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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9581 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 41822/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE FEDERICA e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.06.2022 , premesso che in data 03/06/1995 Parte_2
aveva contratto matrimonio in AR BI (RI) con e che dalla predetta Controparte_1
unione erano nati i figli (il 05/03/1998) e (il 18/05/2001), maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, esponeva che veniva pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 9422/2020 pubblicata in data 01.07.2020, rappresentava che da allora non vi era stata
1 riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La ricorrente rappresentava l'intollerabilità della convivenza, caratterizzata da continui litigi, riferendo che il resistente era restio a far fronte alle esigenze economiche anche primarie della famiglia;
dichiarando che ad ottobre del 2016, il senza CP_1
preavviso alcuno, si allontanava dal tetto coniugale non facendovi più ritorno.
Pertanto, la ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa familiare di esclusiva proprietà della medesima, convivente con i figli e di disporre che ciascuna delle parti provvedesse al proprio autonomo mantenimento.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, che pertanto Controparte_1
veniva rimaneva contumace.
All'udienza presidenziale del 08.02.2023, compariva la sola parte ricorrente che chiedeva l'accoglimento del ricorso, rinunciando alla domanda di assegnazione della casa familiare in quanto proprietaria esclusiva, pertanto il Presidente f.f., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione di parte resistente, emetteva i provvedimenti di cui all'art. 4 della L. n. 898/70 confermando le condizioni della separazione, come attualmente correnti, rinviando la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
All'esito dell'udienza del 21.02.2024, con separata ordinanza del 28.2.2024, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente, riservava la causa al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.2025.
Con sentenza parziale n. 5819/2024 pubblicata il 03.04.2024, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, passata in giudicato, disponendo la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza del 28.02.2024.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.01.2025, il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio.
In sede di note conclusive, la ricorrente rappresentava di non aver formulato alcuna domanda istruttoria nel presente giudizio, in quanto sia la medesima che i figli, ormai maggiorenni, erano economicamente autosufficienti;
pertanto, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rappresentate nel ricorso.
Letta la documentazione prodotta agli atti, non essendo stata formulata alcuna ulteriore domanda, occorre disporre che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
Le spese di lite, in ragione della materia trattata, della peculiarità della situazione e della contumacia della controparte devono considerarsi irripetibili.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, preso atto della sentenza parziale n. 5819/2024 intervenuta tra e così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 16/06/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Paola LAROSA dott.ssa Marta IENZI
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