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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena Baccolini Consigliere rel. Beatrice Siccardi Consigliere Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F.: ), in persona del _1 P.IVA_1 procuratore speciale rappresentata e difesa nel presente procedimento Parte_2 dall'avv. , giusta delega Email_1 allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Melchiorre Gioia n. 64, Milano (MI)
APPELLANTE
contro
C.F.: P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Morelli
giusta delega allegata in atti, ed elettivamente Email_2 domiciliata in Via Vittorio Alfieri n.10, Torino (TO) presso
[...]
Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Milano n. 2642/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 11 per l'appellante _1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n. 2642/2023 del 30 marzo 2023 resa dal Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
- Nel merito, in via principale: previa la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la corresponsabilità al 50% della attrice nella causazione del _1 danno, sia per la corretta valutazione del contenuto dell'onere probatorio che della documentazione prodotta dalla attrice-appellante, sia per la riforma della valutazione sulla corresponsabilità ex art. 1227 in relazione alla modalità di spedizione dei titoli, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della , quantificato nella _1 somma complessiva di euro 12.870,40 oltre interessi;
- In subordine, previa la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la corresponsabilità al 50% della attrice nella causazione del danno con _1 declaratoria di corresponsabilità minoritaria a carico della attrice della attrice- appellante condannare , in persona del legale _1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al proporzionale risarcimento del danno complessivamente ammontante ad euro 12.870,40, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull'importo rivalutato;
- con la rifusione di competenze e spese di causa tanto del primo grado, in accoglimento del relativo motivo di appello, che del secondo grado del giudizio.”
per l'appellata Controparte_1
“Voglia I'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
-rigettare l'appello di controparte, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 2642/2023, resa dal Tribunale di Milano in data 30/03/2023; IN VIA SUBORDINATA
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello di controparte,
-accertare e dichiarare il concorso di colpa della per _1 aver spedito l'assegno n.8238328598-06 di euro 7.000,00 e/o l'assegno n.8237690531- 05 di euro 5.870,40 con posta ordinaria;
-qualora il Giudice escludesse il concorso di colpa della _1 per uno o per entrambi gli assegni e/o considerasse la misura del concorso di colpa della inferiore al 50% per uno o per entrambi gli _1 assegni, voglia il Giudice ridurre proporzionalmente il dovuto da a Controparte_1
pagina 2 di 11 controparte, anche tenendo conto del pagamento effettuato dall'appellata all'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
-IN OGNI CASO,
- con vittoria di spese, spese generali (15%), competenze ed onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale avente causa di Milano e di _1 _1
, conveniva in giudizio , chiedendo di Parte_3 Controparte_1 accertare la sua responsabilità in merito alla negoziazione di due assegni di traenza non trasferibili, pagati a soggetti diversi dai beneficiari originariamente indicati, e di condannarla al risarcimento del danno, quantificato nella misura complessiva di € 12.870,40, oltre rivalutazione e interessi dalla data del pagamento di ogni singolo assegno al saldo effettivo. A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva che:
− un primo assegno recante l'importo di € 5.870,40 (n. 8237690531-05), intestato a ed emesso in data 5 ottobre 2011 dalla Banca Popolare di Novara, Persona_1 su mandato della risultava spedito all'avvocato Agostino Parte_4
De Michele e consegnato due giorni dopo la spedizione, il 7 ottobre 2011; il Per_1 aveva sporto formale denuncia-querela il successivo 16 aprile 2013, esponendo che il predetto assegno non era mai pervenuto a destinazione, che risultava incassato presso una filiale delle;
di essere stata costretta ad effettuato un Controparte_1 secondo pagamento in favore dell'effettivo beneficiario;
− un secondo assegno per l'importo di € 7.000,00 (n. 8238328598-06), intestato a ed emesso in data 19 aprile 2012 dalla Banca Popolare di Novara Persona_2 su ordine della era stato inviato all'avvocato Luca Chiti. L'intestataria Parte_3 dell'assegno aveva sporto formale denuncia in data 12 giugno 2012 nei confronti di ignoti, esponendo che il predetto titolo non era mai arrivato a destinazione, che risultava incassato il 3 maggio 2012 presso una filiale della società Controparte_1 da un soggetto falsamente qualificatosi come beneficiario;
la
[...] Parte_3 aveva dovuto effettuare un secondo pagamento in favore della duplicando Per_2 il proprio esborso;
− in data 8 novembre 2021, aveva inviato una richiesta di rimborso a _1
, in relazione a tutti gli assegni bancari non trasferibili, negoziati e Controparte_1 posti all'incasso, presso filiali della società convenuta, da persone diverse dai legittimi beneficiari;
La società attrice deduceva, quindi:
pagina 3 di 11 − la propria legittimazione attiva, dovendo rispondere del Controparte_1 pagamento anche in ipotesi di richiesta di rimborso formalizzata dal traente e non dal prenditore;
− la responsabilità esclusiva di ai sensi dell'art. 43, R.D. n. 1736 del Controparte_1
1933, per la negligente negoziazione dei titoli oggetto d'esame, da valutarsi secondo il parametro della colpa professionale ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ.;
− la carenza di diligenza nella condotta del dipendente di , per avere Controparte_1 omesso di verificare i documenti di identità delle persone presentatesi all'incasso degli assegni.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande di Controparte_1 [...]
