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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
SI LV AZ, Presidente
ALLEGRETTA FR PE, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1176/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0090205F24010037840 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2818/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: assente.
Resistente: il rappresentante del Consorzio si riporta a quanto controdedotto ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 6.05.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando il sollecito di pagamento notificato da Creset S.p.A. per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, già Consorzio di Bonifica Ugento e li Foggi, relativo a contributi consortili per l'anno 2020, per un importo totale di 5.685,83 euro.
L'atto di impugnazione contestava la legittimità della pretesa tributaria, articolando le proprie argomentazioni su una serie di motivi.
Il primo motivo denunciava la violazione degli articoli 860 del codice civile e 10 del R.D. n. 215 del 1933, sostenendo che l'obbligo contributivo presupponeva un vantaggio diretto e specifico per l'immobile derivante dalle opere di bonifica, vantaggio che nel caso concreto risultava inesistente poiché il fondo non aveva mai tratto beneficio dalle attività consortili, né aveva registrato incrementi di valore.
Il ricorrente impugnava specificamente il piano di classifica, affermando che non prevedeva interventi a vantaggio dei suoi fondi e che, in base a precedenti sentenze, il Consorzio non aveva svolto attività di manutenzione significative dopo il 2011, lasciando le opere idrauliche in stato di degrado.
Il secondo motivo evidenziava la violazione dell'articolo 7 della legge 212 del 2000 e dell'articolo 3 della legge 241 del 1990, per difetto di motivazione dell'avviso di pagamento, il quale non chiariva gli elementi giustificativi dell'imposizione, né le opere specifiche da cui sarebbe derivato il beneficio, né lo sviluppo del calcolo dell'importo, apparso peraltro sproporzionato e non rapportabile ai costi reali delle opere.
Il terzo motivo lamentava la violazione dell'articolo 53 della Costituzione, del combinato disposto dell'articolo
10 del R.D. 215/1933 e dell'articolo 860 c.c., in quanto l'importo richiesto era eccessivo e incompatibile con la capacità contributiva di un'azienda agricola colpita dalla crisi del settore, ledendo i principi di proporzionalità
e di progressività dell'imposizione tributaria.
Il quarto motivo, infine, invocava la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs.
546 del 1992, come introdotto dalla legge di riforma del processo tributario n. 130 del 2022, sostenendo che la nuova normativa aveva eliminato la presunzione di vantaggiosità a favore del Consorzio e che l'onere della prova circa l'esistenza del beneficio fondiario diretto e specifico gravasse interamente sull'ente impositore.
Il ricorrente concludeva chiedendo alla Corte Tributaria di primo grado di Bari l'annullamento del sollecito di pagamento per illegittimità e infondatezza del presupposto impositivo, con la condanna del Consorzio alle spese legali.
Nelle proprie controdeduzioni, il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, costituendosi parte resistente, confutava punto per punto le argomentazioni del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Previo deposito di documenti, all'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
La natura del contributo consortile di bonifica, come delineato dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, è quella di un prelievo tributario a carattere reale, il cui presupposto oggettivo si fonda puramente e semplicemente sull'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e sulla presunzione di un beneficio, diretto e specifico o potenziale, derivante dall'attività dell'ente.
La legittimità della pretesa contributiva del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia nel caso in esame trova solido fondamento nella puntuale osservanza dell'iter normativo previsto per fondare l'imposizione, a partire dall'approvazione del Piano di Classifica con delibera della Giunta Regionale n. 1149 del 18 giugno 2013, strumento tecnico fondamentale che individua i benefici e determina i coefficienti per il calcolo del contributo.
Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'approvazione del Piano Generale di Bonifica, pur essendo avvenuta successivamente con delibera n. 624 del 6 agosto 2024, non è elemento determinante ai fini impositivi, come chiarito dalla norma transitoria di cui all'art. 42 della L.R. n. 4 del 2012, la quale espressamente stabilisce che in fase di prima applicazione i Piani di Classifica conservano piena legittimità anche in assenza del piano generale, salvo successivi adeguamenti.
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e delle Commissioni Tributarie regionali ha ripetutamente affermato che l'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e nel Piano di Classifica approvato dall'autorità regionale fa sorgere una presunzione iuris tantum dell'esistenza del beneficio, spostando l'onere della prova contraria sul contribuente che intenda disconoscere il debito.
