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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/07/2024, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 484/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 484/2021, promossa da
" , in persona del legale rappresentante, e per essa in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante;
rappresentata e difesa dall'Avv.Pierluigi Maria Tenaglia appellante contro
(c.f. ; Controparte_1 C.F._1
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
(c.f. ); Controparte_3 C.F._3
(c.f. ; Parte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Paolo Febbo appellati nonché
(c.f. ), n.q. di erede di Controparte_4 C.F._5 Persona_1
appellata in riassunzione - contumace
per la riforma della sentenza del Tribunale di Chieti n. 94/2021, pubblicata in data 15 febbraio
2021.
L'udienza del 23 aprile 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per memorie di replica.
Conclusioni dell'appellante, come da ricorso in riassunzione:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza definitiva impugnata n. 94/2021 del Tribunale di Chieti depositata in data 15/02/2021, così pronunciarsi:
I) Nel merito accertare e dichiarare che gli eredi del Sig. (individuati nelle Persona_1
persone del Sig. (C.F.: ), fratello del de cuius, Sig. Controparte_1 CodiceFiscale_6
(C.F.: ), Sig. (C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_7 Controparte_3 [...]
) e Sig.ra (C.F.: ), tutti nipoti C.F._8 Controparte_4 CodiceFiscale_9
del de cuius), nonché i Sig.ri Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
e quali fideiussori della società (P. IVA Controparte_1 Parte_3 Parte_4
) risultano debitori della e, per essa, e, per P.IVA_1 Parte_1 Parte_2
l'effetto, in riforma della sentenza gravata n. 94/2021 del Tribunale di Chieti, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo complessivo di € 73.078,10, rinveniente dalle posizioni debitorie di cui ai rapporti in causa oltre oneri accessori dal dovuto al saldo effettivo, siccome accertato dal CTU nell'elaborato datato 03/11/2020, tenuto conto delle correzioni aritmetiche indicate al capo sub I) del presente atto, ovvero alla somma diversa, superiore o minore, che sarà accertata di giustizia;
II) In via subordinata, accertare e dichiarare che gli eredi del Sig. Persona_1
(individuati nelle persone del Sig. , fratello del Controparte_1 CodiceFiscale_6
de cuius, Sig. (C.F.: ), Sig. Controparte_2 CodiceFiscale_7 Controparte_3
(C.F.: ) e Sig.ra (C.F.: ), CodiceFiscale_8 Controparte_4 CodiceFiscale_9
tutti nipoti del de cuius), nonché i Sig.ri Controparte_2 Controparte_3 [...]
e quali fideiussori della società (P. IVA CP_1 Parte_3 Parte_4
) risultano debitori della e, per essa, e, per P.IVA_1 Parte_1 Parte_2
l'effetto, in riforma della sentenza gravata n. 94/2021 del Tribunale di Chieti, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo che sarà accertato di giustizia ad esito di riconvocazione del CTU e/o di nuova indagine peritale che tenga conto dell'azzeramento del saldo contabile di € 4.298,94 (£ 8.323.899) del 31/12/1998 di cui all'e/c scalare al I trimestre 1999 del c/c n. 15034.3;
III) In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
IV) In via istruttoria: a) riconvocazione del CTU di primo grado, dott. e/o Persona_2 rinnovazione della CTU in grado di appello, con l'assegnazione al Consulente dei medesimi quesiti adottati dal primo interprete, partendo dal primo saldo contabile disponibile del 31/12/1998 di cui all'e/c scalare al I trimestre 1999 pari ad € 4.298,94 (£
8.323.899).
Salvis iuribus”.
Conclusioni degli appellati, come da note di trattazione scritta depositate in data 22 aprile 2024:
“… l'Avv. Febbo si riporta a tutti gli atti di causa, da ultimo alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione, datata 18.01.2024 e quindi torna ad eccepire in via preliminare l'improcedibilità dal gravame poiché, in sede di riassunzione, l'appellante ha omesso di produrre il certificato di stato di famiglia dell'appellato deceduto, né ha prodotto altra documentazione idonea ad identificare gli eredi dello stesso, sicché la notifica a soli alcuni degli eredi, in mancanza della notifica collettiva ed impersonale, ha comportato la carenza d'integrità del litisconsorzio necessario previsto ex lege, da cui consegue l'eccepita improcedibilità; ed inoltre poiché
l'appellante, nell'atto di riassunzione ha modificato anche i fatti a sostegno della impugnativa e le relative conclusioni dell'atto, col che integrando un ulteriore profilo di invalidità del gravame.