, in fatto e in diritto. _1
Con riferimento alla ricostruzione dei fatti, la società convenuta ha dedotto di aver proceduto, in entrambi gli episodi:
− a identificare i richiedenti presentatisi all'incasso degli assegni trafugati tramite documento di identità e tessera sanitaria, che non presentavano segni di contraffazione;
− ad effettuare ulteriori e specifici controlli (accedendo alle banche dati aziendali per verificare che i documenti non fossero segnalati come rubati o smarriti o appartenenti a soggetti “a rischio”) prima di procedere all'apertura dei libretti postali;
− di avere accreditato l'importo portato dagli assegni sui libretti postali, dopo aver verificato che i titoli di credito non presentavano segni di contraffazione.
La società convenuta eccepiva, pertanto:
− in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato da non emergendo dalla documentazione prodotta atti _1 idonei a interrompere il termine decennale di prescrizione, decorrente dalle date di negoziazione dei due assegni (30 aprile 2012 e 21 novembre 2011) e considerato che l'atto introduttivo era stato interessato da un rinnovo dell'atto di notifica;
− nel merito, che nessuna responsabilità avrebbe potuto esserle addebitata nella negoziazione degli assegni;
− in subordine, la responsabilità esclusiva di ai sensi _1 dell'art. 1227 cod. civ., nella causazione dell'evento, non avendo la compagnia di assicurazione consegnato personalmente ai beneficiari gli assegni né spedito gli stessi per posta assicurata o raccomandata, avendoli inviati per posta ordinaria, ovvero con una modalità di spedizione inadeguata a garantire la sicurezza del trasporto.
pagina 4 di 11 Con sentenza n. 2642/2023, il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda proposta da , condannando al pagamento di € 6.435,20, _1 Controparte_1 oltre interessi ex art. 1284, comma 4 cpc, nonché al pagamento delle spese di lite. In motivazione, il Giudice di primo grado escludeva la fondatezza dell'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta con riferimento agli assegni oggetto di causa. In particolare:
- per l'illegittimo incasso dell'assegno con beneficiaria la il termine Per_2 decennale di cui all'art. 2935 cod. civ. sarebbe decorso dal 12 giugno 2012 (data della denuncia) e sarebbe stato interrotto dalla diffida ad adempiere al risarcimento del danno inviata a mezzo PEC da a in data 8 novembre 2021 _1 Controparte_1
(debitamente prodotta in primo grado sub doc. 1a da parte attrice), oltre che dalla prima notificazione dell'atto di citazione (avvenuta in data 21 febbraio 2022) e dalla rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo in riassunzione (del 20 giugno 2022);
- con riferimento all'assegno con beneficiario il e presentato all'incasso il 21 Per_1 novembre 2011, risultava dagli atti che la compagnia di assicurazione fosse a conoscenza del mancato incasso dell'assegno dal 6 marzo 2012, e che il termine decorrente da tale data si era interrotto a seguito della prima notificazione dell'atto di citazione del 21 febbraio 2022.
Il Giudice di primo grado riteneva che le cautele adottate da , nel Controparte_1 procedere all'identificazione delle persone che si erano presentate all'incasso, non soddisfacessero il grado di diligenza esigibile da un operatore qualificato né che la convenuta avesse fornito prova liberatoria in tal senso. In particolare:
- la società convenuta non aveva documentato di aver adeguatamente verificato l'identità dei correntisti in sede di incasso degli assegni e di apertura dei libretti di risparmio;
- l'allegata (e non provata) effettuazione dei controlli da parte di sui Controparte_1 documenti di identità mediante l'accesso alle banche dati aziendali non veniva ritenuta sufficiente a integrare il grado di diligenza richiesto, trattandosi di controlli dotati di limitata efficacia;
- entrambe le persone presentatesi all'incasso avevano chiesto contestualmente ( per la posizione della o soltanto pochi giorni prima (per la posizione del Per_2 Per_1
l'apertura di un libretto di risparmio postale da parte di entrambe le due persone presentatesi all'incasso;
- evidenziava l'apprezzabile distanza tra il luogo di apertura del libretto di risparmio postale e di negoziazione del titolo e il luogo di residenza risultante dai documenti di identità;
pagina 5 di 11 - tali anomalie avrebbero giustificato l'esigibilità di un parametro di diligenza specifico e professionale in sede di identificazione dei clienti, peraltro non abituali e senza un'affidabilità già verificata nel tempo;
- riteneva fondata l'eccezione sollevata dalla convenuta in merito alla responsabilità di nella causazione del danno dalla stessa subito, ai sensi dell'art. 1227 _1 comma 1 cod. civ., a fronte della scelta dell'attrice di avvalersi del metodo di invio attraverso la posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di forme di spedizione e strumenti di pagamento più moderni e sicuri;
- con riferimento all'assegno di traenza intestato alla non solo Per_2 _1 non aveva smentito, ma aveva confermato di averne disposto l'invio a mezzo di posta ordinaria;
- con riferimento all'assegno intestato al non sarebbe stata fornita prova Per_1 sufficiente che la compagnia di assicurazioni ne avesse effettivamente disposto l'invio a mezzo TNT;
- conseguentemente, riconosceva un concorso del fatto colposo dell'attrice creditrice nella misura del 50%, avendo la Compagnia di assicurazione ingenerato un rischio elevato di illecita apprensione dei titoli di credito spediti agli assicurati altamente prevedibile e agevolmente evitabile, con conseguente riduzione della metà del diritto al risarcimento del danno della , liquidandolo in € 12.870,40. _1
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello la
[...]