Il ricorrente, lamentando una generica assenza di benefici per i propri fondi, non ha adempiuto a tale onere probatorio, limitandosi ad affermazioni apodittiche e a un esame visivo dei luoghi privo di riscontri specifici, mentre il Consorzio ha abbondantemente fornito prova delle attività svolte attraverso la produzione della consulenza tecnica del dottor Nominativo_2, degli elenchi dei lavori eseguiti e delle delibere che attestano la pianificazione e realizzazione degli interventi.
La consulenza tecnica depositata dal Consorzio dimostra analiticamente come i fondi del ricorrente ricadano nel reticolo idrografico dei sotto-bacini "Identificativo_1" e "Identificativo_2" e nel distretto irriguo Identificativo_3", traendo un beneficio diretto e specifico di difesa idraulica e di disponibilità irrigua, che si traduce in una qualità del fondo e in un incremento del suo valore, indipendentemente dalla volontà immediata di utilizzo del servizio.
Riguardo alla presunta violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 per difetto di motivazione, si deve osservare che l'avviso di pagamento e il sollecito, in quanto atti di fase spontanea, non sono tenuti a contenere l'esaustiva motivazione propria degli atti esecutivi, essendo sufficiente il riferimento al Piano di Classifica regolarmente approvato, come confermato dalla giurisprudenza che ha ritenuto soddisfatto l'obbligo motivazionale attraverso il richiamo per relationem agli atti generali. La determinazione dell'importo del contributo non è arbitraria, ma scaturisce dall'applicazione della formula algebrica contenuta nel Piano di Classifica, il quale definisce gli indici tecnici ed economici per la quantificazione del beneficio, come espressamente riconosciuto dalla sentenza n. 2790/16 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
L'eccezione sollevata dal ricorrente circa la violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione si rivela infondata, poiché la giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione ha qualificato il contributo di bonifica come un tributo di scopo, la cui legittimità non è condizionata da un rapporto sinallagmatico tra prestazione e beneficio immediatamente percepito, bensì dalla potenzialità del beneficio stesso e dalla funzione di miglioramento generale del territorio, che si riflette sul valore dei singoli fondi.
La situazione di crisi del settore agricolo, per quanto rilevante sul piano socio-economico, non incide sul presupposto giuridico del tributo, il quale trova la sua giustificazione nella normativa speciale che istituisce l'onere reale a carico degli immobili compresi nel comprensorio, a prescindere dalle condizioni reddituali del proprietario.
Infine, la questione relativa all'onere della prova, radicalmente riproposta dal ricorrente in virtù della novella introdotta dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, non coglie parimenti nel segno.
La nuova disciplina, pur imponendo in via generale all'amministrazione di provare le violazioni contestate, non elimina le presunzioni legali specificamente previste da leggi speciali, come quelle operate dal sistema dei contributi consortili in presenza di un Piano di Classifica approvato. La giurisprudenza di legittimità, anche successiva alla riforma, ha continuato a confermare il principio per cui, in presenza di tale piano, sussiste la presunzione del beneficio a favore del Consorzio, restando in capo al contribuente l'onere della prova contraria.
Pertanto, il Consorzio, avendo documentalmente dimostrato l'approvazione del Piano di Classifica,
l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e avendo per di più fornito ampia prova tecnica dei benefici e delle opere realizzate, ha ottemperato a ogni eventuale onere probatorio, mentre il ricorrente non ha prodotto alcuna prova idonea e specifica a inficiare la presunzione legale o a dimostrare l'assenza totale di benefici, anche solo potenziali, per i suoi immobili, tale non essendo neanche una consulenza tecnica di parte, che non considera l'attività del Consorzio a livello di comprensorio generale, quale vero presupposto della sua operatività e della presunzione di beneficio.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, fondate su un solido quadro normativo e su un granitico orientamento giurisprudenziale, gli assunti del ricorso si rivelano privi di fondamento sia in fatto che in diritto, non essendo stato contestato specificamente il contenuto del Piano di Classifica né provata la totale assenza del beneficio, mentre è pienamente dimostrata la legittimità dell'operato del Consorzio e della pretesa contributiva.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 4.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
SI LV AZ, Presidente
ALLEGRETTA FR PE, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1176/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0090205F24010037840 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2818/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: assente.
