Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 30
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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    Prescrizione del tributo

    La Corte dichiara estinta la controversia per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'ingiunzione da parte del Comune, ma condanna l'ente alla rifusione delle spese di lite in quanto l'annullamento è intervenuto dopo la notifica del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 30
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti
    Numero : 30
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo