Decreto presidenziale 2 ottobre 2023
Sentenza 12 gennaio 2024
Accoglimento
Dispositivo di sentenza 27 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 12 agosto 2024
Inammissibile
Sentenza 12 marzo 2025
Parere definitivo 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/03/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02037/2025REG.PROV.COLL.
N. 07822/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7822 del 2024, proposto da
Del Bo Servizi s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Maria Filosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Grandi Stazioni Rail s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CH s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7096/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Grandi Stazioni Rail s.p.a. e di CH s.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Marcone e Nunziata in delega di Cancrini.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al TAR Lazio, la società Del Bo Servizi s.p.a, terza graduata nella procedura di gara indetta da Grandi Stazioni Rail s.p.a. con punti 77,540 (dietro TK Elevator Italia s.p.a. con punti 92,840 e CH s.p.a. con punti 84,310), ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’aggiudicazione del lotto n. 2 in favore di quest’ultima, dopo che l’offerta della prima classificata TK Elevator Italia s.p.a. era stata scartata in quanto vincitrice anche del lotto n. 1.
Costituitesi in giudizio, sia la stazione appaltante che l’aggiudicataria concludevano nel senso del rigetto del ricorso.
Con sentenza 12 gennaio 2024, n. 657, il giudice adito ha accolto il gravame (in ispecie, la prima
doglianza formulata con i motivi aggiunti), sul presupposto che – una volta riscontrata la non corretta indicazione, da parte di CH s.p.a., dell’esperienza pregressa in capo al tecnico designato ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale – la stazione appaltante avrebbe dovuto dare piena applicazione al principio sancito dall’art. 21 del disciplinare di gara, e dunque revocare
l’aggiudicazione precedentemente disposta in favore della dichiarante, anziché limitarsi – come nel caso di specie – a rideterminare il predetto punteggio incrementale.
Avverso tale decisione Grandi Stazioni s.p.a. ha interposto appello, lamentando il mancato rilievo dell’irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività, nonché l’inammissibilità e infondatezza dei motivi aggiunti.
Con sentenza n. 7096/24 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, rigettando conseguentemente il ricorso originariamente proposto da Del Bo Servizi s.p.a.
Avverso tale pronuncia giudiziale la società De Bo Servizi s.p.a. ha proposto ricorso per revocazione, deducendo, quanto alla fase rescindente, il mancato esame del motivo di gravame con cui essa aveva censurato l’illegittimità delle determinazioni impugnate in primo grado anche per violazione del divieto di modifica postuma dell’offerta.
La ricorrente ha poi riproposto, in sede rescissoria, il vizio già articolato in sede di gravame ordinario.
Ha chiesto pertanto la revocazione dell’impugnata sentenza, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, Grandi Stazioni Rail s.p.a. e CH s.p.a. hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 27.2.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: “ Il giudizio per revocazione si articola in due fasi: quella rescindente, volta a verificare se il ricorso è ammissibile e se sussiste una delle cause legali tipiche di revocazione (in caso di positivo riscontro, la sentenza viene rescissa, ossia revocata); quella rescissoria, meramente eventuale, che consegue ad una pronuncia (necessariamente positiva) circa la sussistenza della causa di revocazione invocata; in questa seconda fase viene in rilievo l'obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente ” (C.d.S, V, 30.4.2024, n. 3920).
2.2. In particolare, nel giudizio di revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. il giudice, una volta verificato tale errore, deve valutarne la decisività sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata, cioè operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa. Solo ove tale accertamento dia esito positivo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, egli dovrà procedere alla fase rescissoria, attraverso un rinnovato esame della controversia, che tenga conto dell'emendamento eseguito.
3. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si legge al sub-paragrafo I.3 della memoria di appello dell’odierna ricorrente che: “ Sotto ulteriore profilo, l’illegittimità del provvedimento impugnato trova ragione nella violazione del divieto di modifica postuma dell’offerta, una volta che l’aggiudicazione viene ora confermata sulla base dell’offerta di una
professionalità “diversa” da quella offerta in gara, per di più sotto profilo rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio ”.
Medesime argomentazioni contenutistiche si trovano nei motivi aggiunti del 29.9.2023.
4. Orbene, è evidente l’assoluta genericità di tale motivo di gravame, che si risolve in una mera allegazione di principio, non accompagnata dall’esplicitazione di argomentazioni idonee a comprovarne la fondatezza.
Per tali ragioni, il mancato esame di tale “censura” ( rectius : mera allegazione) non ha in alcun modo influito sul giudizio finale, posto che, se fosse stata scrutinata, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per genericità, stante la natura meramente assertoria ed esplorativa.
5. Ciò è tanto più vero se si considera che, con la proposizione dell’odierno ricorso, la ricorrente – abbandonando la laconicità assertoria utilizzata in sede di gravame ordinario, si è invece profusa in considerazioni quantomai analitiche in ordine alle ragioni per le quali vi sarebbe stato, nella specie, il divieto di modifica postuma dell’offerta.
Ciò costituisce ulteriore e sicuro indice della natura quantomai generica ed esplorativa della censura, del cui mancato esame la ricorrente si duole in questa sede.
In tal modo, la ricorrente pretende una terza disamina del merito della controversia, la qual cosa è tuttavia esclusa dall’attuale sistema ordinamentale, che limita lo strumento della revocazione a precise e tassative ipotesi di legge, non ricorrenti nella vicenda in esame.
6. Per tali ragioni, l’odierno ricorso va dichiarato inammissibile.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute da Grandi Stazioni Rail s.p.a. e CH s.p.a, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 6.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO