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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTOLA FRANCESCO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
STEFANI ENRICO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 456/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - OD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso (Rgr. n. 456 del 2025) la Ricorrente_1 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2, adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di OD
contro
UADM EMILIA 4, avverso il diniego tacito all'istanza di rimborso presentata in data 13-2-2025 relativamente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta per gli anni 2010 e 2011.
Parte ricorrente evidenzia che “la Ricorrente_1 S.p.A. (nel prosieguo “Ricorrente_1”,
“Società”, “Ricorrente” e/o “Contribuente”), ha corrisposto, ai fornitori Società_1 S.p.A., Società_2 S. p.A. in concordato preventivo ed Società_5 S.p.A. nel periodo tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, a titolo a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, la somma complessiva di Euro 26.381,07 (di cui Euro 13.961,12 per il fornitore Società_1 S.p.A.; Euro 12.039,12 per il fornitore Società_2 S.p.A. (già Società_4 S.p.A.) ed Euro 380,83 per il fornitore Società_5 S.p.A.), presso i POD di competenza territoriale dell'UADM Emilia 4 (già Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di OD). La ricorrente, adempiendo regolarmente ai propri obblighi, versava durante il periodo contrattuale gli importi richiesti e addebitati dai fornitori nelle fatture mensili di energia elettrica (cfr. fatture di energia elettrica, doc. 1; cfr. distinte di pagamento delle fatture, doc. 2). Tra gli oneri esposti in fattura dal fornitore, veniva compresa anche l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall' art. 6, comma
1, lett. c), D.L. n. 511/1988 e s.m.i...... la Corte di Cassazione, con le pronunce del 15 ottobre 2020, n. 22343
e del 28 luglio 2020, n. 16142, nonché con le sentenze del 5 giugno 2020, n. 10691, del 23 ottobre 2019,
n. 27101 e del 4 giugno 2019, n. 15198 ha riconosciuto in via definitiva la non debenza del tributo così motivando: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa
C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”. Evidenzia, inoltre, che “ la Suprema Corte di Cassazione, in recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa nella Causa C-316/22 del
10 aprile 2024 , con sentenze nn. 21554/2024 del 29 luglio 2024 e 21749/2024 dell'1 agosto 2024, ha chiarito che i consumatori finali possono agire direttamente innanzi all'Erario per ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto al fornitore, in virtù del principio di effettività del diritto al rimborso e per il divieto di effetti orizzontali delle direttive unionali. Inoltre, i Giudici hanno anche chiarito che l'azione restitutoria deve essere azionata entro l'ordinario termine di prescrizione decennale.” Ciò premesso, chiede il rimborso di quanto richiesto con l'istanza sopra indicata, alla quale l'Agenzia ha opposto un tacito rifiuto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale Emilia Romagna e Marche, UAD Emilia 4, sede di OD, precisando “ La Ricorrente_1 ha presentato in data 28/02/2020 - e reiterato in data 10/02/2025 - richiesta di rimborso in via diretta allo scrivente Ufficio per la somma complessiva di Euro 26.381,071 (di cui € 13.961,12 per il fornitore Società_1 S.p.A.;
€ 12.039,12 per il fornitore Società_2 S.p.A. (già Società_4 S.p.A.) ed € 380,83 per il fornitore Società_3
) , corrisposta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, al fine di dare applicazione ai principi espressi dalla Corte di Cassazione n. 27101/2019, la quale ha dichiarato l'incompatibilità e la conseguente disapplicazione della normativa di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6 (addizionale sull'accisa per l'energia elettrica) per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, come interpretati dalla
Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio
2018, in causa C103/17. Sul punto, la S.C. (per tutte, Cass. 29980/2019; Cass n. 27099/2019) ha, altresì, precisato che: 1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore, il quale, a sua volta, ha diritto di rivalsa sul consumatore;
2) il consumatore finale che abbia versato addizionali non dovute deve esercitare l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore;
