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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 2424 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26/03/2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Amilcare
Buceti (c.f. ) e l'avvocato Elisabetta Giovanardi Pezzaioli (c.f. C.F._3
, che li rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._4
APPELLANTI -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._5
(c.f. Controparte_2 C.F._6
Elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Massimo
Caria (c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in atti - C.F._7
APPELLATI-
OGGETTO: appello di e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , avverso la sentenza n. 1382/2019, resa tra le Controparte_1 Controparte_2
parti, dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in data 03.10.2019, a definizione del r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 giudizio recante n° R.G. 837/2013, promosso da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e - occupazione senza titolo e Controparte_1 Controparte_2
risarcimento danni -
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 01.03.2013, e Parte_1 Parte_2
convengono in giudizio, dinanzi al primo Giudice, e
[...] Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via principale, accertare e dichiarare che i sigg.ri e Controparte_1 [...]
occupano senza averne titolo l'immobile sito in Fiumicino (RM), Via CP_2
Ferdinando Guerci n. 34, piano terra, distinto al NCEU al foglio 1063, n. 2138. sub. 6, cat. A/7, zc 7, classe 5, vani 5,5; - per l'effetto, condannare i medesimi sigg.ri
[...]
e al rilascio immediato dell'immobile nonché al CP_1 Controparte_2
pagamento a favore della comunione ereditaria della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile stesso, pari ad almeno €
46.900,00 (alla data di introduzione del presente giudizio), oltre alle mensilità maturate in corso di causa, interessi legali ed interessi di mora a far data dal mese di ottobre
2012 (formale costituzione in mora); - in via subordinata, previo accertamento dell'inesistenza di un titolo valido al possesso in capo ai sigg.ri e Controparte_1
condannare i medesimi al rilascio di una quota dell'immobile Controparte_2
occupato pari al 50% dell'intero, nonché alla corresponsione a beneficio dei soli attori di una indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile pari ad almeno €
23.450,00 (50% dell'indennità totale alla data di introduzione del presente giudizio), oltre alle mensilità maturate in corso di causa, interessi legali ed interessi di mora a far data dal mese di ottobre 2012 formale costituzione in mora); - in via ulteriormente subordinata, sempre previo accertamento dell'inesistenza di un titolo valido di possesso in capo ai sigg.ri e condannare i medesimi al Controparte_1 Controparte_2
rilascio di una quota dell'immobile occupato pari al 50% dell'intero, nonché alla
corresponsione a beneficio dei soli attori di una indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile pari alla somma che il Tribunale riterrà di giustizia alla data dell'emananda sentenza;
condannare in ogni caso i sigg.ri e Controparte_1 [...] al pagamento delle spese legali”. CP_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 A sostegno delle rassegnate conclusioni, e Parte_1 Parte_2
allegano.
- Di essere comproprietari della unità immobiliare in Fiumicino, Via Ferdinando
Guerci 34, piano terra con annessi giardino, garage e piccoli magazzini pertinenziali, parte di un fabbricato di maggior consistenza pervenuto in proprietà agli attori unitamente agli altri due fratelli, e CP_3 CP_4
in forza di successione ereditaria dei genitori ,
[...] Persona_1
deceduto il 01.09.1990, e deceduta il 29.08.2007. Persona_2
- In successione, sono caduti i seguenti beni immobili siti nel Comune di
Fiumicino (Rm), Via F. Guerci n. 34: a) garage, sito in Roma, via F. Guerci 34, piano terra, distinto al NCEU al foglio 1063, n. 2138, sub. 2, cat. C/6, zc 7, classe 3 mq 20; b) cantina posta al piano s1 di Via F. Guerci 34, distinta al
NCEU al foglio 1063, n. 2138, sub.3, cat. C/2, zc 7, classe 6, mq 15; c) cantina posta al piano terra di Via F. Guerci 34, distinta al NCEU al foglio 1063, n.
2138, sub. 4, cat. C/2, zc 7, classe 6, mq.8; d) cantina posta al piano terra di Via
F. Guerci 34, distinta al NCEU al foglio 1063, n. 2138, sub.5, cat. C/2, zc 7, classe 6, mq.11; e) abitazione posta al piano terra di Via F. Guerci 34, distinta al
NCEU al foglio 1063, n. 2138, sub.6, cat. A/7, zc 7, classe 5, vani 5,5; f) abitazione posta al piano primo di Via F. Guerci 34, distinta al NCEU al foglio
1063, n. 2138, sub.7, cat. A/7, zc 7, classe 5, vani 7; g) soffitta posta al piano secondo di Via F. Guerci 34, distinta al NCEU al foglio 1063 n. 2138, sub.8, cat.
C/2, zc 7, classe 1, mq 106; di aver introdotto, il 09.03.2011.
- Di aver introdotto, innanzi al Tribunale di Civitavecchia, il giudizio iscritto al numero di ruolo generale 964/2011, nei confronti dei fratelli e CP_3
, per lo scioglimento della comunione ereditaria e per la Controparte_4
divisione del patrimonio relitto, chiedendo di accertare il godimento esclusivo in capo alla coerede dell'appartamento oggetto del Controparte_4
presente giudizio, a far data dal 01.09.2007, invocando la condanna della stessa al pagamento di un'indennità mensile per l'occupazione dell'appartamento suindicato in favore della comunione o, in subordine, dei soli attori.
- Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria CP_4
ha contestato la propria legittimazione passiva in ordine al
[...]
pagamento di una indennità per l'occupazione dell'appartamento suindicato,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 allegando che l'appartamento in oggetto era abitato dal nucleo familiare del proprio figlio, . Controparte_1
- La occupazione dell'immobile da parte dei convenuti trova conferma dalle risultanze dell'anagrafe del Comune di Fiumicino.
- Di aver inviato, a e , la raccomandata del Controparte_1 Controparte_2
27.09.2012, con richiesta di rilascio dell'unità immobiliare detenuta senza titolo e il pagamento di euro 700,00 per ogni mese di occupazione a far data dal
01.09.2007, senza ricevere alcun riscontro.
All'udienza di prima comparizione del 25.06.2013 si costituiscono i convenuti opponendo la ricorrenza di un rapporto locatizio, producendo la fotocopia di un contratto di locazione prestampato datato 16.04.2007, contratto con il quale la dante causa degli attori avrebbe locato loro l'immobile oggetto di causa.
Con ordinanza del 25.06.2013 il Giudice dispone il mutamento di rito, concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
All'udienza del 04.12.2013 viene ammessa la CTU e nominato l'Arch. , Persona_3 per la risposta al seguente quesito: “valuti il CTU, presa visione degli atti di causa, quale possa considerarsi il valore di locazione dell'immobile”.
Con ordinanza del 26.09.2017, il Giudice, rilevata la pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, di predetto giudizio di scioglimento della comunione ereditaria;
ritenuto un rapporto di interdipendenza tra le due cause, dichiara la continenza del giudizio a quello R.g. 964/2011, disponendo la riassunzione del giudizio innanzi al giudice preventivamente adito.
- Il giudizio è riassunto, ma per la non omogeneità della fase processuale del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria recante, non viene disposta la riunione e il presente procedimento è definito, come di seguito dalla sentenza impugnata:
<<(…) accoglie la domanda proposta da e , Parte_2 Parte_1 dichiara illegittima l'occupazione dell'immobile sito in Fiumicino Via G. Guerci n. 34, costituita da un piano terra di circa 150 mq con annessi giardino, garage e piccoli magazzini pertinenziali da parte dei sigg. e , ed Controparte_1 Controparte_2 ordina l'immediato rilascio dell'immobile; rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna e al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2
giudizio sostenute da e che si liquidano in euro Parte_2 Parte_1
3.972,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA>>.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 Di seguito, le ragioni della decisione, per quanto di rilievo ai fini della valutazione delle censure proposte in questa sede:
Gli attori, comproprietari dell'immobile oggetto della assunta occupazione abusiva sono legittimati ad agire in giudizio contro gli occupanti in quanto ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della
cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza (cfr. Cass. 22 ottobre 1998 n. 10478, 17 novembre 1999 n. 12767, 28 giugno
2001 n. 8842, 6 ottobre 2005 n. 19460, quest'ultima relativa ad una azione di rilascio di immobile occupato senza titolo, citate dalla parte attrice, nonché, più di recente,
Cass. 3 settembre 2012 n. 14765).
- La occupazione dell'immobile da parte dei convenuti non è in contestazione.
- I convenuti oppongono la esistenza, al momento della domanda, di un contratto di locazione stipulato in data 16 aprile 2007, documentato attraverso la produzione di una fotocopia, e la sopravvenienza, in corso di causa, di altro contratto di locazione registrato in data 16 maggio 2013. Il contratto del 2007 è stato prodotto in fotocopia;
la parte attrice ha tempestivamente disconosciuto la conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche tempestivamente;
la parte opposta non ha, invece, formulato istanza di riconoscimento;
il documento prodotto, dunque, non costituisce prova della stipula del contratto. Quanto al contratto stipulato successivamente all'inizio del giudizio dai comproprietari estranei alla controversia lo stesso non è opponibile agli attori poiché, se è vero che qualora in un contratto di locazione di immobile la parte locatrice sia costituita da più locatori, in capo a ciascuno dei comproprietari concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni dei comproprietari gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti è anche vero che tale principio non può applicarsi nel caso in cui gli altri comproprietari si siano dissociati espressamente dal comportamento di colui o coloro che avevano stipulato il contratto. L'introduzione, preventiva rispetto alla stipula del nuovo contratto, di un giudizio volta ad ottenere l'accertamento della occupazione abusiva ed il rilascio del bene da parte di coloro che nel nuovo contratto hanno assunto la qualità di conduttori è indice inequivoco del mancato consenso di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 alcuni dei comproprietari. Dunque, i convenuti non hanno titolo per occupare l'immobile che devono rilasciare.
- La domanda di condanna degli occupanti al pagamento di una indennità di occupazione è domanda di risarcimento del danno.”(…) L'occupazione senza titolo di un immobile altrui è ravvisabile nei confronti di tutti coloro che
effettivamente abitano l'immobile o occupano l'immobile senza averne titolo e questo comportamento può essere qualificato come fatto illecito imputabile a più persone a norma degli artt. 2043 e 2055 c.c. L'occupazione illegittima fonda quindi una domanda di risarcimento del danno che dovrebbe coprire tutto il periodo in cui il proprietario è stato privato del possesso del bene;
tale risarcimento è dovuto dal momento in cui l'occupazione è divenuta illegittima fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ovvero sino alla restituzione del bene. Tuttavia, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento
dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (Cass. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (Cass. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un
alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche
l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. 25 maggio 2018 n. 13071). Nel caso in esame tale circostanza non è stata nemmeno allegata dalla parte attrice e di conseguenza la relativa domanda deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza>>.
e , con l'atto di appello, rassegnano le seguenti Parte_1 Parte_2
conclusioni.
<< (…): riformare la sentenza impugnata e più precisamente riformare il solo secondo
capo: “rigetta la domanda di risarcimento del danno“(…) e per l'effetto: - statuire la
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 fondatezza della domanda di pagamento della invocata indennità di occupazione senza titolo dell'immobile di cui è causa, e per l'effetto condannare i medesimi sigg.ri
[...]
e al pagamento in favore degli attori della precitata CP_1 Controparte_2 indennità secondo quanto stabilito e provato in sede di CTU, e quindi della somma di €
74.803,13 alla data del dicembre del 2014 oltre ulteriore indennità maturata nei mesi
successivi al calcolo peritale sino al soddisfo, con addizione degli interessi legali maturati sulla somma inevasa;
in ogni diversa ipotesi subordinata e/o graduata, condannare gli appellati al pagamento della suindicata indennità nella misura pari al
50% dell'intero e/o di quella che l'adita Corte territoriale riterrà di giustizia. - sempre in riforma dell'impugnata sentenza, condannare gli appellati e Controparte_1
al pagamento degli oneri di CTU e perciò alla ripetizione dei Controparte_2
predetti oneri alle odierne parti appellanti che ne hanno integralmente sostenuto il carico nel giudizio di primo grado;
- condannare i sigg.ri e Controparte_1 [...]
