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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa SA FE, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 13:35, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1311/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORONI Parte_1 C.F._1
DANIELE
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2 con il patrocinio della dott.ssa MAIORANO GESSICA, della dott.ssa MARTINA GALOPPINI e del dott. GUERCIO ANTONIO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi pagina 1 di 7 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione come per legge tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2020/21,
2021/22, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata: previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 Controparte_1
e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 condannarsi il ad assegnare alla Controparte_1 parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c..”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava la ricorrente di aver lavorato, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'Istituto Superiore Carducci – Volta Piombino dal
23/09/2020 al 30/06/2021, presso l'Istituto Superiore Mattei Rosignano Marittimo dal
06/09/2021 al 30/06/2022, dal 03/09/2022 al 30/06/2023, dall'1/09/2023 al 30/06/2024 e dal
5/9/2024 al 30/6/2025. Tanto premesso, l'odierna attrice lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della
L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
pagina 2 di 7 Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta contestava la fondatezza della richiesta relativamente all'A.S. 2024/2025 in quanto la ricorrente alla data di presentazione della domanda non avrebbe ancora maturato il requisito con riferimento a tale annualità.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna, e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
pagina 3 di 7 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
pagina 4 di 7 Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_4 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
L'eccezione spiegata in memoria e relativa all'A.S. 2024/2025 - per cui alla data del deposito del ricorso ed ancora oggi non sarebbe maturato il requisito dei giorni di servizio concretamente svolti per l'attribuzione della carta - è infondata, stante l'interesse attuale e concreto dell'attrice ad ottenere il bonus docenti per l'A.S. in corso in ragione della pacifica assunzione a tempo pagina 5 di 7 determinato della stessa sino al 30.6.2025 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) e, dunque, della sussistenza in capo ad essa ricorrente di tutti i presupposti normativi dettati per il riconoscimento del beneficio per cui è causa, anche rispetto a tale annualità, come avverrebbe per un docente assunto in forza di contratto a tempo indeterminato.
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo della ricorrente in quanto assunta con contratto a tempo determinato fino al 30.6.2025 (v., ancora, doc.
1 allegato al ricorso) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di la carta docenti (o Parte_1 altro equipollente) per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso e dei relativi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e pagina 6 di 7 rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e per l'effetto
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di detta carta CP_1 Parte_1 docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 8 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa SA FE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa SA FE, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 13:35, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1311/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORONI Parte_1 C.F._1
DANIELE
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2 con il patrocinio della dott.ssa MAIORANO GESSICA, della dott.ssa MARTINA GALOPPINI e del dott. GUERCIO ANTONIO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi pagina 1 di 7 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione come per legge tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2020/21,
2021/22, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata: previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 Controparte_1
e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 condannarsi il ad assegnare alla Controparte_1 parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c..”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava la ricorrente di aver lavorato, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'Istituto Superiore Carducci – Volta Piombino dal
23/09/2020 al 30/06/2021, presso l'Istituto Superiore Mattei Rosignano Marittimo dal
06/09/2021 al 30/06/2022, dal 03/09/2022 al 30/06/2023, dall'1/09/2023 al 30/06/2024 e dal
5/9/2024 al 30/6/2025. Tanto premesso, l'odierna attrice lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della
L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
pagina 2 di 7 Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta contestava la fondatezza della richiesta relativamente all'A.S. 2024/2025 in quanto la ricorrente alla data di presentazione della domanda non avrebbe ancora maturato il requisito con riferimento a tale annualità.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna, e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
pagina 3 di 7 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
pagina 4 di 7 Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_4 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
L'eccezione spiegata in memoria e relativa all'A.S. 2024/2025 - per cui alla data del deposito del ricorso ed ancora oggi non sarebbe maturato il requisito dei giorni di servizio concretamente svolti per l'attribuzione della carta - è infondata, stante l'interesse attuale e concreto dell'attrice ad ottenere il bonus docenti per l'A.S. in corso in ragione della pacifica assunzione a tempo pagina 5 di 7 determinato della stessa sino al 30.6.2025 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) e, dunque, della sussistenza in capo ad essa ricorrente di tutti i presupposti normativi dettati per il riconoscimento del beneficio per cui è causa, anche rispetto a tale annualità, come avverrebbe per un docente assunto in forza di contratto a tempo indeterminato.
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo della ricorrente in quanto assunta con contratto a tempo determinato fino al 30.6.2025 (v., ancora, doc.
1 allegato al ricorso) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di la carta docenti (o Parte_1 altro equipollente) per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso e dei relativi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e pagina 6 di 7 rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e per l'effetto
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di detta carta CP_1 Parte_1 docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 8 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa SA FE
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