mentre, il rimborso può essere chiesto all'Amministrazione finanziaria nelle sole ipotesi in cui il consumatore finale dia prova che l'azione esperibile nei confronti del fornitore risulti oltremodo gravosa (a esempio, a seguito della dichiarazione di fallimento del fornitore); 3) il fornitore può chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, come specifica l'art. 14, comma 4, T.U. Accise. Nel caso di specie, la società ricorrente ha presentato istanza di rimborso per gli importi riferiti alle addizionali provinciali corrisposte per il periodo 2010 - 2011 direttamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione dell'asserita non più esistenza della società fornitrice (pag. 2 istanza 28/02/2020). A fronte di tale istanza, lo scrivente Ufficio non formulava alcuna esplicita risposta, facendo intervenire il silenzio-diniego. Avverso tale provvedimento, la Ricorrente_1, in data 27/06/2025, proponeva ricorso (All.1). Orbene, alla luce di quanto emerso dalla documentazione allegata dalla ricorrente, è opportuno effettuare un discrimine tra gli importi corrisposti a titolo di addizionale provinciale nel periodo 2010 alla società Società_4 S.p.a. e quelli del periodo 2011 versati alle società Società_1 s.p.a. e Società_5 s.p.a. Periodo 2010 Nel periodo di riferimento, l'importo di € 12.039,12 veniva corrisposto, a titolo di addizionale provinciale, dalla ricorrente alla società fornitrice Società_4 S.p.A., di cui veniva, in seguito, dichiarato il fallimento. Sulla base di questo presupposto, parte ricorrente riteneva di essere legittimata straordinariamente a presentare istanza di rimborso direttamente allo scrivente Ufficio, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di
Cassazione. Tuttavia, la società non allegava alcuna documentazione a sostegno dell'eccessiva gravosità che l'esercizio dell'azione civile le avrebbe comportato;
infatti, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'intervenuto fallimento del soggetto fornitore o il suo assoggettamento ad altra procedura concorsuale non è di per sé, in via automatica, elemento sufficiente a legittimare il consumatore finale ad agire in via diretta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dovendo, in tali casi, l'interessato prioritariamente ricercare la soddisfazione delle proprie pretese nell'ambito della procedura concorsuale, rivolgendosi agli organi ad essa preposti al fine di ottenere il rimborso delle somme che gli sono state addebitate a titolo di addizionale, potendo rivolgersi all'Amministrazione finanziaria solo successivamente, qualora la procedura concorsuale si sia conclusa o gli importi richiesti non vengano ammessi al passivo.
Pertanto, in considerazione di quanto detto, non si ravvisa nel caso di specie alcuna legittimazione straordinaria alla proposizione dell'istanza in via diretta, né, tantomeno, può invocarsi a sostegno di questa il sopraggiunto principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-316/2022 e dalla
Corte di Cassazione nel 2024, essendo, difatti, tali pronunce successive alla data di presentazione dell'istanza. In ogni caso, anche a voler ritenere fondata la legittimazione straordinaria della ricorrente, gli importi corrisposti non sarebbero ugualmente rimborsabili da parte di quest'Ufficio, poiché dalle fatture allegate emerge pacificamente che le utenze riferite ai POD oggetto della controversia hanno una potenza inferiore ai 200 kW, per cui, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.L. 511/1988, la legittimazione passiva alla restituzione di tali importi spetta alla Provincia e non a questa Agenzia. Periodo 2011 Ad analoghe conclusioni deve giungersi rispetto agli importi corrisposti a Società_1 S.p.A., per il valore di € 13.961,12, e quelli corrisposti a Società_5 S.p.A. per € 308,83. In particolare, a differenza della società fornitrice Società_4 s.p.a., rispetto a quest'ultime non può trovare applicazione la deroga al regime previsto in materia di rimborsi dall'art. 14, comma 4 T.UA., non sussistendo alcun presupposto fondante la legittimazione straordinaria così come intesa dalla giurisprudenza vigente al momento della presentazione dell'istanza; considerando, infatti, come già detto, che a quel tempo non potevano essere invocati i principi sanciti dalla
CGUE e dalla Corte di Cassazione in merito all'azione diretta di ripetizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte riconosca legittima l'istanza di rimborso presentata in via diretta a quest'Agenzia, così come osservato per gli importi corrisposti nel
2010, trattandosi dei medesimi POD, questa non potrebbe essere accolta per carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che, difatti, si dichiara estranea alla controversia”.