Resistente: il rappresentante del Consorzio si riporta a quanto controdedotto ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 6.05.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando il sollecito di pagamento notificato da Creset S.p.A. per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, già Consorzio di Bonifica Ugento e li Foggi, relativo a contributi consortili per l'anno 2020, per un importo totale di 5.685,83 euro.
L'atto di impugnazione contestava la legittimità della pretesa tributaria, articolando le proprie argomentazioni su una serie di motivi.
Il primo motivo denunciava la violazione degli articoli 860 del codice civile e 10 del R.D. n. 215 del 1933, sostenendo che l'obbligo contributivo presupponeva un vantaggio diretto e specifico per l'immobile derivante dalle opere di bonifica, vantaggio che nel caso concreto risultava inesistente poiché il fondo non aveva mai tratto beneficio dalle attività consortili, né aveva registrato incrementi di valore.
Il ricorrente impugnava specificamente il piano di classifica, affermando che non prevedeva interventi a vantaggio dei suoi fondi e che, in base a precedenti sentenze, il Consorzio non aveva svolto attività di manutenzione significative dopo il 2011, lasciando le opere idrauliche in stato di degrado.
Il secondo motivo evidenziava la violazione dell'articolo 7 della legge 212 del 2000 e dell'articolo 3 della legge 241 del 1990, per difetto di motivazione dell'avviso di pagamento, il quale non chiariva gli elementi giustificativi dell'imposizione, né le opere specifiche da cui sarebbe derivato il beneficio, né lo sviluppo del calcolo dell'importo, apparso peraltro sproporzionato e non rapportabile ai costi reali delle opere.
Il terzo motivo lamentava la violazione dell'articolo 53 della Costituzione, del combinato disposto dell'articolo
10 del R.D. 215/1933 e dell'articolo 860 c.c., in quanto l'importo richiesto era eccessivo e incompatibile con la capacità contributiva di un'azienda agricola colpita dalla crisi del settore, ledendo i principi di proporzionalità
e di progressività dell'imposizione tributaria.
Il quarto motivo, infine, invocava la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs.
546 del 1992, come introdotto dalla legge di riforma del processo tributario n. 130 del 2022, sostenendo che la nuova normativa aveva eliminato la presunzione di vantaggiosità a favore del Consorzio e che l'onere della prova circa l'esistenza del beneficio fondiario diretto e specifico gravasse interamente sull'ente impositore.
Il ricorrente concludeva chiedendo alla Corte Tributaria di primo grado di Bari l'annullamento del sollecito di pagamento per illegittimità e infondatezza del presupposto impositivo, con la condanna del Consorzio alle spese legali.
Nelle proprie controdeduzioni, il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, costituendosi parte resistente, confutava punto per punto le argomentazioni del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Previo deposito di documenti, all'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
La natura del contributo consortile di bonifica, come delineato dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, è quella di un prelievo tributario a carattere reale, il cui presupposto oggettivo si fonda puramente e semplicemente sull'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e sulla presunzione di un beneficio, diretto e specifico o potenziale, derivante dall'attività dell'ente.
La legittimità della pretesa contributiva del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia nel caso in esame trova solido fondamento nella puntuale osservanza dell'iter normativo previsto per fondare l'imposizione, a partire dall'approvazione del Piano di Classifica con delibera della Giunta Regionale n. 1149 del 18 giugno 2013, strumento tecnico fondamentale che individua i benefici e determina i coefficienti per il calcolo del contributo.
Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'approvazione del Piano Generale di Bonifica, pur essendo avvenuta successivamente con delibera n. 624 del 6 agosto 2024, non è elemento determinante ai fini impositivi, come chiarito dalla norma transitoria di cui all'art. 42 della L.R. n. 4 del 2012, la quale espressamente stabilisce che in fase di prima applicazione i Piani di Classifica conservano piena legittimità anche in assenza del piano generale, salvo successivi adeguamenti.
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e delle Commissioni Tributarie regionali ha ripetutamente affermato che l'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e nel Piano di Classifica approvato dall'autorità regionale fa sorgere una presunzione iuris tantum dell'esistenza del beneficio, spostando l'onere della prova contraria sul contribuente che intenda disconoscere il debito.
