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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 605/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 361/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501RL02159 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501RL02159 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501RL02159 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
- sull'appello n. 606/2024 depositato il 07/06/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 362/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501RL02161-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501RL02161-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501RL02161-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza, con le separate sentenze n. 361/2023 e 362/2023 del 11/03/2023 accoglieva i ricorsi proposti da Resistente_1 e Resistente_2 nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate aveva imputato per trasparenza, quale soci della Società_1 SRL,, utili sociali, relativi all'anno d'imposta 2016.
I contribuenti sostenevano la estraneità alla gestione della società che era stata svolta solo dall'amministratore Nominativo_2 con scelte non condivise perché inopportune e contrarie all'oggetto sociale.
Il contrasto fra soci Resistente_2 e Resistente_1 e il socio amministratore Nominativo_2, aveva portato i primi due a recedere dalla società prima della chiusura dell'anno di esercizio indicato.
La corte di giustizia accoglieva il ricorso nel merito ritenendo assorbite tutte le restanti eccezioni.
Riteneva che la presunzione di distribuzione di utili non dichiarati ai soci di una società a ristretta base sociale, fosse stata superata dalla documentazione presentata dai ricorrenti che dimostrava che il recesso era intervenuto prima della chiusura del bilancio di esercizio.
Stabiliva che Il recesso costituisce atto unilaterale recettizio destinato a produrre i propri effetti nel momento in cui perviene alla società, non è revocabile e non può essere subordinato a condizioni.
A fronte di tale documentazione l'Agenzia delle Entrate non aveva offerto prova della effettiva distribuzione di utili extra bilancio in favore dei soci receduti.
Disponeva la compensazione delle spese con rimborso al contribuente del contributo unificato.
Presenta appello avverso entrambe le sentenze l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Vicenza.
Richiama i presupposti dell'avviso di accertamento.
La Società_1 SRL era stato oggetto di accertamento induttivo con determinazione di maggiori ricavi per € 127.704 e, avendo la società ristretta base sociale (3 soci) l'Ufficio aveva imputato ai soci, per presunzione, utili extrabilancio (a Resistente_1 e Resistente_2, soci al 33% per € 21.163).
L'Ufficio sostiene la erronea applicazione dell'art. 7, comma 5 bis, D.L.VO n. 546/1992 atteso che l'avviso impugnato conteneva elementi di sostanziale rilievo coerenti con lo sviluppo giurisprudenziale consolidato in materia di utili extra bilancio e ristretta base sociale.
Afferma che l'onere probatorio era stato ampiamente soddisfatto sulla base della combinazione coerente di presunzioni semplici in relazione alla normativa tributaria sostanziale nel rispetto della nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis, D.L.vo n. 546/1992.
Eccepisce violazione dell'art. 2743 c.c. in punto efficacia del recesso del socio.
Il recesso dei contribuenti appellati,datato 06/12/2016, che risulta consegnato a mani all'amministratore unico Nominativo_2 ed annotato nel registro delle imprese in data 27/12/2016, , non elide l'operatività della presunzione di percezione di utili extra bilancio atteso che tale dichiarazione è priva di data certa.
Secondo l'Ufficio il recesso del socio non determina lo scioglimento del rapporto sociale, non produce effetti immediati ma diviene efficace solo con la liquidazione della quota mantenendo, quindi, il socio, sino al compimento di tale atto, status e diritti incluso quello della ricezione di utili.
Sostiene, ancora, che l'Ufficio ha fornito elementi presuntivi certi in punto esistenza di utili e loro distribuzione ai soci attesa la mancanza di prova di reinvestimenti o accantonamenti.
Contesta ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 6 bis, DPR 115/2002 per la condanna al rimborso del contributo unificato mancando il presupposto della soccombenza.
Reitera le argomentazioni dedotte in primo grado in replica ai temi ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado.
L'atto era stato firmato da soggetto legittimato, non era necessario una comunicazione preventiva trattandosi di accertamento a tavolino, non era necessaria l'allegazione degli atti di accertamento societari stante la completezza dell'avviso rivolto al socio, l'accertamento era fondato su presunzioni coerenti non superate da allegazioni del contribuente, è stato applicato legittimamente il disposto dell'art. 47 TUIR, non vi è stata violazione dei principi CEDU, le sanzioni sono state correttamente irrogate, l'atto presupposto, ovvero l'accertamento emesso nei confronti della società era divenuto definitivo per mancata impugnazione della società con conseguente indipendenza dei due accertamenti anche in riferimento al riconoscimento di costi,
l'avviso di accertamento era stato sottoscritto da soggetto legittimato. Presentano controdeduzioni i contribuenti .
Eccepiscono il difetto di prova dell'avviso di accertamento ed affermano che non sono stati mai realizzati maggiori redditi e tantomeno i contribuenti li hanno percepiti. L'Ufficio non ha offerto prova degli elementi sottesi alla presunzione di distribuzione degli utili.
Sostengono che il disposto dell'art. 7, comma 5 bis, D.L.vo n. 546/1992 impone l'annullamento dell'atto se, come nel caso in esame, la prova è del tutto carente.
Ribadiscono l'estraneità alla gestione degli eventuali utili non dichiarati atteso il recesso immediato dalla società prima della fine dell'esercizio sociale da cui deriva immediata efficacia e perdita di status di soci e diritto agli utili, anche quelli extra bilancio.
Rilevano che l'eccezione sulla mancanza di data certa della comunicazione di recesso è tardiva, non accettando il contraddittorio, ma, comunque, che la stessa è infondata sia perché riconosciuto dalla stessa amministrazione nei propri atti sia perché il recesso è stato iscritto nel registro delle imprese il 27/12/2016.
Ribadiscono la natura unilaterale recettizia dell'atto di recesso anche in assenza di liquidazione.
Sostengono che la presunzione di distribuzione di utili trova fondamento in un rapporto fiduciario e di solidarietà tra soci che nel caso di specie era totalmente assente. Proprio l'evidente contrasto fra i soci annulla la presunzione di distribuzione di utili.
Ripropongono le eccezioni avanzate in primo grado:
omesso contraddittorio preventivo;
difetto di sottoscrizione dell'atto;
omessa allegazione di atti richiamati;
violazione del diritto di difesa, della Carta di Nizza e dell'art. 1 Protocollo 1 CEDU.
Il 15/01/2026 presentano memoria con cui viene ribadita la correttezza della decisione adottata ovvero che il contribuente ha offerto piena prova dell'assenza di complicità con l'amministratore e la sua estraneità alla gestione e vita della società.
Richiamano recente arresto giurisprudenziale (Cass. 06/03/2025 n. 6001) che ha precisato come in caso di omessa impugnazione dell'atto impositivo da parte della società “... il socio può contestare con riferimento al reddito di partecipazione … non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte, riuniti i ricorsi, ritiene che gli appelli non siano meritevoli di accoglimento e la sentenza debba essere confermata.
Corretto, infatti, risulta il percorso logico giuridico sostenuto per affermare che l'Ufficio non ha offerto elementi informativi atti a sostenere la presunzione di ripartizione di utili non dichiarati fra i soci, in applicazione del principio di trasparenza, a fronte dei convincenti dati oggettivi forniti da contribuenti. Questo giudice ritiene, infatti, che la presunzione posta a fondamento dell'atto di accertamento sia stata ampiamente contrastata da elementi pienamente convincenti.
Da un lato va evidenziata la documentata conflittualità fra i soci e la autonomia di gestione, mediante anche operazioni compiute all'insaputa dei soci, da parte dell'amministratore unico.
La documentazione prodotta dai contribuenti, infatti, dimostra la tensione conflittuale, la divergenza di valutazioni e l'insufficienza di scambio di comunicazioni o di condivisioni di scelte.
Tale circostanza assume già, in sé, valenza significativa e concludente tale da elidere l'efficacia concludente della presunzione derivante dal principio di trasparenza.
Ora, in sintesi simmetrica con la prova della "inimicizia" fra soci, va considerato l'altro dato probatorio che annulla la valenza presuntiva della ristretta base sociale, ovvero, La dichiarazione di recesso dei soci.
Tale dichiarazione è, per costante giurisprudenza, negozio giuridico unilaterale recettizio che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società.
Per quanto non vi sia data certa della data di recesso è pacifico che la stessa è stata annotata nel registro delle imprese in data 27/12/2016, e quindi, prima della conclusione dell'esercizio sociale.
L'assenza di elementi presuntivi che consentano di affermare che i supposti utili non dichiarati siano stati distribuiti fra i soci prima della conclusione dell'anno di esercizio si salda con il recesso avvenuto nel corso dell'anno di esercizio e ciò rende incoerente ed insostenibile il meccanismo logico deduttivo delle presunzioni.
Ad avviso del collegio, quindi, l'apporto probatorio fornito dagli ex soci supera ampiamente l'efficacia argomentativa della presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati, collegato al principio di trasparenza.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Respinge gli appelli. Condanna parte soccombente a rifondere le spese del presente grado che liquida in
€ 2.000,00 oltre accessori.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 605/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 361/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501RL02159 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501RL02159 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501RL02159 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
- sull'appello n. 606/2024 depositato il 07/06/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 362/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501RL02161-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501RL02161-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501RL02161-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza, con le separate sentenze n. 361/2023 e 362/2023 del 11/03/2023 accoglieva i ricorsi proposti da Resistente_1 e Resistente_2 nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate aveva imputato per trasparenza, quale soci della Società_1 SRL,, utili sociali, relativi all'anno d'imposta 2016.
I contribuenti sostenevano la estraneità alla gestione della società che era stata svolta solo dall'amministratore Nominativo_2 con scelte non condivise perché inopportune e contrarie all'oggetto sociale.
Il contrasto fra soci Resistente_2 e Resistente_1 e il socio amministratore Nominativo_2, aveva portato i primi due a recedere dalla società prima della chiusura dell'anno di esercizio indicato.
La corte di giustizia accoglieva il ricorso nel merito ritenendo assorbite tutte le restanti eccezioni.
Riteneva che la presunzione di distribuzione di utili non dichiarati ai soci di una società a ristretta base sociale, fosse stata superata dalla documentazione presentata dai ricorrenti che dimostrava che il recesso era intervenuto prima della chiusura del bilancio di esercizio.
Stabiliva che Il recesso costituisce atto unilaterale recettizio destinato a produrre i propri effetti nel momento in cui perviene alla società, non è revocabile e non può essere subordinato a condizioni.
A fronte di tale documentazione l'Agenzia delle Entrate non aveva offerto prova della effettiva distribuzione di utili extra bilancio in favore dei soci receduti.
Disponeva la compensazione delle spese con rimborso al contribuente del contributo unificato.
Presenta appello avverso entrambe le sentenze l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Vicenza.
Richiama i presupposti dell'avviso di accertamento.
La Società_1 SRL era stato oggetto di accertamento induttivo con determinazione di maggiori ricavi per € 127.704 e, avendo la società ristretta base sociale (3 soci) l'Ufficio aveva imputato ai soci, per presunzione, utili extrabilancio (a Resistente_1 e Resistente_2, soci al 33% per € 21.163).
L'Ufficio sostiene la erronea applicazione dell'art. 7, comma 5 bis, D.L.VO n. 546/1992 atteso che l'avviso impugnato conteneva elementi di sostanziale rilievo coerenti con lo sviluppo giurisprudenziale consolidato in materia di utili extra bilancio e ristretta base sociale.
Afferma che l'onere probatorio era stato ampiamente soddisfatto sulla base della combinazione coerente di presunzioni semplici in relazione alla normativa tributaria sostanziale nel rispetto della nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis, D.L.vo n. 546/1992.
Eccepisce violazione dell'art. 2743 c.c. in punto efficacia del recesso del socio.
Il recesso dei contribuenti appellati,datato 06/12/2016, che risulta consegnato a mani all'amministratore unico Nominativo_2 ed annotato nel registro delle imprese in data 27/12/2016, , non elide l'operatività della presunzione di percezione di utili extra bilancio atteso che tale dichiarazione è priva di data certa.
Secondo l'Ufficio il recesso del socio non determina lo scioglimento del rapporto sociale, non produce effetti immediati ma diviene efficace solo con la liquidazione della quota mantenendo, quindi, il socio, sino al compimento di tale atto, status e diritti incluso quello della ricezione di utili.
Sostiene, ancora, che l'Ufficio ha fornito elementi presuntivi certi in punto esistenza di utili e loro distribuzione ai soci attesa la mancanza di prova di reinvestimenti o accantonamenti.
Contesta ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 6 bis, DPR 115/2002 per la condanna al rimborso del contributo unificato mancando il presupposto della soccombenza.
Reitera le argomentazioni dedotte in primo grado in replica ai temi ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado.
L'atto era stato firmato da soggetto legittimato, non era necessario una comunicazione preventiva trattandosi di accertamento a tavolino, non era necessaria l'allegazione degli atti di accertamento societari stante la completezza dell'avviso rivolto al socio, l'accertamento era fondato su presunzioni coerenti non superate da allegazioni del contribuente, è stato applicato legittimamente il disposto dell'art. 47 TUIR, non vi è stata violazione dei principi CEDU, le sanzioni sono state correttamente irrogate, l'atto presupposto, ovvero l'accertamento emesso nei confronti della società era divenuto definitivo per mancata impugnazione della società con conseguente indipendenza dei due accertamenti anche in riferimento al riconoscimento di costi,
l'avviso di accertamento era stato sottoscritto da soggetto legittimato. Presentano controdeduzioni i contribuenti .