Pertanto, per gli appellati si precisano le conclusioni insistendosi per il rigetto delle domande dell'appellante, siccome improcedibili, inammissibili e comunque infondate nel merito, e per la conferma della sentenza impugnata, con il beneficio delle spese del grado.
Con ogni riserva”.
FATTO E DIRITTO
1. La sentenza impugnata. Con sentenza n. 94/2021, pubblicata il 15 febbraio 2021, il Tribunale di
Chieti, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_2 Persona_1 [...]
e revocava il decreto ingiuntivo n. 731/16, emesso dal CP_3 Controparte_1 Parte_3
medesimo Tribunale in data 5.12.2016, per l'importo di euro 106.721,60 oltre interessi e spese della procedura monitoria, nei confronti degli opponenti nella qualità di debitori e della Parte_4
quale debitrice principale, su istanza della Controparte_5
nella qualità di mandataria della in virtù
[...] Controparte_6 dell'apertura di credito in conto corrente n. 15043 e dell'affidamento di Lire 200.000.000 di pari data. Condannava, inoltre, la parte opposta, in solido con la cessionaria intervenuta Parte_1
e, per essa, quale mandataria, alla rifusione delle spese di lite, dichiarando
[...] Controparte_7
infine la decadenza degli opponenti dal diritto di chiamare in causa la e Controparte_8
della sig.ra Parte_5
2. Il Giudice di prima istanza disattendeva i motivi di opposizione basati sulla nullità del contratto di fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, oltre che sulla lamentata mancata consegna del contratto e sulla nullità o inoperatività della fidejussione per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per non aver la banca informato gli opponenti delle obbligazioni che andavano ad assumere né della insolvenza della debitrice o della variazione dei tassi.
Riteneva, invece, fondate le doglianze formulate dagli opponenti in merito alla illegittimità di alcuni addebiti, in particolare con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, oltre che alla applicazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto.
All'esito dell'analisi effettuata dal CTU, determinava un saldo ricostruito del c/c n. 15034.3, alla data del 27.04.2015, pari ad euro 102.216,10 a credito per il correntista, ritenendo che a tale somma andasse aggiunto l'importo di € 19.318,53 (pari a lire 37.405.875, relativo al primo saldo disponibile al 28.02.1999, a debito per il correntista, in difetto di giustificazione documentale), con la conseguenza che il saldo a credito del correntista superava l'importo richiesto in sede monitoria.
3 Appello. Avverso tale sentenza ha proposto appello la e, per essa, Parte_1
, per i motivi di seguito indicati: Parte_2
3.1 “PRIMO MOTIVO: erronea e/o insufficiente motivazione nell'individuazione delle somme ricalcolate dal CTU. Adesione acritica del Tribunale alle conclusioni del Consulente d'Ufficio di cui all'elaborato del 03/11/2020”.
Con tale motivo di gravame ha lamentato l'appellante che l'importo individuato dal consulente del giudice, pari ad € 102.216,10, rappresenterebbe unicamente l'ammontare complessivo delle competenze da ritenersi illegittimamente addebitate, con la conseguenza che il saldo di €
194.612,73, volturato a sofferenza, doveva essere rettificato dagli interessi e competenze non dovuti quantificati dal CTU, giungendo ad una posizione creditoria della pari ad € 73.078,10 CP_9
(ovvero € 194.612,73 – 102.216,10 – 19.318,53) alla data del 27/04/2015.
3.2 “SECONDO MOTIVO: erronea e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia di rapporti di conto corrente”.
Ha lamentato l'appellante che erroneamente con la sentenza di primo grado è stata recepita la conclusione del CTU laddove ha azzerato il saldo iniziale sul presupposto che “il primo estratto conto prodotto dalla risulta dunque essere quello del 31.03.1999, il quale riporta un saldo CP_9 iniziale alla data del 28.02.1999 pari a £. 37.405.875 e non pari a zero”, senza considerare gli importi contenuti nell'estratto conto scalare prodotto dalla mentre un corretto ricalcolo delle CP_9 competenze avrebbe dovuto tenere conto del diverso saldo iniziale da azzerare, pari ad € 4.298,94
(£ 8.323.899) al 31/12/1998, di cui all'e/c scalare del primo trimestre 1999, con conseguente necessità di ricalcolo degli oneri indebiti ed inevitabile maggior saldo a credito della società cessionaria opposta.
3.3 “TERZO MOTIVO: erronea e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.”
Con tale motivo di gravame si duole l'appellante della erroneità della pronuncia in tema di spese di lite, quale conseguenza della illegittimità della decisione di primo grado.
3.4 Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
contestando la fondatezza del proposto appello. Parte_3
3.5. Con ordinanza pubblicata in data 26 maggio 2023 è stata dichiarata l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 299 c.p.c. a seguito della dichiarazione di intervenuto decesso in data
8 febbraio 2019 di Persona_1
3.6 Riassunto il giudizio, si sono costituiti in proprio Controparte_1 Controparte_2 [...]
e eccependo in via preliminare l'improcedibilità del gravame in CP_3 Parte_3
mancanza di individuazione esatta degli eredi della parte deceduta e di notifica effettuata solo nei confronti di alcuni degli eredi, in carenza d'integrità del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Nel merito hanno reiterato le contestazioni in ordine alla fondatezza del proposto appello.
4. Motivi della decisione.
4.1 In via preliminare occorre esaminare la questione relativa alla riassunzione del giudizio, interrotto a seguito della dichiarazione del decesso di Persona_1
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 9 maggio 2023, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore degli appellati ha dichiarato che in data 8 febbraio
2019 era deceduto nato a [...][...], parte appellata nel presente Persona_1 CP_5
giudizio, invocando l'interruzione del procedimento.
Con ordinanza pubblicata in data 26 maggio 2023 è stata dichiarata, pertanto, l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 299 c.p.c.
Con ricorso depositato il 3 agosto 2023, la parte appellante ha formulato istanza di riassunzione del giudizio e, con decreto del 25 settembre 2023, il Presidente di sezione ha fissato a tal fine udienza in data 23 gennaio 2024, con il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione.
In data 12 ottobre 2023, il procuratore della parte appellante ha depositato “1) ricorso in riassunzione e pedissequo decreto notificati a mezzo UNEP agli eredi del Sig. e “2) Per_1 ricorso in riassunzione e pedissequo decreto notificati a mezzo PEC alle parti appellate costituite, presso il difensore Francesco Paolo Febbo”.
La notifica, essendo decorso oltre un anno dal decesso di è stata effettuata Persona_1
personalmente nei confronti degli eredi, individuati dalla ricorrente in riassunzione in
[...]
nato a [...] [...], fratello del de cuius, nato a [...] 18 CP_1 CP_5 Controparte_2 CP_5
novembre 1960, nato a [...] [...], e nata a Controparte_3 CP_5 Controparte_4
il 31 gennaio 1966, gli ultimi tre indicati come nipoti del de cuius. CP_5
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 22 gennaio 2024, gli appellati
[...]
e costituiti in proprio nel giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
in riassunzione, hanno eccepito in via preliminare l'improcedibilità del gravame avendo l'appellante omesso di produrre il certificato di stato di famiglia dell'appellato deceduto, o altra documentazione idonea ad identificare gli eredi dello stesso, con la conseguenza che la notifica effettuata solo nei confronti di alcuni degli eredi, in mancanza della notifica collettiva ed impersonale, ha comportato la carenza d'integrità del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, come previsto ex lege,
A seguito della formulata eccezione, in allegato alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 aprile 2024, parte appellante ha depositato un
“certificato storico di famiglia di ” ed ha insistito nell'accoglimento dell'appello Persona_1
sulla base delle conclusioni formulate nel ricorso in riassunzione.
4.2 L'eccezione di parte appellata è fondata, per le ragioni che seguono.
4.3 E' opportuno in astratto premettere che, secondo la previsione contenuta nell'art. 303 co. II
c.p.c., soltanto entro un anno dalla morte della parte la notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza “può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”.
Correttamente, pertanto, la parte appellante, ricorrente in riassunzione, ha ritenuto di procedere alla notifica nei confronti degli eredi di personalmente individuati, essendo Persona_1
decorso oltre un anno dal decesso avvenuto in data 8 febbraio 2019.
4.4 In ordine all'onere di individuazione degli eredi della parte deceduta, ai fini della riassunzione del giudizio, come di recente ribadito dalla Corte di legittimità con la pronuncia n. 6815 del
2024, “risulta utile prendere le mosse dalla motivazione della sentenza n. 21287, 14/10/2011 di questa Corte: "Qualora (...) si tratti del mero problema della corretta riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare
(rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.). (...) Deve essere perciò condiviso il principio enunciato da Cass. civ. 11 aprile 1984 n. 2331, a cui si è uniformata la Corte di appello, secondo cui la parte che riassume il giudizio deve diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere, e che un tale titolo permanga al momento della riassunzione.
Qualora il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi
(registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc.), ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta dallo stato degli atti.
Viene a gravare sui convenuti in riassunzione, in tal caso, l'onere di dimostrare il contrario e se del caso chiarire la loro posizione in tempo utile.
Ciò vale in particolar modo nei casi simili a quello in esame, in cui la cau sa debba essere riassunta nei confronti degli eredi della parte defunta, ed il venir meno della qualità di erede dipenda da una libera scelta dell'interessato, qual è la rinuncia all'eredità, non ancora esternata alla data della notificazione dell'atto di riassunzione ".
Deve perciò ritenersi che “dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, dev'essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta,
o, conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo” (Cass. n. 12897/2020).
4.5. Nel caso di specie, la mancata attivazione dell'ordinaria diligenza si desume dalle stesse risultanze contrastanti delle allegazioni dell'appellante in riassunzione, laddove dopo aver individuato quali eredi del de cuius il fratello oltre che Controparte_1 Controparte_2
e indicati genericamente come “nipoti del de cuius”, senza Controparte_3 Controparte_4 specificazione alcuna, solo a seguito dell'eccezione di controparte ha prodotto il seguente
“certificato storico di famiglia di ”: Persona_1 Emerge, tuttavia, dall'esame del certificato rilasciato dall'ufficiale d'anagrafe del Comune di che lo stesso certifica le risultanze del registro di popolazione con riferimento alla CP_5 famiglia di “nell'anno 15/10/1961 in Contrada Becc. Casone n. 343 Chieti Persona_1
61100”. In calce al certificato è, inoltre, precisato che “La presente situazione si riferisce al
24/03/1962 NASCITA DEL NIPOTE DI (intestatario della scheda)”. Per_1
Ebbene, aldilà della apparente contraddizione contenuta nella stessa certificazione in ordine all'epoca di riferimento della situazione, certo è che la parte appellante non ha prodotto, come era suo onere, certificazione storica integrale dello stato di famiglia del de cuius, tanto che dal temporalmente limitato certificato in questa sede prodotto neppure si ricava la successione legittima di pure indicato quale erede dalla ricorrente in riassunzione. Nè è Controparte_1
stata prodotta eventuale copia della dichiarazione di successione presentata all'ufficio del registro con relativo albero geneaologico della famiglia di (documenti pure in Persona_1
astratto idonei, ai fini che qui rilevano, a fornire elementi probatori dell'avvenuta successione -
Cass. n. 14605/2005-), la cui composizione non risulta neppure dedotta in chiave di allegazione da parte della ricorrente in riassunzione, con la conseguenza che non è dato ricostruire la composizione della famiglia di origine del de cuius, né l'eventuale formazione di nuovo nucleo familiare, o l'eventuale presenza di coniuge, di figli o di altri fratelli all'epoca del decesso.
Deve ritenersi, pertanto, che la parte ricorrente in riassunzione non abbia assolto con diligenza all'onere sulla stessa gravante di individuare, seppure allo stato degli atti, sulla base di elementi idonei a fornire elementi probatori dell'avvenuta successione ai limitati e tuttavia rilevanti fini della corretta instaurazione del contraddittorio, quali siano gli eredi di Persona_1
4.5 Le conseguenze di tale condotta, nella rilevata mancanza di prova dell'integrità del contraddittorio, conducono alla estinzione del processo e ciò in quanto la ricorrente in riassunzione non solo non ha correttamente notificato il ricorso in riassunzione entro il previsto termine, ma ha omesso altresì di attivarsi al fine di perfezionare il procedimento notificatorio, previa individuazione dei contraddittori necessari, e ciò finanche a fronte della eccezione formulata dagli appellati nella comparsa di costituzione a seguito della riassunzione, depositata il 22.1.2024, essendosi limitata successivamente a produrre il menzionato certificato storico, da solo inadeguato alla individuazione degli eredi del de cuius, come sopra evidenziato (“La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ra gioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo com pletamento;
questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini, indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova” - Cass. S.U. n. 14594 del
2016).
4.7. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte appellante, cui è imputabile la condotta processuale che ha determinato l'estinzione del giudizio, secondo liquidazione indicata in dispositivo e fatta eccezione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
4.8 “La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015)” – Cass. n.
25485 del 2018-.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante, e per essa contro la sentenza del Tribunale di Chieti n. 94/2021, Parte_2
pubblicata il 15 febbraio 2021, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente grado che liquida in € 4.997,00 per compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge. Così deciso nella camera di consiglio da remoto mediante applicativo Teams del 16 luglio 2024
Il Consigliere rel.
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 484/2021, promossa da
" , in persona del legale rappresentante, e per essa in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante;
rappresentata e difesa dall'Avv.Pierluigi Maria Tenaglia appellante contro
(c.f. ; Controparte_1 C.F._1
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
(c.f. ); Controparte_3 C.F._3
(c.f. ; Parte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Paolo Febbo appellati nonché
(c.f. ), n.q. di erede di Controparte_4 C.F._5 Persona_1
appellata in riassunzione - contumace
per la riforma della sentenza del Tribunale di Chieti n. 94/2021, pubblicata in data 15 febbraio
2021.
L'udienza del 23 aprile 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per memorie di replica.
Conclusioni dell'appellante, come da ricorso in riassunzione:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza definitiva impugnata n. 94/2021 del Tribunale di Chieti depositata in data 15/02/2021, così pronunciarsi:
I) Nel merito accertare e dichiarare che gli eredi del Sig. (individuati nelle Persona_1
persone del Sig. (C.F.: ), fratello del de cuius, Sig. Controparte_1 CodiceFiscale_6
(C.F.: ), Sig. (C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_7 Controparte_3 [...]
) e Sig.ra (C.F.: ), tutti nipoti C.F._8 Controparte_4 CodiceFiscale_9
del de cuius), nonché i Sig.ri Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
e quali fideiussori della società (P. IVA Controparte_1 Parte_3 Parte_4
) risultano debitori della e, per essa, e, per P.IVA_1 Parte_1 Parte_2
l'effetto, in riforma della sentenza gravata n. 94/2021 del Tribunale di Chieti, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo complessivo di € 73.078,10, rinveniente dalle posizioni debitorie di cui ai rapporti in causa oltre oneri accessori dal dovuto al saldo effettivo, siccome accertato dal CTU nell'elaborato datato 03/11/2020, tenuto conto delle correzioni aritmetiche indicate al capo sub I) del presente atto, ovvero alla somma diversa, superiore o minore, che sarà accertata di giustizia;
II) In via subordinata, accertare e dichiarare che gli eredi del Sig. Persona_1
(individuati nelle persone del Sig. , fratello del Controparte_1 CodiceFiscale_6
de cuius, Sig. (C.F.: ), Sig. Controparte_2 CodiceFiscale_7 Controparte_3
(C.F.: ) e Sig.ra (C.F.: ), CodiceFiscale_8 Controparte_4 CodiceFiscale_9
tutti nipoti del de cuius), nonché i Sig.ri Controparte_2 Controparte_3 [...]
e quali fideiussori della società (P. IVA CP_1 Parte_3 Parte_4
) risultano debitori della e, per essa, e, per P.IVA_1 Parte_1 Parte_2
l'effetto, in riforma della sentenza gravata n. 94/2021 del Tribunale di Chieti, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo che sarà accertato di giustizia ad esito di riconvocazione del CTU e/o di nuova indagine peritale che tenga conto dell'azzeramento del saldo contabile di € 4.298,94 (£ 8.323.899) del 31/12/1998 di cui all'e/c scalare al I trimestre 1999 del c/c n. 15034.3;
III) In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
IV) In via istruttoria: a) riconvocazione del CTU di primo grado, dott. e/o Persona_2 rinnovazione della CTU in grado di appello, con l'assegnazione al Consulente dei medesimi quesiti adottati dal primo interprete, partendo dal primo saldo contabile disponibile del 31/12/1998 di cui all'e/c scalare al I trimestre 1999 pari ad € 4.298,94 (£
8.323.899).
Salvis iuribus”.
Conclusioni degli appellati, come da note di trattazione scritta depositate in data 22 aprile 2024:
“… l'Avv. Febbo si riporta a tutti gli atti di causa, da ultimo alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione, datata 18.01.2024 e quindi torna ad eccepire in via preliminare l'improcedibilità dal gravame poiché, in sede di riassunzione, l'appellante ha omesso di produrre il certificato di stato di famiglia dell'appellato deceduto, né ha prodotto altra documentazione idonea ad identificare gli eredi dello stesso, sicché la notifica a soli alcuni degli eredi, in mancanza della notifica collettiva ed impersonale, ha comportato la carenza d'integrità del litisconsorzio necessario previsto ex lege, da cui consegue l'eccepita improcedibilità; ed inoltre poiché
l'appellante, nell'atto di riassunzione ha modificato anche i fatti a sostegno della impugnativa e le relative conclusioni dell'atto, col che integrando un ulteriore profilo di invalidità del gravame.
Pertanto, per gli appellati si precisano le conclusioni insistendosi per il rigetto delle domande dell'appellante, siccome improcedibili, inammissibili e comunque infondate nel merito, e per la conferma della sentenza impugnata, con il beneficio delle spese del grado.
Con ogni riserva”.
FATTO E DIRITTO
1. La sentenza impugnata. Con sentenza n. 94/2021, pubblicata il 15 febbraio 2021, il Tribunale di
Chieti, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_2 Persona_1 [...]
e revocava il decreto ingiuntivo n. 731/16, emesso dal CP_3 Controparte_1 Parte_3
medesimo Tribunale in data 5.12.2016, per l'importo di euro 106.721,60 oltre interessi e spese della procedura monitoria, nei confronti degli opponenti nella qualità di debitori e della Parte_4
quale debitrice principale, su istanza della Controparte_5
nella qualità di mandataria della in virtù
[...] Controparte_6 dell'apertura di credito in conto corrente n. 15043 e dell'affidamento di Lire 200.000.000 di pari data. Condannava, inoltre, la parte opposta, in solido con la cessionaria intervenuta Parte_1
e, per essa, quale mandataria, alla rifusione delle spese di lite, dichiarando
[...] Controparte_7
infine la decadenza degli opponenti dal diritto di chiamare in causa la e Controparte_8
della sig.ra Parte_5
2. Il Giudice di prima istanza disattendeva i motivi di opposizione basati sulla nullità del contratto di fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, oltre che sulla lamentata mancata consegna del contratto e sulla nullità o inoperatività della fidejussione per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede per non aver la banca informato gli opponenti delle obbligazioni che andavano ad assumere né della insolvenza della debitrice o della variazione dei tassi.
Riteneva, invece, fondate le doglianze formulate dagli opponenti in merito alla illegittimità di alcuni addebiti, in particolare con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, oltre che alla applicazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto.
All'esito dell'analisi effettuata dal CTU, determinava un saldo ricostruito del c/c n. 15034.3, alla data del 27.04.2015, pari ad euro 102.216,10 a credito per il correntista, ritenendo che a tale somma andasse aggiunto l'importo di € 19.318,53 (pari a lire 37.405.875, relativo al primo saldo disponibile al 28.02.1999, a debito per il correntista, in difetto di giustificazione documentale), con la conseguenza che il saldo a credito del correntista superava l'importo richiesto in sede monitoria.
3 Appello. Avverso tale sentenza ha proposto appello la e, per essa, Parte_1
, per i motivi di seguito indicati: Parte_2
3.1 “PRIMO MOTIVO: erronea e/o insufficiente motivazione nell'individuazione delle somme ricalcolate dal CTU. Adesione acritica del Tribunale alle conclusioni del Consulente d'Ufficio di cui all'elaborato del 03/11/2020”.
Con tale motivo di gravame ha lamentato l'appellante che l'importo individuato dal consulente del giudice, pari ad € 102.216,10, rappresenterebbe unicamente l'ammontare complessivo delle competenze da ritenersi illegittimamente addebitate, con la conseguenza che il saldo di €
194.612,73, volturato a sofferenza, doveva essere rettificato dagli interessi e competenze non dovuti quantificati dal CTU, giungendo ad una posizione creditoria della pari ad € 73.078,10 CP_9
(ovvero € 194.612,73 – 102.216,10 – 19.318,53) alla data del 27/04/2015.
3.2 “SECONDO MOTIVO: erronea e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia di rapporti di conto corrente”.
Ha lamentato l'appellante che erroneamente con la sentenza di primo grado è stata recepita la conclusione del CTU laddove ha azzerato il saldo iniziale sul presupposto che “il primo estratto conto prodotto dalla risulta dunque essere quello del 31.03.1999, il quale riporta un saldo CP_9 iniziale alla data del 28.02.1999 pari a £. 37.405.875 e non pari a zero”, senza considerare gli importi contenuti nell'estratto conto scalare prodotto dalla mentre un corretto ricalcolo delle CP_9 competenze avrebbe dovuto tenere conto del diverso saldo iniziale da azzerare, pari ad € 4.298,94
(£ 8.323.899) al 31/12/1998, di cui all'e/c scalare del primo trimestre 1999, con conseguente necessità di ricalcolo degli oneri indebiti ed inevitabile maggior saldo a credito della società cessionaria opposta.
3.3 “TERZO MOTIVO: erronea e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.”
Con tale motivo di gravame si duole l'appellante della erroneità della pronuncia in tema di spese di lite, quale conseguenza della illegittimità della decisione di primo grado.
3.4 Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
contestando la fondatezza del proposto appello. Parte_3
3.5. Con ordinanza pubblicata in data 26 maggio 2023 è stata dichiarata l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 299 c.p.c. a seguito della dichiarazione di intervenuto decesso in data
8 febbraio 2019 di Persona_1
3.6 Riassunto il giudizio, si sono costituiti in proprio Controparte_1 Controparte_2 [...]
e eccependo in via preliminare l'improcedibilità del gravame in CP_3 Parte_3
mancanza di individuazione esatta degli eredi della parte deceduta e di notifica effettuata solo nei confronti di alcuni degli eredi, in carenza d'integrità del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Nel merito hanno reiterato le contestazioni in ordine alla fondatezza del proposto appello.
4. Motivi della decisione.
4.1 In via preliminare occorre esaminare la questione relativa alla riassunzione del giudizio, interrotto a seguito della dichiarazione del decesso di Persona_1
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 9 maggio 2023, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore degli appellati ha dichiarato che in data 8 febbraio
2019 era deceduto nato a [...][...], parte appellata nel presente Persona_1 CP_5
giudizio, invocando l'interruzione del procedimento.
Con ordinanza pubblicata in data 26 maggio 2023 è stata dichiarata, pertanto, l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 299 c.p.c.
Con ricorso depositato il 3 agosto 2023, la parte appellante ha formulato istanza di riassunzione del giudizio e, con decreto del 25 settembre 2023, il Presidente di sezione ha fissato a tal fine udienza in data 23 gennaio 2024, con il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione.
In data 12 ottobre 2023, il procuratore della parte appellante ha depositato “1) ricorso in riassunzione e pedissequo decreto notificati a mezzo UNEP agli eredi del Sig. e “2) Per_1 ricorso in riassunzione e pedissequo decreto notificati a mezzo PEC alle parti appellate costituite, presso il difensore Francesco Paolo Febbo”.
La notifica, essendo decorso oltre un anno dal decesso di è stata effettuata Persona_1
personalmente nei confronti degli eredi, individuati dalla ricorrente in riassunzione in
[...]
nato a [...] [...], fratello del de cuius, nato a [...] 18 CP_1 CP_5 Controparte_2 CP_5
novembre 1960, nato a [...] [...], e nata a Controparte_3 CP_5 Controparte_4
il 31 gennaio 1966, gli ultimi tre indicati come nipoti del de cuius. CP_5
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 22 gennaio 2024, gli appellati
[...]
e costituiti in proprio nel giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
in riassunzione, hanno eccepito in via preliminare l'improcedibilità del gravame avendo l'appellante omesso di produrre il certificato di stato di famiglia dell'appellato deceduto, o altra documentazione idonea ad identificare gli eredi dello stesso, con la conseguenza che la notifica effettuata solo nei confronti di alcuni degli eredi, in mancanza della notifica collettiva ed impersonale, ha comportato la carenza d'integrità del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, come previsto ex lege,
A seguito della formulata eccezione, in allegato alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 aprile 2024, parte appellante ha depositato un
“certificato storico di famiglia di ” ed ha insistito nell'accoglimento dell'appello Persona_1
sulla base delle conclusioni formulate nel ricorso in riassunzione.
4.2 L'eccezione di parte appellata è fondata, per le ragioni che seguono.
4.3 E' opportuno in astratto premettere che, secondo la previsione contenuta nell'art. 303 co. II
c.p.c., soltanto entro un anno dalla morte della parte la notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza “può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”.
Correttamente, pertanto, la parte appellante, ricorrente in riassunzione, ha ritenuto di procedere alla notifica nei confronti degli eredi di personalmente individuati, essendo Persona_1
decorso oltre un anno dal decesso avvenuto in data 8 febbraio 2019.
4.4 In ordine all'onere di individuazione degli eredi della parte deceduta, ai fini della riassunzione del giudizio, come di recente ribadito dalla Corte di legittimità con la pronuncia n. 6815 del
2024, “risulta utile prendere le mosse dalla motivazione della sentenza n. 21287, 14/10/2011 di questa Corte: "Qualora (...) si tratti del mero problema della corretta riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare
(rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.). (...) Deve essere perciò condiviso il principio enunciato da Cass. civ. 11 aprile 1984 n. 2331, a cui si è uniformata la Corte di appello, secondo cui la parte che riassume il giudizio deve diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere, e che un tale titolo permanga al momento della riassunzione.
Qualora il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi
(registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc.), ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta dallo stato degli atti.
Viene a gravare sui convenuti in riassunzione, in tal caso, l'onere di dimostrare il contrario e se del caso chiarire la loro posizione in tempo utile.
Ciò vale in particolar modo nei casi simili a quello in esame, in cui la cau sa debba essere riassunta nei confronti degli eredi della parte defunta, ed il venir meno della qualità di erede dipenda da una libera scelta dell'interessato, qual è la rinuncia all'eredità, non ancora esternata alla data della notificazione dell'atto di riassunzione ".
Deve perciò ritenersi che “dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, dev'essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta,
o, conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo” (Cass. n. 12897/2020).
4.5. Nel caso di specie, la mancata attivazione dell'ordinaria diligenza si desume dalle stesse risultanze contrastanti delle allegazioni dell'appellante in riassunzione, laddove dopo aver individuato quali eredi del de cuius il fratello oltre che Controparte_1 Controparte_2
e indicati genericamente come “nipoti del de cuius”, senza Controparte_3 Controparte_4 specificazione alcuna, solo a seguito dell'eccezione di controparte ha prodotto il seguente
“certificato storico di famiglia di ”: Persona_1 Emerge, tuttavia, dall'esame del certificato rilasciato dall'ufficiale d'anagrafe del Comune di che lo stesso certifica le risultanze del registro di popolazione con riferimento alla CP_5 famiglia di “nell'anno 15/10/1961 in Contrada Becc. Casone n. 343 Chieti Persona_1
61100”. In calce al certificato è, inoltre, precisato che “La presente situazione si riferisce al
24/03/1962 NASCITA DEL NIPOTE DI (intestatario della scheda)”. Per_1
Ebbene, aldilà della apparente contraddizione contenuta nella stessa certificazione in ordine all'epoca di riferimento della situazione, certo è che la parte appellante non ha prodotto, come era suo onere, certificazione storica integrale dello stato di famiglia del de cuius, tanto che dal temporalmente limitato certificato in questa sede prodotto neppure si ricava la successione legittima di pure indicato quale erede dalla ricorrente in riassunzione. Nè è Controparte_1
stata prodotta eventuale copia della dichiarazione di successione presentata all'ufficio del registro con relativo albero geneaologico della famiglia di (documenti pure in Persona_1
astratto idonei, ai fini che qui rilevano, a fornire elementi probatori dell'avvenuta successione -
Cass. n. 14605/2005-), la cui composizione non risulta neppure dedotta in chiave di allegazione da parte della ricorrente in riassunzione, con la conseguenza che non è dato ricostruire la composizione della famiglia di origine del de cuius, né l'eventuale formazione di nuovo nucleo familiare, o l'eventuale presenza di coniuge, di figli o di altri fratelli all'epoca del decesso.
Deve ritenersi, pertanto, che la parte ricorrente in riassunzione non abbia assolto con diligenza all'onere sulla stessa gravante di individuare, seppure allo stato degli atti, sulla base di elementi idonei a fornire elementi probatori dell'avvenuta successione ai limitati e tuttavia rilevanti fini della corretta instaurazione del contraddittorio, quali siano gli eredi di Persona_1
4.5 Le conseguenze di tale condotta, nella rilevata mancanza di prova dell'integrità del contraddittorio, conducono alla estinzione del processo e ciò in quanto la ricorrente in riassunzione non solo non ha correttamente notificato il ricorso in riassunzione entro il previsto termine, ma ha omesso altresì di attivarsi al fine di perfezionare il procedimento notificatorio, previa individuazione dei contraddittori necessari, e ciò finanche a fronte della eccezione formulata dagli appellati nella comparsa di costituzione a seguito della riassunzione, depositata il 22.1.2024, essendosi limitata successivamente a produrre il menzionato certificato storico, da solo inadeguato alla individuazione degli eredi del de cuius, come sopra evidenziato (“La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ra gioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo com pletamento;
questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini, indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova” - Cass. S.U. n. 14594 del
2016).
4.7. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte appellante, cui è imputabile la condotta processuale che ha determinato l'estinzione del giudizio, secondo liquidazione indicata in dispositivo e fatta eccezione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
4.8 “La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015)” – Cass. n.
25485 del 2018-.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante, e per essa contro la sentenza del Tribunale di Chieti n. 94/2021, Parte_2
pubblicata il 15 febbraio 2021, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente grado che liquida in € 4.997,00 per compensi professionali oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge. Così deciso nella camera di consiglio da remoto mediante applicativo Teams del 16 luglio 2024
Il Consigliere rel.
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono