TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/10/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7085/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Giuseppe Sciscioli Giudice dott.ssa Ermelinda Inchingolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 7085-1/2019 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, per mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alberto Vegliante
- querelante - contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Maria Grazia Affatato;
- querelata-
nonché
contro
:
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2
- querelato contumace-
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Foggia
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 maggio 2025, svoltasi in modalità c.d. cartolare pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 corrente in Roma, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito del sinistro verificatosi in data 2.7.2017 per la complessiva somma di euro 15.941,79, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali fino al soddisfo e spese di lite.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto: di essere dipendente delle e, come Controparte_3 tale, di aver sottoscritto una polizza infortuni con il Controparte_2 utilizzando la convenzione sottoscritta dallo stesso C.S.A.P. con le che in data Controparte_1 2.7.2017 , in Foggia, alla Via G. D'Orso, cadeva rovinosamente al suolo precipitando da alcuni scalini presenti sulla sede stradale così riportando gravi lesioni personali;
di non aver ottenuto l'indennizzo richiesto per il riscontrato stato di ebbrezza alcolica al momento dell'infortunio, motivo di inefficacia della polizza. Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi il verificarsi del sinistro in data 2.7.2017, il nesso di causalità con le lesioni personali riportate, l'applicabilità al sinistro della convenzione assicurativa stipulata con il l'inadempimento contrattuale da parte del stesso per CP_2 CP_2 aver escluso il diritto al risarcimento del danno;
e per l'effetto la condanna al pagamento dei danni subiti a seguito dell'infortunio nei termini innanzi riportati.
Instaurato il contraddittorio e dichiarata la contumacia del Controparte_2 (v. verb ud. 4.2.2020), è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 105, 2°
[...] comma c.p.c., la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, che ha Controparte_1 specificamente contestato le avverse deduzioni ed eccezioni eccependo, in via pregiudiziale, l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 42 delle condizioni generali di assicurazione, (competenza collegio arbitrale), l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 13 delle C.G.A. per l'accertato stato di ubriachezza dell'assicurato, nonché l'infondatezza nel merito della domanda in quanto sguarnita di prova anche nell'an.
Le parti hanno provveduto quindi al deposito delle rispettive memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Parte attrice, per il tramite del suo procuratore munito di procura speciale, ha proposto querela di falso ex art. 221, c.p.c. avverso la denuncia di infortunio datata 20.7.2017 (all. 3 della comparsa di intervento del terzo), con sottoscrizione a nome di ritenuta apocrifa;
ha dedotto inoltre, a Parte_1 sostegno della proposta querela di falso, che il documento riporterebbe una data di sinistro (8.7.2017) evidentemente diversa (2.7.2027) da quella presente nella documentazione sanitaria in atti.
La Compagnia assicuratrice ha chiesto dichiararsi inammissibile la querela di falso ed ha articolato mezzi istruttori, per l'ipotesi di sua ammissione.
pagina 2 di 5 Con provvedimento dell'1.12.2020 del G.I. in precedenza assegnatario del procedimento è stata ammessa la querela di falso, su istanza dell'attore, avverso la denuncia di infortunio del 20.7.2017 prodotta dalle e fissata l'udienza ex art. 222 c.p.c. e ss. del 23.3.2021, poi rinviata Controparte_1 al 31.5.2022, mentre il giudizio risarcitorio, recante RG. 7085/2019, è stato sospeso ai sensi degli artt. 225 e 295 c.p.c. , con ordinanza in pari data, sino al passaggio in giudicato della pronuncia incidentale.
Aperto l'intestato sub-procedimento, alla udienza del 31 maggio 2022, alla presenza delle parti e del P.M. in sede, sono stati espletati gli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante consulenza grafologica disposta, su accordo delle parti (verb. ud. del 31.5.2022), sulla copia del documento impugnato di falso in mancanza di acquisizione dell'originale anche a seguito di notifica dell' ordine di esibizione del documento al convenuto contumace CP_4
la C.T.U. grafologica, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19.12.2023,
[...] tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., al cui esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, e successivamente rimessa sul ruolo, con ordinanza collegiale del 5.4.2024, per omessa notifica dell'atto contenente la querela di falso al convenuto rimasto contumace nel CP_2 giudizio principale.
Accertata la regolarità del contraddittorio, il non si è Controparte_2 costituito in giudizio, rimanendo contumace anche nell'intestato procedimento.
