Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2745/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, ed elettivamente domiciliato in Perugia, alla via Angelo Blasi n.32 presso lo studio del medesimo difensore Ricorrente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
STRAMACCIA EMANUELA, elettivamente domiciliata in Todi , Via S. Agostino n. 51 presso lo studio del medesimo difensore Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, depositato con le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.4.2025, e il cui contenuto si riporta di seguito integralmente: “l'Ill. pagina 1 di 8
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 22.06.2008, a Deruta (PG), tra la Sig.ra e CP_1 il Sig. , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Deruta (PG) di Parte_1 annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda Sentenza ed emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia;
2. confermare l'affidamento condiviso delle figlie e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
[...] nell'immobile di Bastia Umbra dove le figlie hanno la loro residenza;
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione ed assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggior interesse relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie stesse, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé le minori, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sulle medesime in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegneranno, altresì, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di loro, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
4. la permanenza delle figlie presso il padre e presso la madre proseguirà sostanzialmente con la medesime modalità già adottate in sede di separazione, con le seguenti modifiche: a. nel fine settimana, alternativamente alla madre, il padre terrà con sè le figlie dalle ore 16.00 del sabato, o se ne esprimono la volontà dalla ore 18,30, sino al lunedì mattina, accompagnandole a scuola;
b. tutti i martedì dalle 16.00, o se ne esprimono la volontà dalla ore 18,30, sino al giovedì mattina, il padre terrà con se le figlie, con obbligo di riaccompagnarle a scuola e/o a casa della madre;
c. nella settimana in cui le figlie trascorreranno il weekend con la madre, il padre potrà tenere le stesse dalle ore 16.00 del venerdì, o se ne esprimono la volontà dalla ore 18,30, alle ore 16.00 del sabato. Nell'ipotesi del tutto eccezionale in pagina 2 di 8 cui lo stesso abbia il sabato come giorno di riposo è facoltà del medesimo tenere le minori con sé sino alle ore 18,30, compatibilmente con gli impegni delle figlie;
d. ogni qualvolta le figlie esprimeranno tale volontà, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, potranno stare con il padre.
5. per quanto concerne le festività e le vacanze, salvo diverso accordo, così disponga: e. in occasione delle festività natalizie e pasquali, le figlie trascorreranno, sempre ad anni alterni, come già avviene dalle festività di Natale dell'anno 2022, alternativamente con un genitore la Vigilia di
Natale e il giorno di Natale e con l'altro la sera del 25 dicembre e il giorno di Santo
Stefano, con uno il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, con un genitore il 31 dicembre e con l'altro il 1°gennaio, salvo diverso accordo tra i genitori stessi;
f. durante il periodo estivo (15 giugno/15 settembre) il padre potrà tenere con sé le figlie per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno. Le figlie trascorreranno ogni anno, sino a che la madre continuerà a lavorare come operaia presso la Sartoria R.S. di TT RO e C. snc, 15 giorni consecutivi con la madre nel periodo che va dalla settimana che precede il Ferragosto
a quella successiva;
g. durante il periodo invernale (con ciò intendendo 15 dicembre/15 aprile), ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per 7 giorni anche non consecutivi (solo nel caso in cui si prevedano soggiorni per vacanza). I coniugi si impegneranno a comunicarsi reciprocamente i periodi da trascorrere con le figlie in maniera esclusiva entro il 30 novembre di ciascun anno ovvero con un termine di preavviso non inferiore a giorni 30, tenendo prioritariamente conto degli impegni scolastici delle figlie stesse. h. In merito al giorno dei compleanni, salvo la reciproca volontà di trascorrerlo congiuntamente, e trascorreranno con i genitori tali Per_1 Per_2 giorni ad anni alterni.
