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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5675 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5325/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
AM DI Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI AP Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5325 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.10.2025, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Annarita Parte_1 P.IVA_1
Natoni.
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
E
(P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo CP_1 P.IVA_2
AR e GI EL.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
L' appellante ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale e ha così concluso:
“Voglia l'ecc.llma Corte
a) Ogni avversa istanza ed eccezione respinta, in riforma del capo come su riportato, della impugnata sentenza n. 266/19, pubblicata in data 29.01.2019, dal Tribunale di Latina, accertare il credito del nei confronti della in persona del legale rapp.nte p.t., pari Parte_1 CP_1 ad € 85.080,89, oltre interessi legali e per l'effetto condannare la in persona del suo CP_1 legale rapp.nte p.t. al suo pagamento e, per l'ulteriore effetto dichiarare valido ed efficace il D.I. n.
40/08 come originariamente emsso dal Tribunale di Latina Sezione di Gaeta;
b) Revocare la condanna alle spese a carico del per il giudizio di primo grado;
Parte_1
c) Condannare la in persona del legale rapp.nte p.t., al pagamento delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio.”
2 L'appellata ha così concluso:
“1) Dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal per tutti Parte_1
i motivi ex ante rappresentati e conseguentemente rigettare nel merito il gravame;
2) Riformare la sentenza di primo grado nelle parti indicate nel ricorso incidentale con la conseguente condanna del al pagamento delle somme già richieste in primo grado, Parte_1 per un totale complessivo di € 100.250,33 (63.881,18+33.157,07+3.212,08), oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
3) Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e rifusione del contributo unificato corrisposto.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Latina, avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 40/2008 emesso in favore del per il pagamento della Parte_1
somma di € 85.080,89, oltre interessi legali e spese.
Il credito era vantato a titolo di ripetizione delle somme risultate indebitamente corrisposte, a seguito della rideterminazione in diminuzione della tariffa, operata con deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 943 dell'8.10.2004, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del bacino denominato S4, situato in Latina località Borgo Montello e affidato dal alla con determinazione dirigenziale n. 02/VI del Pt_1 CP_1
20.01.2004 e successivo contratto stipulato dalle parti il 26.1.2004.
L'importo richiesto era calcolato con riferimento alle fatture, relative al periodo compreso tra il 1.1.2004 e il 30.9.2004, emesse e pagate secondo la tariffa stabilita dalla deliberazione n. 801 del 1.8.2003, al netto dei residui importi ancora dovuti dal e calcolati sulla Pt_1
base della D.G.R. n. 943/04, pari a € 3.212,08 sulla fattura n. 468 del 30.11.2004 e a € 18.973,72
sulla fattura n. 507 del 31.12.2003.
L'opponente contestava l'illegittimità dell'applicazione retroattiva della tariffa prevista dalla D.G.R. n. 943/2004, fissata in € 67,04/tonnellata, in sostituzione della tariffa determinata
3 con D.G.R. n. 801/2003 pari a € 74,91/tonnellata, in quanto in contrasto con il principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi sfavorevoli per il destinatario.
La tesi era confermata dalla previsione in contratto di applicazione retroattiva di modifiche tariffarie solo nel caso di rideterminazione in aumento della tariffa di cui alla
D.G.R. n. 801/2003.
L'opponente deduceva inoltre che il , con sentenza n. 5471/2005, passata in CP_2
giudicato, aveva riconosciuto la validità delle due deliberazioni della Giunta Regionale, n.
n. 801/2003 e n. 943/2004, relativamente ai rispettivi periodi, dichiarando tuttavia l'illegittimità della D.G.R. n. 801/2003 esclusivamente nella parte in cui aveva fissato le spese generali per la gestione passiva della discarica nella misura del 3%, anziché del 15%.
In via riconvenzionale, chiedeva pertanto la condanna del al pagamento del Pt_1
credito derivante dalla mancata applicazione della tariffa con le spese generali nella misura del 15%.
Sempre in via riconvenzionale chiedeva il pagamento delle somme ancora dovute, di cui il si era riconosciuto debitore, relativamente agli importi residui delle fatture n. Pt_1
507/2003 e n. 468/2004, conteggiati però sulla base della D.G.R. n. 801/2003, pari rispettivamente a € 33.157,07 per la prima fattura e € 3.212,08 per la seconda.
2. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 266/2019, in accoglimento dell'opposizione,
revocava il decreto ingiuntivo.