Alla udienza del 27.5.2025, svoltasi nella modalità della c.d. trattazione scritta, le parti hanno concluso come da note autorizzate;
la causa è stata quindi riservata per la decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Ad avviso di questo Tribunale, la querela di falso proposta in via incidentale da va Parte_1 dichiarata inammissibile.
In linea di principio va preliminarmente osservato che, al Collegio, investito della decisione sulla proposta querela di falso, non può dirsi precluso il riesame circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della stessa. La Corte di legittimità ha ritenuto infatti che, benchè il dettato normativo affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è vietato al Collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178 c.p.c., comma 1, dal collegio, in sede di decisione della causa (Cass. 22 gennaio 2010, n. 1110; cfr. pure Cass. 5 luglio 1979, n. 3848).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che accertare la falsità della cosiddetta “denuncia di infortunio” (all. 3 comp. di intervento del terzo) a firma di non sia rilevante ai fini dell'esito della Parte_1 decisione, atteso che, per le motivazioni che di seguito si esporranno, appare incontestabile che il sinistro per cui è causa si è verificato in data 2.7.2017 anziché il giorno 8.7.2017, diversamente riportato nel documento impugnato.
In ogni caso è opportuno ricostruire i fatti oggetto di causa.
La vicenda origina, alla luce dell'allegazione effettuata dal querelante, dall'infortunio occorso a il giorno 2.7.2017, a seguito di una caduta accidentale nei pressi dello Stadio Parte_1
pagina 3 di 5 Comunale “P. Zaccheria” in Foggia, in cui lo stesso riportava gravi lesioni personali refertate dal Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia in pari data.
La documentazione medica prodotta in giudizio, non contestata dalla convenuta, attesta il ricovero in stato di ebbrezza alcolica di , alle ore 5.29 del 2.7.2017, a causa di un trauma cranico- Parte_1 facciale, con degenza presso il reparto di Neurochirurgia e seguenti dimissioni in data 7.7.2017 (all. 14- 22 produzione di parte attrice).
Va osservato, in ordine al valore probatorio del verbale di pronto soccorso e delle certificazioni mediche rilasciate dal personale operante nel presidio sanitario, che gli stessi rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza degli stessi dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Ciò posto, l'Impresa assicuratrice, pur deducendo la difformità della data del sinistro risultante dalla denuncia di infortunio, a firma di , da quella indicata dall'attore nell'atto di citazione Parte_1 non ha proposto querela di falso (né contestato in alcun modo) avverso la documentazione sanitaria in atti, né, soprattutto, ha eccepito la tardiva presentazione della denuncia di infortunio quale causa ostativa al pagamento dell'indennizzo, per cui l'accertamento della validità del prefato documento avrebbe, invece, rilevanza.
In definitiva va dichiarata inammissibile la querela di falso proposta da , con Parte_1 assorbimento di ogni altra questione agli atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste in capo a parte querelante;
la liquidazione avviene in base ai seguenti parametri: applicazione D.M. 55/14, per come modificato dal D.M. 147/22; valori minimi per tutte le fasi in considerazione della natura in rito della decisione e della semplicità delle questioni in diritto trattate;
scaglione: indeterminabile-complessità bassa. Nulla va disposto rispetto al C.S.A.P. in quanto contumace.
Le spese di CTU, come già liquidate con decreto in atti, rimangono definitivamente a carico delle parti costituite, in solido tra loro, essendo la CTU un ausilio di natura tecnica di carattere neutrale (e non un mezzo di prova in senso proprio), compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti. Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti, “le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex art. 91 e 92 c.p.c., sicchè possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero “ (Cass. n. 17739 del 7.9.2016)..
