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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 1528/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI DI SANTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bari alla Via Q. Sella n. 5; contro
, (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. ANNA MARIA MELILLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Venosa, Via Card. De Luca, n. 17;
e con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Conclusioni congiunte sullo status
Nel corso del giudizio le parti hanno chiesto congiuntamente che venga emessa sentenza parziale sullo status e che la causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti e documenti che dopo la separazione, avvenuta mediante sentenza emessa dal
Tribunale di Potenza, in data 17.01.2022, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è verificata, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al Giudice delegato per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in Venosa il 03.01.2000 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune con atto n. 1, Parte
II, Serie A, anno 2000;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice delegato, come da separata ordinanza;
• riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 1528/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI DI SANTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bari alla Via Q. Sella n. 5; contro
, (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. ANNA MARIA MELILLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Venosa, Via Card. De Luca, n. 17;
e con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Conclusioni congiunte sullo status
Nel corso del giudizio le parti hanno chiesto congiuntamente che venga emessa sentenza parziale sullo status e che la causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti e documenti che dopo la separazione, avvenuta mediante sentenza emessa dal
Tribunale di Potenza, in data 17.01.2022, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è verificata, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al Giudice delegato per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
In ordine alle spese appare opportuno rinviare ogni statuizione alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in Venosa il 03.01.2000 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune con atto n. 1, Parte
II, Serie A, anno 2000;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice delegato, come da separata ordinanza;
• riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2/2