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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7626/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, Dott. Antonio Celotto, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7626/2020 promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 Parte_3
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
e dell'Avv. Parte_4 Controparte_2
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
(C.F. e P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. CP_3 P.IVA_1
NC LI
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 25 novembre 2025 le parti, con le rispettive note di trattazione scritta ritualmente depositate, hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 2020, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Pt_2 CP_1 . Gli attori hanno esposto di essere comproprietari (per successione dal
[...]
padre ) di un immobile adibito a locale deposito sito in Aquara Persona_1
(SA) alla Piazza Vittorio Veneto, 7. Hanno lamentato che tale immobile ed i beni in esso presenti avevano subito ingenti danni a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile sovrastante di proprietà del convenuto CP_1
. A fondamento della domanda avanzata hanno dedotto che le
[...]
infiltrazioni avevano danneggiato le strutture murari e, l'impianto elettrico, un impianto frantoio, suppellettili varie e due autovetture nonché avevano mandato in malora provviste alimentari, compromettendo anche la fruibilità dell'immobile. Hanno quantificato il danno in complessivi € 45.435,08, come da perizia giurata di parte a firma del Per. Ind. Ing. , asseverata in Persona_2
data 12.06.2020. Riferivano altresì di aver esperito inutilmente i tentativi di risoluzione stragiudiziale (messa in mora del 03 /04/2019, mediazione del
07/01/2020 e negoziazione assistita del 18/05/2020). Chiedevano, pertanto,
l'accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni quantificati, anche derivanti dal lucro cessante per non aver potuto integralmente fruire del locale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio , contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
domanda attorea. In via preliminare, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, al fine di Controparte_4
essere manlevato in caso di soccombenza. Nel merito, ha contestato la propria carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto dagli attori, deducendo il totale disinteresse di questi ultimi per il locale di loro proprietà, avvalorato sia dalla presenza di un'ordinanza di messa in sicurezza del fabbricato ove sono posti gli immobili oggetto di causa, mai ottemperata dagli attori, dalla quale emergeva la precarietà dello stesso, sia dalla presenza della
CTU resa nel giudizio per danno temuto da lui stesso instaurato contro gli attori dalla quale emergeva lo stato di abbandono del fabbricato, composto per la maggior parte di immobili di proprietà degli attori . Il convenuto ha eccepito altresì l'insussistenza della propria responsabilità in ordine ai danni lamentati dagli attori, l'assenza del nesso causale, ha contestato l'an e il quantum della pretesa, eccependo la derivazione dei danni dalla vetustà dell'immobile o dalle parti comuni del fabbricato. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, il convenuto ha anche richiesto la condanna degli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita la terza chiamata eccependo la nullità dell'atto Controparte_4
introduttivo per omessa qualificazione della domanda, l'infondatezza dell a domanda attorea stante lo stato di abbandono dell'immobile oggetto delle infiltrazioni, l'assenza del nesso di causalità e della prova dei danni subiti,
l'inoperatività della polizza per i fatti dedotti;
in subordine, la compagnia assicurativa ha contestato l'ammontare del danno richiesto, la presenza nel contratto stipulato dal convenuto della clausola di gestione della lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive memorie istruttorie.
Espletata la CTU tecnica, la definizione della causa è stata delegata a questo giudice, il quale ha fissato l'udienza del 25 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti il termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
Tutte le parti hanno depositato le note conclusionali.
All'esito dell'udienza, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
***
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione proposta dalla (eccezione fatta propria anche dal convenuto Controparte_4 [...]
). Infatti, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto CP_1
comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazi one e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013; 3363/2019). Nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte degli attori e dei documenti allegati, non sussiste l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dal convenuto i Controparte_1
carenza titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto dagli attori .