chiedendone la riforma e la condanna di al _1 Controparte_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, del complessivo ammontare di € 12.870,40. L'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado con tre motivi di gravame, che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
1. erronea valutazione delle emergenze probatorie e violazione dell'art. 115 cpc;
2. erronea attribuzione della corresponsabilità all'attrice per aver spedito gli assegni per posta ordinaria;
3. errata quantificazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. In subordine e in via condizionata, l'appellata ha chiesto l'accertamento del concorso di
, nella causazione dell'evento, per le modalità di spedizione _1 degli assegni trafugati adottate.
ha concluso, nell'ipotesi di riduzione della percentuale della misura Controparte_1 del concorso di di ridurre contestualmente e _1 proporzionalmente il dovuto in considerazione del pagamento effettuato dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 6 di 11 Alla prima udienza, celebrata in data 18 ottobre 2023, il Consigliere istruttore rinviava la causa ex art. 352 cpc al 18 dicembre 2024. A tale udienza la causa è stata rimessa in decisione e il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al Collegio nella composizione in epigrafe riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello vengono trattati unitariamente poiché sostenuti da ragioni tra loro estrinsecamente connesse.
Con il primo motivo, la società assicurativa ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha ritenuto sufficientemente provato l'invio a mezzo corriere TNT dell'assegno n. 8237690531-05, di € 5.870,40 e con beneficiario così imputando all'attrice, odierna appellante, una Persona_1 condotta rilevante ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cod. civ.
ha rilevato come la circostanza della spedizione a mezzo _1
TNT dell'assegno intestato al non sia mai stata contestata da , Per_1 Controparte_1 di talché dovrebbe assurgere a verità processuale, conformemente alla giurisprudenza di merito richiamata nell'atto introduttivo del presente giudizio. L'appellante, inoltre, ha evidenziato l'erroneità del rilievo del Tribunale, secondo cui
“Parte attrice avrebbe dovuto produrre anche l'avviso di ricevimento della raccomandata”. In tesi, la spedizione a mezzo corriere TNT non generebbe alcun avviso di ricevimento cartaceo poiché l'intero iter si svolge telematicamente, con l'attestazione di consegna da parte del corriere, che avviene mediante comunicazione del mittente del file informatico in cui sono annotati i numeri della raccomandata e della data di consegna. Con il secondo motivo, la società assicurativa ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto la corresponsabilità a suo carico, con riferimento all'adottata modalità di trasmissione dei titoli, ritenuta irrilevante a fronte dell'acclarato contegno negligente di nell'incasso dell'assegno da parte di soggetto Controparte_1 diverso dal beneficiario. La modalità di spedizione dell'assegno, sempre secondo l'appellante, non influirebbe sul comportamento tenuto dall'operatore al momento dell'incasso del titolo, né sul grado di diligenza allo stesso richiesto. L'appellante ha chiesto, in subordine, che la determinazione del proprio apporto causale nella produzione del danno sia riconosciuta nella misura non superiore al 20%,così da meglio graduare il comportamento della società di assicurazione con quello riconducibile alla dedotta violazione contrattuale.
pagina 7 di 11 Con il terzo motivo, l'appellante ha chiesto la rideterminazione delle spese di lite, quale conseguenza dell'appello spiegato, con liquidazione integrale delle medesime a favore della . _1
: Controparte_1
- ha respinto la ricostruzione proposta da controparte richiamando quanto riportato nella comparsa di costituzione in primo grado 1;
- ha escluso, con riferimento al profilo probatorio, che _1 avesse fornito prova della spedizione a mezzo TNT, non essendo sufficiente a tal fine la mail prodotta sub doc. 2b;
- ha ritenuto corretta la decisione del Giudice di prime grado nella parte in cui ha accertato il concorso di colpa di per aver adottato una _1 modalità di spedizione inidonea a scongiurare – o ridurre grandemente – il rischio di trafugamento dei titoli;
ha richiamato la giurisprudenza di legittimità intervenuta a partire dalle Sezioni Unite n. 9769/2020 e sviluppatasi negli anni più recenti, secondo cui l'adozione del mezzo di spedizione mediante posta ordinaria, costituendo un antecedente nella realizzazione dell'evento lesivo, deve essere considerato ai fini del riconoscimento del concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.;
- ha chiesto il rigetto del terzo motivo, chiedendo alla Corte la conferma della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite.
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
In primo luogo va rilevato come né l'appellante, né l'appellata abbiano mosso censure alla decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto, in capo alla banca negoziatrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 43 R.D. n. 1736/1933 per aver negoziato gli assegni non trasferibili a persone diverse dai legittimi beneficiari, a fronte dell'acclarata negligenza di nell'identificazione dei portatori Controparte_1 degli assegni e nel relativo incasso. L'accertata responsabilità di tuttavia, contrariamente a quanto rilevato Controparte_1 dall'appellante, non esclude la sussistenza di un concorso nel fatto colposo della società assicuratrice ( società creditore ) ex art. 1227 comma 1 cod. civ. Invero, a fronte della frequenza degli episodi di sottrazione dei plichi e le sempre più raffinate tecniche di contraffazione dei documenti, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel dare rilievo alla materiale disponibilità dell'assegno da parte del presentatore, nella determinazione dell'evento dannoso. Il possesso del titolo è una condizione essenziale per l'esercizio del diritto in esso incorporato, di talché l'adozione di una modalità di trasmissione inidonea a garantire che 1 Pag. 26-35 comparsa di costituzione e risposta. pagina 8 di 11 il titolo pervenga all'effettivo destinatario costituisce un antecedente necessario dell'evento dannoso. In particolare, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”2. Sotto tale profilo, nessuna censura può essere mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità di
[...]
, con riferimento alla spedizione dell'assegno intestato alla _1 Per_2
(n. 8238328598-06 per € 7.000,00), pacificamente a mezzo posta ordinaria. Pt_5
L'utilizzazione della posta ordinaria, per la trasmissione di assegni, non trasferibili si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, in conformità al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
L'incasso dell'assegno intestato al (n. 8237690531-05 per € 5.870,40) richiede Per_1 ulteriori e diverse osservazioni. L'appellante ha censurato la sentenza di prime grado nella _1 parte in cui ha escluso che la società assicuratrice avesse provato l'invio a mezzo corriere del titolo, e quindi con una modalità di spedizione che avrebbe consentito al mittente di monitorare lo stato della spedizione, come accertato dalla mail prodotta sub doc. 2b dall'appellante. Sotto tale profilo, la Corte rileva come, al fine di andare esente da responsabilità a titolo di concorso ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cod. civ., la società assicuratrice non avrebbe dovuto limitare la prova alle modalità di spedizione mediante raccomandata, ma avrebbe dovuto, altresì, provare di aver monitorato il buon esito della spedizione. L'adozione della posta raccomandata è idonea a ridurre il rischio di sottrazione del plico e dell'assegno nella misura in cui permette al mittente di seguire, in tempo reale, lo stato di lavorazione e il percorso compiuto dal titolo, sì da permettere al mittente di attivarsi 2 Cass. ss.uu. n. 9769/2020. pagina 9 di 11 in maniera tempestiva per segnalare eventuali anomalie alla banca negoziatrice e, conseguentemente, evitare il pagamento dell'assegno trafugato. Ciò non è accaduto nel caso di specie. Invero, come già rilevato dal Tribunale di Milano, l'appellante ha limitato la produzione al messaggio di posta elettronica, cui risulta allegata una tabella che indica la modalità, le date di spedizione e consegna dell'assegno intestato al documentazione Per_1 inidonea a dimostrare un controllo attivo, da parte della società di assicurazione, relativamente al buon esito della spedizione.
Per mera completezza, è solo il caso di rilevare che trattasi di mail inviata in data 31/5/2012 e, dunque, molti mesi dopo rispetto alla spedizione della raccomandata (avvenuta il 5 ottobre 2011). In definitiva, non può escludersi il concorso della società assicuratrice nella determinazione dell'evento, non avendo dimostrato di aver _1 adottato modalità di spedizione idonee a escludere il rischio di trafugamento dell'assegno, né di aver diligentemente vigilato sulle disposte spedizioni dei titoli di credito. Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, la Corte considera equa la valutazione data dal Giudice di primo grado relativamente alla percentuale di responsabilità ripartita tra le parti. Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere confermata anche nella parte in cui ha individuato nella condotta colposa dell'appellante una “concausa dell'evento dannoso in una misura quantomeno pari a quello tenuto” da , “avendo Controparte_1 la Compagnia ingenerato un rischio elevato di illecita apprensione dei titoli di credito spediti agli assicurati altamente prevedibile e agevolmente evitabile”3.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 cpc, vengono poste a carico di in favore di _1 Controparte_1
[...]
