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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LL ANTONINO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 314/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bucchianico
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Via Venezia, 47 65121 Pescara PE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0045315-2025 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 396/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria delle spese
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata il [...] a [...], ivi residente, figlia ed erede di Nominativo_1, deceduto il 16.01.2015, con ricorso del 16 maggio 2025 ha promosso azione contenziosa ai fini dell'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 0045315 riferita ad IMU dell'anno 2013, notificata il 19.3.2025 da SO.G.E.T.
S.p.a. concessionaria della riscossione dei tributi locali del Comune di Bucchianico, a recupero della somma di € 509,00 per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica.
A sostegno del ricorso evidenziava la circostanza che, essendo il decesso del padre risalente ad oltre dieci anni prima della notifica della impugnata ingiunzione, essa erede si era disfatta della relativa documentazione e non era comunque in grado di dimostrare né l'avvenuto pagamento né di controllare le date delle eventuali notifiche di atti fiscali. A tal fine, pur ritenendo in linea di principio estinta la obbligazione tributaria per maturata prescrizione, si induceva tuttavia ad inoltrare al Comune di Bucchianico istanza di accesso agli atti al fine di verificare le esecuzione di eventuali notifiche validamente interruttive del termine di prescrizione.
In esito a tale richiesta l'Ente rimetteva a Rocorrente_1 copia di un avviso di accertamento IMU n.13000616 emesso dal Comune di Bucchianico in data 8.9.2017, indirizzato a “Nominativo_1 (Eredi), Indirizzo_1
- Chieti”, corredato da avviso di ricevimento firmato dalla ricorrente e datato 20.9.2017; copia della ingiunzione di pagamento n. 0223509 emessa da So.g.e.t. Spa in data 21.9.2022, indirizzata “Agli eredi di
Nominativo_1, Indirizzo_1 – Chieti”, corredata da prospetto riepilogativo degli atti notificati ex art.140 c.p.c. affisso all'Albo Pretorio del Comune di Chieti dal 11.7.2024 al 12.7.2024; copia del Sollecito di pagamento n. 737599/2024 emesso da Soget Spa in data 5.12.2024 ma recante la data del 9.5.2025 a chiusura dell'atto indirizzato “Agli eredi di Nominativo_1, Indirizzo_1 – Chieti”, non corredato da avviso di ricevimento dell'atto (doc.9).
Sulla scorta di detta documentazione osservava che il termine quinquennale di prescrizione del tributo era iniziato a decorrere il 20.9.2017, data in cui la ricorrente aveva ricevuto, quale erede del defunto padre,
l'avviso di accertamento n.13000616 correttamente indirizzato collettivamente ed impersonalmente agli eredi di Nominativo_1 e notificato presso l'ultimo domicilio del dante causa, così come previsto dall'art.65 DPR 600/73. Al termine quinquennale occorreva poi aggiungere, secondo la ricorrente, l'ulteriore termine di 85 gg. di sospensione dal 8.3.2020 al 31.5.2020 previsti dall'art. 67, comma 1 del Decreto cura Italia, emesso nel periodo pandemico di covid 19, sicché, in definitiva, il diritto del Comune di Bucchianico alla riscossione del tributo risultava prescritto e non più esigibile dalla data del 14.12.2022.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con spese vinte.
Con atto del 18.07.2025 (prot. 7561) il Comune di Bucchianico si è costituito in giudizio formulando richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, per cessata materia del contendere in quanto, nella data del 17 luglio 2025, era stato emesso dal Comune provvedimento (n. 7520 prot.) di annullamento in autotutela della ingiunzione oggetto di contenzioso. Nella udienza di discussione del 15 ottobre 2025 la controversia è stata infine trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio in quanto, a seguito dell'annullamento in autotutela della ingiunzione di pagamento n. 0045315 riferita ad IMU dell'anno 2013 da parte del Comune di Bucchianico con provvedimento n. 7520 del 17 luglio 2025, è cessata la materia del contendere.
Non può tuttavia essere accolta la richiesta, formulata dall'Ente, di compensazione delle spese di lite in quanto il provvedimento revocatorio della ingiunzione di pagamento è stato adottato in data 17 luglio 2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo in data 16 maggio 2025 che determina, ad ogni effetto di legge, la pendenza del giudizio e la conseguente soccombenza virtuale dei convenuti cui fanno carico le spese di lite nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti, Sez. 2^ in composizione monocratica, dichiara estinta la controversia essendo cessata la materia del contendere per effetto dello sgravio integrale comunicato successivamente alla introduzione della lite. Condanna il Comune di Bucchianico e la SO.GE.T. s.p.a. alla rifusione, in solido, delle spese di lite che liquida in € 330,00 di cui €30,00 per eborsi oltre accessori di legge. Chieti, 15 ottobre 2025. Il Giudice Antonino Natarella
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LL ANTONINO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 314/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bucchianico
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Via Venezia, 47 65121 Pescara PE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0045315-2025 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 396/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria delle spese
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata il [...] a [...], ivi residente, figlia ed erede di Nominativo_1, deceduto il 16.01.2015, con ricorso del 16 maggio 2025 ha promosso azione contenziosa ai fini dell'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 0045315 riferita ad IMU dell'anno 2013, notificata il 19.3.2025 da SO.G.E.T.
