Articolo 11 della Legge 10 settembre 1960, n. 962
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 settembre 1960
Art. 11.
L' articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti".
Entrata in vigore il 13 settembre 1960