6. il sig. contribuirà al mantenimento di entrambe le Pt_1 figlie mediante versamento, in favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni CP_1 mese, di un assegno perequativo dell'importo mensile di € 380,00 (trecentottanta/00)
(€ 190,00 per ciascuna figlia); tale somma sarà rivalutata ogni anno automaticamente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie per entrambe le figlie verranno pagina 3 di 8 ripartite in ragione del 50% tra i genitori. Per spese straordinarie si intendono, a titolo meramente esemplificativo, quelle medico specialistiche e scolastiche (tasse, gite, iscrizioni, libri, mense e trasporto) ed odontoiatriche, come meglio specificate nel punto
III del “Protocollo di Intesa Per Il Contributo Al Mantenimento Ordinario e Straordinario
Della Prole Economicamente Non Autosufficiente” del 25.5.2016, stipulato tra il
Tribunale di Perugia, l'Ordine degli Avvocati di Perugia ed altre associazioni, del quale i ricorrenti danno atto di aver preso visione ed al quale hanno prestato adesione.
Anche le spese straordinarie non necessarie per le figlie, cioè quelle non rientranti come necessarie secondo il suddetto Protocollo, sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, ma la necessità e/o l'opportunità e l'ammontare di tali spese straordinarie dovranno essere preventivamente discusse e concordate tra i genitori e dovranno, comunque risultare compatibili con la rispettiva situazione economico- finanziaria del momento. Il genitore che avrà anticipato per intero le somme previamente concordate, rispetto alle spese straordinarie che non necessitano di concertazione, avrà diritto di ricevere dall'altro il rimborso di competenza, dietro presentazione del relativo documento giustificativo. Nessun rimborso verrà, invece, riconosciuto al genitore che, in caso di spese straordinarie necessitanti di preventiva concertazione, abbia deciso ed effettuato autonomamente la spesa senza averla previamente concordata con l'altro, salvo il caso di urgenza e/o di necessità e/o gravità. In tali ultime ipotesi la spesa sostenuta dovrà essere documentata e verrà immediatamente rimborsata;
7. le parti dichiarano che hanno già concordato in precedenza che le figlie e svolgano, sino ad oggi, come attività Per_2 Per_1 extrascolastica rispettivamente karate e pattinaggio. In conseguenza di ciò, ove le figlie dovessero aver bisogno di acquistare beni funzionali allo svolgimento dell'attività sportiva, e questi siano considerati necessari, le parti provvederanno vicendevolmente all'acquisto del materiale così indicato, corrispondendo il 50% a chi provvede;
8. il sig. provvederà altresì al versamento di € 120,00 (centoventi/00) nei mesi di Pt_1 maggio e di novembre di ogni anno al fine di compartecipare all'acquisto in favore pagina 4 di 8 delle figlie del vestiario necessario per la stagione in divenire. La sig.ra si CP_1 impegna, in tal senso, a inviare a mezzo sms la giustificazione degli acquisti effettuati;
9. ricorrendo i presupposti per l'ottenimento dell'assegno unico le parti stabiliscono che lo stesso continuerà ad essere richiesto esclusivamente dalla sig.ra che avrà CP_1 diritto a percepire l'intero ammontare e ciò in quanto il sig. inuncia sin da ora Pt_1
a richiedere la propria quota parte dell'assegno unico, riconoscendolo in toto a favore della sig.ra 10. la casa famigliare resta assegnata alla sig.ra nulla CP_1 CP_1 verrà corrisposto dal alla stessa a titolo di assegno divorzile. Spese di lite Pt_1 compensate”.
