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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 421 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 11/02/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. GIANPIO CIMINI in sostituzione dell'avv PAOLINI FILIPPO il quale chiede la decisione riportandosi agli atti di causa e per l'avv. DI CP_1
STEFANO in sostituzione dell'avv. DE TULLIO LUISA la quale impugna e contesta la CTU chiedendone il rinnovo ed insistendo per il rigetto della domanda
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 421 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. PAOLINI FILIPPO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. DE TULLIO LUISA CP_1 P.IVA_1
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo ex art. 13, d. lgs. N. 38/2000.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da ricorso e comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.4.2024 la ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di Giudice del Lavoro – assumendo di aver inoltrato all' domanda CP_1
diretta ad ottenere la costituzione di un indennizzo per inabilità permanente superiore al 6% in relazione all'infortunio lavorativo subito in data 18.11.2020 avendo contratto il nello svolgimento delle sue mansioni di operatore socio sanitario CP_2
presso l'Ospedale Civile “SS. Filippo e Nicola” di Avezzano e lamentando che l' aveva accertato un'invalidità pari al 6% – chiedeva il riconoscimento del suo CP_3
diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico connesso all'infortunio subito con una menomazione pari al 10% ovvero comunque superiore al 6% e la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di arretrati, con gli CP_1
interessi legali e con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda proposta nei confronti dell è fondata e merita accoglimento. CP_1
Il C.T.U. Dott. ha accertato che “il complesso menomativo derivante Per_1
dall'infortunio lavorativo per cui è causa, appare meritevole di maggiore attenzione valutativa poiché oltre all'obiettività riscontrata dai sanitari dell'Istituto Assicuratore, vi è anche da considerare l'interessamento polmonare del quale non vi è traccia nella valutazione dei sanitari dell' e che appare intimamente correlato all'infezione CP_1
da SARS-COV2 e che determina, d'insieme considerata, un quadro menomativo più importante di quello in precedenza apprezzato dall'Istituto assicuratore. Gli esiti rilevati, appaiono dunque meritevoli di una valutazione medico-legale del grado di inabilità permanente, nell'ordine del NOVE PER CENTO della totale in termini di danno biologico secondo le tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 12.7.2000”.
L' convenuto, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali CP_3
possa trarsi un diverso convincimento.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Aderendo al parere del C.T.U., alla ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un indennizzo commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che la ricorrente, in seguito all'infortunio denunciato, ha riportato un'inabilità permanente pari all'9%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla ricorrente un indennizzo CP_1
commisurato alla suddetta percentuale d'inabilità (9%), con decorrenza dal termine dell'inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall' con gli interessi legali fino CP_1
all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.600,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 11.2.2025
Il GIUDICE ONORARIO dott. Massimo Valenza