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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 28/03/2025 promossa da:
quale titolare della ditta individuale Punto Color di , Parte_1 Parte_1
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. M De Laurentiis
Ricorrente
C O N T R O
-D rappresentato e difeso, con procura in atti, dall'Avv. F. Cursano e Controparte_1
L. Alemanno
Resistente
Oggetto: Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 612/2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/11/2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2022 con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 5.725,98 di cui
€ 3.258,00 a titolo di saldo retribuzione per il mese di maggio 2022 ed € 2.467,98 a titolo di trattamento di fine rapporto.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'inesistenza di ogni pretesa creditoria relativa alla mensilità di maggio 2022, in quanto il lavoratore “dopo la prima decade del mese di maggio si è sostanzialmente ed effettivamente assentato dal posto di lavoro” sicché
“richiedere somme così ingenti per una mensilità non terminata e per cui si riceveva la somma di € 500,00 superiore anche al periodo effettivamente lavorato per il mese di maggio è sintomo solo di un'acredine..”.
Soggiungeva che parte opposta aveva illegittimamente posto in essere una condotta sleale volta allo sviamento della clientela e che da tale condotta aveva subìto un danno
1 patrimoniale, consistente in un calo di fatturato, di cui invocava il risarcimento in via equitativa.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva parte opposta che contestava gli avversi assunti, evidenziando – quanto all' eccezione di compensazione - non solo l'infondatezza della pretesa ma anche l'irritualità della domanda non suffragata neppure da una quantificazione presuntiva del danno.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte alle spese e competenze di lite.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto per la somma di €. 5.725,98 di cui € 3.258,00 a titolo di saldo retribuzione per il mese di maggio 2022 ed € 2.467,98 a titolo di trattamento di fine rapporto.
L'importo ingiunto risulta correttamente calcolato sulla scorta del CUD 2022 e dei dati retributivi indicati nell'estratto conto previdenziale (stante la mancata consegna e l'omessa produzione del prospetto paga di chiusura del rapporto, recante anche la retribuzione maturata per la mensilità in contestazione) al netto dell'acconto pacificamente corrisposto (nella misura incontestata di € 500,00) a titolo di retribuzione dovuta per il mese di maggio 2022.
D'altronde l'opponente non ha formulato alcuna contestazione in ordine alla quantificazione degli importi oggetto di ingiunzione, sì come effettuata in sede monitoria.
Ciò posto, si osserva che, secondo gli assunti attorei, il lavoratore, dopo la prima decade di maggio 2022, si sarebbe assentato dal posto di lavoro, avrebbe intrattenuto rapporti con altra ditta operante nel medesimo settore, sviando clientela e fornitori ed avrebbe utilizzato il mezzo aziendale anche per rientrare presso la propria residenza.
Tali circostanze – all'esito dell'espletata istruttoria- non hanno trovato alcun tipo di riscontro probatorio.
Ed invero, il teste ha riferito quanto segue: “conosco Testimone_1 Parte_1
in quanto mi reco per lavoro in sede, sono il suo consulente direzionale. Nulla so sulle circostanze 1 e 2 del ricorso” (attinenti agli asseriti rapporti di collaborazione intrattenuti dal lavoratore con altre ditte in Provincia di Lecce e lo sviamento di clientela).
2 L'ulteriore teste addotto dall'opponente, , ha dichiarato che “…dopo la Testimone_2
cessazione del rapporto di lavoro con la Punto color, di cui non so riferire il periodo esatto, il ha iniziato a lavorare per una ditta di Avetrana di pezzi di ricambio di Pt_2
autoveicoli. Ricordo che in occasione delle ultime volte in cui venne il CP_2
presso la mia autocarrozzeria per regolare dei miei “sospesi di pagamento”
[...]
verso la Punto color di mi ha riferito di lavorare per un'altra azienda di ricambio Pt_1 di Avetrana, per quanto riferitomi dallo stesso . Al momento non ricordo il CP_2 periodo, ma preciso che il mi disse che non lavorava più per ”. CP_2 Parte_1
Con specifico riferimento poi all'asserito utilizzo improprio del furgone aziendale da parte del lavoratore, il teste ha riferito: “non ricordo esattamente le date ma Tes_1
ogni volta che mi sono recato presso la sede della Punto Color di sera ho sentito che il
diceva al Modeo che rientrava a casa e lo vedevo prendere il furgone aziendale CP_2
per tornare a casa. Non so quale fosse la casa. Tanto è successo circa un paio di anni fa ed in due occasioni. Non so se al di fuori di quanto sopra riferito il utilizzasse CP_2 per altri scopi privati il furgone. Conosco il poiché lui stesso mi chiese una CP_2 consulenza per un prestito al consumo per l'acquisto di un'autovettura nuova. Null'altro so riferire circa l'addebito del carburante per il furgone. Non so dire esattamente in che periodo il ha lavorato per la Punto color”. Pt_2
Di contro, il teste di parte opposta, ha dichiarato che il lavoratore, dal Testimone_3
lunedì al venerdì, non rientrava presso la propria abitazione sita in GI (ove lo incontrava solo nel fine settimana) in quanto era solito pernottare a Sava, presso la residenza dei propri genitori.
E' evidente che il contributo orale fornito dai testi indicati dall'opponente è inidoneo a provare sia l'asserita assenza ingiustificata che si sarebbe verificata “dopo la prima decade del mese di maggio” (circostanza peraltro mai contestata al lavoratore), sia l'eccepito uso improprio del furgone, sia la dedotta condotta sleale posta in essere dal lavoratore (ferma restando l'assenza di qualsivoglia elemento, anche solo presuntivo, che possa indurre a ricondurre, in termini di causalità, il calo di fatturato alla suddetta condotta, in ogni caso non provata nella sua materialità).
Né a differenti conclusioni può indurre la documentazione prodotta unitamente al ricorso, inidonea a dimostrare sia l'esistenza di un danno addebitabile al lavoratore sia l'uso del furgone per finalità estranee all'espletamento dell'attività lavorativa.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
3 La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_2
rigetta il ricorso;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2600,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dell'opposto per dichiarato anticipo.
Brindisi, 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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