Articolo 4 della Legge 8 ottobre 1976, n. 689
Articolo 3
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10 ottobre 1976
Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 2 , 2-bis e 2-ter della legge 30 aprile 1976, n. 159 , come risulta modificata dall'articolo precedente, si applicano anche in relazione alle dichiarazioni fatte e ai versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
E' tuttavia escluso, relativamente ai titoli depositati entro il 20 settembre 1976, l'obbligo di vendita di cui all' articolo 2, lettera b) della legge 30 aprile 1976, n. 159 .

Entrata in vigore il 10 ottobre 1976