Il primo giudice riteneva che la facoltà di applicare retroattivamente l'eventuale variazione di tariffa ove intervenuta, di cui all'art. 5 del contratto di affidamento, era stata prevista esclusivamente a favore della pertanto della suddetta pattuizione CP_1
non poteva avvantaggiarsi il in caso di diminuzione della tariffa. Pt_1
Il Tribunale rigettava però la domanda riconvenzionale afferente alle spese generali proposta dalla convenuta, per mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza del .. CP_2
4 Nulla invece statuiva sulla domanda di pagamento del saldo residuo relativo alle fatture n. 507/2003 e n. 468/2004.
3. Il ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che l'art. 5 del contratto di affidamento del servizio prevedesse una modifica retroattiva della tariffa esclusivamente in favore della L'appellante ha sostenuto, invece, che Controparte_1
l'esplicita previsione della retroattività della rideterminazione in aumento non escludeva anche la possibilità di una rideterminazione retroattiva in diminuzione, desumibile altresì
dall'art. 4 del contratto, che richiamava il corrispettivo “salvo conguaglio”, nonché dall'art. 6, il quale stabiliva che “la tariffa applicata con deliberazione della Giunta Regionale n.
801/2003 è da considerarsi salvo conguaglio”. Inoltre, la retroattività sarebbe stata coerente con la natura dell'affidamento dei servizi di smaltimento in discarica, effettuato prevalentemente “a preventivo”, come risultava dall'art. 3 della D.G.R. n. 943/2004, che faceva riferimento alla determinazione tariffaria in via definitiva.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la statuizione sulla spese di lite, essendo ingiustificata la condanna del a fronte del rigetto della domanda riconvenzionale Pt_1
di controparte di valore superiore alla domanda monitoria.
4. Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza CP_1
dell'appello,stante la previsione contrattuale della sola possibilità di ricalcolare in aumento la tariffa.
L'appellata ha poi proposto appello incidentale per i seguenti motivi
Con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui è stato affermato che in astratto era consentito alle parti prevedere contrattualmente una variazione in aumento della tariffa, essendo invece esclusa l'applicazione retroattiva della variazione in diminuzione della tariffa in forza del principio generale di irretroattività degli atti amministrativi sfavorevoli.
5 Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato della sentenza T.A.R. Lazio n. 5471/2005 che, confermando la differente efficacia temporale delle deliberazioni n. 801/2003 e n. 943/2004, aveva accertato l'irretroattività della seconda deliberazione e la validità della delibera n. 801/2003 tranne che per il profilo della percentuale riconoscibile per spese generali.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato l'erroneità della sentenza laddove era stata respinta la domanda di condanna al pagamento del maggiore importo dovuto a titolo spese generali da calcolare al 15%, invece che al 3%, sul presupposto della mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza T.A.R. Lazio n. 5471/2005, che statuiva in tal senso.
Con il quarto motivo ha eccepito l'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda riconvenzionale inerente alla condanna al pagamento del saldo residuo delle fatture n.
507/03 e n. 468/04.
5. L'appello principale è infondato.
Il contratto di affidamento all'art. 5 prevede espressamente l'applicazione retroattiva della tariffa stabilita dalla D.G.R. n. 801/2003 se rideterminata e maggiorata per far fronte ai maggiori costi previsti dal D. Lgs. n. 36/2003 a seguito di provvedimenti dell'Autorità
giudiziaria e/o della Regione Lazio.
Il senso letterale della clausola è chiaro, non potendosi ritenere, sulla scorta di una lettura parziale della pattuizione, che la stessa possa interpretarsi nel senso di ammettere anche un adeguamento in diminuzione della tariffa stabilita dalla D.G.R. n.801/2003.
Né siffatta interpretazione può trarsi alla luce dell'intero contesto contrattuale.
Difatti, il riferimento alla determinazione della tariffa “salvo conguaglio” contenuto sia nell'art. 4 che nell'art. 6 del contratto di affidamento è da intendere, come d'altronde esplicitato dall'art. 6, a carico del La clausola contempla esclusivamente l'ipotesi Pt_1
di una rideterminazione in aumento del corrispettivo laddove stabilisce “il Parte_1
6 verserà l'eventuale conguaglio per l'attività già eseguita a decorrere dalla data indicata dall'Autorità
Competente ed adeguerà il corrispettivo per i mesi a seguire”.
A conferma di tale lettura anche l'art. 10 del contratto che prevede “nell'ipotesi in cui le
Autorità competenti provvederanno all'emanazione di una tariffa diversa da quella stabilita dalla
Regione Lazio con Deliberazione n. 801 del 01.08.2003, il verserà l'eventuale somma a Pt_1
conguaglio su presentazione della richiesta da parte della entro trenta giorni dalla CP_1
data della stessa”.
6. Quanto all'appello incidentale, il primo motivo è fondato.
L'art. 29, comma 2, L.R. Lazio n. 27/1998 attribuisce infatti alla Regione o alla Provincia il potere di determinare la tariffa di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
Il e il soggetto a cui è affidata la gestione dell'impianto non possono quindi Pt_1
fissare una tariffa differente da quella stabilita dal provvedimento dell'autorità competente.
Nel caso in esame la Regione Lazio con determinazione n. 801/2003 aveva determinato la tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura di € 0,07491/Kg, considerata all'art. 4 del contratto di affidamento stipulato dalle parti nel 2004 ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto alla Controparte_1
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che le parti avrebbero potuto pattuire la retroattività di un successivo provvedimento contenente una minorazione della tariffa,
dovendo le deroghe al principio di irretroattività degli atti amministrativi limitativi della sfera giuridica del destinatario essere previste dalla legge.
7. Il secondo motivo è altresì meritevole di accoglimento.
Con la sentenza n. 5471/2005 il T.A.R. Lazio si è pronunciato, su ricorsi riuniti della ei confronti anche del sulla legittimità delle deliberazioni CP_1 Parte_1
della Giunta Regionale del Lazio n. 801/2003, n. 630/04 e n. 943/2004, dichiarando la cessazione della materia del contendere limitatamente all'impugnazione della determinazione della tariffa per la gestione attiva della discarica S4, come fissata nella
7 deliberazione n. 801/03. Ciò in ragione dell'adozione della successiva deliberazione n.
943/2004 conforme alla pretesa azionata.
Risulta in atti, in quanto depositata nel primo grado di giudizio dall'odierna appellata
(all'udienza del 26.6.2018), la sentenza del Consiglio di Stato n. 7145/2009 che ha rigettato l'appello della proposto avverso un singolo capo della sentenza n. 5471/2005 CP_1
del , ossia quello afferente alla determinazione del calcolo della quota parte CP_2
della tariffa destinata alla gestione della discarica a seguito della chiusura della discarica stessa.
Ne consegue il passaggio in giudicato delle statuizioni contenute nella sentenza del
T.A.R. Lazio n. 5471/2005.
L'annullamento solo parziale della deliberazione n. 801/2003 conferma la validità del provvedimento nella restante parte.
8. Il terzo motivo è fondato.
Il con la sentenza citata n. 5471/2005, ha accolto il motivo di ricorso relativo alla CP_2
tariffa stabilita per la gestione passiva della discarica S4, con cui la amentava CP_1
il mancato riconoscimento delle spese generali nella misura del 15%, e ha quindi annullato la relativa parte della deliberazione n. 801/2003.
Stante il passaggio in giudicato della sentenza, vanno ricalcolati gli importi riportati nelle fatture riferite al periodo che va dal 1.1.2004 al 30.9.2004, mediante l'applicazione della percentuale di spese generali al 15%, in luogo di quella del 3% conteggiata, che comporta l'applicazione di un maggiore importo della tariffa, ossia € 80,21.
Spetta quindi alla la somma di € 63.881,18, non contestata dal CP_1 Pt_1
quanto ai criteri di calcolo, pari alla differenza tra l'importo versato e quello che l'ente avrebbe dovuto corrispondere facendo applicazione della percentuale corretta di spese generali.
8 9. Il quarto motivo è pure fondato.
Il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale riguardante il pagamento delle somme di cui alle fatture n. 507/03 e n. 468/04, di cui risulta pacifico tra le parti il mancato pagamento dei residui importi.
Tali importi, di cui è creditrice la vanno determinati tenendo conto della CP_1
percentuale di spese generali pari al 15% e sono pari per la fattura n. 507/2003 a € 33.157,07
e per la n. 468/2004 a € 3.212,08, importi il cui criterio di calcolo pure non è stato contestato dal Pt_1
10. In accoglimento dell'appello incidentale e delle domande riconvenzionali proposte dalla il è tenuto al pagamento in favore dell'impresa della Controparte_3 Parte_1
somma di € 100.250,33. Su tale importo, in quanto debito di valuta, e quindi non suscettibile di automatica rivalutazione, decorrono gli interessi dalla data della domanda al saldo, in ragione della natura querable delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione
(v., tra le altre, Cass. n. 19084/2015).
11. Per quanto sopra esposto, stante la soccombenza integrale del anche nel Pt_1
primo grado di giudizio, non può trovare accoglimento nemmeno il secondo motivo
d'appello principale relativo alle spese di lite del primo grado.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio pure seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014, in base al valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
9 2) In accoglimento dell'appello incidentale condanna il al pagamento Parte_1
in favore della della somma di € 100.250,33, oltre interessi dalla domanda al CP_1
saldo;
3) Condanna il al pagamento in favore di parte appellata delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 10.000,00 per compensi ed € 1.138,50
per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 7.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI AP AM DI
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