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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 744/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 744/2025 v.g. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv Claudia Depalma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via E.
Toti, 48, giusta procura in atti;
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ON IN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (RM), Via
Giovanni Antonelli, n.50, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto, e adivano l'intestato Tribunale, Parte_1 Controparte_1 deducendo di aver intrattenuta una convivenza more uxorio, dalla quale nasceva la figlia nata a [...] il [...], e di aver stabilito la propria residenza Persona_1 nell'immobile sito in Pontinia (LT), Via Migliara 51 sx n.3573, di proprietà dei genitori del
Precisavano che il esercitava la professione di infermiere presso l'Ospedale CP_1 CP_1 pediatrico Bambin Gesù di Roma, con contratto a tempo indeterminato e percepiva un reddito mensile pari a euro 2.000,00 per tredici mensilità, mentre la , anch'essa infermiera, Parte_1 prestava servizio nel Corpo della Polizia di Stato, con reddito mensile pari a euro 1.800,00 per tredici mensilità, non possedeva immobili ed era intestataria di un conto corrente.
Ritenendo di non poter proseguire la convivenza, gli istanti manifestavano la volontà di regolamentare l'affido e il mantenimento della figlia minore, predisponendo un piano genitoriale nel rispetto del suo superiore interesse.
In tali premesse, concludevano chiedendo “che Codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza sostituita con il deposito di NOTE SCRITTE ( ex art 473 bis- 51, co 2 cpc) ai sensi di legge Voglia ratificare le seguenti CONDIZIONI 1) Parte_2
A) RESPONSABILITÀ GENITORIALE. La figlia minore
[...] Per_1 sarà affidata ad entrambe i genitori secondo i termini e le modalità dell'affido
[...] condiviso con collocamento abitativo prevalente della stessa presso il domicilio materno. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute saranno assunte di comune accordo da entrambe i genitori. Inoltre, > Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. > Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. > Entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la bambina B) CALENDARIZZAZIONE Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due giorni infrasettimanali, da concordare mensilmente con la Per_1 signora sulla base dei turni lavorativi dei genitori: dall'uscita da scuola ( quando Parte_1 il papà si recherà a prelevare la bambina presso l'istituto scolastico) sino alle ore 20.00 ( quando il papà la riporterà presso il domicilio materno dopo averla fatta cenare ); - a fine settimana alternati: dal venerdì alle ore 18.00 ( quando il papà di recherà a prendere la bambina presso il domicilio materno o dei nonni ) sino alla domenica ore 20.00 ( quando il papà riporterà la minore presso il domicilio materno), con pernotto della minore presso la casa paterna. Le parti concordano che dette giornate non andranno concordate mensilmente , visto che nel fine settimana gli istanti non sono soggetti a turnazione lavorativa. Il tutto comunque nel rispetto della volontà della bambina e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. Le parti potranno sempre modificare in accordo tra loro i giorni di visita e il pernotto della piccola Il padre, nei giorni in cui terrà la bambina con sé, si obbliga a occuparsi dello svolgimento integrale dei compiti scolastici della figlia così come di accompagnarla ad eventuali attività extra scolastiche, sportive, ludiche ( feste di amici) e di catechismo . ► per le festività natalizie in maniera alternata di anno in anno, la minore trascorrerà, con l'uno o l'altro genitore, o il giorno 24 o il 25 dicembre e, sempre in maniera alternata di anno in anno, o il giorno 31 dicembre o il 1° gennaio. Il tutto facendo in modo che sia garantito alla minore di poter trascorrere insieme e con le rispettive famiglie d'origine di ciascun ramo genitoriale le festività natalizie, in deroga alle modalità di visita ordinarie. La minore pernotterà presso il domicilio del genitore con cui si trova secondo la su indicata alternanza. Le parti saranno comunque libere di accordarsi per periodi di permanenza con l'uno o l'altro genitore più lunghi alternando, di anno in anno, il periodo natalizio (24-26/12) con quello del capodanno (30/12-01.01) o di trascorrere le festività tutti insieme Il tutto comunque salvo diverso accordo tra le parti e sempre tenendo conto dell'età della bambina e nel rispetto della volontà della stessa. ► per le festività pasquali, in maniera alternata di anno in anno, la minore trascorrerà, con l'uno o l'altro genitore, o il giorno della