Conclusioni del P.m.: non pervenute sino alla data della camera di consiglio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha depositato ricorso volto ad ottenere la cessazione degli effetti Parte_1 civili, convenendo in giudizio la sig.ra ed esponendo: di aver contratto CP_1 matrimonio concordatario con la resistente il giorno 22.6.2008, in Deruta (PG), trascritto nel Registro di Stato Civile del relativo comune al n. 31, p. 2, s. B anno
2008, adottando il regime della separazione dei beni;
che dall'unione sono nate le figlie , nata il [...], e , nata il [...], entrambe minorenni;
che la Per_1 Per_2 residenza familiare veniva stabilita a Bastia Umbra (PG), presso un'immobile in comproprietà tra i coniugi, ove tuttora sono stabilite la Sig.ra e le due figlie CP_1 minori;
che le parti comparivano innanzi al Presidente del Tribunale il 12.4.2022 per la separazione personale;
che le condizioni della separazione venivano concordate tra i coniugi nei seguenti termini: veniva disposto l'affidamento congiunto delle minori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale veniva assegnato l'immobile adibito a casa familiare, prevedendo la possibilità per il padre di frequentare le figlie liberamente, previo accordo con la madre;
si prevedeva a carico del sig. il versamento, a titolo di contributo al mantenimento della prole, Pt_1 della somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese pagina 5 di 8 straordinarie;
veniva riconosciuta altresì alla sig.ra la corresponsione per CP_1 intero dell'assegno unico;
che con l'omologa n. 2485/2022 del 12.05.2022 il
Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunziava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate;
che a far data dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Perugia, le parti hanno vissuto separate senza addivenire alla riconciliazione, essendo venuta ormai meno qualsivoglia comunione spirituale e materiale tra i coniugi (il ricorrente peraltro convive oggi con la nuova compagna) e che, pertanto, sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dagli artt. 3, n. 2 lett. b) e 4 della Legge 1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili;
che permangono le condizioni per disporre l'affido condiviso della prole con una rimodulazione del diritto di visita del padre come specificata nel ricorso e, dato il peggioramento della condizione economica del ricorrente rispetto al tempo della separazione, che vi sono i presupposti per una riduzione del contributo per il mantenimento delle figlie a suo carico.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i coniugi con rimodulazione di giorni ed orari del diritto di visita del padre come specificato nel ricorso e previsione di un assegno perequativo a suo carico dell'ammontare di €
200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia), rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione, la sig.ra si è associata alla richiesta di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si è opposta alle ulteriori domande del ricorrente, esponendo: che il padre, dati i suoi orari di lavoro, non poteva effettivamente occuparsi delle figlie durante il pomeriggio, risultando concretamente impossibile l'attuazione del collocamento delle figlie come richiesto;
che le figlie necessitavano di particolari attenzioni, soprattutto , attualmente in cura presso Per_1 uno psicologo;
che non sussistevano condizioni peggiorative della situazione pagina 6 di 8 economica del ricorrente rispetto al periodo della separazione, potendo il sig. contare su un consistente stipendio, oltre ad ulteriori introiti provenienti Pt_1 dall'affitto di un complesso di sua proprietà ad una società sportiva.
La resistente ha quindi concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione, con il rigetto quindi delle altre domande avanzate dal ricorrente.
All'udienza del 18.3.2025 le parti sono comparse personalmente innanzi al GI: hanno manifestato l'intenzione di non volersi riconciliare, hanno reso le proprie dichiarazioni dando atto che frattanto avevano raggiunto un punto di accordo sugli orari di frequentazione padre-figlie e sul collocamento delle prole presso il ricorrente e che rimaneva invece da definire l'aspetto economico, motivo per cui i difensori delle parti chiedevano congiuntamente un breve rinvio prima dell'assunzione dei provvedimenti provvisori per verificare la possibilità di raggiungere un accordo anche su tale aspetto;
il Giudice rinviava pertanto all'udienza del 3.4.2025 tenuta con modalità cartolare, all'esito della quale, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
*
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge: dagli atti emerge che la convivenza coniugale è cessata sin dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente per la separazione personale e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70 secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
pagina 7 di 8 Con riferimento alle questioni accessorie, le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico, risultando dettate anche nell'interesse della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, dato anche l'accordo delle parti sul punto, queste vanno compensate interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig.
, nato a [...] il [...], e dalla sig.ra Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], il giorno 22.6.2008, in Deruta (PG) e trascritto nel Registro di Stato Civile del relativo comune al n. 31, p. 2, s. B anno 2008;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub. “Conclusioni delle parti”;
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese compensate.
Perugia, 30.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
pagina 8 di 8