Qualificata la domanda attorea quale azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. da cose in custodia, va osservato che tale responsabilità grava su colui che ha il potere di governo sulla cosa al momento del verificarsi del danno. È pacifico e documentato che il fosse proprietario e custode dell'immobile CP_1
sovrastante all'epoca della manifestazione dei fenomeni infiltrativi oggetto di causa, certamente attivi o i cui effetti si sono consolidati successivamente al
2015, quando il convenuto era già divenuto proprietario dell'immobile.
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
L'art. 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva del custode, superabile solo con la prova del caso fortuito. La decisione verte su accertamenti di natura tecnica (cause delle infiltrazioni e quantificazione del danno) che sono stati esaustivamente indagati tramite l'espletata CTU e la documentazione in atti , essendo risultata pertanto superflua l'ammissione delle prove testimoniali .
L'espletata CTU a firma dell'Ing. le cui conclusioni questo Persona_3
giudice condivide in quanto logiche, motivate e prive di vizi metodologici, ha permesso di accertare inequivocabilmente l'eziologia del danno. Il CTU ha accertato che le infiltrazioni lamentate sono "etiologicamente riconducibili a perdita idrica verificatasi al sovrastante immobile di parte convenuta". Nello specifico, l'epicentro del fenomeno è stato individuato nella zona a tergo del bancone del bar e nell'area ove insisteva un preesistente bagno, poi rimosso.
Tali risultanze trovano conferma anche negli accertamenti ante causam (perizia
Cincotti Care S.r.l. e CTU Ing. ), che avevano già evidenziato Per_4
problematiche agli impianti idrici del convenuto. Il convenuto on ha CP_1 fornito la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale idoneo ad interrompere il nesso causale. La responsabilità dell'evento dannoso va dunque ascritta in via esclusiva al convenuto quale custode dell'imm obile sovrastante.
Passando alla quantificazione del danno, si osserva quanto segue.
Il CTU ha descritto i danni all'immobile, consistenti in macchie di umidità, distaccamento di intonaci e piastrelle. Il consulente ha prospettato due ipotesi di quantificazione: una di € 6.000,00 per riparazioni strettamente localizzate e una di € 22.000,00 per la restitutio in integrum delle finiture dell'intero ambiente. Questo giudice ritiene di dover aderire alla quantificazione più contenuta, pari a € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA come per legge. Sebbene il principio generale del risarcimento del danno sia quello della restitutio in integrum, esso non può tradursi in un ingiustificato arricchimento per il danneggiato. Nel caso di specie, il CTU ha ampiamente evidenziato lo stato di vetustà e degrado decennale dell'immobile attoreo, che versava in condizioni di abbandono ben prima del sinistro. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, qualora il bene danneggiato sia già vetusto o deteriorato, il risarcimento debba essere commisurato al valore del bene nello stato in cui si trovava prima del danno, applicando il principio del "nuovo per vecchio" o comunque limitando il ristoro a quanto strettamente necessario per eliminare le conseguenze dirette dell'illecito, senza che ciò comporti un miglioramento non dovuto del bene. Come chiarito dalla Suprema Corte, il risarcimento non può determinare un ingiustificato arricchimento del danneggiato, dovendosi evitare che la riparazione si trasformi in una ristrutturazione a nuovo di un bene fatiscente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 9849 del 28 marzo 2022, che ribadisce come il risarcimento debba coprire le spese necessarie al ripristino ma debba essere valutato tenendo conto della distinzione tra danni risarcibili e normale usura o vetustà preesistente;
si veda anche Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza n. 18509 del 30 giugno 2021, second o cui è ammissibile limitare il risarcimento alle spese effettivamente necessarie per rimuovere i vizi, escludendo interventi più ampi che non abbiano nesso di causalità giuridica con l'inadempimento e che determinerebbero un arricchimento senza causa). Pertanto, la somma di € 6.000,00 è ritenuta congrua per eliminare le macchie e i distacchi direttamente imputabili alle infiltrazioni, senza gravare il convenuto di costi per il ripristino integrale di un immobile che necessitava già di interventi manutentivi ben più ampi e non correlati al sinistro. Tale somma, infatti, è ritenuta dal CTU sufficiente “a riparare le parti direttamente colpite dalle infiltrazioni”.
