Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 17/12/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
( 43/2025 )REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FR EN LI
IL GIUDICE
LO AR
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14807 del registro di segreteria,
INTRODOTTO con ricorso, depositato il 24 gennaio 2025, proposto da:
1) A. A., nato ad [...];
2) B. C., nato ad [...];
3) C. F., nato a [...];
4) C. A., nato a [...];
5) D. R., nato a [...];
6) F. F., nato a [...];
7) G. G., nato a [...];
8) M. C., nato a [...];
9) R. C., nato ad [...];
10) T. C., nato a [...],
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Emanuela Mazzola (p.e.c.: emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Pierfrancesco Saltari (p.e.c.: pierfrancescosaltari@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di questi, in Roma, via A. Farnese, n. 19;
CONTRO l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell’I.N.P.D.A.P., per effetto dell’articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – contumace;
PER l’accertamento del “diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico negli importi risultanti in applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, in perfetta linea con i principi costituzionali applicabili a questa materia e più avanti richiamati, omessa ogni riduzione percentuale della rivalutazione automatica operata con successive leggi di bilancio (L. 388/2000; L. 145/2018; L. 160/2019; L. 197/2022; L. 213/2023)”.
VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;
RILEVATA, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, con l’assistenza della segretaria d’udienza dott.ssa Anna De Angelis, l’assenza della difesa dei ricorrenti.
Ritenuto in
F A T T O
I. I ricorrenti – “tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, collocati in quiescenza con diverse decorrenze, e […] percettori del trattamento pensionistico lordo superiore al minimo INPS” – hanno adito questa Corte lamentando che “il diritto alla automatica ed integrale rivalutazione del trattamento pensionistico è stato inciso, con consistente e reiterato danno dei ricorrenti, con diversi provvedimenti normativi succedutisi nel tempo, tant’è che mentre la rivalutazione automatica del 100% è stata mantenuta per i trattamenti pensionistici di importo minimo, come meglio chiarito appresso, sono state previste percentuali di rivalutazione inferiori al 100% in modalità inversamente proporzionale all’aumento del quantum del trattamento pensionistico rispetto al trattamento minimo INPS, così che all’aumento dell’importo del trattamento pensionistico spettante corrisponde la progressiva erosione della percentuale di rivalutazione”.
I.1. Gli stessi formulano, dunque, a valle di articolato percorso argomentativo, le seguenti conclusioni:
“Voglia, codesta Ecc.ma Corte, respinta e disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, negli importi risultanti in applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, omessa ogni riduzione percentuale della rivalutazione automatica operata con successive leggi di bilancio, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme maturate e non percepite e/o percipiende, maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo, ove pure previa rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 L. 388/2000, dell’art. 1, comma 260, L. 145/2018, dell’art. 1, comma 477, L. 160/2019, dell’art. 1, comma 309, L. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, L. 213/2023, salvo ulteriori disposizioni – per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonché per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 della Costituzione, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata - nella parte in cui intervengono sul diritto dei ricorrenti, così precluso, ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico”; “Per l’effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico nella misura spettante, anche per il passato, con condanna dell’Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo”.
II. La Corte costituzionale, con sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, ha dichiarato:
· “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana”;
· “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana”.
III. Con memoria depositata il 15 maggio 2025, la difesa dei ricorrenti - avendo rilevato che la Sezione giurisdizionale per l’MI di questa Corte, con “Ordinanza n. 23/2025/M”:
“1. Ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);
- in riferimento all’art. 53 Cost;
- in riferimento al principio della ragionevolezza e temporaneità delle misure eccezionali;
2. Ha, pertanto, disposto la sospensione del giudizio ordinando alla Segreteria della Sezione di provvedere all’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed alle ulteriori incombenze di legge” – ha chiesto il rinvio dell’udienza di trattazione.
IV. L’I.N.P.S. non si è costituito.
V. Con ordinanza n. 17/2025 dell’8 luglio 2025, pronunciata a valle della pubblica udienza in pari data (in cui è stata dichiarata la contumacia dell’I.N.P.S.), il giudice – rilevato che anche la Sezione giurisdizionale di questa Corte per l’MI (con ordinanza n. 23 del 25 marzo 2025, iscritta al n. 76/2025 del registro delle ordinanze per il promovimento del giudizio della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie Speciale, n. 19 del 7 maggio 2025) aveva disposto, dopo la citata sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, altro rinvio alla Corte costituzionale – ha fissato, in attesa della pubblicazione della decisione di questa, l’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 (poi rinviata al giorno seguente con decreto del 4 dicembre 2025) per la prosecuzione della trattazione del giudizio.
VI. La Corte costituzionale, con sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione MI”.
VII. Con atto notificato alla controparte il 12 dicembre 2025 (presso il seguente domicilio digitale: notifica.attigiudiziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it) e depositato in pari data, la difesa dei ricorrenti – dopo aver rilevato che la “Corte Costituzionale, all’esito della udienza del 21.10.2025, con sentenza n. 167/2025, è pervenuta ad un pronunciamento di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, conseguentemente non residuando spazi per la coltivazione della presente controversia” – ha dichiarato “rinunciare al presente giudizio […], chiedendo la compensazione delle spese di lite”.
VII. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, la difesa dei ricorrenti non è comparsa.
La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d’udienza.
Considerato in
D I R I T T O
1. La doglianza, supportata da un ampio e articolato percorso argomentativo, non è rivolta contro l’applicazione, da parte dell’Ente previdenziale, delle norme in argomento – cioè, “dell’art. 69 L. 388/2000, dell’art. 1, comma 260, L. 145/2018, dell’art. 1, comma 477, L. 160/2019, dell’art. 1, comma 309, L. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, L. 213/2023” - in quanto reputata scorretta, ma è, sostanzialmente, finalizzata alla tutela dei diritti degli interessati ritenuti lesi dall’applicazione delle norme medesime in quanto reputate costituzionalmente illegittime.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha smentito la tesi prospettata dai ricorrenti.
2. Ciò premesso, si osserva che:
2.a. il comma 1 dell’articolo 69 della citata legge n. 388 del 2000 così dispone:
“A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo”;
2.b. il comma 260 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 così dispone:
“Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.
Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”;
2.c. il comma 477 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 così dispone:
“Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”;
2.d. il comma 309 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022 (come modificato, nell’alinea, dall’articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha sostituito le parole «Per il periodo 2023-2024» con le parole «Nell'anno 2023») così dispone:
“Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”;
2.e. il comma 135 dell’articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023, infine, così dispone:
“Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”.
3. Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, ha dichiarato, per quanto qui rileva, “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana”.
Si osserva, altresì, che la stessa Corte, con la successiva sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, ha, inoltre, dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione MI”.
In buona sostanza, i giudici della Consulta – con le citate sentenze n. 19 e n. 167 del 2025, alle quali si rinvia anche per gli effetti dell’articolo 17, comma 1 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile (c.g.c.) - hanno negato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 309 della legge n. 197 del 2022 (supra, sub § 2.d) in riferimento agli articoli 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 Cost., vale a dire anche in riferimento a tutti i parametri costituzionali invocati a fondamento della domanda giudiziale (supra, sub I.1).
Non sembra residuare, dunque, spazio alcuno per ritenere non manifestamente infondate – ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – le censure di illegittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti riguardo al predetto comma 309.
3.1. Riguardo alla doglianza riferita all’articolo 1, comma 135 della citata legge n. 213 del 2023 (supra, sub § 2.e), si osserva, poi, che questo riproduce, “per il 2024, il medesimo meccanismo, a parte un’ulteriore riduzione al 22 per cento (rispetto al 32 per cento vigente per il 2023) dell’indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo” (Corte costituzionale, sent. n. 19 del 2025, cit., § 7 della motivazione), sicché appare evidente che, riguardo al comma in questione, è sufficiente richiamare quanto già esposto nel precedente § 3.
3.2. Analoga considerazione vale anche per gli altri contestati articoli 1, comma 477 della legge n. 160 del 2019 (supra, sub § 2.c), 1, comma 260 della legge n. 145 del 2018 (supra, sub § 2.b) e 69, comma 1 della legge n. 388 del 2000 (supra, sub § 2.a), essendo le norme da questi recate accomunate a quelle testé richiamate dal fatto che esse, <nel disporre un “rallentamento” della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, [seguono] la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest’ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell’inflazione> (Corte costituzionale, sent. n. 19 del 2025, cit., § 12.1 della motivazione).
In altri termini, “il meccanismo [ivi previsto] non comporta «l’effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati»” (ibidem, § 12.3 della motivazione).
Tale aspetto comune – caratterizzato altresì dal fatto che “anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione” (Corte costituzionale, sent. n. 19 del 2025, cit., § 12.3.1 della motivazione) - conduce, dunque, a rilevare che (così come espressamente affermato dalla Corte costituzionale riguardo all’articolo 1, comma 309 della legge n. 197 del 2022), anche per le altre norme sospettate di incostituzionalità dai ricorrenti, “i parametri evocati risultano rispettati” (ibidem), non potendosi, peraltro, <ritenere […] che le misure limitative della dinamica perequativa debbano considerarsi di natura “eccezionale”, con il corollario della “irripetibilità” che si vorrebbe far discendere da questo presupposto> (Corte costituzionale, sent. n. 167 del 2025, cit., § 10.2 della motivazione).
4. La formulata rinuncia agli atti (supra, sub VII) non consente, però, altra pronuncia che non sia quella di estinzione del processo.
4.1. La disciplina applicabile trova la sua fonte nell’articolo 110 c.g.c.
Questo prevede, al comma 1, che “La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa”.
Il comma 3 dispone, poi, che la rinuncia stessa “produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme”.
Al riguardo, il comma 4 prevede, in particolare, che “L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni”, mentre il comma 5 dispone che “Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”.
Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo “Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”, senza pronuncia sulle spese (comma 7).
4.2. Nel caso di specie, l’I.N.P.S. è rimasto contumace nel presente processo, sicché, pur a fronte della notificazione della dichiarazione di rinuncia all’Ente previdenziale (supra, sub VII), non è intervenuta alcuna dichiarazione di accettazione.
Ciò, tuttavia, non impedisce che sia dichiarata “l'estinzione del processo”.
<A tal riguardo, è possibile richiamare, ai sensi dell’art. 7 co. 2 c.g.c., il principio ricavabile dalla analoga disciplina dettata dal codice di procedura civile all’art. 306 co. 1, ove si precisa che la rinuncia agli atti deve essere accettata dalle parti costituite. Da tale disposizione emerge, a contrario, il principio secondo cui la rinuncia non richiede accettazione nel caso in cui la controparte non si sia costituita in giudizio. Il medesimo principio può essere applicato […] anche al processo [pensionistico], in quanto non è possibile riconoscere alla parte non costituita alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e, per tale motivo, non è possibile ritenere necessario il suo consenso, affinché la rinuncia agli atti, formulata dalla parte attrice, possa essere considerata efficace> (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 10 del 14 aprile 2025).
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del processo.
5. Ai sensi dell’articolo 110, comma 7 c.g.c., non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
a) dichiara estinto il processo;
b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Cons. LO AR
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge il 17 dicembre 2025.
Pubblicata il 17/12/2025 Trieste, 17/12/2025
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Anna De Angelis
(firmato digitalmente)