al pagamento in favore degli appellanti delle spese sostenute anche per il CP_2
secondo grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, da distrarsi
ex art. 93 c.p.c. a beneficio del procuratore che se ne dichiara antistatario avvocato
Amilcare Buceti>>.
Con comparsa depositata il 06.10.2020, gli appellati si costituiscono e rassegnano le seguenti conclusioni: <Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello (…), condannando parte appellante alle spese ed al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio in sentenza ex art. 96 c.p.c. In subordine, nella denegata e remota ipotesi di accoglimento, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del
doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa>>.
Gli appellanti propongono due motivi di appello.
1) Rubricato: “Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.
Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. Violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. Violazione art. 3 e 42 Cost.”. Vi si censura la decisione nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento, per mancata prova del danno. A tal fine, gli appellanti richiamano la raccomandata del 27.09.2012 con cui hanno intimato, a e prima dell'inizio del presente giudizio, il CP_1 CP_2
rilascio immediato dell'unità immobiliare e il pagamento di un importo mensile pari ad euro 700,00 per ogni mese di illegittima occupazione;
allegano la natura r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 normalmente fruttifera del bene;
la perdita della disponibilità del bene e l'impossibilità di goderne i frutti. Concludono per la liquidazione del danno come da c.t.u., applicato, su detto valore, l'incremento Istat del 75% dell'indice del costo della vita e indicano la misura del canone/indennità dovuta per l'immobile, al mese di dicembre del 2014, in euro 74.803,13.
2) Rubricato: “Sulla errata, perché omissiva, statuizione sulle spese di CTU: violazione delle regole di cui agli artt. 91 e seguenti c.p.c.”. Gli appellanti lamentano la omessa regolamentazione delle spese della c.t.u. alle quali chiedono estendersi la regolamentazione delle spese di lite.
L'appello non ha pregio.
Motivo di appello sub 1)
Secondo i principi enunciati dalle SU del 2022, con la sentenza n.33645/2022, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, ipotesi ricorrente nel concreto:
- il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi e dietro corrispettivo;
non è risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione adeguata attraverso da sola tutela reale che la sentenza impugnata riconosce;
- il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e quanto a lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, il proprietario è tenuto a fornire la prova, anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, del danno lamentato, poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo per fatti noti e l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti, seppure il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, all'ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno;
- il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo o verso un corrispettivo superiore.
Nel concreto, il e la nel costituirsi dinanzi al primo giudice, CP_1 CP_2
hanno contestato la configurabilità di un danno, chiarendo che la pretesa risarcitoria della controparte, palesatasi solo con la richiesta di risarcimento del 2012 e strumentale rispetto al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria pendente tra i quattro fratelli e hanno opposto che l'utilizzo dei beni da parte dei deducenti ( oltre ad Pt_1
essere giustificato da un contratto di locazione del 2007) non ha mai arrecato disturbo alcuno alla comunione ereditaria e che i contrasti tra i fratelli coeredi sono sorti solo allorquando si è trattato di determinare eventuali conguagli in sede di scioglimento della comunione ereditaria.
A fronte di tale specifica contestazione dei resistenti e ponendosi, la domanda risarcitoria in esame, nel più ampio contesto di uno scioglimento di comunione ereditaria, gli avrebbero dovuto quantomeno allegare di voler utilizzare, in prima Pt_1
persona l'immobile, e di averne diritto, in ragione del paritario uso spettante ai coeredi di altre porzioni di immobili o anche in ragione di una mancata contestazione, da parte dei coeredi, all'uso personale del bene oggetto di comunione ereditaria oppure avrebbero dovuto allegare un uso turnario parziale specifico dell'immobile, con uno specifico valore economico, non presumibile nella situazione concreta, proprio per quanto sopra premesso sulla irrilevanza del mero contenuto astratto della proprietà, che trova adeguatamente risposta nella tutela reale riconosciuta, agli , dal primo Pt_1
giudice.