Eccepisce: la carenza di legittimazione straordinaria del consumatore finale all'azione di ripetizione nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria;
la carenza di legittimazione passiva al rimborso delle addizionali da parte dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.L. n. 511/1988 e dell'art. 2033 c.c.; l'autonomia dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica. Conclude chiedendo : “ - in via principale, respingere il ricorso per violazione dell'art. 14, comma 4 T.U.A., mancando i presupposti per la legittimazione straordinaria ad agire direttamente avverso l'Amministrazione Finanziaria;
- in subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e respingere il ricorso;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga fondata la pretesa creditoria della società ricorrente, condannare lo scrivente
Ufficio al pagamento degli interessi dal 12 momento dell'istanza presentata in data 10/02/2025, non essendo, sulla base dell'istanza di rimborso presentata in data 28/02/2020, determinato o determinabile il quantum debeatur.Con riserva di produzione di ulteriori documenti e/o memorie e con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
Ciò premesso, la Corte osserva che veniva portato all'attenzione della Consulta dal Tribunale di Udine, nell'ambito di un contratto di somministrazione di energia elettrica, il caso di un utente che aveva corrisposto al fornitore del servizio anche l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 5 d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 26. Il giudice del rinvio ha sollevato il dubbio che la norma fosse in contrasto con la direttiva 2008/118/CE (ora sostituita dalla direttiva 2020/262/UE), la quale stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea possono prevedere imposte aggiuntive, soltanto se queste sono applicate per finalità specifiche e qualora siano rispettate le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise e dell'Iva (art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE). La Consulta con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 ha approfondito il tema, richiamando i noti principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (5 marzo 2015, causa C-553/13), secondo cui le imposte aggiuntive rispetto alle accise possono essere ammesse solo se perseguono una finalità specifica e rispettano le regole unionali di imposizione. Con riguardo alle addizionali in questione, la Consulta ha rilevato che la destinazione del gettito “in favore delle province”, prevista dalla normativa nazionale, rappresenta una finalità meramente generica e riconducibile a un'esigenza di bilancio, senza un nesso diretto tra l'imposta e una specifica finalità di interesse pubblico, come richiesto dal diritto dell'Unione. Tale interpretazione è coerente anche con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale una tale destinazione non è “distinguibile dalla generica finalità di bilancio”
e non è idonea a configurare una vera e propria finalità specifica (Cass. n. 27101/2019; n. 24373/2024). La
Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato che tale addizionale è costituzionalmente illegittima ma non ha esaminato a fondo la questione su chi potrà rivalersi il privato per ottenere il rimborso. In base alla giurisprudenza dell'Unione europea (11 aprile 2024, causa C-316/22) il contribuente può agire contro lo
Stato ed ha stabilito che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.” Di conseguenza la Corte di Cassazione con sentenza n. 21749 del 2024 ha riconosciuto il diritto del contribuente a richiedere direttamente all'Agenzia competente il rimborso delle addizionali in contestazione e sulla base di tale sentenza questa Corte con sentenza n.71/2/2025, pubblicata il 19-2-2025, ha disposto il rimborso direttamente ad un utente in quanto il fornitore di energia elettrica era fallito. Questo Collegio osserva che la ricorrente fonda la propria pretesa sulle pronunce di legittimità (C.
Cass. nn. 21554/2024, 21749/2024 e ord. n. 24373/2024), le quali richiamano il principio espresso dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-316/22 ma tali pronunce non ammettono un'azione diretta nei confronti dell'erario da parte del consumatore finale, in via generalizzata, ma solo se la richiesta di rimborso della traslazione nei confronti del fornitore sia eccessivamente gravosa, cosi come precisato dalla sentenza della CGUE del 19 giugno 2025 sulla causa C645/23 e dalla sentenza della Corte costituzionale n.43/2025 le quali confermano che, in capo al consumatore finale, può riconoscersi la sola legittimazione straordinaria a richiedere il rimborso nei confronti dello Stato, in caso di eccessiva onerosità
o difficoltà del fornitore. La Corte Costituzionale ha precisato che questa ipotesi è da riservarsi solo al caso in cui risulti giuridicamente impossibile ottenere il rimborso dal fornitore collocandosi in piena continuità con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, smentendo le letture più estensive affermatesi talvolta presso i giudici di merito. Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il contribuente deve, in via ordinaria, agire nei confronti del fornitore, unico soggetto passivo dell'imposta, il quale potrà poi esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti dello Stato (da ultimo, Cass. nn. 5220/2025, 13742/2025).
L'azione diretta contro l'amministrazione finanziaria è ammessa solo in via eccezionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, in applicazione del principio unionale di effettività della tutela (Cass. nn. 24203/2024, 21749/2024, 21154/2024, 25149/2023,
31609/2022, 15138/2022, 29981/2019). Nei casi in cui non ricorrano tali condizioni eccezionali, il rimborso deve avvenire attraverso la procedura ordinaria prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise, TUA). Ebbene nella fattispecie la società Esperia a cui la ricorrente ha corrisposto l'addizionale per il 2010 è fallita e pertanto anche se a quanto pare ad essa è subentrata la società Società_2 spa è in liquidazione volontaria e pertanto sarebbe oltremodo gravoso per la ricorrente istruire il normale iter restitutorio. Di conseguenza questo Collegio, esaminata la documentazione prodotta, constatato che così come altre Corti di Giustizia Tributarie hanno stabilito e così come riconosciuto da vari Uffici locali della stessa Agenzia delle Dogane relativamente all'addizionale corrisposta a società fallita e/o alla società Società_2 in liquidazione da altri consumatori finali, considerata l'eccessiva onerosità della società ricorrente di recuperare le somme indebitamente corrisposte al fornitore ESPERIA/Società_2 a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica e ciò legittima l'azionabilità della pretesa restitutoria direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, condanna l'Agenzia delle Dogane, in quanto la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.21883/2024, ha stabilito, definitivamente, che spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica, al rimborso della somma di euro 12.039,12. Mentre, poiché le società Società_1 e Società_3 sono assolutamente in vita la Corte ritiene di negare il rimborso diretto in quanto la ricorrente deve istruire il normale iter restitutorio.
La reciproca soccombenza, i sopravvenuti chiarimenti forniti dalla CGUE e i successivi adattamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso condanna l'Agenzia a rimborsare alla ricorrente la complessiva somma di euro 12.039,12, oltre interessi di legge. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTOLA FRANCESCO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
STEFANI ENRICO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 456/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - OD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso (Rgr. n. 456 del 2025) la Ricorrente_1 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2, adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di OD
contro
UADM EMILIA 4, avverso il diniego tacito all'istanza di rimborso presentata in data 13-2-2025 relativamente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta per gli anni 2010 e 2011.
Parte ricorrente evidenzia che “la Ricorrente_1 S.p.A. (nel prosieguo “Ricorrente_1”,
“Società”, “Ricorrente” e/o “Contribuente”), ha corrisposto, ai fornitori Società_1 S.p.A., Società_2 S. p.A. in concordato preventivo ed Società_5 S.p.A. nel periodo tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, a titolo a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, la somma complessiva di Euro 26.381,07 (di cui Euro 13.961,12 per il fornitore Società_1 S.p.A.; Euro 12.039,12 per il fornitore Società_2 S.p.A. (già Società_4 S.p.A.) ed Euro 380,83 per il fornitore Società_5 S.p.A.), presso i POD di competenza territoriale dell'UADM Emilia 4 (già Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di OD). La ricorrente, adempiendo regolarmente ai propri obblighi, versava durante il periodo contrattuale gli importi richiesti e addebitati dai fornitori nelle fatture mensili di energia elettrica (cfr. fatture di energia elettrica, doc. 1; cfr. distinte di pagamento delle fatture, doc. 2). Tra gli oneri esposti in fattura dal fornitore, veniva compresa anche l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall' art. 6, comma
1, lett. c), D.L. n. 511/1988 e s.m.i...... la Corte di Cassazione, con le pronunce del 15 ottobre 2020, n. 22343
e del 28 luglio 2020, n. 16142, nonché con le sentenze del 5 giugno 2020, n. 10691, del 23 ottobre 2019,
n. 27101 e del 4 giugno 2019, n. 15198 ha riconosciuto in via definitiva la non debenza del tributo così motivando: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa
C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”. Evidenzia, inoltre, che “ la Suprema Corte di Cassazione, in recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa nella Causa C-316/22 del
10 aprile 2024 , con sentenze nn. 21554/2024 del 29 luglio 2024 e 21749/2024 dell'1 agosto 2024, ha chiarito che i consumatori finali possono agire direttamente innanzi all'Erario per ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto al fornitore, in virtù del principio di effettività del diritto al rimborso e per il divieto di effetti orizzontali delle direttive unionali. Inoltre, i Giudici hanno anche chiarito che l'azione restitutoria deve essere azionata entro l'ordinario termine di prescrizione decennale.” Ciò premesso, chiede il rimborso di quanto richiesto con l'istanza sopra indicata, alla quale l'Agenzia ha opposto un tacito rifiuto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale Emilia Romagna e Marche, UAD Emilia 4, sede di OD, precisando “ La Ricorrente_1 ha presentato in data 28/02/2020 - e reiterato in data 10/02/2025 - richiesta di rimborso in via diretta allo scrivente Ufficio per la somma complessiva di Euro 26.381,071 (di cui € 13.961,12 per il fornitore Società_1 S.p.A.;
€ 12.039,12 per il fornitore Società_2 S.p.A. (già Società_4 S.p.A.) ed € 380,83 per il fornitore Società_3
) , corrisposta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, al fine di dare applicazione ai principi espressi dalla Corte di Cassazione n. 27101/2019, la quale ha dichiarato l'incompatibilità e la conseguente disapplicazione della normativa di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6 (addizionale sull'accisa per l'energia elettrica) per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, come interpretati dalla
Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio
2018, in causa C103/17. Sul punto, la S.C. (per tutte, Cass. 29980/2019; Cass n. 27099/2019) ha, altresì, precisato che: 1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore, il quale, a sua volta, ha diritto di rivalsa sul consumatore;
2) il consumatore finale che abbia versato addizionali non dovute deve esercitare l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore;
mentre, il rimborso può essere chiesto all'Amministrazione finanziaria nelle sole ipotesi in cui il consumatore finale dia prova che l'azione esperibile nei confronti del fornitore risulti oltremodo gravosa (a esempio, a seguito della dichiarazione di fallimento del fornitore); 3) il fornitore può chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, come specifica l'art. 14, comma 4, T.U. Accise. Nel caso di specie, la società ricorrente ha presentato istanza di rimborso per gli importi riferiti alle addizionali provinciali corrisposte per il periodo 2010 - 2011 direttamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione dell'asserita non più esistenza della società fornitrice (pag. 2 istanza 28/02/2020). A fronte di tale istanza, lo scrivente Ufficio non formulava alcuna esplicita risposta, facendo intervenire il silenzio-diniego. Avverso tale provvedimento, la Ricorrente_1, in data 27/06/2025, proponeva ricorso (All.1). Orbene, alla luce di quanto emerso dalla documentazione allegata dalla ricorrente, è opportuno effettuare un discrimine tra gli importi corrisposti a titolo di addizionale provinciale nel periodo 2010 alla società Società_4 S.p.a. e quelli del periodo 2011 versati alle società Società_1 s.p.a. e Società_5 s.p.a. Periodo 2010 Nel periodo di riferimento, l'importo di € 12.039,12 veniva corrisposto, a titolo di addizionale provinciale, dalla ricorrente alla società fornitrice Società_4 S.p.A., di cui veniva, in seguito, dichiarato il fallimento. Sulla base di questo presupposto, parte ricorrente riteneva di essere legittimata straordinariamente a presentare istanza di rimborso direttamente allo scrivente Ufficio, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di
Cassazione. Tuttavia, la società non allegava alcuna documentazione a sostegno dell'eccessiva gravosità che l'esercizio dell'azione civile le avrebbe comportato;
infatti, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'intervenuto fallimento del soggetto fornitore o il suo assoggettamento ad altra procedura concorsuale non è di per sé, in via automatica, elemento sufficiente a legittimare il consumatore finale ad agire in via diretta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dovendo, in tali casi, l'interessato prioritariamente ricercare la soddisfazione delle proprie pretese nell'ambito della procedura concorsuale, rivolgendosi agli organi ad essa preposti al fine di ottenere il rimborso delle somme che gli sono state addebitate a titolo di addizionale, potendo rivolgersi all'Amministrazione finanziaria solo successivamente, qualora la procedura concorsuale si sia conclusa o gli importi richiesti non vengano ammessi al passivo.