La domanda relativa ai danni all'impianto oleario (frantoio), alle autovetture e alle provviste alimentari deve essere invece rigettata. Il CTU ha evidenziato lo stato di "totale abbandono e degrado decennale" del locale attoreo. L'impianto di molitura risulta dismesso da oltre vent'anni e privo di alimentazione elettrica.
In tale contesto, come correttamente rilevato dal consulente, è impossibile discernere il degrado naturale dovuto all'abbandono e all'umidità di risalita
(non imputabile al convenuto) dai danni specifici causati dalle infiltrazioni dall'alto. Manca, dunque, la prova rigorosa del nesso causale tra l'evento dannoso e l'inutilizzabilità di beni che risultavano già obsoleti e in disuso.
Analogamente, per le autovetture, il CTU ha rilevato che esse ricadevano al di fuori dell'area direttamente colpita dallo stillicidio. Quanto alle provviste alimentari, le stesse non sono state rinvenute nel locale dal CTU.
Anche la richiesta di risarcimento per lucro cessante derivante dalla mancata fruibilità del locale deve essere rigettata. Dall'analisi degli atti e delle risultanze dalla CTU emerge che l'immobile versava in uno stato di abbandono ben prima dell'evento dannoso. Tale stato è ulteriormente corroborato dalla perizia tecnica di parte AN (Cincotti Care S.r.l.), che ha constatato che l'impianto oleario ivi custodito risultava dismesso da decenni e in stato di abbandono assoluto. Secondo la giurisprudenza co nsolidata, il danno da mancato godimento di un immobile non è un danno in re ipsa, ma richiede che il proprietario assolva l'onere di provare che il bene, se non vi fosse stato l'evento dannoso, sarebbe stato concretamente fruttifero (ad esempio, locato o impiegato in attività produttiva). La Suprema Corte ha recentemente ribadito che, qualora l'immobile sia accertato come non idoneo all'uso o privo di potenzialità fruttifera (ad esempio per elevato degrado o insalubrità preesistente), non può applicarsi il criterio presuntivo per riconoscere automaticamente il danno da mancato godimento (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza n. 20152 del 22 luglio 2024; conf. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n.
25159 del 10 novembre 2020). Nel caso di specie, lo stato d ell'immobile interrompe il nesso causale tra l'illecito e il mancato guadagno, in quanto l'improduttività del bene era preesistente e indipendente dalle infiltrazioni. Non essendo stati prodotti documenti attestanti proposte di locazione sfumate, attività economiche in corso o altri elementi concreti da cui desumere un pregiudizio economicamente valutabile, la richiesta di risarcimento per lucro cessante risulta priva di supporto probatorio.
La domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti Controparte_1
della terza chiamata infondata e va rigettata. Dall'esame della Controparte_4
polizza n. 731368610 (Modulo "Danni a Terzi" e "Danni ai Locali") e delle
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), emerge che la copertura è prestata per i danni derivanti da "rottura accidentale di tubazioni e condutture". Tuttavia,
l'art. 18 delle CGA (Esclusioni) stabilisce espressamente che: "Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali". La distinzione tra "rottura accidentale" (evento improvviso, violento e imprevedibile) e "stillicidio" (fenomeno lento, graduale e continuativo) è dirimente. Il CTU ha accertato che i danni non sono derivati da un'esplosione o rottura improvvisa di un tubo, bensì da perdite occulte e lente (gocciolamento) dagli impianti o dagli scarichi. Tale accertamento tecnico fa ricadere l'evento nella clausola di esclusione contrattuale, rendendo la polizza inoperante. Non sussiste, pertanto, l'obbligo della Compagnia di tenere indenne l'assicurato.
