CASS
Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è ammessa la costituzione di parte civile all'udienza fissata, a norma dell'art. 458-bis cod. proc. pen., in conseguenza della richiesta di applicazione della pena presentata dall'imputato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato, sicché è legittima la condanna del predetto al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, disposta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione di condanna alle spese processuali limitatamente all'importo liquidato alla parte civile a titolo di discussione, trattandosi di voce relativa a fase decisionale non prevista nel patteggiamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2024, n. 38513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38513 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da M.M. l, nato a [...] omissis avverso la sentenza del 14/12/2023 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NC NA RE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38513 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Perugia ha applicato a M.M. la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cu all'art. 609-bis cod. pen., condannando altresì l'imputato alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza sostenute dalla parte civile C.J. , liquidate in complessivi 2.400 euro, oltre accessori di legge. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che denunciano: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 78 e 79 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 447, 448, 523, 541 cod. proc. pen., per avere il Tribunale condannato l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, la quale non avrebbe potuto presenziare, né intervenire, all'udienza fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen.; - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al d.m. n. 55 del 2014, per avere il Tribunale liquidato la somma di 900 euro per la fase decisionale, la quale non vi è stata, e, comunque, non potendo la parte civile interloquire in ordine all'accordo intercorso tra l'imputato e il pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo per i motivi di seguito illustrati. 2. In via preliminare, si osserva che, anche a seguito della legge n. 103 del 2017 - la quale ha rimodulato i confini della ricorribilità della sentenza di applicazione pena su richiesta -, deve ritenersi sussistente la possibilità di impugnare in sede di legittimità il capo della decisione che concerne la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in quanto il limitativo e tassativo catalogo dei vizi denunziabili, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferibile esclusivamente alle statuizioni che recepiscono il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato e non alle determinazioni ulteriori del giudicante, estranee alla piattaforma condivisa dalle parti, come quelle relative alla rifusione delle spese in favore della parte civile, oggetto di autonomo capo della sentenza (cfr., Sez. 3, n. 33445 del 01/07/2021, D., non mass.; Sez. 6, n. 21522 del 18/06/2020, Casella, non mass.; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286-02; Sez. 2, n. 39404 del 09/09/2019, Maliqi, non mass.; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28013 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225-01; Sez. 5, n. 57474 del 27/09/2018, Di brio, non mass.; Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, Calderan, Rv. 272342-01). 3. Ciò premesso, il primo motivo è infondato. E' ben vero che, come affermato dalla Sezioni Unite nel 2008, nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'IN, Rv. 241356). Le Sezioni Unite affermarono che il principio dinanzi enunciato "va esteso, per la stessa ratio, alle udienze fissate per l'applicazione della pena a norma dell'art. 464 cod. proc. pen. (a seguito di opposizione a decreto penale) e dell'art. 446, comma 1, ult. periodo, cod. proc. pen. e art. 458, comma 1, cod. proc. pen. (a seguito di decreto di giudizio immediato)". Sulla scia dell'insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza successiva ha ribadito che non è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma secondo, cod. proc. pen., ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Sez. 6, Sentenza n. 22512 del 24/05/2011, T., Rv. 250503), con la precisazione che la costituzione di parte civile illegittimamente intervenuta all'udienza fissata, nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen., costituendo inosservanza di una disposizione concernente l'intervento delle parti private nel giudizio, dà luogo ad una nullità assoluta di ordine generale, a regime c.d. intermedio, non rilevabile, né deducibile, dopo la sentenza di primo grado o, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 3176 del 10/10/2019, dep. 2020, F., Rv. 278023). 4. Il principio dinanzi indicato deve, tuttavia, essere rivisto alla luce delle modifiche normative introdotte dalla cd. riforma Cartabia, varata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge delega n. 134 del 2021. 3 In particolare, il novum normativo è rappresentato dall'art. 458-bis cod. proc. pen. che disciplina, in maniera espressa, la "richiesta di applicazione della pena" dopo che è stato emesso decreto di giudizio immediato. In particolare, diversamente da questo previsto dall'art. 447 cod. proc. pen., che regola la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari - norma presa a riferimento della Sezioni Unite D'IN -, il comma 1 dell'art. 458-bis cod. proc. pen. prevede espressamente che l'avviso di fissazione dell'udienza di applicazione della pena, richiesta a seguito dell'emissione di decreto di giudizio immediato, sia comunicato non solo al pubblico ministero, all'imputato e al difensore, ma anche alla persona offesa;
orbene, non vi è chi non veda che tale avviso acquista un significato se e nella misura in cui la persona può esercitare i diritti che le sono riconosciuti. Del resto, il decreto di giudizio immediato, unitamente alla richiesta del pubblico ministero, è notificata alla persona offesa, la quale, dunque, può già costituirsi parte civile fuori udienza, come è avvenuto nel caso in esame. Sarebbe perciò del tutto irragionevole che la persona offesa, costituitasi parte civile dopo aver ricevuto il decreto di giudizio immediato, non possa esercitare le proprie prerogative nell'udienza fissata ex art. 458-bis cod. proc. pen., della quale deve essere avvisata e nella quale l'accoglimento del patteggiamento non rappresenta un esito indefettibile in quanto, ove la richiesta fosse respinta, ai sensi dell'art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen. l'imputato può, nella stessa udienza, chiedere il giudizio abbreviato. 5. Una conclusione del genere, peraltro, si pone in linea con il principio, recentemente affermato dalla Sezioni Unite, secondo cui, in tema di Patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione (Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242). Pur affrontando una problematica diversa, e per di più alla luce del quadro normativo precedente alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, le Sezioni Unite hanno utilizzato argomentazioni che corroborano la tesi qui patrocinata. In primo luogo, le Sezioni Unite hanno valorizzato "la necessità della tutela del contraddittorio quale corollario del giusto processo" (par.
7.2. del Considerato in diritto"), viepiù considerando che, come detto, l'art. 458-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente che il contraddittorio sia esteso alla persona offesa, la quale deve essere avvisata dell'udienza deputata per la decisione sulla 4 richiesta di applicazione della pena;
del resto, come precisato dOle Sezioni Unite, "il probabile accoglimento della richiesta di pena concordata non fa divenire automaticamente inutile la costituzione vanificando la carenza di interesse della parte civile. Invero, l'interesse all'esercizio dell'azione civile nel processo penale è attuale fino al momento dell'eventuale ratifica dell'accordo sulla pena da parte del giudice". Le Sezioni Unite, inoltre, hanno fatto leva sulla "concorde opinione della dottrina circa il ruolo della parte civile non ridimensionabile a quello meramente petitorio della rifusione delle spese, bensì di compartecipe al contraddittorio, sebbene limitato alla valutazione dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen." (par. 7.5.). 6. Deve perciò affermarsi che è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata, ai sensi dell'art. 458.-bis cod. proc. pen., per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che è pertanto legittima la condanna dell'imputato, disposta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. 7. Il secondo motivo è fondato. Come chiarito delle Sezioni Unite, nella sentenza dinanzi indicata, in un passaggio motivazionale non massimato (cfr. par.
9.1.2. del Considerato in diritto), "l'art. 12, comma 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (disposizione non modificata dalla nuova normativa introdotta, a far data dal 23 ottobre 2022, con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in G.U. 8 ottobre 2022, n. 236, contenente il Regolamento recante modifiche al D.M., 10 marzo 2014, n. 55, in tema di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) non consente, in caso di patteggiamento, di liquidare alcuna somma a titolo di compenso per la fase istruttoria o dibattimentale né per la fase decisoria bensì solo somme relative allo studio della controversia e alla introduzione della stessa". Nel caso in esame, è perciò evidente che, nella determinazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, il g.i.p. - come emerge dal calcolo riportato nella motivazione della sentenza impugnata - ha liquidato, in maniera illegittima, la somma di 900 euro a titolo di discussione, evidentemente correlando tale voce alla fase decisoria, per la quale, invece, non essendo prevista nel patteggiamento, nulla è dovuto. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile limitatamente all'importo di euro 900 euro liquidato a titolo di discussione. La peculiarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile limitatamente all'importo di euro 900 euro liquidato a titolo di discussione. Rigetta il ricorso nel resto. Compensa le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile. Così deciso il 19/09/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NC NA RE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38513 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Perugia ha applicato a M.M. la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cu all'art. 609-bis cod. pen., condannando altresì l'imputato alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza sostenute dalla parte civile C.J. , liquidate in complessivi 2.400 euro, oltre accessori di legge. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che denunciano: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 78 e 79 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 447, 448, 523, 541 cod. proc. pen., per avere il Tribunale condannato l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, la quale non avrebbe potuto presenziare, né intervenire, all'udienza fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen.; - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al d.m. n. 55 del 2014, per avere il Tribunale liquidato la somma di 900 euro per la fase decisionale, la quale non vi è stata, e, comunque, non potendo la parte civile interloquire in ordine all'accordo intercorso tra l'imputato e il pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo per i motivi di seguito illustrati. 2. In via preliminare, si osserva che, anche a seguito della legge n. 103 del 2017 - la quale ha rimodulato i confini della ricorribilità della sentenza di applicazione pena su richiesta -, deve ritenersi sussistente la possibilità di impugnare in sede di legittimità il capo della decisione che concerne la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in quanto il limitativo e tassativo catalogo dei vizi denunziabili, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferibile esclusivamente alle statuizioni che recepiscono il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato e non alle determinazioni ulteriori del giudicante, estranee alla piattaforma condivisa dalle parti, come quelle relative alla rifusione delle spese in favore della parte civile, oggetto di autonomo capo della sentenza (cfr., Sez. 3, n. 33445 del 01/07/2021, D., non mass.; Sez. 6, n. 21522 del 18/06/2020, Casella, non mass.; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286-02; Sez. 2, n. 39404 del 09/09/2019, Maliqi, non mass.; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28013 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225-01; Sez. 5, n. 57474 del 27/09/2018, Di brio, non mass.; Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, Calderan, Rv. 272342-01). 3. Ciò premesso, il primo motivo è infondato. E' ben vero che, come affermato dalla Sezioni Unite nel 2008, nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'IN, Rv. 241356). Le Sezioni Unite affermarono che il principio dinanzi enunciato "va esteso, per la stessa ratio, alle udienze fissate per l'applicazione della pena a norma dell'art. 464 cod. proc. pen. (a seguito di opposizione a decreto penale) e dell'art. 446, comma 1, ult. periodo, cod. proc. pen. e art. 458, comma 1, cod. proc. pen. (a seguito di decreto di giudizio immediato)". Sulla scia dell'insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza successiva ha ribadito che non è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma secondo, cod. proc. pen., ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Sez. 6, Sentenza n. 22512 del 24/05/2011, T., Rv. 250503), con la precisazione che la costituzione di parte civile illegittimamente intervenuta all'udienza fissata, nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen., costituendo inosservanza di una disposizione concernente l'intervento delle parti private nel giudizio, dà luogo ad una nullità assoluta di ordine generale, a regime c.d. intermedio, non rilevabile, né deducibile, dopo la sentenza di primo grado o, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 3176 del 10/10/2019, dep. 2020, F., Rv. 278023). 4. Il principio dinanzi indicato deve, tuttavia, essere rivisto alla luce delle modifiche normative introdotte dalla cd. riforma Cartabia, varata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge delega n. 134 del 2021. 3 In particolare, il novum normativo è rappresentato dall'art. 458-bis cod. proc. pen. che disciplina, in maniera espressa, la "richiesta di applicazione della pena" dopo che è stato emesso decreto di giudizio immediato. In particolare, diversamente da questo previsto dall'art. 447 cod. proc. pen., che regola la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari - norma presa a riferimento della Sezioni Unite D'IN -, il comma 1 dell'art. 458-bis cod. proc. pen. prevede espressamente che l'avviso di fissazione dell'udienza di applicazione della pena, richiesta a seguito dell'emissione di decreto di giudizio immediato, sia comunicato non solo al pubblico ministero, all'imputato e al difensore, ma anche alla persona offesa;
orbene, non vi è chi non veda che tale avviso acquista un significato se e nella misura in cui la persona può esercitare i diritti che le sono riconosciuti. Del resto, il decreto di giudizio immediato, unitamente alla richiesta del pubblico ministero, è notificata alla persona offesa, la quale, dunque, può già costituirsi parte civile fuori udienza, come è avvenuto nel caso in esame. Sarebbe perciò del tutto irragionevole che la persona offesa, costituitasi parte civile dopo aver ricevuto il decreto di giudizio immediato, non possa esercitare le proprie prerogative nell'udienza fissata ex art. 458-bis cod. proc. pen., della quale deve essere avvisata e nella quale l'accoglimento del patteggiamento non rappresenta un esito indefettibile in quanto, ove la richiesta fosse respinta, ai sensi dell'art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen. l'imputato può, nella stessa udienza, chiedere il giudizio abbreviato. 5. Una conclusione del genere, peraltro, si pone in linea con il principio, recentemente affermato dalla Sezioni Unite, secondo cui, in tema di Patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione (Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242). Pur affrontando una problematica diversa, e per di più alla luce del quadro normativo precedente alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, le Sezioni Unite hanno utilizzato argomentazioni che corroborano la tesi qui patrocinata. In primo luogo, le Sezioni Unite hanno valorizzato "la necessità della tutela del contraddittorio quale corollario del giusto processo" (par.
7.2. del Considerato in diritto"), viepiù considerando che, come detto, l'art. 458-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente che il contraddittorio sia esteso alla persona offesa, la quale deve essere avvisata dell'udienza deputata per la decisione sulla 4 richiesta di applicazione della pena;
del resto, come precisato dOle Sezioni Unite, "il probabile accoglimento della richiesta di pena concordata non fa divenire automaticamente inutile la costituzione vanificando la carenza di interesse della parte civile. Invero, l'interesse all'esercizio dell'azione civile nel processo penale è attuale fino al momento dell'eventuale ratifica dell'accordo sulla pena da parte del giudice". Le Sezioni Unite, inoltre, hanno fatto leva sulla "concorde opinione della dottrina circa il ruolo della parte civile non ridimensionabile a quello meramente petitorio della rifusione delle spese, bensì di compartecipe al contraddittorio, sebbene limitato alla valutazione dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen." (par. 7.5.). 6. Deve perciò affermarsi che è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata, ai sensi dell'art. 458.-bis cod. proc. pen., per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che è pertanto legittima la condanna dell'imputato, disposta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. 7. Il secondo motivo è fondato. Come chiarito delle Sezioni Unite, nella sentenza dinanzi indicata, in un passaggio motivazionale non massimato (cfr. par.
9.1.2. del Considerato in diritto), "l'art. 12, comma 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (disposizione non modificata dalla nuova normativa introdotta, a far data dal 23 ottobre 2022, con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in G.U. 8 ottobre 2022, n. 236, contenente il Regolamento recante modifiche al D.M., 10 marzo 2014, n. 55, in tema di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) non consente, in caso di patteggiamento, di liquidare alcuna somma a titolo di compenso per la fase istruttoria o dibattimentale né per la fase decisoria bensì solo somme relative allo studio della controversia e alla introduzione della stessa". Nel caso in esame, è perciò evidente che, nella determinazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, il g.i.p. - come emerge dal calcolo riportato nella motivazione della sentenza impugnata - ha liquidato, in maniera illegittima, la somma di 900 euro a titolo di discussione, evidentemente correlando tale voce alla fase decisoria, per la quale, invece, non essendo prevista nel patteggiamento, nulla è dovuto. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile limitatamente all'importo di euro 900 euro liquidato a titolo di discussione. La peculiarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile limitatamente all'importo di euro 900 euro liquidato a titolo di discussione. Rigetta il ricorso nel resto. Compensa le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile. Così deciso il 19/09/2024.