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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17653/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Alessia CORDESCHI e C.F._1
Anna Rosaria VASQUEZ-GIULIANO ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dell'Avv. Alessia CORDESCHI ( ) Email_1
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. ti Michele Angelo LUPOI e C.F._2
Tiziana FALVO ed elettivamente domiciliata nel loro studio a Bologna, Via Altabella n. 15; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 18 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno convissuto more uxorio dal Controparte_1 Parte_1
2008 all'aprile 2024. Dall'unione è nata, il 19 maggio 2017, Per_1 pagina 1 di 5 La coppia ha fissato la propria residenza in un appartamento in Bologna, via Zacchi n. 11, acquistato dalla resistente il 28 maggio 2013. Nel mese di aprile 2024 il signor si è trasferito a casa dei genitori e Parte_1 all'inizio di aprile 2025 andrà ad abitare in un'unità abitativa in Castenaso, località Marano, via della Pieve n. 24.
2. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 il signor ha chiesto che: Parte_1
- sia affidata in forma condivisa ai genitori;
Per_1
- sia collocata presso la madre fino a quando egli non trovi un'abitazione e poi in via paritaria alternata;
- fino a quando egli non reperisca un appartamento la figlia stia con lui il lunedì dall'uscita da scuola alle 20,30, il venerdì dall'uscita da scuola alle 21,00 e a fine settimana alterni dalle 10,30 del sabato alle 18,00 della domenica;
- quando egli avrà trovato un'abitazione autonoma tenga con sé la minore a settimane alterne dalle 16,30 del lunedì alla mattina alle 8,30 del mercoledì e dalle 16,30 del venerdì alle 10,30 del sabato, oppure dalla 16,30 del lunedì alle 8,30 del mercoledì e dalle 16,30 del venerdì alle 8,30 del lunedì;
- nei periodi di vacanza stia con ciascun genitore sette giorni nelle festività natalizie, tre in quelle pasquali e 15 giorni in estate;
- fino a quando la bambina sarà collocata prevalentemente presso la madre sia previsto che egli debba versare un contributo di 250,00 euro mensili per il suo mantenimento, mentre quando sarà allocata paritariamente ciascun genitore provveda in forma diretta al suo mantenimento;
- le spese straordinarie siano suddivise a metà tra le parti;
- l'assegno unico sia assegnato a metà per uno ai genitori. Si è costituita in giudizio la signora la quale ha contestato le allegazioni CP_1 della controparte e ha chiesto che:
- sia affidata in via condivisa ai due genitori;
Per_1
- sia collocata presso di sé;
- sia stabilito che il padre possa vedere la figlia a fine settimana alternati dal sabato alle 10,30 alla domenica alle 19,00, un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento quando la tiene con sé nel weekend e due, sempre con pernottamento nelle altre settimane;
- sia stabilito che il signor stia con la bambina per sei giorni nelle Parte_1 vacanze natalizie, per tre in quelle pasquali e per 15 in estate;
- sia posto a carico del ricorrente un contributo di 700,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della minore e l'obbligo di sostenere il 70% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 18 marzo 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato.
pagina 2 di 5 La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
2) colloca la minore presso la madre Controparte_1
3) prevede che il padre possa vedere la figlia:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola o, nei periodi di vacanza, alla 8,30, provvedendo ad andarla a prendere e a riportarla a scuola o a casa della madre;
- nelle settimane in cui ha con sé la bambina nel weekend dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì all'ingresso a scuola o nei periodi di vacanza alle 8,30, provvedendo ad andarla a prendere e a riportarla a scuola o a casa della madre;
- nelle altre settimane dal martedì all'uscita da scuola al giovedì all'ingresso a scuola o alle 8,30 nei periodi di vacanza, provvedendo ad andarla a prendere e a riportarla a scuola o a casa della madre;
4) stabilisce per i periodi di vacanza che Per_1
- nelle festività natalizie trascorra con ciascun genitore sette giorni in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nelle vacanze pasquali passi sia con il padre che con la madre tre giorni in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate stiano con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 somma di 400,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della minore, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della pagina 3 di 5 bambina (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 4 di 5 La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato di dividere al 50% ciascuno l'assegno unico, come per legge;
8) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18 marzo 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Alessia CORDESCHI e C.F._1
Anna Rosaria VASQUEZ-GIULIANO ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dell'Avv. Alessia CORDESCHI ( ) Email_1
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. ti Michele Angelo LUPOI e C.F._2
Tiziana FALVO ed elettivamente domiciliata nel loro studio a Bologna, Via Altabella n. 15; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 18 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno convissuto more uxorio dal Controparte_1 Parte_1
2008 all'aprile 2024. Dall'unione è nata, il 19 maggio 2017, Per_1 pagina 1 di 5 La coppia ha fissato la propria residenza in un appartamento in Bologna, via Zacchi n. 11, acquistato dalla resistente il 28 maggio 2013. Nel mese di aprile 2024 il signor si è trasferito a casa dei genitori e Parte_1 all'inizio di aprile 2025 andrà ad abitare in un'unità abitativa in Castenaso, località Marano, via della Pieve n. 24.
2. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 il signor ha chiesto che: Parte_1
- sia affidata in forma condivisa ai genitori;
Per_1
- sia collocata presso la madre fino a quando egli non trovi un'abitazione e poi in via paritaria alternata;
- fino a quando egli non reperisca un appartamento la figlia stia con lui il lunedì dall'uscita da scuola alle 20,30, il venerdì dall'uscita da scuola alle 21,00 e a fine settimana alterni dalle 10,30 del sabato alle 18,00 della domenica;
- quando egli avrà trovato un'abitazione autonoma tenga con sé la minore a settimane alterne dalle 16,30 del lunedì alla mattina alle 8,30 del mercoledì e dalle 16,30 del venerdì alle 10,30 del sabato, oppure dalla 16,30 del lunedì alle 8,30 del mercoledì e dalle 16,30 del venerdì alle 8,30 del lunedì;
- nei periodi di vacanza stia con ciascun genitore sette giorni nelle festività natalizie, tre in quelle pasquali e 15 giorni in estate;
- fino a quando la bambina sarà collocata prevalentemente presso la madre sia previsto che egli debba versare un contributo di 250,00 euro mensili per il suo mantenimento, mentre quando sarà allocata paritariamente ciascun genitore provveda in forma diretta al suo mantenimento;
- le spese straordinarie siano suddivise a metà tra le parti;
- l'assegno unico sia assegnato a metà per uno ai genitori. Si è costituita in giudizio la signora la quale ha contestato le allegazioni CP_1 della controparte e ha chiesto che:
- sia affidata in via condivisa ai due genitori;
Per_1
- sia collocata presso di sé;
- sia stabilito che il padre possa vedere la figlia a fine settimana alternati dal sabato alle 10,30 alla domenica alle 19,00, un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento quando la tiene con sé nel weekend e due, sempre con pernottamento nelle altre settimane;
- sia stabilito che il signor stia con la bambina per sei giorni nelle Parte_1 vacanze natalizie, per tre in quelle pasquali e per 15 in estate;
- sia posto a carico del ricorrente un contributo di 700,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della minore e l'obbligo di sostenere il 70% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 18 marzo 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato.
pagina 2 di 5 La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
2) colloca la minore presso la madre Controparte_1
3) prevede che il padre possa vedere la figlia:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola o, nei periodi di vacanza, alla 8,30, provvedendo ad andarla a prendere e a riportarla a scuola o a casa della madre;
- nelle settimane in cui ha con sé la bambina nel weekend dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì all'ingresso a scuola o nei periodi di vacanza alle 8,30, provvedendo ad andarla a prendere e a riportarla a scuola o a casa della madre;
- nelle altre settimane dal martedì all'uscita da scuola al giovedì all'ingresso a scuola o alle 8,30 nei periodi di vacanza, provvedendo ad andarla a prendere e a riportarla a scuola o a casa della madre;
4) stabilisce per i periodi di vacanza che Per_1
- nelle festività natalizie trascorra con ciascun genitore sette giorni in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nelle vacanze pasquali passi sia con il padre che con la madre tre giorni in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate stiano con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 somma di 400,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della minore, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della pagina 3 di 5 bambina (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 4 di 5 La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato di dividere al 50% ciascuno l'assegno unico, come per legge;
8) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18 marzo 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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