Art. 2. Composizione delle Sezioni
La Sezione e' costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonche' dagli esperti nominati a sensi della presente legge.
Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, piu' lezioni specializzate.
Il Collegio giudicante e' composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonche' da due esperti.
La Sezione e' costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonche' dagli esperti nominati a sensi della presente legge.
Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, piu' lezioni specializzate.
Il Collegio giudicante e' composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonche' da due esperti.