La domanda di condanna per lite temeraria avanzata dal convenuto va rigettata. L'accoglimento, seppur parziale, della domanda attorea
(riconoscimento della responsabilità e dei danni all'immobile) esclude in radice i presupposti della mala fede o della col pa grave in capo agli attori nell'agire in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra attori e convenuto e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore del decisum e dell'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto al petitum
(riconoscimento del solo danno all'immobile e rigetto delle voci per beni mobili e lucro cessante). Si stima equo, pertanto, compensare le spese di lite nella misura del 50%. La residua quota del 50% viene posta a carico del convenuto
. Nel rapporto tra il convenuto e la terza Controparte_1 Controparte_1
chiamata si ravvisano i presupposti per disporre l'integrale Controparte_4
compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come interpretato dalla Corte Cost. n. 77/2018. Infatti, la complessità tecnica dell'accertamento necessario per distinguere la natura del fenomeno infiltrativo ("rottura accidentale" o "stillicidio") rendeva la chiamata in garanzia non manifestamente infondata o pretestuosa al momento della sua proposizione, richiedendo un'indagine peritale approfondita per definire l'operatività della polizza.
Le spese di CTU liquidate vengono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA la responsabilità esclusiva di , ex art. 2051 c.c., Controparte_1
nella causazione dei danni da infiltrazione subiti dall'immobile di proprietà degli attori sito in Aquara, Piazza Vittorio Veneto n. 7;
CONDANNA al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
, della somma di € 6.000,00 oltre IVA se dovuta, a titolo di risarcimento Pt_2
danni per il ripristino dell'immobile, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
RIGETTA la domanda di risarcimento relativa ai beni mobili (impianto oleario, autovetture e provviste);
RIGETTA la domanda di risarcimento per lucro cessante;
RIGETTA la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1
per inoperatività della polizza;
Controparte_4
CONDANNA l pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
del 50% delle spese di lite liquidate in € 3.017,96, di cui € 2.538,50 Pt_2
per compenso professionale (somma già ridotta della metà) ed € 479,46 per spese vive documentate, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. , Parte_3
antistatario;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 CP_3
PONE le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Salerno, 19 dicembre 2025 il G.O.P.
Dott. Antonio Celotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, Dott. Antonio Celotto, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7626/2020 promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 Parte_3
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
e dell'Avv. Parte_4 Controparte_2
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
(C.F. e P. IVA ), con il patrocinio dell'Avv. CP_3 P.IVA_1
NC LI
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 25 novembre 2025 le parti, con le rispettive note di trattazione scritta ritualmente depositate, hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 2020, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Pt_2 CP_1 . Gli attori hanno esposto di essere comproprietari (per successione dal
[...]
padre ) di un immobile adibito a locale deposito sito in Aquara Persona_1
(SA) alla Piazza Vittorio Veneto, 7. Hanno lamentato che tale immobile ed i beni in esso presenti avevano subito ingenti danni a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile sovrastante di proprietà del convenuto CP_1
. A fondamento della domanda avanzata hanno dedotto che le
[...]
infiltrazioni avevano danneggiato le strutture murari e, l'impianto elettrico, un impianto frantoio, suppellettili varie e due autovetture nonché avevano mandato in malora provviste alimentari, compromettendo anche la fruibilità dell'immobile. Hanno quantificato il danno in complessivi € 45.435,08, come da perizia giurata di parte a firma del Per. Ind. Ing. , asseverata in Persona_2
data 12.06.2020. Riferivano altresì di aver esperito inutilmente i tentativi di risoluzione stragiudiziale (messa in mora del 03 /04/2019, mediazione del
07/01/2020 e negoziazione assistita del 18/05/2020). Chiedevano, pertanto,
l'accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni quantificati, anche derivanti dal lucro cessante per non aver potuto integralmente fruire del locale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio , contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
domanda attorea. In via preliminare, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, al fine di Controparte_4
essere manlevato in caso di soccombenza. Nel merito, ha contestato la propria carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto dagli attori, deducendo il totale disinteresse di questi ultimi per il locale di loro proprietà, avvalorato sia dalla presenza di un'ordinanza di messa in sicurezza del fabbricato ove sono posti gli immobili oggetto di causa, mai ottemperata dagli attori, dalla quale emergeva la precarietà dello stesso, sia dalla presenza della
CTU resa nel giudizio per danno temuto da lui stesso instaurato contro gli attori dalla quale emergeva lo stato di abbandono del fabbricato, composto per la maggior parte di immobili di proprietà degli attori . Il convenuto ha eccepito altresì l'insussistenza della propria responsabilità in ordine ai danni lamentati dagli attori, l'assenza del nesso causale, ha contestato l'an e il quantum della pretesa, eccependo la derivazione dei danni dalla vetustà dell'immobile o dalle parti comuni del fabbricato. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, il convenuto ha anche richiesto la condanna degli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita la terza chiamata eccependo la nullità dell'atto Controparte_4
introduttivo per omessa qualificazione della domanda, l'infondatezza dell a domanda attorea stante lo stato di abbandono dell'immobile oggetto delle infiltrazioni, l'assenza del nesso di causalità e della prova dei danni subiti,
l'inoperatività della polizza per i fatti dedotti;
in subordine, la compagnia assicurativa ha contestato l'ammontare del danno richiesto, la presenza nel contratto stipulato dal convenuto della clausola di gestione della lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive memorie istruttorie.
Espletata la CTU tecnica, la definizione della causa è stata delegata a questo giudice, il quale ha fissato l'udienza del 25 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti il termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
Tutte le parti hanno depositato le note conclusionali.
All'esito dell'udienza, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
***
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione proposta dalla (eccezione fatta propria anche dal convenuto Controparte_4 [...]
). Infatti, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto CP_1
comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazi one e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013; 3363/2019). Nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte degli attori e dei documenti allegati, non sussiste l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dal convenuto i Controparte_1
carenza titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto dagli attori .
Qualificata la domanda attorea quale azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. da cose in custodia, va osservato che tale responsabilità grava su colui che ha il potere di governo sulla cosa al momento del verificarsi del danno. È pacifico e documentato che il fosse proprietario e custode dell'immobile CP_1
sovrastante all'epoca della manifestazione dei fenomeni infiltrativi oggetto di causa, certamente attivi o i cui effetti si sono consolidati successivamente al
2015, quando il convenuto era già divenuto proprietario dell'immobile.
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
L'art. 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva del custode, superabile solo con la prova del caso fortuito. La decisione verte su accertamenti di natura tecnica (cause delle infiltrazioni e quantificazione del danno) che sono stati esaustivamente indagati tramite l'espletata CTU e la documentazione in atti , essendo risultata pertanto superflua l'ammissione delle prove testimoniali .
L'espletata CTU a firma dell'Ing. le cui conclusioni questo Persona_3
giudice condivide in quanto logiche, motivate e prive di vizi metodologici, ha permesso di accertare inequivocabilmente l'eziologia del danno. Il CTU ha accertato che le infiltrazioni lamentate sono "etiologicamente riconducibili a perdita idrica verificatasi al sovrastante immobile di parte convenuta". Nello specifico, l'epicentro del fenomeno è stato individuato nella zona a tergo del bancone del bar e nell'area ove insisteva un preesistente bagno, poi rimosso.
Tali risultanze trovano conferma anche negli accertamenti ante causam (perizia
Cincotti Care S.r.l. e CTU Ing. ), che avevano già evidenziato Per_4
problematiche agli impianti idrici del convenuto. Il convenuto on ha CP_1 fornito la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale idoneo ad interrompere il nesso causale. La responsabilità dell'evento dannoso va dunque ascritta in via esclusiva al convenuto quale custode dell'imm obile sovrastante.
Passando alla quantificazione del danno, si osserva quanto segue.
Il CTU ha descritto i danni all'immobile, consistenti in macchie di umidità, distaccamento di intonaci e piastrelle. Il consulente ha prospettato due ipotesi di quantificazione: una di € 6.000,00 per riparazioni strettamente localizzate e una di € 22.000,00 per la restitutio in integrum delle finiture dell'intero ambiente. Questo giudice ritiene di dover aderire alla quantificazione più contenuta, pari a € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA come per legge. Sebbene il principio generale del risarcimento del danno sia quello della restitutio in integrum, esso non può tradursi in un ingiustificato arricchimento per il danneggiato. Nel caso di specie, il CTU ha ampiamente evidenziato lo stato di vetustà e degrado decennale dell'immobile attoreo, che versava in condizioni di abbandono ben prima del sinistro. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, qualora il bene danneggiato sia già vetusto o deteriorato, il risarcimento debba essere commisurato al valore del bene nello stato in cui si trovava prima del danno, applicando il principio del "nuovo per vecchio" o comunque limitando il ristoro a quanto strettamente necessario per eliminare le conseguenze dirette dell'illecito, senza che ciò comporti un miglioramento non dovuto del bene. Come chiarito dalla Suprema Corte, il risarcimento non può determinare un ingiustificato arricchimento del danneggiato, dovendosi evitare che la riparazione si trasformi in una ristrutturazione a nuovo di un bene fatiscente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 9849 del 28 marzo 2022, che ribadisce come il risarcimento debba coprire le spese necessarie al ripristino ma debba essere valutato tenendo conto della distinzione tra danni risarcibili e normale usura o vetustà preesistente;
si veda anche Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza n. 18509 del 30 giugno 2021, second o cui è ammissibile limitare il risarcimento alle spese effettivamente necessarie per rimuovere i vizi, escludendo interventi più ampi che non abbiano nesso di causalità giuridica con l'inadempimento e che determinerebbero un arricchimento senza causa). Pertanto, la somma di € 6.000,00 è ritenuta congrua per eliminare le macchie e i distacchi direttamente imputabili alle infiltrazioni, senza gravare il convenuto di costi per il ripristino integrale di un immobile che necessitava già di interventi manutentivi ben più ampi e non correlati al sinistro. Tale somma, infatti, è ritenuta dal CTU sufficiente “a riparare le parti direttamente colpite dalle infiltrazioni”.
La domanda relativa ai danni all'impianto oleario (frantoio), alle autovetture e alle provviste alimentari deve essere invece rigettata. Il CTU ha evidenziato lo stato di "totale abbandono e degrado decennale" del locale attoreo. L'impianto di molitura risulta dismesso da oltre vent'anni e privo di alimentazione elettrica.
In tale contesto, come correttamente rilevato dal consulente, è impossibile discernere il degrado naturale dovuto all'abbandono e all'umidità di risalita
(non imputabile al convenuto) dai danni specifici causati dalle infiltrazioni dall'alto. Manca, dunque, la prova rigorosa del nesso causale tra l'evento dannoso e l'inutilizzabilità di beni che risultavano già obsoleti e in disuso.
Analogamente, per le autovetture, il CTU ha rilevato che esse ricadevano al di fuori dell'area direttamente colpita dallo stillicidio. Quanto alle provviste alimentari, le stesse non sono state rinvenute nel locale dal CTU.
Anche la richiesta di risarcimento per lucro cessante derivante dalla mancata fruibilità del locale deve essere rigettata. Dall'analisi degli atti e delle risultanze dalla CTU emerge che l'immobile versava in uno stato di abbandono ben prima dell'evento dannoso. Tale stato è ulteriormente corroborato dalla perizia tecnica di parte AN (Cincotti Care S.r.l.), che ha constatato che l'impianto oleario ivi custodito risultava dismesso da decenni e in stato di abbandono assoluto. Secondo la giurisprudenza co nsolidata, il danno da mancato godimento di un immobile non è un danno in re ipsa, ma richiede che il proprietario assolva l'onere di provare che il bene, se non vi fosse stato l'evento dannoso, sarebbe stato concretamente fruttifero (ad esempio, locato o impiegato in attività produttiva). La Suprema Corte ha recentemente ribadito che, qualora l'immobile sia accertato come non idoneo all'uso o privo di potenzialità fruttifera (ad esempio per elevato degrado o insalubrità preesistente), non può applicarsi il criterio presuntivo per riconoscere automaticamente il danno da mancato godimento (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza n. 20152 del 22 luglio 2024; conf. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n.
25159 del 10 novembre 2020). Nel caso di specie, lo stato d ell'immobile interrompe il nesso causale tra l'illecito e il mancato guadagno, in quanto l'improduttività del bene era preesistente e indipendente dalle infiltrazioni. Non essendo stati prodotti documenti attestanti proposte di locazione sfumate, attività economiche in corso o altri elementi concreti da cui desumere un pregiudizio economicamente valutabile, la richiesta di risarcimento per lucro cessante risulta priva di supporto probatorio.
La domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti Controparte_1
della terza chiamata infondata e va rigettata. Dall'esame della Controparte_4
polizza n. 731368610 (Modulo "Danni a Terzi" e "Danni ai Locali") e delle
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), emerge che la copertura è prestata per i danni derivanti da "rottura accidentale di tubazioni e condutture". Tuttavia,
l'art. 18 delle CGA (Esclusioni) stabilisce espressamente che: "Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali". La distinzione tra "rottura accidentale" (evento improvviso, violento e imprevedibile) e "stillicidio" (fenomeno lento, graduale e continuativo) è dirimente. Il CTU ha accertato che i danni non sono derivati da un'esplosione o rottura improvvisa di un tubo, bensì da perdite occulte e lente (gocciolamento) dagli impianti o dagli scarichi. Tale accertamento tecnico fa ricadere l'evento nella clausola di esclusione contrattuale, rendendo la polizza inoperante. Non sussiste, pertanto, l'obbligo della Compagnia di tenere indenne l'assicurato.
La domanda di condanna per lite temeraria avanzata dal convenuto va rigettata. L'accoglimento, seppur parziale, della domanda attorea
(riconoscimento della responsabilità e dei danni all'immobile) esclude in radice i presupposti della mala fede o della col pa grave in capo agli attori nell'agire in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra attori e convenuto e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore del decisum e dell'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto al petitum
(riconoscimento del solo danno all'immobile e rigetto delle voci per beni mobili e lucro cessante). Si stima equo, pertanto, compensare le spese di lite nella misura del 50%. La residua quota del 50% viene posta a carico del convenuto
. Nel rapporto tra il convenuto e la terza Controparte_1 Controparte_1
chiamata si ravvisano i presupposti per disporre l'integrale Controparte_4
compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come interpretato dalla Corte Cost. n. 77/2018. Infatti, la complessità tecnica dell'accertamento necessario per distinguere la natura del fenomeno infiltrativo ("rottura accidentale" o "stillicidio") rendeva la chiamata in garanzia non manifestamente infondata o pretestuosa al momento della sua proposizione, richiedendo un'indagine peritale approfondita per definire l'operatività della polizza.
Le spese di CTU liquidate vengono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA la responsabilità esclusiva di , ex art. 2051 c.c., Controparte_1
nella causazione dei danni da infiltrazione subiti dall'immobile di proprietà degli attori sito in Aquara, Piazza Vittorio Veneto n. 7;
CONDANNA al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
, della somma di € 6.000,00 oltre IVA se dovuta, a titolo di risarcimento Pt_2
danni per il ripristino dell'immobile, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
RIGETTA la domanda di risarcimento relativa ai beni mobili (impianto oleario, autovetture e provviste);
RIGETTA la domanda di risarcimento per lucro cessante;
RIGETTA la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1
per inoperatività della polizza;
Controparte_4
CONDANNA l pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
del 50% delle spese di lite liquidate in € 3.017,96, di cui € 2.538,50 Pt_2
per compenso professionale (somma già ridotta della metà) ed € 479,46 per spese vive documentate, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. , Parte_3
antistatario;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 CP_3
PONE le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Salerno, 19 dicembre 2025 il G.O.P.
Dott. Antonio Celotto