Art. 2.
L' articolo 748 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 748. (Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice".
L' articolo 748 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 748. (Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice".