Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 84
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 7, comma 5 bis, D.L.VO n. 546/1992

    La Corte ritiene che la presunzione di distribuzione di utili sia stata contrastata da elementi convincenti, tra cui la conflittualità tra soci e la dichiarazione di recesso annotata nel registro delle imprese prima della chiusura dell'esercizio sociale. L'Agenzia non ha fornito prova della distribuzione di utili extra bilancio ai soci receduti.

  • Rigettato
    Violazione art. 2743 c.c. in punto efficacia del recesso del socio

    La Corte ritiene che il recesso, annotato nel registro delle imprese prima della conclusione dell'esercizio sociale, sia sufficiente a contrastare la presunzione di distribuzione degli utili, specialmente in assenza di prova della distribuzione prima della conclusione dell'anno di esercizio.

  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 7, comma 5 bis, D.L.VO n. 546/1992

    La Corte ritiene che la presunzione di distribuzione di utili sia stata contrastata da elementi convincenti, tra cui la conflittualità tra soci e la dichiarazione di recesso annotata nel registro delle imprese prima della chiusura dell'esercizio sociale. L'Agenzia non ha fornito prova della distribuzione di utili extra bilancio ai soci receduti.

  • Rigettato
    Violazione art. 2743 c.c. in punto efficacia del recesso del socio

    La Corte ritiene che il recesso, annotato nel registro delle imprese prima della conclusione dell'esercizio sociale, sia sufficiente a contrastare la presunzione di distribuzione degli utili, specialmente in assenza di prova della distribuzione prima della conclusione dell'anno di esercizio.

  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 7, comma 5 bis, D.L.VO n. 546/1992

    La Corte ritiene che la presunzione di distribuzione di utili sia stata contrastata da elementi convincenti, tra cui la conflittualità tra soci e la dichiarazione di recesso annotata nel registro delle imprese prima della chiusura dell'esercizio sociale. L'Agenzia non ha fornito prova della distribuzione di utili extra bilancio ai soci receduti.

  • Rigettato
    Violazione art. 2743 c.c. in punto efficacia del recesso del socio

    La Corte ritiene che il recesso, annotato nel registro delle imprese prima della conclusione dell'esercizio sociale, sia sufficiente a contrastare la presunzione di distribuzione degli utili, specialmente in assenza di prova della distribuzione prima della conclusione dell'anno di esercizio.

  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 7, comma 5 bis, D.L.VO n. 546/1992

    La Corte ritiene che la presunzione di distribuzione di utili sia stata contrastata da elementi convincenti, tra cui la conflittualità tra soci e la dichiarazione di recesso annotata nel registro delle imprese prima della chiusura dell'esercizio sociale. L'Agenzia non ha fornito prova della distribuzione di utili extra bilancio ai soci receduti.

  • Rigettato
    Violazione art. 2743 c.c. in punto efficacia del recesso del socio

    La Corte ritiene che il recesso, annotato nel registro delle imprese prima della conclusione dell'esercizio sociale, sia sufficiente a contrastare la presunzione di distribuzione degli utili, specialmente in assenza di prova della distribuzione prima della conclusione dell'anno di esercizio.

  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 7, comma 5 bis, D.L.VO n. 546/1992

    La Corte ritiene che la presunzione di distribuzione di utili sia stata contrastata da elementi convincenti, tra cui la conflittualità tra soci e la dichiarazione di recesso annotata nel registro delle imprese prima della chiusura dell'esercizio sociale. L'Agenzia non ha fornito prova della distribuzione di utili extra bilancio ai soci receduti.

  • Rigettato
    Violazione art. 2743 c.c. in punto efficacia del recesso del socio

    La Corte ritiene che il recesso, annotato nel registro delle imprese prima della conclusione dell'esercizio sociale, sia sufficiente a contrastare la presunzione di distribuzione degli utili, specialmente in assenza di prova della distribuzione prima della conclusione dell'anno di esercizio.

  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 7, comma 5 bis, D.L.VO n. 546/1992

    La Corte ritiene che la presunzione di distribuzione di utili sia stata contrastata da elementi convincenti, tra cui la conflittualità tra soci e la dichiarazione di recesso annotata nel registro delle imprese prima della chiusura dell'esercizio sociale. L'Agenzia non ha fornito prova della distribuzione di utili extra bilancio ai soci receduti.

  • Rigettato
    Violazione art. 2743 c.c. in punto efficacia del recesso del socio

    La Corte ritiene che il recesso, annotato nel registro delle imprese prima della conclusione dell'esercizio sociale, sia sufficiente a contrastare la presunzione di distribuzione degli utili, specialmente in assenza di prova della distribuzione prima della conclusione dell'anno di esercizio.

  • Rigettato
    Violazione art. 13, comma 6 bis, DPR 115/2002 per condanna al rimborso del contributo unificato

    La Corte, respingendo gli appelli, conferma la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, pertanto la condanna alle spese, inclusa la rifusione del contributo unificato, è corretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 84
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 84
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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