Santa Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti, che possa prevedere tempi più lunghi nel rispetto della volontà della minore. In ogni caso facendo in modo che sia garantito alla bambina di poter trascorrere insieme e con entrambi i genitori e le rispettive famiglie d'origine di ciascun ramo genitoriale le festività pasquali, in deroga alle modalità di visita ordinarie. ► 1 settimana nel periodo invernale : la minore trascorrerà in maniera alternata di anno in anno, con l'uno o l'altro genitore, 7 giorni consecutivi per le vacanze invernali ( periodo gennaio-marzo). I giorni prescelti dovranno essere comunicati all'altro genitore entro e non oltre il giorno 7 Dicembre dell'anno precedente. In questi sette giorni,
l'esercizio del diritto di visita ordinario dell'altro sarà temporaneamente sospeso, per poi riprendere regolarmente al termine del periodo. ► per il periodo estivo (giugno - luglio - agosto – inizio settembre ossia dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico). - in considerazione dell'età della piccola , per il periodo estivo 2025, trascorrerà Per_1 Per_1 con il papà per 15 giorni non consecutivi;
-a partire dall'estate 2026, la minore trascorrerà con il papà 15 giorni in maniera consecutiva o non consecutiva . Le parti avranno cura di comunicare il periodo estivo prescelto all'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Nel caso ricorra un comprovato motivo giustificato che non consentirà di rispettare la data del 31 maggio correrà a carico del genitore che non ha provveduto l'obbligo di comunicarlo per iscritto all'altro. Nel caso di urgenze lavorative dei genitori durante il periodo prescelto, la parti concorderanno eventuali modifiche ove possibile. Nel periodo di pertinenza di un genitore durante il periodo estivo, l'esercizio del diritto di visita ordinario dell'altro sarà temporaneamente sospeso, per poi riprendere a regime al ritorno del minore, salvo diversa volontà della minore . ► In ogni caso, i genitori si impegnano ad accordarsi tempestivamente sulla data e sulle modalità di fruizione delle vacanze e durante le stesse, il genitore che ha con sé la bambina si impegna a fornire tempestivamente l'indirizzo e il recapito telefonico della località ove essere reperibile, per far si che mantenga il Per_1 contatto con il genitore rimasto a casa;
►Il compleanno della minore sarà festeggiato possibilmente insieme con entrambe i genitori. In caso di mancato accordo, la minore festeggerà, con modalità da concordare e con due feste separate, sia con la mamma che con il papà. ► La minore trascorrerà in ogni caso, con la mamma il giorno del compleanno della mamma e con il papà il giorno del compleanno del papà, con successivo eventuale recupero di detta giornata da parte dell'altro genitore. ►In caso di eventi importanti quali eventi religiosi, matrimoni di parenti stretti, entrambi i genitori dovranno consentire alla figlia di parteciparvi, previa congrua e tempestiva comunicazione all'altro/a, recuperando l'eventuale periodo perso sempre con le modalità sopra descritte. ►In caso di occasioni scolastiche riguardanti anche i genitori, entrambi potranno parteciparvi. ►Per tutte le altre festività quali il 1° Novembre, 2 Giugno, 25 Aprile, festa del patrono, 1° Maggio, 8 Dicembre,
IA ecc. ponti inclusi, la minore resterà con il genitore che in quella giornata è con lei.
In caso di malattia, la minore resterà presso il proprio domicilio/residenza con facoltà dell'altro genitore di poterla vedere presso l'abitazione materna anche con video chiamata, previo accordo tra genitori In ogni caso, il papà potrà recuperare i giorni non trascorsi con la figlia quando sono presenti condizioni di salute ostative, concordando il recupero con la signora almeno 3 giorni prima. Sempre in caso di malattia, la mamma faciliterà Parte_1 le comunicazioni tra la minore e l'altro genitore, notiziando comunque quest'ultimo circa le condizioni di salute della bambina figlio. Nel caso in cui la madre sia impossibilitata ad essere presente in casa per assistere il minore, sarà il padre a provvedere all'assistenza della figlia, sino al ritorno della mamma. ). In caso di impossibilità sia del Sig. e sia della CP_1
Sig.ra , la minore resterà a casa dei nonni materni o paterni o zii materni o Parte_1 paterni salvo poi eventualmente provvedere a contattare la baby sitter ( la cui spesa sarà divisa al 50% tra i genitori ) > In caso di spostamenti fuori dal Comune di residenza della minore il genitore con cui la minore si trova dovrà preavvertire l'altro ed informarlo del luogo in cui è la bambina e dell'ora di ritorno. C) ATTIVITÀ DEL MINORE/ DEI MINORI ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: > I genitori devono accordarsi per la scelta delle attività extra-curriculari alle quali la minore sarà accompagnata dal genitore con cui si trova.