S.p.a. concessionaria della riscossione dei tributi locali del Comune di Bucchianico, a recupero della somma di € 509,00 per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica.
A sostegno del ricorso evidenziava la circostanza che, essendo il decesso del padre risalente ad oltre dieci anni prima della notifica della impugnata ingiunzione, essa erede si era disfatta della relativa documentazione e non era comunque in grado di dimostrare né l'avvenuto pagamento né di controllare le date delle eventuali notifiche di atti fiscali. A tal fine, pur ritenendo in linea di principio estinta la obbligazione tributaria per maturata prescrizione, si induceva tuttavia ad inoltrare al Comune di Bucchianico istanza di accesso agli atti al fine di verificare le esecuzione di eventuali notifiche validamente interruttive del termine di prescrizione.
In esito a tale richiesta l'Ente rimetteva a Rocorrente_1 copia di un avviso di accertamento IMU n.13000616 emesso dal Comune di Bucchianico in data 8.9.2017, indirizzato a “Nominativo_1 (Eredi), Indirizzo_1
- Chieti”, corredato da avviso di ricevimento firmato dalla ricorrente e datato 20.9.2017; copia della ingiunzione di pagamento n. 0223509 emessa da So.g.e.t. Spa in data 21.9.2022, indirizzata “Agli eredi di
Nominativo_1, Indirizzo_1 – Chieti”, corredata da prospetto riepilogativo degli atti notificati ex art.140 c.p.c. affisso all'Albo Pretorio del Comune di Chieti dal 11.7.2024 al 12.7.2024; copia del Sollecito di pagamento n. 737599/2024 emesso da Soget Spa in data 5.12.2024 ma recante la data del 9.5.2025 a chiusura dell'atto indirizzato “Agli eredi di Nominativo_1, Indirizzo_1 – Chieti”, non corredato da avviso di ricevimento dell'atto (doc.9).
Sulla scorta di detta documentazione osservava che il termine quinquennale di prescrizione del tributo era iniziato a decorrere il 20.9.2017, data in cui la ricorrente aveva ricevuto, quale erede del defunto padre,
l'avviso di accertamento n.13000616 correttamente indirizzato collettivamente ed impersonalmente agli eredi di Nominativo_1 e notificato presso l'ultimo domicilio del dante causa, così come previsto dall'art.65 DPR 600/73. Al termine quinquennale occorreva poi aggiungere, secondo la ricorrente, l'ulteriore termine di 85 gg. di sospensione dal 8.3.2020 al 31.5.2020 previsti dall'art. 67, comma 1 del Decreto cura Italia, emesso nel periodo pandemico di covid 19, sicché, in definitiva, il diritto del Comune di Bucchianico alla riscossione del tributo risultava prescritto e non più esigibile dalla data del 14.12.2022.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con spese vinte.
Con atto del 18.07.2025 (prot. 7561) il Comune di Bucchianico si è costituito in giudizio formulando richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, per cessata materia del contendere in quanto, nella data del 17 luglio 2025, era stato emesso dal Comune provvedimento (n. 7520 prot.) di annullamento in autotutela della ingiunzione oggetto di contenzioso. Nella udienza di discussione del 15 ottobre 2025 la controversia è stata infine trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio in quanto, a seguito dell'annullamento in autotutela della ingiunzione di pagamento n. 0045315 riferita ad IMU dell'anno 2013 da parte del Comune di Bucchianico con provvedimento n. 7520 del 17 luglio 2025, è cessata la materia del contendere.
Non può tuttavia essere accolta la richiesta, formulata dall'Ente, di compensazione delle spese di lite in quanto il provvedimento revocatorio della ingiunzione di pagamento è stato adottato in data 17 luglio 2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo in data 16 maggio 2025 che determina, ad ogni effetto di legge, la pendenza del giudizio e la conseguente soccombenza virtuale dei convenuti cui fanno carico le spese di lite nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti, Sez. 2^ in composizione monocratica, dichiara estinta la controversia essendo cessata la materia del contendere per effetto dello sgravio integrale comunicato successivamente alla introduzione della lite. Condanna il Comune di Bucchianico e la SO.GE.T. s.p.a. alla rifusione, in solido, delle spese di lite che liquida in € 330,00 di cui €30,00 per eborsi oltre accessori di legge. Chieti, 15 ottobre 2025. Il Giudice Antonino Natarella