TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1049/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in San Costantino Calabro, Contrada Carlizzi, snc, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grande (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Brindisi, via Tito Minniti, n. 22/d, presso lo studio dell'avv. Marina Marino (PEC: , che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. CP_ E Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo (PEC: avv. rioloòpostacert. gov. ) e Email_3
Gianfranco Esposito (PEC: t) che congiuntamente e Email_5 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
1 RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202400001244000, notificata il 27.03.2024, emesso sull'autovettura in comproprietà targato EZ616Ak e cui è sotteso l'avviso di addebito n. 43920200000111861000, riferito all'indennità di malattia dell'anno 2008. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito suddetto e, in ogni caso, l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) In via preliminare:
SOPSPENDERE in via d'urgenza, ed inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'impugnato preavviso di fermo, stante la fondatezza dei motivi di opposizione, e l'evidente pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente dal fermo amministrativo dell'autoveicolo di sua proprietà, preannunciato con la comunicazione n. 13980202400001244000. b) Nel merito - Si chiede, previo accoglimento dei motivi proposti, l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto di ricorso, nonché del preavviso di fermo amministrativo ad esso correlato, e di seguito elencati: - Avviso di addebito n°
43920200000111861000 relativo alla revoca dell'indennità di malattia(interessi e sanzioni comprese) riferito all'anno 2008, per un importo di € 341,03; - Preavviso di fermo amministrativo n.
13980202400001244000. -Si chiede, infine, la condanna dei resistenti al pagamento delle spese processuali, competenze ed onorari da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore, che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando le CP_3 CP_2 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2 2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria riportata dalla comunicazione di fermo amministrativo impugnato in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare la legittimità dell'apposizione del fermo amministrativo da parte del Concessionario, il quale ha agito ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.
4. Le doglianze, a riguardo, della ricorrente, pertanto, non possono trovare rilievo perché spetterebbe al comproprietario non debitore proporre opposizione al fermo suddetto.
5. Relativamente all'eccezione di prescrizione: deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
5.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera
a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio
3 comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
6. L'Ente previdenziale ha documentato di aver validamente eseguito la notifica dell'avviso di addebito sotteso alla richiesta di pagamento impugnata in via principale, nei confronti della ricorrente, il 30.12.2020.
7. Pertanto, dalla data di notifica dell'avviso di addebito (30.12.2020) a quella di notifica della comunicazione di fermo, oggetto di contestazione (27.03.2024) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
8. Per tale ragione, nessuna estinzione del credito può rinvenirsi nel caso di specie.
9. Per le ragioni fin qui espresse, il ricorso deve essere rigettato.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 21/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in San Costantino Calabro, Contrada Carlizzi, snc, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grande (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Brindisi, via Tito Minniti, n. 22/d, presso lo studio dell'avv. Marina Marino (PEC: , che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. CP_ E Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo (PEC: avv. rioloòpostacert. gov. ) e Email_3
Gianfranco Esposito (PEC: t) che congiuntamente e Email_5 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
1 RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202400001244000, notificata il 27.03.2024, emesso sull'autovettura in comproprietà targato EZ616Ak e cui è sotteso l'avviso di addebito n. 43920200000111861000, riferito all'indennità di malattia dell'anno 2008. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito suddetto e, in ogni caso, l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) In via preliminare:
SOPSPENDERE in via d'urgenza, ed inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'impugnato preavviso di fermo, stante la fondatezza dei motivi di opposizione, e l'evidente pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente dal fermo amministrativo dell'autoveicolo di sua proprietà, preannunciato con la comunicazione n. 13980202400001244000. b) Nel merito - Si chiede, previo accoglimento dei motivi proposti, l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto di ricorso, nonché del preavviso di fermo amministrativo ad esso correlato, e di seguito elencati: - Avviso di addebito n°
43920200000111861000 relativo alla revoca dell'indennità di malattia(interessi e sanzioni comprese) riferito all'anno 2008, per un importo di € 341,03; - Preavviso di fermo amministrativo n.
13980202400001244000. -Si chiede, infine, la condanna dei resistenti al pagamento delle spese processuali, competenze ed onorari da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore, che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando le CP_3 CP_2 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2 2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria riportata dalla comunicazione di fermo amministrativo impugnato in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare la legittimità dell'apposizione del fermo amministrativo da parte del Concessionario, il quale ha agito ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.
4. Le doglianze, a riguardo, della ricorrente, pertanto, non possono trovare rilievo perché spetterebbe al comproprietario non debitore proporre opposizione al fermo suddetto.
5. Relativamente all'eccezione di prescrizione: deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
5.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera
a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio
3 comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
6. L'Ente previdenziale ha documentato di aver validamente eseguito la notifica dell'avviso di addebito sotteso alla richiesta di pagamento impugnata in via principale, nei confronti della ricorrente, il 30.12.2020.
7. Pertanto, dalla data di notifica dell'avviso di addebito (30.12.2020) a quella di notifica della comunicazione di fermo, oggetto di contestazione (27.03.2024) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
8. Per tale ragione, nessuna estinzione del credito può rinvenirsi nel caso di specie.
9. Per le ragioni fin qui espresse, il ricorso deve essere rigettato.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 21/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4