va accolta.
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così dispone:
1. dichiara che il minore nato a [...] il [...] non è figlio di Persona_1 Parte_1
nato a [...], il [...];
[...]
2. spese di lite integralmente compensate fra le parti;
3.manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del 17/7/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai n.n 151/2021 R.G. e 2686/2022 R.G. rispettivamente promosse da:
C.F. nato a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
IO RG (SR), via Immacolata n. 8, elettivamente domiciliato in IO RG (SR), Via
Palestro n. 120, presso lo studio dell'Avv. Calogero Di Forti che lo rappresenta e lo difenda giusta procura in atti;
attore contro
C.F. , nata a [...] il [...], e ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente, elettivamente domiciliata a Siracusa, nella Via Augusta n. 33 presso lo studio dell'avv.
Daniela La Runa che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta nei confronti di
AVV. C.F. nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
04.12.1968, residente in [...], nella qualità di curatore speciale del minore
C.F. , nato a [...] il [...], residente Persona_1 C.F._4
convenuta
e da:
pagina 1 di 8 C.F: nato a [...], il [...]8, residente a [...]Parte_2 C.F._5
RG, Via Dell'Immacolata n. 8, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia 136/G presso lo studio dell'Avv. Maria Lazzara che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
attore contro
, (C.F. ), nata a [...] il [...], e ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente, elettivamente domiciliata a Siracusa, nella Via Augusta n. 33, presso lo studio dell'avv.
Daniela La Runa che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta contro
C.F. nato a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
IO RG (SR), via Immacolata n. 8; convenuto nei confronti di
AVV. C.F.: nella qualità di curatore speciale del Controparte_3 C.F._6
minore C.F. , nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._4
residente in [...], rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Augusta, Via Soccorso n. 7, giusta procura in atti;
convenuto
Data comunicazione al PM degli atti dei due giudizi ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visti del 16/2/2023 e del
6.10.2023).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva questo Tribunale promuovendo Parte_1
azione di disconoscimento della paternità nei confronti del minore (nato a [...], Persona_1
il 13/12/2018) da egli riconosciuto come figlio nato dalla relazione more uxorio intrattenuta con l'allora compagna, madre del minore. Controparte_1
In particolare, esponeva che nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo CP_1
giorno prima della nascita del bambino aveva commesso adulterio, tacendo tale circostanza all'attore fino al 30/6/2020, quando in occasione di un litigio con lo stesso, ammetteva i fatti contestati e immediatamente dopo andava via di casa per instaurare rapporto di convivenza con altro soggetto, padre naturale del bambino.
pagina 2 di 8 Esponeva di avere preventivamente chiesto ed ottenuto da questo Tribunale la nomina di un curatore speciale, in persona dell'avv. al fine di assistere il minore nel presente Controparte_2
giudizio.
Tanto precisato, l' chiedeva di accertare e dichiarare che egli non è padre del minore Pt_1 [...]
e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile del comune di IO RG (SR) di Per_1
annotare la sentenza nel relativo atto di nascita.
Con comparsa di costituzione depositata in data 26/3/2021, si costituiva l'Avv. CP_2
in qualità di curatore speciale del minore, la quale eccepiva l'errata qualificazione della
[...] domanda quale disconoscimento della paternità stante l'assenza del vincolo matrimoniale tra l' Pt_1
e la e per l'effetto chiedeva la riqualificazione della domanda attorea quale azione di CP_1 impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 263 c.c.
In considerazione di quanto sopra, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione stante l'avvenuto decorso del termine annuale di proposizione dell'impugnazione ex art. 263 c.c. a far data dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.
In via graduata, chiedeva l'adozione ex art. 268 c.c. di ogni provvedimento idoneo in ordine al mantenimento del minore e all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'attore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 19/4/2021, si costituiva la quale Controparte_1
aderiva alla domanda attorea precisando di aver avuto una relazione con tale dalla cui Parte_2
unione è nato il minore . Precisava poi che ad oggi la stessa vive con insieme al Per_1 Parte_2
minore, il quale ha instaurato con il suddetto padre biologico un ottimo rapporto.
All'udienza del 20/4/2021, le parti insistevano nell'accoglimento delle proprie difese e il Giudice sottoponeva alle stesse la questione sulla tempestività dell'azione, ove qualificata ai sensi dell'art. 263
c.c., e concedeva, sul punto, termine per il deposito di note.
La causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 29/6/2021 e il Giudice – attesa la richiesta delle parti - concedeva termini ex art. 183 co. VI c.p.c. e rinviava all'udienza del 16/11/2021, nella quale, a seguito delle difese spiegate dalle parti, il Giudice si riservava di provvedere.
Con ordinanza del 23/11/2021, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, riqualificava la domanda attorea ai sensi dell'art. 263 c.c. e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12/7/2022, sostituita con il deposito di note scritte, sulla rilevata definitività potenziale dell'eccezione di improponibilità della domanda.
All'esito della predetta udienza, il Giudice - lette le note depositate – poneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 8 Con ordinanza del 29/11/2022, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria rilevando la mancata comunicazione del procedimento al PM e invitava le parti, stante l'adesione alla domanda da parte della a precisare se intendessero provvedere autonomamente ad effettuare l'esame del CP_1
DNA al fine di escludere la compatibilità dei caratteri genetici del minore con quelli dell'attore che lo ha riconosciuto come proprio figlio. La causa veniva quindi rinviata all'udienza cartolare del 9/5/2023.
Con note scritte depositate in data 5/5/2023, la dichiarava la pendenza di un autonomo CP_1
giudizio proposto da nei confronti di (rimasto contumace), Parte_2 Parte_1
e avente ad oggetto l'azione ex art. 263 c.c. ed iscritto al n. Controparte_4 Persona_1
2686/2022 R.G.
Esponeva che nel citato giudizio era stata già disposta CTU per accertamenti ematologici e nominato curatore speciale del minore, l'Avv. . Controparte_3
La causa n. 151/2021 R.G. veniva rinviata all'udienza del 28/11/2023 per la comparizione delle parti stante l'assenza di note scritte depositate da parte attrice e la necessità di verificare il persistente interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Alla predetta udienza, comparivano il curatore speciale del minore, Avv. e la convenuta, i CP_2
quali davano atto che nel giudizio pendente sopracitato iscritto al n. 2686/2022 R.G. era stato acclarato, mediante CTU, la compatibilità del rapporto di filiazione tra e il minore Parte_2 Per_1
.
[...]
A seguito di un rinvio chiesto dalle parti in attesa della definizione del citato giudizio, il Giudice differiva la causa all'udienza del 24/9/2024, nella quale il giudizio veniva ulteriormente rinviato all'udienza del 4/3/2025.
All'udienza suindicata, attesa la richiesta delle parti, il Giudice, quale Presidente di Sezione, disponeva la trasmissione della causa n. 2686/2022 R.G. innanzi a sé fissando la nuova udienza dell'8/4/2025.
All'udienza suindicata, il Giudice - dopo aver disposto la riunione del giudizio iscritto al n. 2686/2022
R.G. a quello iscritto al n. 151/2021 R.G.- invitava i procuratori delle parti alla precisazione delle conclusioni e quindi poneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti ex art. 190
c.p.c. (30+10).
Il Pubblico ministero non si opponeva alla domanda.
XXX
Le domande proposte vanno unitariamente vagliate avendo entrambe ad oggetto l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità di cui all'art. 263 c.c. (così riqualificata correttamente l'azione proposta da , stante il difetto del rapporto di coniugio con Parte_1 Controparte_1
madre del minore dallo stesso riconosciuto, ). Persona_1
pagina 4 di 8 Preliminarmente va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di tardività della domanda per decorso del termine annuale a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita del minore.
Come è noto l'art. 263 c.c. è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità (Corte Cost., 25/6/2021, n. 133).
Con la succitata pronunzia la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 28, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre
l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità. L'art. 263
c.c. disciplina tanto l'ipotesi di chi riconosca un figlio nella consapevolezza della propria non paternità quanto di chi, al contrario, supponga erroneamente di essere il padre biologico. Pertanto, se può essere ragionevole che il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità decorra dalla data di annotazione del riconoscimento stesso per chi ha riconosciuto il figlio nella consapevolezza di non esserne il padre, risulta, al contrario, irragionevole far decorrere lo stesso termine per chi ignorasse della sussistenza del legame biologico limitando la possibilità di far valere la decorrenza del termine dalla scoperta della non paternità alla sola ipotesi della impotenza a generare. Da ciò ne deriva una disparità di trattamento e, pertanto, una violazione dell'art. 3 Cost., tra autori del riconoscimento che possano provare l'impotenza e chi, invece, non sia nelle condizioni di farlo perché non affetti da tale patologia, una volta decorso il termine annuale dall'annotazione del riconoscimento. La norma censurata comporta una irragionevole disparità di trattamento anche nel confronto tra le regole dettate per il padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento, e quelle previste per il padre che agisca per il disconoscimento di paternità. Il padre non coniugato può dimostrare solo l'impotenza, onde far decorrere il termine annuale di decadenza da un dies a quo diverso rispetto all'annotazione del riconoscimento;
il padre coniugato può, invece, avvalersi anche di altre prove, tra cui quella dell'adulterio, onde sottrarsi al dies a quo che altrimenti decorre dalla nascita. Anche a fronte di tale diversità di trattamento, che finisce per rendere più stabile lo status filiationis sorto al di fuori del matrimonio rispetto a quello del figlio concepito o nato durante il matrimonio, deve, dunque, ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede che il termine annuale di decadenza decorra per l'autore del riconoscimento dalla mera scoperta della non paternità, che in sé abbraccia qualsivoglia ragione l'abbia determinata.”
Nel caso in esame è incontestato che abbia appreso di non essere il padre biologico Parte_1
del minore da lui riconosciuto come figlio nel corso di un litigio avvenuto il 30 giugno del 2020
pagina 5 di 8 allorchè la madre del minore, gli aveva rivelato che non era lui il padre del Controparte_1
bambino.
Ne consegue che avuto riguardo alla data di notifica della domanda (30 e 31 dicembre 2020) il termine annuale per la proposizione dell'impugnazione ex art. 263 c.c. non era ancora spirato avuto riguardo all'avvenuta conoscenza della non paternità del minore.
Va inoltre rilevata la tempestività anche l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. proposta nel giudizio iscritto al n. 2686/2022 R.G. da , quale padre Parte_2
biologico del minore.
L'art. 263 co. 4 c.c. prevede, infatti, che l'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati (a norma del primo comma) deve essere proposta nel termine di cinque anni con decorrenza dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.
Passando al merito va rilevato quanto segue.
L'azione d'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità “postula la dimostrazione della diversità di paternità rispetto a quella dichiarata, e la relativa prova può legittimamente articolarsi con ogni mezzo, anche presuntivo” (Cass. Civ. 19/3/2002, n. 3976).
In punto di diritto v'è da rilevare che ormai da tempo la giurisprudenza ha superato il principio del favor veritatis avendo evidenziato che “In ipotesi di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, i rilevanti mutamenti sociali degli ultimi anni impongano di affiancare al parametro della verità genetica altri criteri, quali quelli della verità affettiva o sociale, in una prospettiva di tutela degli stabili e rilevanti assetti relazionali di fatto e la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni mostrato di avere superato la tesi della assolutezza del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione ed ha affermato la necessità di bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito” (
v.Cassazione civile sez. I, 22/11/2023, n.32417).
Anche più di recente il S.C. ha ribadito che in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, anche nei procedimenti intrapresi dal curatore speciale, nominato ex artt. 74 della l. n. 184 del 1983 e 264 c.c., il giudice è tenuto ad effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore (Cass. Civ. - Sez. 1 -
Ordinanza n. 2927 del 05/02/2025).
pagina 6 di 8 Posti i superiori principi di diritto, occorre coniugarli al caso in esame.
Quanto alla verità del rapporto di filiazione tra e il minore ci Parte_1 Persona_1
vanno interamente condivise le risultanze della CTU effettuata –nel giudizio n. 2686/2022 R.G- dalla dott.ssa cui è stato demandato l'incarico di “accertare, mediante indagini Persona_2
ematologiche e genetiche, se , nato a [...] il [...] presenti Parte_2
caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno compatibili con quelle di Persona_1
(nato il [...]), tali da provare ovvero da escluderne la paternità”.
Ebbene, il CTU ha potuto accertare con rigore metodologico ed esaustività di risultati, non contestati in alcun modo dalle parti, che “I calcoli biostatistici dei dati analitici (cap.5) danno un valore di
Probabilità di Paternità tra e >99,99999999%, come Parte_2 Persona_1 descritto nell'allegato n.4, e confermano matematicamente la paternità)”.
Deve quindi ritenersi scientificamente ed indirettamente accertato che non è Parte_1
biologicamente padre del minore , da lui riconosciuto come figlio. Persona_1
Del resto ciò conferma la posizione assunta in giudizio dalla madre, la quale Controparte_1
ha esplicitamente affermato che il proprio figlio, , è nato dalla sua relazione con il Persona_1 vero padre biologico, , ancorchè sia stato riconosciuto alla nascita dall'allora suo Parte_2
convivente, . Parte_1
Posto quindi l'accertamento della verità del rapporto di filiazione nel senso che non Parte_1
è biologicamente padre del minore , occorre ora valutare se detto accertamento sia Persona_1 rispondente all'interesse del minore avuto riguardo ai suoi legami affettivi familiari e alla sua identità personale e sociale.
In fatto è pacifico che il minore da quando aveva circa un anno e mezzo ha cessato ogni rapporto con
. Parte_1
E' incontestato, infatti, che a seguito della lite avvenuta nel giugno 2020 tra e Parte_1
e della scoperta da parte dello di non essere il padre del minore, la Controparte_1 Pt_1
ed il minore hanno cessato la convivenza familiare con lo e sono andati CP_1 Per_1 Pt_1
a convivere stabilmente con il con il quale hanno costituito uno stabile consesso familiare Parte_2
che perdura sino ad oggi.
E' quindi da ritenere che il minore, , ormai da anni abbia instaurato con la nuova Persona_1
famiglia costituita dalla madre e dal suo convivente uno stabile legame familiare ed Parte_2
affettivo che il suddetto minore identifica come sua unica famiglia ed in cui è il -e non già Parte_2
lo la sua effettiva figura paterna di riferimento. Pt_1
pagina 7 di 8 Considerata la tenerissima età che il minore aveva al tempo in cui ha interrotto i rapporti con lo e il suo inserimento da anni nello stabile contesto familiare ed affettivo costituito dalla madre, Pt_1
dal e dagli altri figli, con conseguente identificazione anche identitaria e sociale, deve Parte_2 concludersi che l'accertamento della verità della filiazione sia pienamente rispondente all'interesse del minore.
La domanda è conseguentemente fondata e come tale va accolta.
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così dispone:
1. dichiara che il minore nato a [...] il [...] non è figlio di Persona_1 Parte_1
nato a [...], il [...];
[...]
2. spese di lite integralmente compensate fra le parti;
3.manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del 17/7/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8