Con specifico riferimento alla possibilità di mettere a reddito il bene, il primo giudice, nell'accertare la inopponibilità del contratto di locazione stipulato, successivamente all'inizio del presente giudizio, dai comproprietari estranei alla presente controversia, lo dichiara inopponibile agli attori, motivando, con punto di motivazione in alcun modo oggetto di censura in questa sede, con il principio per il quale nella ipotesi, ricorrente nel concreto, in cui la parte locatrice sia una parte complessa, seppure in difetto di prova contraria i possibili locatori hanno pari poteri gestori e dunque è possibile ritenere in capo a ciascuno dei comproprietari la facoltà di gestire autonomamente, con il consenso degli altri, il bene in comunione, tuttavia, nel caso concreto, la introduzione del presente giudizio e la esistenza del citato contratto del 2013, fa ritenere che non vi è il necessario accordo tra i comunisti sull'utilizzo economico del bene, con la conseguenza che non è possibile ottenere, dal terzo occupante, un tale risarcimento.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 Infine, la difesa degli odierni appellanti sulla inopponibilità del contratto di locazione del 2013 deve essere interpretata, nella mancata allegazione e prova, da parte degli
, di una più favorevole utilizzazione economica dell'immobile, come una volontà Pt_1
di non mettere a frutto l'immobile o quantomeno esclude la prova di tale volontà.
Motivo di appello sub 2).
Nella statuizione sulle spese di lite della sentenza impugnata non è indicata la parte sulla quale devono gravare, definitivamente, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio e ciò configura vizio di omessa pronuncia, dato che tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.
n. 10804 del 05.06.2020).
La pronuncia sul punto non vi è stata e occorre pronunciarsi in questa sede, tuttavia non rileva, ai fini della invocata favorevole regolamentazione della spesa, la circostanza, considerata dal primo giudice per la regolamentazione delle spese di lite (la soccombenza della parte resistente sulla domanda dei ricorrenti diretta ad ottenere la tutela restitutoria del bene).
La consulenza di ufficio, infatti, è stata disposta per la valutazione della domanda risarcitoria, rispetto alla quale gli odierni appellanti sono risultati soccombenti.
Dunque, a parziale integrazione della sentenza impugnata, le spese di c.t.u. seguono la soccombenza;
si liquidano come in atti e vengono poste definitivamente a carico di e , soccombenti rispetto alla domanda che ne ha Parte_1 Parte_2 reso necessario l'espletamento.
Spese di lite
Seguono la soccombenza sostanziale e complessiva e si liquidano ex dm 55/2014,
come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile e bassa complessità, compensi medi, esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata), liquidati per un terzo in favore dell'avv. Massimo Caria che si è costituito il 23.01.2023 in sostituzione del precedente difensore, avvocato Daniele Fain che ha redatto la comparsa di costituzione e risposta che l'avv. Caria si è limitato a richiamare, anche in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello di e Parte_1 [...]
nei confronti di e , avverso la Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 1382/2019, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in data r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 03.10.2019, a definizione del giudizio recante n° R.G. 837/2013 promosso da
[...]
e nei confronti di e Pt_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...]
- In parziale accoglimento dell'appello e a integrazione della sentenza impugnata, ferma per il resto, liquida le spese di c.t.u. come in atti e le pone definitivamente a carico solidale di e . Parte_1 Parte_2
- Condanna e a rifondere, a e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, le spese di lite che liquida, in euro 6.946,00 per compensi oltre a Controparte_2 rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e distrae in favore dell'avv.
Massimo Caria, difensore dichiaratosi antistatario, nella misura di 1/3 del totale liquidato.
Roma, 26.03.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11