p.q.m.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) DICHIARA inammissibile la querela proposta in via incidentale da;
Parte_1
b) CONDANNA al pagamento, in favore delle delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge;
pagina 4 di 5 c) CONDANNA il querelante alla pena pecuniaria di euro 20,00 ai sensi dell'art. Parte_1 226 c.p.c.;
d) PONE definitivamente a carico di e delle in solido, le spese Parte_1 Controparte_1 di CTU già liquidate in atti;
e) ORDINA la restituzione del documento disponendo che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sullo stesso;
f) ASSEGNA alle parti il termine di cui all'art. 297 c.p.c. per dare impulso alla prosecuzione del procedimento sospeso recante RG 7085/2019.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, del 3 Ottobre 2025
Il Giudice rel./ est. La Presidente dott.ssa Ermelinda Inchingolo dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Giuseppe Sciscioli Giudice dott.ssa Ermelinda Inchingolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 7085-1/2019 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, per mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alberto Vegliante
- querelante - contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Maria Grazia Affatato;
- querelata-
nonché
contro
:
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2
- querelato contumace-
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Foggia
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 maggio 2025, svoltasi in modalità c.d. cartolare pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 corrente in Roma, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito del sinistro verificatosi in data 2.7.2017 per la complessiva somma di euro 15.941,79, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali fino al soddisfo e spese di lite.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto: di essere dipendente delle e, come Controparte_3 tale, di aver sottoscritto una polizza infortuni con il Controparte_2 utilizzando la convenzione sottoscritta dallo stesso C.S.A.P. con le che in data Controparte_1 2.7.2017 , in Foggia, alla Via G. D'Orso, cadeva rovinosamente al suolo precipitando da alcuni scalini presenti sulla sede stradale così riportando gravi lesioni personali;
di non aver ottenuto l'indennizzo richiesto per il riscontrato stato di ebbrezza alcolica al momento dell'infortunio, motivo di inefficacia della polizza. Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi il verificarsi del sinistro in data 2.7.2017, il nesso di causalità con le lesioni personali riportate, l'applicabilità al sinistro della convenzione assicurativa stipulata con il l'inadempimento contrattuale da parte del stesso per CP_2 CP_2 aver escluso il diritto al risarcimento del danno;
e per l'effetto la condanna al pagamento dei danni subiti a seguito dell'infortunio nei termini innanzi riportati.
Instaurato il contraddittorio e dichiarata la contumacia del Controparte_2 (v. verb ud. 4.2.2020), è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 105, 2°
[...] comma c.p.c., la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, che ha Controparte_1 specificamente contestato le avverse deduzioni ed eccezioni eccependo, in via pregiudiziale, l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 42 delle condizioni generali di assicurazione, (competenza collegio arbitrale), l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 13 delle C.G.A. per l'accertato stato di ubriachezza dell'assicurato, nonché l'infondatezza nel merito della domanda in quanto sguarnita di prova anche nell'an.
Le parti hanno provveduto quindi al deposito delle rispettive memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Parte attrice, per il tramite del suo procuratore munito di procura speciale, ha proposto querela di falso ex art. 221, c.p.c. avverso la denuncia di infortunio datata 20.7.2017 (all. 3 della comparsa di intervento del terzo), con sottoscrizione a nome di ritenuta apocrifa;
ha dedotto inoltre, a Parte_1 sostegno della proposta querela di falso, che il documento riporterebbe una data di sinistro (8.7.2017) evidentemente diversa (2.7.2027) da quella presente nella documentazione sanitaria in atti.
La Compagnia assicuratrice ha chiesto dichiararsi inammissibile la querela di falso ed ha articolato mezzi istruttori, per l'ipotesi di sua ammissione.
pagina 2 di 5 Con provvedimento dell'1.12.2020 del G.I. in precedenza assegnatario del procedimento è stata ammessa la querela di falso, su istanza dell'attore, avverso la denuncia di infortunio del 20.7.2017 prodotta dalle e fissata l'udienza ex art. 222 c.p.c. e ss. del 23.3.2021, poi rinviata Controparte_1 al 31.5.2022, mentre il giudizio risarcitorio, recante RG. 7085/2019, è stato sospeso ai sensi degli artt. 225 e 295 c.p.c. , con ordinanza in pari data, sino al passaggio in giudicato della pronuncia incidentale.
Aperto l'intestato sub-procedimento, alla udienza del 31 maggio 2022, alla presenza delle parti e del P.M. in sede, sono stati espletati gli adempimenti di cui all'art. 223 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante consulenza grafologica disposta, su accordo delle parti (verb. ud. del 31.5.2022), sulla copia del documento impugnato di falso in mancanza di acquisizione dell'originale anche a seguito di notifica dell' ordine di esibizione del documento al convenuto contumace CP_4
la C.T.U. grafologica, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19.12.2023,
[...] tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., al cui esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, e successivamente rimessa sul ruolo, con ordinanza collegiale del 5.4.2024, per omessa notifica dell'atto contenente la querela di falso al convenuto rimasto contumace nel CP_2 giudizio principale.
Accertata la regolarità del contraddittorio, il non si è Controparte_2 costituito in giudizio, rimanendo contumace anche nell'intestato procedimento.
Alla udienza del 27.5.2025, svoltasi nella modalità della c.d. trattazione scritta, le parti hanno concluso come da note autorizzate;
la causa è stata quindi riservata per la decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Ad avviso di questo Tribunale, la querela di falso proposta in via incidentale da va Parte_1 dichiarata inammissibile.
In linea di principio va preliminarmente osservato che, al Collegio, investito della decisione sulla proposta querela di falso, non può dirsi precluso il riesame circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della stessa. La Corte di legittimità ha ritenuto infatti che, benchè il dettato normativo affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è vietato al Collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178 c.p.c., comma 1, dal collegio, in sede di decisione della causa (Cass. 22 gennaio 2010, n. 1110; cfr. pure Cass. 5 luglio 1979, n. 3848).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che accertare la falsità della cosiddetta “denuncia di infortunio” (all. 3 comp. di intervento del terzo) a firma di non sia rilevante ai fini dell'esito della Parte_1 decisione, atteso che, per le motivazioni che di seguito si esporranno, appare incontestabile che il sinistro per cui è causa si è verificato in data 2.7.2017 anziché il giorno 8.7.2017, diversamente riportato nel documento impugnato.
In ogni caso è opportuno ricostruire i fatti oggetto di causa.
La vicenda origina, alla luce dell'allegazione effettuata dal querelante, dall'infortunio occorso a il giorno 2.7.2017, a seguito di una caduta accidentale nei pressi dello Stadio Parte_1
pagina 3 di 5 Comunale “P. Zaccheria” in Foggia, in cui lo stesso riportava gravi lesioni personali refertate dal Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia in pari data.
La documentazione medica prodotta in giudizio, non contestata dalla convenuta, attesta il ricovero in stato di ebbrezza alcolica di , alle ore 5.29 del 2.7.2017, a causa di un trauma cranico- Parte_1 facciale, con degenza presso il reparto di Neurochirurgia e seguenti dimissioni in data 7.7.2017 (all. 14- 22 produzione di parte attrice).
Va osservato, in ordine al valore probatorio del verbale di pronto soccorso e delle certificazioni mediche rilasciate dal personale operante nel presidio sanitario, che gli stessi rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza degli stessi dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Ciò posto, l'Impresa assicuratrice, pur deducendo la difformità della data del sinistro risultante dalla denuncia di infortunio, a firma di , da quella indicata dall'attore nell'atto di citazione Parte_1 non ha proposto querela di falso (né contestato in alcun modo) avverso la documentazione sanitaria in atti, né, soprattutto, ha eccepito la tardiva presentazione della denuncia di infortunio quale causa ostativa al pagamento dell'indennizzo, per cui l'accertamento della validità del prefato documento avrebbe, invece, rilevanza.
In definitiva va dichiarata inammissibile la querela di falso proposta da , con Parte_1 assorbimento di ogni altra questione agli atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste in capo a parte querelante;
la liquidazione avviene in base ai seguenti parametri: applicazione D.M. 55/14, per come modificato dal D.M. 147/22; valori minimi per tutte le fasi in considerazione della natura in rito della decisione e della semplicità delle questioni in diritto trattate;
scaglione: indeterminabile-complessità bassa. Nulla va disposto rispetto al C.S.A.P. in quanto contumace.
Le spese di CTU, come già liquidate con decreto in atti, rimangono definitivamente a carico delle parti costituite, in solido tra loro, essendo la CTU un ausilio di natura tecnica di carattere neutrale (e non un mezzo di prova in senso proprio), compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti. Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti, “le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex art. 91 e 92 c.p.c., sicchè possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero “ (Cass. n. 17739 del 7.9.2016)..
p.q.m.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) DICHIARA inammissibile la querela proposta in via incidentale da;
Parte_1
b) CONDANNA al pagamento, in favore delle delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge;
pagina 4 di 5 c) CONDANNA il querelante alla pena pecuniaria di euro 20,00 ai sensi dell'art. Parte_1 226 c.p.c.;
d) PONE definitivamente a carico di e delle in solido, le spese Parte_1 Controparte_1 di CTU già liquidate in atti;
e) ORDINA la restituzione del documento disponendo che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sullo stesso;
f) ASSEGNA alle parti il termine di cui all'art. 297 c.p.c. per dare impulso alla prosecuzione del procedimento sospeso recante RG 7085/2019.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, del 3 Ottobre 2025
Il Giudice rel./ est. La Presidente dott.ssa Ermelinda Inchingolo dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5