Pertanto, in considerazione di quanto detto, non si ravvisa nel caso di specie alcuna legittimazione straordinaria alla proposizione dell'istanza in via diretta, né, tantomeno, può invocarsi a sostegno di questa il sopraggiunto principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-316/2022 e dalla
Corte di Cassazione nel 2024, essendo, difatti, tali pronunce successive alla data di presentazione dell'istanza. In ogni caso, anche a voler ritenere fondata la legittimazione straordinaria della ricorrente, gli importi corrisposti non sarebbero ugualmente rimborsabili da parte di quest'Ufficio, poiché dalle fatture allegate emerge pacificamente che le utenze riferite ai POD oggetto della controversia hanno una potenza inferiore ai 200 kW, per cui, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.L. 511/1988, la legittimazione passiva alla restituzione di tali importi spetta alla Provincia e non a questa Agenzia. Periodo 2011 Ad analoghe conclusioni deve giungersi rispetto agli importi corrisposti a Società_1 S.p.A., per il valore di € 13.961,12, e quelli corrisposti a Società_5 S.p.A. per € 308,83. In particolare, a differenza della società fornitrice Società_4 s.p.a., rispetto a quest'ultime non può trovare applicazione la deroga al regime previsto in materia di rimborsi dall'art. 14, comma 4 T.UA., non sussistendo alcun presupposto fondante la legittimazione straordinaria così come intesa dalla giurisprudenza vigente al momento della presentazione dell'istanza; considerando, infatti, come già detto, che a quel tempo non potevano essere invocati i principi sanciti dalla
CGUE e dalla Corte di Cassazione in merito all'azione diretta di ripetizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte riconosca legittima l'istanza di rimborso presentata in via diretta a quest'Agenzia, così come osservato per gli importi corrisposti nel
2010, trattandosi dei medesimi POD, questa non potrebbe essere accolta per carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che, difatti, si dichiara estranea alla controversia”.
Eccepisce: la carenza di legittimazione straordinaria del consumatore finale all'azione di ripetizione nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria;
la carenza di legittimazione passiva al rimborso delle addizionali da parte dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.L. n. 511/1988 e dell'art. 2033 c.c.; l'autonomia dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica. Conclude chiedendo : “ - in via principale, respingere il ricorso per violazione dell'art. 14, comma 4 T.U.A., mancando i presupposti per la legittimazione straordinaria ad agire direttamente avverso l'Amministrazione Finanziaria;
- in subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e respingere il ricorso;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga fondata la pretesa creditoria della società ricorrente, condannare lo scrivente
Ufficio al pagamento degli interessi dal 12 momento dell'istanza presentata in data 10/02/2025, non essendo, sulla base dell'istanza di rimborso presentata in data 28/02/2020, determinato o determinabile il quantum debeatur.Con riserva di produzione di ulteriori documenti e/o memorie e con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
Ciò premesso, la Corte osserva che veniva portato all'attenzione della Consulta dal Tribunale di Udine, nell'ambito di un contratto di somministrazione di energia elettrica, il caso di un utente che aveva corrisposto al fornitore del servizio anche l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 5 d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 26. Il giudice del rinvio ha sollevato il dubbio che la norma fosse in contrasto con la direttiva 2008/118/CE (ora sostituita dalla direttiva 2020/262/UE), la quale stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea possono prevedere imposte aggiuntive, soltanto se queste sono applicate per finalità specifiche e qualora siano rispettate le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise e dell'Iva (art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE). La Consulta con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 ha approfondito il tema, richiamando i noti principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (5 marzo 2015, causa C-553/13), secondo cui le imposte aggiuntive rispetto alle accise possono essere ammesse solo se perseguono una finalità specifica e rispettano le regole unionali di imposizione. Con riguardo alle addizionali in questione, la Consulta ha rilevato che la destinazione del gettito “in favore delle province”, prevista dalla normativa nazionale, rappresenta una finalità meramente generica e riconducibile a un'esigenza di bilancio, senza un nesso diretto tra l'imposta e una specifica finalità di interesse pubblico, come richiesto dal diritto dell'Unione. Tale interpretazione è coerente anche con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale una tale destinazione non è “distinguibile dalla generica finalità di bilancio”
e non è idonea a configurare una vera e propria finalità specifica (Cass. n. 27101/2019; n. 24373/2024). La
Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato che tale addizionale è costituzionalmente illegittima ma non ha esaminato a fondo la questione su chi potrà rivalersi il privato per ottenere il rimborso. In base alla giurisprudenza dell'Unione europea (11 aprile 2024, causa C-316/22) il contribuente può agire contro lo
Stato ed ha stabilito che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.” Di conseguenza la Corte di Cassazione con sentenza n. 21749 del 2024 ha riconosciuto il diritto del contribuente a richiedere direttamente all'Agenzia competente il rimborso delle addizionali in contestazione e sulla base di tale sentenza questa Corte con sentenza n.71/2/2025, pubblicata il 19-2-2025, ha disposto il rimborso direttamente ad un utente in quanto il fornitore di energia elettrica era fallito. Questo Collegio osserva che la ricorrente fonda la propria pretesa sulle pronunce di legittimità (C.
Cass. nn. 21554/2024, 21749/2024 e ord. n. 24373/2024), le quali richiamano il principio espresso dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-316/22 ma tali pronunce non ammettono un'azione diretta nei confronti dell'erario da parte del consumatore finale, in via generalizzata, ma solo se la richiesta di rimborso della traslazione nei confronti del fornitore sia eccessivamente gravosa, cosi come precisato dalla sentenza della CGUE del 19 giugno 2025 sulla causa C645/23 e dalla sentenza della Corte costituzionale n.43/2025 le quali confermano che, in capo al consumatore finale, può riconoscersi la sola legittimazione straordinaria a richiedere il rimborso nei confronti dello Stato, in caso di eccessiva onerosità
o difficoltà del fornitore. La Corte Costituzionale ha precisato che questa ipotesi è da riservarsi solo al caso in cui risulti giuridicamente impossibile ottenere il rimborso dal fornitore collocandosi in piena continuità con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, smentendo le letture più estensive affermatesi talvolta presso i giudici di merito. Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il contribuente deve, in via ordinaria, agire nei confronti del fornitore, unico soggetto passivo dell'imposta, il quale potrà poi esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti dello Stato (da ultimo, Cass. nn. 5220/2025, 13742/2025).
L'azione diretta contro l'amministrazione finanziaria è ammessa solo in via eccezionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, in applicazione del principio unionale di effettività della tutela (Cass. nn. 24203/2024, 21749/2024, 21154/2024, 25149/2023,
31609/2022, 15138/2022, 29981/2019). Nei casi in cui non ricorrano tali condizioni eccezionali, il rimborso deve avvenire attraverso la procedura ordinaria prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise, TUA). Ebbene nella fattispecie la società Esperia a cui la ricorrente ha corrisposto l'addizionale per il 2010 è fallita e pertanto anche se a quanto pare ad essa è subentrata la società Società_2 spa è in liquidazione volontaria e pertanto sarebbe oltremodo gravoso per la ricorrente istruire il normale iter restitutorio. Di conseguenza questo Collegio, esaminata la documentazione prodotta, constatato che così come altre Corti di Giustizia Tributarie hanno stabilito e così come riconosciuto da vari Uffici locali della stessa Agenzia delle Dogane relativamente all'addizionale corrisposta a società fallita e/o alla società Società_2 in liquidazione da altri consumatori finali, considerata l'eccessiva onerosità della società ricorrente di recuperare le somme indebitamente corrisposte al fornitore ESPERIA/Società_2 a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica e ciò legittima l'azionabilità della pretesa restitutoria direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, condanna l'Agenzia delle Dogane, in quanto la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.21883/2024, ha stabilito, definitivamente, che spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica, al rimborso della somma di euro 12.039,12. Mentre, poiché le società Società_1 e Società_3 sono assolutamente in vita la Corte ritiene di negare il rimborso diretto in quanto la ricorrente deve istruire il normale iter restitutorio.
La reciproca soccombenza, i sopravvenuti chiarimenti forniti dalla CGUE e i successivi adattamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso condanna l'Agenzia a rimborsare alla ricorrente la complessiva somma di euro 12.039,12, oltre interessi di legge. Spese compensate.