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 12.800,00), alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata. Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02. 3 Cfr. p. 20 sentenza primo grado. pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da _1 avverso la sentenza n. 2642/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 30 marzo 2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
a. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. _1
2642/2023 del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, conferma;
b. condanna alla rifusione in favore di _1 Controparte_1 delle spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
c. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di _1 cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 19/12/2024
Il Presidente rel. est. Serena Baccolini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena Baccolini Consigliere rel. Beatrice Siccardi Consigliere Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F.: ), in persona del _1 P.IVA_1 procuratore speciale rappresentata e difesa nel presente procedimento Parte_2 dall'avv. , giusta delega Email_1 allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Melchiorre Gioia n. 64, Milano (MI)
APPELLANTE
contro
C.F.: P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Morelli
giusta delega allegata in atti, ed elettivamente Email_2 domiciliata in Via Vittorio Alfieri n.10, Torino (TO) presso
[...]
Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Milano n. 2642/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 11 per l'appellante _1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n. 2642/2023 del 30 marzo 2023 resa dal Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
- Nel merito, in via principale: previa la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la corresponsabilità al 50% della attrice nella causazione del _1 danno, sia per la corretta valutazione del contenuto dell'onere probatorio che della documentazione prodotta dalla attrice-appellante, sia per la riforma della valutazione sulla corresponsabilità ex art. 1227 in relazione alla modalità di spedizione dei titoli, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della , quantificato nella _1 somma complessiva di euro 12.870,40 oltre interessi;
- In subordine, previa la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la corresponsabilità al 50% della attrice nella causazione del danno con _1 declaratoria di corresponsabilità minoritaria a carico della attrice della attrice- appellante condannare , in persona del legale _1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al proporzionale risarcimento del danno complessivamente ammontante ad euro 12.870,40, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull'importo rivalutato;
- con la rifusione di competenze e spese di causa tanto del primo grado, in accoglimento del relativo motivo di appello, che del secondo grado del giudizio.”
per l'appellata Controparte_1
“Voglia I'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
-rigettare l'appello di controparte, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 2642/2023, resa dal Tribunale di Milano in data 30/03/2023; IN VIA SUBORDINATA
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello di controparte,
-accertare e dichiarare il concorso di colpa della per _1 aver spedito l'assegno n.8238328598-06 di euro 7.000,00 e/o l'assegno n.8237690531- 05 di euro 5.870,40 con posta ordinaria;
-qualora il Giudice escludesse il concorso di colpa della _1 per uno o per entrambi gli assegni e/o considerasse la misura del concorso di colpa della inferiore al 50% per uno o per entrambi gli _1 assegni, voglia il Giudice ridurre proporzionalmente il dovuto da a Controparte_1
pagina 2 di 11 controparte, anche tenendo conto del pagamento effettuato dall'appellata all'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
-IN OGNI CASO,
- con vittoria di spese, spese generali (15%), competenze ed onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale avente causa di Milano e di _1 _1
, conveniva in giudizio , chiedendo di Parte_3 Controparte_1 accertare la sua responsabilità in merito alla negoziazione di due assegni di traenza non trasferibili, pagati a soggetti diversi dai beneficiari originariamente indicati, e di condannarla al risarcimento del danno, quantificato nella misura complessiva di € 12.870,40, oltre rivalutazione e interessi dalla data del pagamento di ogni singolo assegno al saldo effettivo. A fondamento della propria domanda, l'attrice deduceva che:
− un primo assegno recante l'importo di € 5.870,40 (n. 8237690531-05), intestato a ed emesso in data 5 ottobre 2011 dalla Banca Popolare di Novara, Persona_1 su mandato della risultava spedito all'avvocato Agostino Parte_4
De Michele e consegnato due giorni dopo la spedizione, il 7 ottobre 2011; il Per_1 aveva sporto formale denuncia-querela il successivo 16 aprile 2013, esponendo che il predetto assegno non era mai pervenuto a destinazione, che risultava incassato presso una filiale delle;
di essere stata costretta ad effettuato un Controparte_1 secondo pagamento in favore dell'effettivo beneficiario;
− un secondo assegno per l'importo di € 7.000,00 (n. 8238328598-06), intestato a ed emesso in data 19 aprile 2012 dalla Banca Popolare di Novara Persona_2 su ordine della era stato inviato all'avvocato Luca Chiti. L'intestataria Parte_3 dell'assegno aveva sporto formale denuncia in data 12 giugno 2012 nei confronti di ignoti, esponendo che il predetto titolo non era mai arrivato a destinazione, che risultava incassato il 3 maggio 2012 presso una filiale della società Controparte_1 da un soggetto falsamente qualificatosi come beneficiario;
la
[...] Parte_3 aveva dovuto effettuare un secondo pagamento in favore della duplicando Per_2 il proprio esborso;
− in data 8 novembre 2021, aveva inviato una richiesta di rimborso a _1
, in relazione a tutti gli assegni bancari non trasferibili, negoziati e Controparte_1 posti all'incasso, presso filiali della società convenuta, da persone diverse dai legittimi beneficiari;
La società attrice deduceva, quindi:
pagina 3 di 11 − la propria legittimazione attiva, dovendo rispondere del Controparte_1 pagamento anche in ipotesi di richiesta di rimborso formalizzata dal traente e non dal prenditore;
− la responsabilità esclusiva di ai sensi dell'art. 43, R.D. n. 1736 del Controparte_1
1933, per la negligente negoziazione dei titoli oggetto d'esame, da valutarsi secondo il parametro della colpa professionale ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ.;
− la carenza di diligenza nella condotta del dipendente di , per avere Controparte_1 omesso di verificare i documenti di identità delle persone presentatesi all'incasso degli assegni.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande di Controparte_1 [...]
, in fatto e in diritto. _1
Con riferimento alla ricostruzione dei fatti, la società convenuta ha dedotto di aver proceduto, in entrambi gli episodi:
− a identificare i richiedenti presentatisi all'incasso degli assegni trafugati tramite documento di identità e tessera sanitaria, che non presentavano segni di contraffazione;
− ad effettuare ulteriori e specifici controlli (accedendo alle banche dati aziendali per verificare che i documenti non fossero segnalati come rubati o smarriti o appartenenti a soggetti “a rischio”) prima di procedere all'apertura dei libretti postali;
− di avere accreditato l'importo portato dagli assegni sui libretti postali, dopo aver verificato che i titoli di credito non presentavano segni di contraffazione.
La società convenuta eccepiva, pertanto:
− in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato da non emergendo dalla documentazione prodotta atti _1 idonei a interrompere il termine decennale di prescrizione, decorrente dalle date di negoziazione dei due assegni (30 aprile 2012 e 21 novembre 2011) e considerato che l'atto introduttivo era stato interessato da un rinnovo dell'atto di notifica;
− nel merito, che nessuna responsabilità avrebbe potuto esserle addebitata nella negoziazione degli assegni;
− in subordine, la responsabilità esclusiva di ai sensi _1 dell'art. 1227 cod. civ., nella causazione dell'evento, non avendo la compagnia di assicurazione consegnato personalmente ai beneficiari gli assegni né spedito gli stessi per posta assicurata o raccomandata, avendoli inviati per posta ordinaria, ovvero con una modalità di spedizione inadeguata a garantire la sicurezza del trasporto.
pagina 4 di 11 Con sentenza n. 2642/2023, il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda proposta da , condannando al pagamento di € 6.435,20, _1 Controparte_1 oltre interessi ex art. 1284, comma 4 cpc, nonché al pagamento delle spese di lite. In motivazione, il Giudice di primo grado escludeva la fondatezza dell'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta con riferimento agli assegni oggetto di causa. In particolare:
- per l'illegittimo incasso dell'assegno con beneficiaria la il termine Per_2 decennale di cui all'art. 2935 cod. civ. sarebbe decorso dal 12 giugno 2012 (data della denuncia) e sarebbe stato interrotto dalla diffida ad adempiere al risarcimento del danno inviata a mezzo PEC da a in data 8 novembre 2021 _1 Controparte_1
(debitamente prodotta in primo grado sub doc. 1a da parte attrice), oltre che dalla prima notificazione dell'atto di citazione (avvenuta in data 21 febbraio 2022) e dalla rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo in riassunzione (del 20 giugno 2022);
- con riferimento all'assegno con beneficiario il e presentato all'incasso il 21 Per_1 novembre 2011, risultava dagli atti che la compagnia di assicurazione fosse a conoscenza del mancato incasso dell'assegno dal 6 marzo 2012, e che il termine decorrente da tale data si era interrotto a seguito della prima notificazione dell'atto di citazione del 21 febbraio 2022.
Il Giudice di primo grado riteneva che le cautele adottate da , nel Controparte_1 procedere all'identificazione delle persone che si erano presentate all'incasso, non soddisfacessero il grado di diligenza esigibile da un operatore qualificato né che la convenuta avesse fornito prova liberatoria in tal senso. In particolare:
- la società convenuta non aveva documentato di aver adeguatamente verificato l'identità dei correntisti in sede di incasso degli assegni e di apertura dei libretti di risparmio;
- l'allegata (e non provata) effettuazione dei controlli da parte di sui Controparte_1 documenti di identità mediante l'accesso alle banche dati aziendali non veniva ritenuta sufficiente a integrare il grado di diligenza richiesto, trattandosi di controlli dotati di limitata efficacia;
- entrambe le persone presentatesi all'incasso avevano chiesto contestualmente ( per la posizione della o soltanto pochi giorni prima (per la posizione del Per_2 Per_1
l'apertura di un libretto di risparmio postale da parte di entrambe le due persone presentatesi all'incasso;
- evidenziava l'apprezzabile distanza tra il luogo di apertura del libretto di risparmio postale e di negoziazione del titolo e il luogo di residenza risultante dai documenti di identità;
pagina 5 di 11 - tali anomalie avrebbero giustificato l'esigibilità di un parametro di diligenza specifico e professionale in sede di identificazione dei clienti, peraltro non abituali e senza un'affidabilità già verificata nel tempo;
- riteneva fondata l'eccezione sollevata dalla convenuta in merito alla responsabilità di nella causazione del danno dalla stessa subito, ai sensi dell'art. 1227 _1 comma 1 cod. civ., a fronte della scelta dell'attrice di avvalersi del metodo di invio attraverso la posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di forme di spedizione e strumenti di pagamento più moderni e sicuri;
- con riferimento all'assegno di traenza intestato alla non solo Per_2 _1 non aveva smentito, ma aveva confermato di averne disposto l'invio a mezzo di posta ordinaria;
- con riferimento all'assegno intestato al non sarebbe stata fornita prova Per_1 sufficiente che la compagnia di assicurazioni ne avesse effettivamente disposto l'invio a mezzo TNT;
- conseguentemente, riconosceva un concorso del fatto colposo dell'attrice creditrice nella misura del 50%, avendo la Compagnia di assicurazione ingenerato un rischio elevato di illecita apprensione dei titoli di credito spediti agli assicurati altamente prevedibile e agevolmente evitabile, con conseguente riduzione della metà del diritto al risarcimento del danno della , liquidandolo in € 12.870,40. _1
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello la
[...]
chiedendone la riforma e la condanna di al _1 Controparte_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, del complessivo ammontare di € 12.870,40. L'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado con tre motivi di gravame, che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
1. erronea valutazione delle emergenze probatorie e violazione dell'art. 115 cpc;
2. erronea attribuzione della corresponsabilità all'attrice per aver spedito gli assegni per posta ordinaria;
3. errata quantificazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. In subordine e in via condizionata, l'appellata ha chiesto l'accertamento del concorso di
, nella causazione dell'evento, per le modalità di spedizione _1 degli assegni trafugati adottate.
ha concluso, nell'ipotesi di riduzione della percentuale della misura Controparte_1 del concorso di di ridurre contestualmente e _1 proporzionalmente il dovuto in considerazione del pagamento effettuato dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 6 di 11 Alla prima udienza, celebrata in data 18 ottobre 2023, il Consigliere istruttore rinviava la causa ex art. 352 cpc al 18 dicembre 2024. A tale udienza la causa è stata rimessa in decisione e il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al Collegio nella composizione in epigrafe riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello vengono trattati unitariamente poiché sostenuti da ragioni tra loro estrinsecamente connesse.
Con il primo motivo, la società assicurativa ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha ritenuto sufficientemente provato l'invio a mezzo corriere TNT dell'assegno n. 8237690531-05, di € 5.870,40 e con beneficiario così imputando all'attrice, odierna appellante, una Persona_1 condotta rilevante ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cod. civ.
ha rilevato come la circostanza della spedizione a mezzo _1
TNT dell'assegno intestato al non sia mai stata contestata da , Per_1 Controparte_1 di talché dovrebbe assurgere a verità processuale, conformemente alla giurisprudenza di merito richiamata nell'atto introduttivo del presente giudizio. L'appellante, inoltre, ha evidenziato l'erroneità del rilievo del Tribunale, secondo cui
“Parte attrice avrebbe dovuto produrre anche l'avviso di ricevimento della raccomandata”. In tesi, la spedizione a mezzo corriere TNT non generebbe alcun avviso di ricevimento cartaceo poiché l'intero iter si svolge telematicamente, con l'attestazione di consegna da parte del corriere, che avviene mediante comunicazione del mittente del file informatico in cui sono annotati i numeri della raccomandata e della data di consegna. Con il secondo motivo, la società assicurativa ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto la corresponsabilità a suo carico, con riferimento all'adottata modalità di trasmissione dei titoli, ritenuta irrilevante a fronte dell'acclarato contegno negligente di nell'incasso dell'assegno da parte di soggetto Controparte_1 diverso dal beneficiario. La modalità di spedizione dell'assegno, sempre secondo l'appellante, non influirebbe sul comportamento tenuto dall'operatore al momento dell'incasso del titolo, né sul grado di diligenza allo stesso richiesto. L'appellante ha chiesto, in subordine, che la determinazione del proprio apporto causale nella produzione del danno sia riconosciuta nella misura non superiore al 20%,così da meglio graduare il comportamento della società di assicurazione con quello riconducibile alla dedotta violazione contrattuale.
pagina 7 di 11 Con il terzo motivo, l'appellante ha chiesto la rideterminazione delle spese di lite, quale conseguenza dell'appello spiegato, con liquidazione integrale delle medesime a favore della . _1
: Controparte_1
- ha respinto la ricostruzione proposta da controparte richiamando quanto riportato nella comparsa di costituzione in primo grado 1;
- ha escluso, con riferimento al profilo probatorio, che _1 avesse fornito prova della spedizione a mezzo TNT, non essendo sufficiente a tal fine la mail prodotta sub doc. 2b;
- ha ritenuto corretta la decisione del Giudice di prime grado nella parte in cui ha accertato il concorso di colpa di per aver adottato una _1 modalità di spedizione inidonea a scongiurare – o ridurre grandemente – il rischio di trafugamento dei titoli;
ha richiamato la giurisprudenza di legittimità intervenuta a partire dalle Sezioni Unite n. 9769/2020 e sviluppatasi negli anni più recenti, secondo cui l'adozione del mezzo di spedizione mediante posta ordinaria, costituendo un antecedente nella realizzazione dell'evento lesivo, deve essere considerato ai fini del riconoscimento del concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.;
- ha chiesto il rigetto del terzo motivo, chiedendo alla Corte la conferma della sentenza di primo grado anche in punto di spese di lite.