Eccepiscono il difetto di prova dell'avviso di accertamento ed affermano che non sono stati mai realizzati maggiori redditi e tantomeno i contribuenti li hanno percepiti. L'Ufficio non ha offerto prova degli elementi sottesi alla presunzione di distribuzione degli utili.
Sostengono che il disposto dell'art. 7, comma 5 bis, D.L.vo n. 546/1992 impone l'annullamento dell'atto se, come nel caso in esame, la prova è del tutto carente.
Ribadiscono l'estraneità alla gestione degli eventuali utili non dichiarati atteso il recesso immediato dalla società prima della fine dell'esercizio sociale da cui deriva immediata efficacia e perdita di status di soci e diritto agli utili, anche quelli extra bilancio.
Rilevano che l'eccezione sulla mancanza di data certa della comunicazione di recesso è tardiva, non accettando il contraddittorio, ma, comunque, che la stessa è infondata sia perché riconosciuto dalla stessa amministrazione nei propri atti sia perché il recesso è stato iscritto nel registro delle imprese il 27/12/2016.
Ribadiscono la natura unilaterale recettizia dell'atto di recesso anche in assenza di liquidazione.
Sostengono che la presunzione di distribuzione di utili trova fondamento in un rapporto fiduciario e di solidarietà tra soci che nel caso di specie era totalmente assente. Proprio l'evidente contrasto fra i soci annulla la presunzione di distribuzione di utili.
Ripropongono le eccezioni avanzate in primo grado:
omesso contraddittorio preventivo;
difetto di sottoscrizione dell'atto;
omessa allegazione di atti richiamati;
violazione del diritto di difesa, della Carta di Nizza e dell'art. 1 Protocollo 1 CEDU.
Il 15/01/2026 presentano memoria con cui viene ribadita la correttezza della decisione adottata ovvero che il contribuente ha offerto piena prova dell'assenza di complicità con l'amministratore e la sua estraneità alla gestione e vita della società.
Richiamano recente arresto giurisprudenziale (Cass. 06/03/2025 n. 6001) che ha precisato come in caso di omessa impugnazione dell'atto impositivo da parte della società “... il socio può contestare con riferimento al reddito di partecipazione … non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte, riuniti i ricorsi, ritiene che gli appelli non siano meritevoli di accoglimento e la sentenza debba essere confermata.
Corretto, infatti, risulta il percorso logico giuridico sostenuto per affermare che l'Ufficio non ha offerto elementi informativi atti a sostenere la presunzione di ripartizione di utili non dichiarati fra i soci, in applicazione del principio di trasparenza, a fronte dei convincenti dati oggettivi forniti da contribuenti. Questo giudice ritiene, infatti, che la presunzione posta a fondamento dell'atto di accertamento sia stata ampiamente contrastata da elementi pienamente convincenti.
Da un lato va evidenziata la documentata conflittualità fra i soci e la autonomia di gestione, mediante anche operazioni compiute all'insaputa dei soci, da parte dell'amministratore unico.
La documentazione prodotta dai contribuenti, infatti, dimostra la tensione conflittuale, la divergenza di valutazioni e l'insufficienza di scambio di comunicazioni o di condivisioni di scelte.
Tale circostanza assume già, in sé, valenza significativa e concludente tale da elidere l'efficacia concludente della presunzione derivante dal principio di trasparenza.
Ora, in sintesi simmetrica con la prova della "inimicizia" fra soci, va considerato l'altro dato probatorio che annulla la valenza presuntiva della ristretta base sociale, ovvero, La dichiarazione di recesso dei soci.
Tale dichiarazione è, per costante giurisprudenza, negozio giuridico unilaterale recettizio che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società.
Per quanto non vi sia data certa della data di recesso è pacifico che la stessa è stata annotata nel registro delle imprese in data 27/12/2016, e quindi, prima della conclusione dell'esercizio sociale.
L'assenza di elementi presuntivi che consentano di affermare che i supposti utili non dichiarati siano stati distribuiti fra i soci prima della conclusione dell'anno di esercizio si salda con il recesso avvenuto nel corso dell'anno di esercizio e ciò rende incoerente ed insostenibile il meccanismo logico deduttivo delle presunzioni.
Ad avviso del collegio, quindi, l'apporto probatorio fornito dagli ex soci supera ampiamente l'efficacia argomentativa della presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati, collegato al principio di trasparenza.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Respinge gli appelli. Condanna parte soccombente a rifondere le spese del presente grado che liquida in
€ 2.000,00 oltre accessori.