Il ricorrente, lamentando una generica assenza di benefici per i propri fondi, non ha adempiuto a tale onere probatorio, limitandosi ad affermazioni apodittiche e a un esame visivo dei luoghi privo di riscontri specifici, mentre il Consorzio ha abbondantemente fornito prova delle attività svolte attraverso la produzione della consulenza tecnica del dottor Nominativo_2, degli elenchi dei lavori eseguiti e delle delibere che attestano la pianificazione e realizzazione degli interventi.
La consulenza tecnica depositata dal Consorzio dimostra analiticamente come i fondi del ricorrente ricadano nel reticolo idrografico dei sotto-bacini "Identificativo_1" e "Identificativo_2" e nel distretto irriguo Identificativo_3", traendo un beneficio diretto e specifico di difesa idraulica e di disponibilità irrigua, che si traduce in una qualità del fondo e in un incremento del suo valore, indipendentemente dalla volontà immediata di utilizzo del servizio.
Riguardo alla presunta violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 per difetto di motivazione, si deve osservare che l'avviso di pagamento e il sollecito, in quanto atti di fase spontanea, non sono tenuti a contenere l'esaustiva motivazione propria degli atti esecutivi, essendo sufficiente il riferimento al Piano di Classifica regolarmente approvato, come confermato dalla giurisprudenza che ha ritenuto soddisfatto l'obbligo motivazionale attraverso il richiamo per relationem agli atti generali. La determinazione dell'importo del contributo non è arbitraria, ma scaturisce dall'applicazione della formula algebrica contenuta nel Piano di Classifica, il quale definisce gli indici tecnici ed economici per la quantificazione del beneficio, come espressamente riconosciuto dalla sentenza n. 2790/16 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
L'eccezione sollevata dal ricorrente circa la violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione si rivela infondata, poiché la giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione ha qualificato il contributo di bonifica come un tributo di scopo, la cui legittimità non è condizionata da un rapporto sinallagmatico tra prestazione e beneficio immediatamente percepito, bensì dalla potenzialità del beneficio stesso e dalla funzione di miglioramento generale del territorio, che si riflette sul valore dei singoli fondi.
La situazione di crisi del settore agricolo, per quanto rilevante sul piano socio-economico, non incide sul presupposto giuridico del tributo, il quale trova la sua giustificazione nella normativa speciale che istituisce l'onere reale a carico degli immobili compresi nel comprensorio, a prescindere dalle condizioni reddituali del proprietario.
Infine, la questione relativa all'onere della prova, radicalmente riproposta dal ricorrente in virtù della novella introdotta dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, non coglie parimenti nel segno.
La nuova disciplina, pur imponendo in via generale all'amministrazione di provare le violazioni contestate, non elimina le presunzioni legali specificamente previste da leggi speciali, come quelle operate dal sistema dei contributi consortili in presenza di un Piano di Classifica approvato. La giurisprudenza di legittimità, anche successiva alla riforma, ha continuato a confermare il principio per cui, in presenza di tale piano, sussiste la presunzione del beneficio a favore del Consorzio, restando in capo al contribuente l'onere della prova contraria.
Pertanto, il Consorzio, avendo documentalmente dimostrato l'approvazione del Piano di Classifica,
l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e avendo per di più fornito ampia prova tecnica dei benefici e delle opere realizzate, ha ottemperato a ogni eventuale onere probatorio, mentre il ricorrente non ha prodotto alcuna prova idonea e specifica a inficiare la presunzione legale o a dimostrare l'assenza totale di benefici, anche solo potenziali, per i suoi immobili, tale non essendo neanche una consulenza tecnica di parte, che non considera l'attività del Consorzio a livello di comprensorio generale, quale vero presupposto della sua operatività e della presunzione di beneficio.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, fondate su un solido quadro normativo e su un granitico orientamento giurisprudenziale, gli assunti del ricorso si rivelano privi di fondamento sia in fatto che in diritto, non essendo stato contestato specificamente il contenuto del Piano di Classifica né provata la totale assenza del beneficio, mentre è pienamente dimostrata la legittimità dell'operato del Consorzio e della pretesa contributiva.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 4.12.2025