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
In primo luogo va rilevato come né l'appellante, né l'appellata abbiano mosso censure alla decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto, in capo alla banca negoziatrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 43 R.D. n. 1736/1933 per aver negoziato gli assegni non trasferibili a persone diverse dai legittimi beneficiari, a fronte dell'acclarata negligenza di nell'identificazione dei portatori Controparte_1 degli assegni e nel relativo incasso. L'accertata responsabilità di tuttavia, contrariamente a quanto rilevato Controparte_1 dall'appellante, non esclude la sussistenza di un concorso nel fatto colposo della società assicuratrice ( società creditore ) ex art. 1227 comma 1 cod. civ. Invero, a fronte della frequenza degli episodi di sottrazione dei plichi e le sempre più raffinate tecniche di contraffazione dei documenti, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel dare rilievo alla materiale disponibilità dell'assegno da parte del presentatore, nella determinazione dell'evento dannoso. Il possesso del titolo è una condizione essenziale per l'esercizio del diritto in esso incorporato, di talché l'adozione di una modalità di trasmissione inidonea a garantire che 1 Pag. 26-35 comparsa di costituzione e risposta. pagina 8 di 11 il titolo pervenga all'effettivo destinatario costituisce un antecedente necessario dell'evento dannoso. In particolare, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”2. Sotto tale profilo, nessuna censura può essere mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità di
[...]
, con riferimento alla spedizione dell'assegno intestato alla _1 Per_2
(n. 8238328598-06 per € 7.000,00), pacificamente a mezzo posta ordinaria. Pt_5
L'utilizzazione della posta ordinaria, per la trasmissione di assegni, non trasferibili si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, in conformità al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
L'incasso dell'assegno intestato al (n. 8237690531-05 per € 5.870,40) richiede Per_1 ulteriori e diverse osservazioni. L'appellante ha censurato la sentenza di prime grado nella _1 parte in cui ha escluso che la società assicuratrice avesse provato l'invio a mezzo corriere del titolo, e quindi con una modalità di spedizione che avrebbe consentito al mittente di monitorare lo stato della spedizione, come accertato dalla mail prodotta sub doc. 2b dall'appellante. Sotto tale profilo, la Corte rileva come, al fine di andare esente da responsabilità a titolo di concorso ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cod. civ., la società assicuratrice non avrebbe dovuto limitare la prova alle modalità di spedizione mediante raccomandata, ma avrebbe dovuto, altresì, provare di aver monitorato il buon esito della spedizione. L'adozione della posta raccomandata è idonea a ridurre il rischio di sottrazione del plico e dell'assegno nella misura in cui permette al mittente di seguire, in tempo reale, lo stato di lavorazione e il percorso compiuto dal titolo, sì da permettere al mittente di attivarsi 2 Cass. ss.uu. n. 9769/2020. pagina 9 di 11 in maniera tempestiva per segnalare eventuali anomalie alla banca negoziatrice e, conseguentemente, evitare il pagamento dell'assegno trafugato. Ciò non è accaduto nel caso di specie. Invero, come già rilevato dal Tribunale di Milano, l'appellante ha limitato la produzione al messaggio di posta elettronica, cui risulta allegata una tabella che indica la modalità, le date di spedizione e consegna dell'assegno intestato al documentazione Per_1 inidonea a dimostrare un controllo attivo, da parte della società di assicurazione, relativamente al buon esito della spedizione.
Per mera completezza, è solo il caso di rilevare che trattasi di mail inviata in data 31/5/2012 e, dunque, molti mesi dopo rispetto alla spedizione della raccomandata (avvenuta il 5 ottobre 2011). In definitiva, non può escludersi il concorso della società assicuratrice nella determinazione dell'evento, non avendo dimostrato di aver _1 adottato modalità di spedizione idonee a escludere il rischio di trafugamento dell'assegno, né di aver diligentemente vigilato sulle disposte spedizioni dei titoli di credito. Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, la Corte considera equa la valutazione data dal Giudice di primo grado relativamente alla percentuale di responsabilità ripartita tra le parti. Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere confermata anche nella parte in cui ha individuato nella condotta colposa dell'appellante una “concausa dell'evento dannoso in una misura quantomeno pari a quello tenuto” da , “avendo Controparte_1 la Compagnia ingenerato un rischio elevato di illecita apprensione dei titoli di credito spediti agli assicurati altamente prevedibile e agevolmente evitabile”3.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 cpc, vengono poste a carico di in favore di _1 Controparte_1
[...]
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 12.800,00), alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata. Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02. 3 Cfr. p. 20 sentenza primo grado. pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da _1 avverso la sentenza n. 2642/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 30 marzo 2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
a. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. _1
2642/2023 del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, conferma;
b. condanna alla rifusione in favore di _1 Controparte_1 delle spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
c. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di _1 cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 19/12/2024
Il Presidente rel. est. Serena Baccolini
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