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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 43/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PELLACANI DANIELE, elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio del difensore in VIA ROMA N. 8, CORREGGIO;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. FERRARI BARBARA, elettivamente domiciliato CP_2 presso lo studio del difensore in CORSO MAZZINI N. 9, CORREGGIO;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno così precisato le conclusioni:
“ Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così decidere:
a. dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
autorizzandoli a vivere separati uniformando i loro comportamenti, in modo da non recarsi pregiudizio morale e patrimoniale nel rispetto dei reciproci diritti e doveri che ancora loro impone il matrimonio, nonostante la separazione;
i loro comportamenti devono essere pagina 1 di 5 improntati, inoltre e soprattutto, al rispetto più fermo ed intransigente, per la salute fisica e Pers psichica delle figlie minorenni Per_1
b. ordinare al Comune di Correggio (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi in prima udienza: 27 marzo 2025;
c. le figlie minorenni e affidate ad entrambi i genitori secondo le Per_3 Persona_4 regole dell'affido condiviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., con residenza anagrafica presso la madre. Entrambi i genitori cureranno la crescita, l'educazione e la formazione culturale delle figlie fermo il rispetto delle preferenze manifestate dalle stesse e restano salvi i diritti di compartecipazione educativa di entrambi i genitori. I genitori si obbligano a continuare a provvedere all'educazione delle figlie, a garantire a queste un'istruzione consona alle capacità ed all'indole dimostrate ed ogni altra attività educativa extrascolastica verso la quale le stesse dimostrino un particolare interesse;
Pers d. collocazione abitativa prevalente delle figlie minorenni e presso la Persona_4 residenza della madre, con diritto di visita e permanenza presso il padre tutti i lunedì di ogni settimana fino al mattino successivo allorché le riaccompagnerà a scuola e, a settimane alterne, nelle giornate di sabato e domenica fino alle 11:00 del mattino e nel pomeriggio dalle
15:00 alle 18:00 allorché la madre le andrà a ritirare;
Pers e. quanto alle festività natalizie e pasquali le figlie e potranno trascorre il Persona_4
giorno di Natale e il giorno di Pasqua alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il padre, con alternanza dei giorni festivi consecutivi;
f. nel periodo estivo le figlie potranno stare con il padre per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio, ogni genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di vacanza;
g. la casa coniugale, sita a Correggio (RE) Via S. Carletti n. 2/B, assegnata a CP_1 che provvederà a volturale il contratto di locazione così come le utenze tutte ed ove l'abiterà insieme alle figlie e Per_3 Persona_4
h. stabilire che il padre contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie CP_2 versando mensilmente ed anticipatamente, entro il giorno 15, la somma di € 500,00 sul conto corrente di , somma da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT;
CP_1
pagina 2 di 5 i. stabilire che saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge le spese straordinarie affrontate dalle figlie e minorenni e non economicamente autosufficienti, con Per_3 Persona_4 versamenti a mani del genitore che vi ha provveduto non oltre il giorno 30 di ogni mese, secondo lo schema e le modalità del Protocollo del Tribunale di
Reggio Emilia per le cause in materia di famiglia del 12/6/2023;
j. entrambe le parti si impegnano a detrarre e/o dedurre fiscalmente nelle rispettive dichiarazioni dei redditi e/o altre dichiarazioni fiscali equipollenti le spese dagli stessi sostenuti per le figlie, nella misura del 50% ciascuno, salva diversa disposizione di legge;
Perso k. l'assegno unico per il nucleo famigliare – se dovuto, verrà percepito al 50% tra le parti in causa;
l. e si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio l'uno nei CP_1 CP_2 confronti dell'altro nonché si obbligano reciprocamente a concedere autorizzazione e assenso Pers sia al rilascio che al rinnovo delle carte di identità per le figlie minorenni e Persona_4
m. dichiarare i coniugi attualmente economicamente autosufficienti, di avere già provveduto alla divisione dei beni comuni e di nulla più aver a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per tale titolo;
n. dichiarare compensate integralmente le spese di lite tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2025, , premesso di aver contratto matrimonio con CP_1
Pers e che dall'unione erano nate le figlie (nata il [...]) e (nata il CP_2 Per_1
17/10/2021), conveniva in giudizio il marito per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge, chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, una regolamentazione dei diritti di visita del padre, e domandava di porre a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento delle figlie di €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente CP_2
All'udienza di comparizione dei coniugi del 27/03/2025 venivano sentiti i coniugi, ed a scioglimento della riserva, il giudice relatore, con ordinanza del 27/03/2025, adottava ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- autorizzava i coniugi a vivere separati;
pagina 3 di 5 - disponeva l'affido condiviso delle figlie minori ai genitori con residenza stabile presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, con facoltà del padre di tenerle con sé nella giornata di lunedì di ogni settimana fino al mattino successivo e, a settimane alterne, nelle giornate di sabato e di domenica fino alle 11:00 del mattino e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00; nel periodo estivo le figlie sarebbero state con il padre per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, sette giorni durante le vacanze natalizie e quattro giorni durante quelle pasquali, alternandosi le singole festività tra i genitori di anno in anno;
ferma in ogni caso la facoltà dei genitori di raggiungere diversi accordi in ordine alla suindicata calendarizzazione;
- poneva a carico di l'obbligo di versare alla moglie, quale contributo al mantenimento CP_2 della prole, la somma di 500,00 euro al mese e di partecipare alle spese straordinarie, individuate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 50%.
Veniva infine fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il 12/06/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Le parti formulavano le conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
All'udienza del 12/06/2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo resa evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza di comparizione del
27/03/2025, sia dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, le quali riconoscono l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, ed in particolar modo le statuizioni riguardanti le due figlie minori, il Collegio ritiene di potere accogliere le conclusioni congiunte formulate dalle parti, così come in epigrafe trascritte, risultando esse conformi agli interessi morali e materiali della prole.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in CP_2 CP_1 matrimonio in data 07/09/2021 a Correggio (RE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Correggio al N. 41, Parte 1, Anno 2021.
pagina 4 di 5 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Correggio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Regola i provvedimenti accessori della separazione in conformità alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
4) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
20 giugno 2025
Il Presidente estensore
Damiano Dazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 43/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PELLACANI DANIELE, elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio del difensore in VIA ROMA N. 8, CORREGGIO;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. FERRARI BARBARA, elettivamente domiciliato CP_2 presso lo studio del difensore in CORSO MAZZINI N. 9, CORREGGIO;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno così precisato le conclusioni:
“ Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così decidere:
a. dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
autorizzandoli a vivere separati uniformando i loro comportamenti, in modo da non recarsi pregiudizio morale e patrimoniale nel rispetto dei reciproci diritti e doveri che ancora loro impone il matrimonio, nonostante la separazione;
i loro comportamenti devono essere pagina 1 di 5 improntati, inoltre e soprattutto, al rispetto più fermo ed intransigente, per la salute fisica e Pers psichica delle figlie minorenni Per_1
b. ordinare al Comune di Correggio (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi in prima udienza: 27 marzo 2025;
c. le figlie minorenni e affidate ad entrambi i genitori secondo le Per_3 Persona_4 regole dell'affido condiviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., con residenza anagrafica presso la madre. Entrambi i genitori cureranno la crescita, l'educazione e la formazione culturale delle figlie fermo il rispetto delle preferenze manifestate dalle stesse e restano salvi i diritti di compartecipazione educativa di entrambi i genitori. I genitori si obbligano a continuare a provvedere all'educazione delle figlie, a garantire a queste un'istruzione consona alle capacità ed all'indole dimostrate ed ogni altra attività educativa extrascolastica verso la quale le stesse dimostrino un particolare interesse;
Pers d. collocazione abitativa prevalente delle figlie minorenni e presso la Persona_4 residenza della madre, con diritto di visita e permanenza presso il padre tutti i lunedì di ogni settimana fino al mattino successivo allorché le riaccompagnerà a scuola e, a settimane alterne, nelle giornate di sabato e domenica fino alle 11:00 del mattino e nel pomeriggio dalle
15:00 alle 18:00 allorché la madre le andrà a ritirare;
Pers e. quanto alle festività natalizie e pasquali le figlie e potranno trascorre il Persona_4
giorno di Natale e il giorno di Pasqua alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il padre, con alternanza dei giorni festivi consecutivi;
f. nel periodo estivo le figlie potranno stare con il padre per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio, ogni genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di vacanza;
g. la casa coniugale, sita a Correggio (RE) Via S. Carletti n. 2/B, assegnata a CP_1 che provvederà a volturale il contratto di locazione così come le utenze tutte ed ove l'abiterà insieme alle figlie e Per_3 Persona_4
h. stabilire che il padre contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie CP_2 versando mensilmente ed anticipatamente, entro il giorno 15, la somma di € 500,00 sul conto corrente di , somma da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT;
CP_1
pagina 2 di 5 i. stabilire che saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge le spese straordinarie affrontate dalle figlie e minorenni e non economicamente autosufficienti, con Per_3 Persona_4 versamenti a mani del genitore che vi ha provveduto non oltre il giorno 30 di ogni mese, secondo lo schema e le modalità del Protocollo del Tribunale di
Reggio Emilia per le cause in materia di famiglia del 12/6/2023;
j. entrambe le parti si impegnano a detrarre e/o dedurre fiscalmente nelle rispettive dichiarazioni dei redditi e/o altre dichiarazioni fiscali equipollenti le spese dagli stessi sostenuti per le figlie, nella misura del 50% ciascuno, salva diversa disposizione di legge;
Perso k. l'assegno unico per il nucleo famigliare – se dovuto, verrà percepito al 50% tra le parti in causa;
l. e si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio l'uno nei CP_1 CP_2 confronti dell'altro nonché si obbligano reciprocamente a concedere autorizzazione e assenso Pers sia al rilascio che al rinnovo delle carte di identità per le figlie minorenni e Persona_4
m. dichiarare i coniugi attualmente economicamente autosufficienti, di avere già provveduto alla divisione dei beni comuni e di nulla più aver a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per tale titolo;
n. dichiarare compensate integralmente le spese di lite tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2025, , premesso di aver contratto matrimonio con CP_1
Pers e che dall'unione erano nate le figlie (nata il [...]) e (nata il CP_2 Per_1
17/10/2021), conveniva in giudizio il marito per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge, chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, una regolamentazione dei diritti di visita del padre, e domandava di porre a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento delle figlie di €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente CP_2
All'udienza di comparizione dei coniugi del 27/03/2025 venivano sentiti i coniugi, ed a scioglimento della riserva, il giudice relatore, con ordinanza del 27/03/2025, adottava ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- autorizzava i coniugi a vivere separati;
pagina 3 di 5 - disponeva l'affido condiviso delle figlie minori ai genitori con residenza stabile presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, con facoltà del padre di tenerle con sé nella giornata di lunedì di ogni settimana fino al mattino successivo e, a settimane alterne, nelle giornate di sabato e di domenica fino alle 11:00 del mattino e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00; nel periodo estivo le figlie sarebbero state con il padre per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, sette giorni durante le vacanze natalizie e quattro giorni durante quelle pasquali, alternandosi le singole festività tra i genitori di anno in anno;
ferma in ogni caso la facoltà dei genitori di raggiungere diversi accordi in ordine alla suindicata calendarizzazione;
- poneva a carico di l'obbligo di versare alla moglie, quale contributo al mantenimento CP_2 della prole, la somma di 500,00 euro al mese e di partecipare alle spese straordinarie, individuate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 50%.
Veniva infine fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il 12/06/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Le parti formulavano le conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
All'udienza del 12/06/2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo resa evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza di comparizione del
27/03/2025, sia dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, le quali riconoscono l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, ed in particolar modo le statuizioni riguardanti le due figlie minori, il Collegio ritiene di potere accogliere le conclusioni congiunte formulate dalle parti, così come in epigrafe trascritte, risultando esse conformi agli interessi morali e materiali della prole.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in CP_2 CP_1 matrimonio in data 07/09/2021 a Correggio (RE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Correggio al N. 41, Parte 1, Anno 2021.
pagina 4 di 5 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Correggio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Regola i provvedimenti accessori della separazione in conformità alle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
4) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
20 giugno 2025
Il Presidente estensore
Damiano Dazzi
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