Pertanto, le parti concordano sin da ora di permettere alla bambina di svolgere almeno un
'attività extra curriculare e che la spesa, che si intende già per approvata, sarà divisa al 50% tra i genitori come da protocollo del Tribunale di Latina. 2) MANTENIMENTO Il sig. verserà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 (cinque ) di ogni mese, in Controparte_1 favore della sig.ra e a mezzo di bonifico sul conto corrente intestato a Parte_1 quest'ultima, la somma di Euro 350,00 ( Trecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento della figlia Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 3) Persona_1
SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie per la figlia saranno Persona_1 suddivise tra i genitori per la quota del 50% ciascuno, come da Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Latina, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare. Sin da ora le parti concordano nel far continuare alla minore la frequenza terapeutica, il cui costo sarà diviso e versato dagli istanti per la quota del 50% ciascuno 4) ASSEGNO UNICO
E UNIVERSALE Le parti concordano, altresì, che la quota del 100% erogata dall a CP_2 titolo di assegno unico ed universale per la figlia minore sarà erogata in via integrale Per_1 ed esclusiva in favore della sig.ra . Per cui il sig sin da Parte_1 Controparte_1 ora espressamente vi rinuncia in favore della e fornisce espressa autorizzazione Parte_1 anche ai fini delle pratiche senza nulla opporre. Il sig dunque si CP_2 Controparte_1 impegna a fornire alla signora ogni documento che sarà necessario ai Parte_1 fini delle pratiche nonché a sottoscrivere ogni qualunque modulo o dichiarazione CP_2 dovesse essere all'uopo necessaria. Inoltre, gli istanti si obbligano a continuare a versare mensilmente sul conto corrente cointestato n.000005610385 aperto presso l'istituto bancario
Finecobank la somma di Euro 100,00 ciascuno. Dette somme saranno accumulate e destinate alla minore per necessità di studio, salute o progetti lavorativi. 5) Persona_1
ABITAZIONE La casa familiare sita in Pontinia (LT) Via Migliara 51 Sx n. 3573 resterà nell'esclusiva disponibilità del sig in quanto la signora vi si Controparte_1 Parte_1 allontanerà, trasferendosi con la piccola in altro immobile, entro 60 giorni dalla data Per_1 di pubblicazione della sentenza che il Tribunale di Latina vorrà emettere a ratifica dei presenti accordi In ordina agli arredi, gli istanti concordano quanto segue: - la signora porterà via con sé l'intera camera da letto matrimoniale e una consolle/ tavolo Parte_1 apribile;
- gli istanti acquisteranno per la nuova abitazione della signora , una Parte_1 nuova cameretta per la figlia la cui spesa sarà affrontata al 50% tra le parti;
- il sig Per_1
si impegna a versare un congruo contributo economico nell'acquisto dell' arredo per CP_1 la nuova abitazione della signora pari ad un massimo di Euro 5.000,00 previ Parte_1 presentazione di relativa fattura. In mancanza, la signora porterà via con sé nella Parte_1 nuova abitazione tutto il mobilio attualmente presente nella casa familiare ( su indicata) che la stessa ha acquistato in costanza di convivenza more uxorio 6) BENI MOBILI REGISTRATI
Gli istanti concordano che l'autovettura modello Kia Sportage targata FZ848EY sarà intestata in via esclusiva alla signora la quale ne avrà l'uso esclusivo e Parte_1 la intesterà a se stessa con passaggio di proprietà a suo carico. 7) Le parti sin da ora prestano il consenso al rinnovo del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio della minore 8) I ricorrenti sottoscrivono il presente accordo come per legge e Persona_1 dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione del presente accordo e al ricorso in appello;
9) Compensate le spese di lite. Gli avvocati sottoscrivono il presente ricorso ance al fine della rinuncia alla solidarietà professionale”.
Fissata l'udienza di trattazione, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice con ordinanza del 20.10.2025 riteneva necessario acquisire chiarimenti dalle parti sulla futura sistemazione abitativa della madre, che secondo quanto concordato si impegnava a trasferirsi con la minore presso altra abitazione non meglio definita (“5) ABITAZIONE La casa Per_1 familiare sita in Pontinia (LT) Via Migliara 51 Sx n. 3573 resterà nell'esclusiva disponibilità del sig in quanto la signora vi si allontanerà, trasferendosi con Controparte_1 Parte_1 la piccola in altro immobile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della Per_1 sentenza che il Tribunale di Latina vorrà emettere a ratifica dei presenti accordi”). Quindi, con nota di deposito del 24.10.2025, le parti rendevano i chiarimenti richiesti, reputati esaustivi dal Giudice, e la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 19.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, di cui al ricorso congiunto, siano meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre e dalle stesse la volontà di garantire una ponderata flessibilità del diritto di visita Parte_3 paterno.
In particolare, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice in merito alla futura sistemazione abitativa della madre, le parti hanno fornito dettagli precisi circa il trasferimento della sig.ra e della minore in un appartamento indipendente Parte_1 Per_1 sito in Pontinia (LT), Via Migliara 51 sx n.955, di proprietà del immobile già CP_1 ristrutturato e dotato di cameretta per la minore, ubicato in prossimità dell'abitazione paterna, circostanza che favorisce la continuità affettiva e logistica tra la bambina e entrambi i genitori. Appare congruo anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico della minore, sia per quanto riguarda il contributo mensile versato dal padre, sia per la ripartizione delle spese straordinarie e la destinazione dell'assegno unico e universale.
Si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 744/2025 v.g., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso congiunto, dispone la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della minore in conformità alle condizioni Persona_1 concordate tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 744/2025 v.g. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv Claudia Depalma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via E.
Toti, 48, giusta procura in atti;
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ON IN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (RM), Via
Giovanni Antonelli, n.50, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto, e adivano l'intestato Tribunale, Parte_1 Controparte_1 deducendo di aver intrattenuta una convivenza more uxorio, dalla quale nasceva la figlia nata a [...] il [...], e di aver stabilito la propria residenza Persona_1 nell'immobile sito in Pontinia (LT), Via Migliara 51 sx n.3573, di proprietà dei genitori del
Precisavano che il esercitava la professione di infermiere presso l'Ospedale CP_1 CP_1 pediatrico Bambin Gesù di Roma, con contratto a tempo indeterminato e percepiva un reddito mensile pari a euro 2.000,00 per tredici mensilità, mentre la , anch'essa infermiera, Parte_1 prestava servizio nel Corpo della Polizia di Stato, con reddito mensile pari a euro 1.800,00 per tredici mensilità, non possedeva immobili ed era intestataria di un conto corrente.
Ritenendo di non poter proseguire la convivenza, gli istanti manifestavano la volontà di regolamentare l'affido e il mantenimento della figlia minore, predisponendo un piano genitoriale nel rispetto del suo superiore interesse.
In tali premesse, concludevano chiedendo “che Codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza sostituita con il deposito di NOTE SCRITTE ( ex art 473 bis- 51, co 2 cpc) ai sensi di legge Voglia ratificare le seguenti CONDIZIONI 1) Parte_2
A) RESPONSABILITÀ GENITORIALE. La figlia minore
[...] Per_1 sarà affidata ad entrambe i genitori secondo i termini e le modalità dell'affido
[...] condiviso con collocamento abitativo prevalente della stessa presso il domicilio materno. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute saranno assunte di comune accordo da entrambe i genitori. Inoltre, > Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. > Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. > Entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la bambina B) CALENDARIZZAZIONE Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due giorni infrasettimanali, da concordare mensilmente con la Per_1 signora sulla base dei turni lavorativi dei genitori: dall'uscita da scuola ( quando Parte_1 il papà si recherà a prelevare la bambina presso l'istituto scolastico) sino alle ore 20.00 ( quando il papà la riporterà presso il domicilio materno dopo averla fatta cenare ); - a fine settimana alternati: dal venerdì alle ore 18.00 ( quando il papà di recherà a prendere la bambina presso il domicilio materno o dei nonni ) sino alla domenica ore 20.00 ( quando il papà riporterà la minore presso il domicilio materno), con pernotto della minore presso la casa paterna. Le parti concordano che dette giornate non andranno concordate mensilmente , visto che nel fine settimana gli istanti non sono soggetti a turnazione lavorativa. Il tutto comunque nel rispetto della volontà della bambina e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. Le parti potranno sempre modificare in accordo tra loro i giorni di visita e il pernotto della piccola Il padre, nei giorni in cui terrà la bambina con sé, si obbliga a occuparsi dello svolgimento integrale dei compiti scolastici della figlia così come di accompagnarla ad eventuali attività extra scolastiche, sportive, ludiche ( feste di amici) e di catechismo . ► per le festività natalizie in maniera alternata di anno in anno, la minore trascorrerà, con l'uno o l'altro genitore, o il giorno 24 o il 25 dicembre e, sempre in maniera alternata di anno in anno, o il giorno 31 dicembre o il 1° gennaio. Il tutto facendo in modo che sia garantito alla minore di poter trascorrere insieme e con le rispettive famiglie d'origine di ciascun ramo genitoriale le festività natalizie, in deroga alle modalità di visita ordinarie. La minore pernotterà presso il domicilio del genitore con cui si trova secondo la su indicata alternanza. Le parti saranno comunque libere di accordarsi per periodi di permanenza con l'uno o l'altro genitore più lunghi alternando, di anno in anno, il periodo natalizio (24-26/12) con quello del capodanno (30/12-01.01) o di trascorrere le festività tutti insieme Il tutto comunque salvo diverso accordo tra le parti e sempre tenendo conto dell'età della bambina e nel rispetto della volontà della stessa. ► per le festività pasquali, in maniera alternata di anno in anno, la minore trascorrerà, con l'uno o l'altro genitore, o il giorno della
Santa Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti, che possa prevedere tempi più lunghi nel rispetto della volontà della minore. In ogni caso facendo in modo che sia garantito alla bambina di poter trascorrere insieme e con entrambi i genitori e le rispettive famiglie d'origine di ciascun ramo genitoriale le festività pasquali, in deroga alle modalità di visita ordinarie. ► 1 settimana nel periodo invernale : la minore trascorrerà in maniera alternata di anno in anno, con l'uno o l'altro genitore, 7 giorni consecutivi per le vacanze invernali ( periodo gennaio-marzo). I giorni prescelti dovranno essere comunicati all'altro genitore entro e non oltre il giorno 7 Dicembre dell'anno precedente. In questi sette giorni,
l'esercizio del diritto di visita ordinario dell'altro sarà temporaneamente sospeso, per poi riprendere regolarmente al termine del periodo. ► per il periodo estivo (giugno - luglio - agosto – inizio settembre ossia dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico). - in considerazione dell'età della piccola , per il periodo estivo 2025, trascorrerà Per_1 Per_1 con il papà per 15 giorni non consecutivi;
-a partire dall'estate 2026, la minore trascorrerà con il papà 15 giorni in maniera consecutiva o non consecutiva . Le parti avranno cura di comunicare il periodo estivo prescelto all'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Nel caso ricorra un comprovato motivo giustificato che non consentirà di rispettare la data del 31 maggio correrà a carico del genitore che non ha provveduto l'obbligo di comunicarlo per iscritto all'altro. Nel caso di urgenze lavorative dei genitori durante il periodo prescelto, la parti concorderanno eventuali modifiche ove possibile. Nel periodo di pertinenza di un genitore durante il periodo estivo, l'esercizio del diritto di visita ordinario dell'altro sarà temporaneamente sospeso, per poi riprendere a regime al ritorno del minore, salvo diversa volontà della minore . ► In ogni caso, i genitori si impegnano ad accordarsi tempestivamente sulla data e sulle modalità di fruizione delle vacanze e durante le stesse, il genitore che ha con sé la bambina si impegna a fornire tempestivamente l'indirizzo e il recapito telefonico della località ove essere reperibile, per far si che mantenga il Per_1 contatto con il genitore rimasto a casa;
►Il compleanno della minore sarà festeggiato possibilmente insieme con entrambe i genitori. In caso di mancato accordo, la minore festeggerà, con modalità da concordare e con due feste separate, sia con la mamma che con il papà. ► La minore trascorrerà in ogni caso, con la mamma il giorno del compleanno della mamma e con il papà il giorno del compleanno del papà, con successivo eventuale recupero di detta giornata da parte dell'altro genitore. ►In caso di eventi importanti quali eventi religiosi, matrimoni di parenti stretti, entrambi i genitori dovranno consentire alla figlia di parteciparvi, previa congrua e tempestiva comunicazione all'altro/a, recuperando l'eventuale periodo perso sempre con le modalità sopra descritte. ►In caso di occasioni scolastiche riguardanti anche i genitori, entrambi potranno parteciparvi. ►Per tutte le altre festività quali il 1° Novembre, 2 Giugno, 25 Aprile, festa del patrono, 1° Maggio, 8 Dicembre,
IA ecc. ponti inclusi, la minore resterà con il genitore che in quella giornata è con lei.
In caso di malattia, la minore resterà presso il proprio domicilio/residenza con facoltà dell'altro genitore di poterla vedere presso l'abitazione materna anche con video chiamata, previo accordo tra genitori In ogni caso, il papà potrà recuperare i giorni non trascorsi con la figlia quando sono presenti condizioni di salute ostative, concordando il recupero con la signora almeno 3 giorni prima. Sempre in caso di malattia, la mamma faciliterà Parte_1 le comunicazioni tra la minore e l'altro genitore, notiziando comunque quest'ultimo circa le condizioni di salute della bambina figlio. Nel caso in cui la madre sia impossibilitata ad essere presente in casa per assistere il minore, sarà il padre a provvedere all'assistenza della figlia, sino al ritorno della mamma. ). In caso di impossibilità sia del Sig. e sia della CP_1
Sig.ra , la minore resterà a casa dei nonni materni o paterni o zii materni o Parte_1 paterni salvo poi eventualmente provvedere a contattare la baby sitter ( la cui spesa sarà divisa al 50% tra i genitori ) > In caso di spostamenti fuori dal Comune di residenza della minore il genitore con cui la minore si trova dovrà preavvertire l'altro ed informarlo del luogo in cui è la bambina e dell'ora di ritorno. C) ATTIVITÀ DEL MINORE/ DEI MINORI ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: > I genitori devono accordarsi per la scelta delle attività extra-curriculari alle quali la minore sarà accompagnata dal genitore con cui si trova.
Pertanto, le parti concordano sin da ora di permettere alla bambina di svolgere almeno un
'attività extra curriculare e che la spesa, che si intende già per approvata, sarà divisa al 50% tra i genitori come da protocollo del Tribunale di Latina. 2) MANTENIMENTO Il sig. verserà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 (cinque ) di ogni mese, in Controparte_1 favore della sig.ra e a mezzo di bonifico sul conto corrente intestato a Parte_1 quest'ultima, la somma di Euro 350,00 ( Trecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento della figlia Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 3) Persona_1
SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie per la figlia saranno Persona_1 suddivise tra i genitori per la quota del 50% ciascuno, come da Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Latina, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare. Sin da ora le parti concordano nel far continuare alla minore la frequenza terapeutica, il cui costo sarà diviso e versato dagli istanti per la quota del 50% ciascuno 4) ASSEGNO UNICO
E UNIVERSALE Le parti concordano, altresì, che la quota del 100% erogata dall a CP_2 titolo di assegno unico ed universale per la figlia minore sarà erogata in via integrale Per_1 ed esclusiva in favore della sig.ra . Per cui il sig sin da Parte_1 Controparte_1 ora espressamente vi rinuncia in favore della e fornisce espressa autorizzazione Parte_1 anche ai fini delle pratiche senza nulla opporre. Il sig dunque si CP_2 Controparte_1 impegna a fornire alla signora ogni documento che sarà necessario ai Parte_1 fini delle pratiche nonché a sottoscrivere ogni qualunque modulo o dichiarazione CP_2 dovesse essere all'uopo necessaria. Inoltre, gli istanti si obbligano a continuare a versare mensilmente sul conto corrente cointestato n.000005610385 aperto presso l'istituto bancario
Finecobank la somma di Euro 100,00 ciascuno. Dette somme saranno accumulate e destinate alla minore per necessità di studio, salute o progetti lavorativi. 5) Persona_1
ABITAZIONE La casa familiare sita in Pontinia (LT) Via Migliara 51 Sx n. 3573 resterà nell'esclusiva disponibilità del sig in quanto la signora vi si Controparte_1 Parte_1 allontanerà, trasferendosi con la piccola in altro immobile, entro 60 giorni dalla data Per_1 di pubblicazione della sentenza che il Tribunale di Latina vorrà emettere a ratifica dei presenti accordi In ordina agli arredi, gli istanti concordano quanto segue: - la signora porterà via con sé l'intera camera da letto matrimoniale e una consolle/ tavolo Parte_1 apribile;
- gli istanti acquisteranno per la nuova abitazione della signora , una Parte_1 nuova cameretta per la figlia la cui spesa sarà affrontata al 50% tra le parti;
- il sig Per_1
si impegna a versare un congruo contributo economico nell'acquisto dell' arredo per CP_1 la nuova abitazione della signora pari ad un massimo di Euro 5.000,00 previ Parte_1 presentazione di relativa fattura. In mancanza, la signora porterà via con sé nella Parte_1 nuova abitazione tutto il mobilio attualmente presente nella casa familiare ( su indicata) che la stessa ha acquistato in costanza di convivenza more uxorio 6) BENI MOBILI REGISTRATI
Gli istanti concordano che l'autovettura modello Kia Sportage targata FZ848EY sarà intestata in via esclusiva alla signora la quale ne avrà l'uso esclusivo e Parte_1 la intesterà a se stessa con passaggio di proprietà a suo carico. 7) Le parti sin da ora prestano il consenso al rinnovo del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio della minore 8) I ricorrenti sottoscrivono il presente accordo come per legge e Persona_1 dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione del presente accordo e al ricorso in appello;
9) Compensate le spese di lite. Gli avvocati sottoscrivono il presente ricorso ance al fine della rinuncia alla solidarietà professionale”.
Fissata l'udienza di trattazione, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice con ordinanza del 20.10.2025 riteneva necessario acquisire chiarimenti dalle parti sulla futura sistemazione abitativa della madre, che secondo quanto concordato si impegnava a trasferirsi con la minore presso altra abitazione non meglio definita (“5) ABITAZIONE La casa Per_1 familiare sita in Pontinia (LT) Via Migliara 51 Sx n. 3573 resterà nell'esclusiva disponibilità del sig in quanto la signora vi si allontanerà, trasferendosi con Controparte_1 Parte_1 la piccola in altro immobile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della Per_1 sentenza che il Tribunale di Latina vorrà emettere a ratifica dei presenti accordi”). Quindi, con nota di deposito del 24.10.2025, le parti rendevano i chiarimenti richiesti, reputati esaustivi dal Giudice, e la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 19.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, di cui al ricorso congiunto, siano meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre e dalle stesse la volontà di garantire una ponderata flessibilità del diritto di visita Parte_3 paterno.
In particolare, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice in merito alla futura sistemazione abitativa della madre, le parti hanno fornito dettagli precisi circa il trasferimento della sig.ra e della minore in un appartamento indipendente Parte_1 Per_1 sito in Pontinia (LT), Via Migliara 51 sx n.955, di proprietà del immobile già CP_1 ristrutturato e dotato di cameretta per la minore, ubicato in prossimità dell'abitazione paterna, circostanza che favorisce la continuità affettiva e logistica tra la bambina e entrambi i genitori. Appare congruo anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico della minore, sia per quanto riguarda il contributo mensile versato dal padre, sia per la ripartizione delle spese straordinarie e la destinazione dell'assegno unico e universale.
Si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 744/2025 v.g., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso congiunto, dispone la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della minore in conformità alle condizioni Persona_1 concordate tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino