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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/12/2024, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Chiara Zito Presidente e Giudice Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. RENZI FRANCA Parte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Aurelio Bertola, n. 56, presso lo studio del difensore,
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 14/11/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il [...], e , nata in Parte_1 Controparte_1
UCRAINA il 09/08/1986, contraevano matrimonio in Kyiv (Ucraina) in data 06/03/2020, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2020, n.263, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 20/12/2022.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 14/11/2024, innanzi al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, compariva il solo ricorrente unitamente al proprio difensore, insistendo nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di comparizione dei coniugi alla convenuta non comparsa, ne dichiarava la contumacia e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la pronuncia della sentenza.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a Kyev (Ucraina) in data 06/03/2020 deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 20/12/2022 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni e dalle allegazioni di parte ricorrente. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, formulata dal ricorrente, la domanda non può essere accolta in quanto il provvedimento di assegnazione della casa familiare tutela l'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12/10/2018)
e, nel caso di specie, i coniugi non hanno avuto figli.
Non essendo state formulate domande di natura economica, non vanno adottati provvedimenti ulteriori in quanto quella sullo status è l'unica questione oggetto del presente procedimento.
L'oggetto del giudizio limitato alla pronuncia sul vincolo - alla quale la resistente, non costituendosi, non si è opposta - e la natura costitutiva della presente sentenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Kyiv (Ucraina) in data
06/03/2020 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Rimini, anno 2020, n. 263, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da Parte_1
- dispone che perda il diritto di aggiungere il cognome al Controparte_1 Pt_1
proprio.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Chiara Zito Presidente e Giudice Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. RENZI FRANCA Parte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Aurelio Bertola, n. 56, presso lo studio del difensore,
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 14/11/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il [...], e , nata in Parte_1 Controparte_1
UCRAINA il 09/08/1986, contraevano matrimonio in Kyiv (Ucraina) in data 06/03/2020, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2020, n.263, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Rimini reso in data 20/12/2022.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 14/11/2024, innanzi al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, compariva il solo ricorrente unitamente al proprio difensore, insistendo nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di comparizione dei coniugi alla convenuta non comparsa, ne dichiarava la contumacia e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la pronuncia della sentenza.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a Kyev (Ucraina) in data 06/03/2020 deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Rimini reso in data 20/12/2022 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni e dalle allegazioni di parte ricorrente. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, formulata dal ricorrente, la domanda non può essere accolta in quanto il provvedimento di assegnazione della casa familiare tutela l'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12/10/2018)
e, nel caso di specie, i coniugi non hanno avuto figli.
Non essendo state formulate domande di natura economica, non vanno adottati provvedimenti ulteriori in quanto quella sullo status è l'unica questione oggetto del presente procedimento.
L'oggetto del giudizio limitato alla pronuncia sul vincolo - alla quale la resistente, non costituendosi, non si è opposta - e la natura costitutiva della presente sentenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Kyiv (Ucraina) in data
06/03/2020 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Rimini, anno 2020, n. 263, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da Parte_1
- dispone che perda il diritto di aggiungere il cognome al Controparte_1 Pt_1
proprio.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito