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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 356 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. con l'Avv. Simone Paltriccia, che la Parte_1 C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in riassunzione, presso il cui studio, sito in Perugia, Via Campo di Marte n. 14/I, è elettivamente domiciliata ricorrente in riassunzione/reclamata e reclamante incidentale
E
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., geom.
[...] CP_3
, (P. IVA ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla
[...] P.IVA_1 memoria di costituzione in sede di riassunzione, dall'Avv. Lavia Rosina, presso il cui studio, sito in Corigliano-Rossano (CS), via Latina n. 1, è elettivamente domiciliata resistente in riassunzione/reclamante principale
Avente ad oggetto: Riassunzione a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione di reclamo, ex art.1, 58°co., L.92/2012 avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Impugnativa di licenziamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, Parte_1 contrariis reiectis, tenuto conto del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (ed in accoglimento dei motivi di gravame originariamente proposti in via gradata dalla cooperativa esponente) in riforma della Sentenza n. 161/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro, depositata in data 11.02.2020, - annullare il licenziamento comminato alla ricorrente con atto scritto in data 7.9.2016 o, comunque, accertarne la sua illegittimità ed inefficacia e per l'effetto sempre ordinare ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, commi 7 e 4, della L. n. 300/70 alla l'immediata reintegrazione della sig.ra nel posto di Controparte_1 Pt_1 lavoro e condannare la al risarcimento del danno patito dalla sig.ra Controparte_1
per il licenziamento nullo/illegittimo, stabilendo un'indennità commisurata alla Pt_1 retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con ogni altra conseguenza di legge. Con condanna della controparte al rimborso in favore della dr.ssa delle spese e competenze legali del procedimento Pt_1 di reclamo, nonché del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio in riassunzione. >>; per (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
: < CP_1 per tutti i motivi sopra esposti, la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla lavoratrice con nota racc A/R in data 07.09.2016; Conseguentemente accertare e condannare appellata alla restituzione Parte_1 in favore della delle somme riscosse in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado, ovvero della indennità risarcitoria pari a 20 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, per la somma complessiva netta di Euro 50.382,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
nonché quelle riscosse a titolo di competenze e spese legali per la fase di opposizione in complessivi Euro 5.271,36 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento sino all'effettivo soddisfo;
-Altresì, accertare e conseguentemente condannare , alla ripetizione in favore della Parte_1 [...]
, delle somme corrisposte al procuratore costituito, a titolo di spese Controparte_1 della procedura esecutiva in complessivi Euro 2.392,96 e delle spese e competenze di lite (ordinanza del 03.04.2017) per complessivi Euro Euro 5.606,87. In via meramente subordinata e nel merito - In caso di accoglimento del reclamo- incidentale proposto CP_ dalla , accertare e dichiarare che la ha diritto alla restituzione di quanto Pt_1 corrisposto in eccedenza alla a titolo di indennità risarcitoria commisurata alla Pt_1 retribuzione globale di fatto nella misura di almeno 8 mensilità o, in quella diversa somma, che la Corte adita riterrà determinare, con conseguente condanna della stessa al pagamento della somma così determinata in favore della;
il Controparte_1 tutto con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, del giudizio di Cassazione e del procedimento così riassunto oltre RSG, IVA e CPA come per legge. >>
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso ex art. 1 comma 48 Legge 92/2012, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, in data 09.12.2016, Parte_1 conveniva in giudizio la , ai fini dell'accertamento della nullità Controparte_1
Pag. 2 di 13 del licenziamento intimatole per g.m.o. con comunicazione del 07.09.2016, stante il carattere discriminatorio ex art. 2, D. Lgs n. 23/15, nonché dell'illegittimità per manifesta insussistenza dei motivi addotti da parte datoriale e per manifesta e plurima violazione di legge nonché delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari. Chiedeva ordinarsi ex art 18 della Legge n. 300/70 l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro nonché la condanna al risarcimento del danno patito per il licenziamento nullo e/o illegittimo.
Si costituiva la società assumendo la legittimità del licenziamento Controparte_1 impugnato in quanto conseguente ad una riorganizzazione aziendale che aveva portato alla soppressione dell'ufficio amministrativo presso cui era addetta la ricorrente ed alla esternalizzazione dell'intera attività di contabilità. Deduceva ulteriormente l'impossibilità di un proficuo ricollocamento della ricorrente in quanto non sussistevano nel nuovo assetto aziendale posti disponibili né la stessa poteva essere altrimenti adibita a mansioni inferiori.
§3
Con ordinanza ex art. 49 L. 92/2012 del 03.04.2017, il Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda dichiarando la illegittimità del licenziamento sull'assunto della mancanza di prova della effettiva impossibilità di ricollocazione della parte ricorrente anche in mansioni e/o compiti diversi e/o deteriori all'interno della compagine societaria, ritenendo, invece, documentato lo stato di crisi, l'esigenza organizzativa dettata da ragioni di contenimento dei costi in ragione del quale veniva soppresso l'ufficio amministrativo presso cui era addetta la ricorrente. Conseguentemente non vertendo in ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o. di cui al comma 7 del novellato art 18 Legge n. 300/1970, il Giudice, ritenendo risolto il rapporto di lavoro- accordava la tutela risarcitoria-indennitaria prevista dal comma 5 del predetto articolo per come richiamata dal comma 7, condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità pari a 20 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla parte ricorrente oltre interessi al tasso legale sulle somme man mano rivalutate dal licenziamento all'effettivo soddisfo.
§4
La società proponeva opposizione ex art. 1 comma 51 della legge 92/2012 avverso la predetta ordinanza;
nel corso dell'istruttoria venivano assunte prove orali e all'esito, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
§5
La cooperativa proponeva reclamo ex art. 1, comma 58, Legge 92/2012, al CP_1 fine di ottenere la riforma della gravata sentenza;
avverso la sentenza proponeva altresì reclamo incidentale . Parte_1
Pag. 3 di 13 In particolare, la reclamante-società lamentava che, erroneamente, il Giudice di CP_1 prime cure avesse ritenuto non assolto l'obbligo del “repechage” da parte dell'impresa datoriale in quanto era stato soppresso l'ufficio amministrativo presso cui era addetta la ricorrente ancor prima del suo rientro in società, né vi erano posti disponibili dove utilmente ricollocarla per la soppressione dell'ufficio amministrativo con conseguente esternalizzazione di tutte le attività amministrative.
Infatti, la sig.ra , durante l'intercorso rapporto lavorativo, svolgeva essenzialmente Pt_1 mansioni amministrative unitamente ed in collaborazione con il responsabile amministrativo rag. le quali a seguito della esternalizzazione della Parte_2 contabilità venivano completamente trasferite allo studio commerciale di consulenza esterna già alla data del 01.01.2016.
La soppressione dell'ufficio amministrativo ed il conseguente licenziamento dei soci- lavoratori ivi addetti ( e socio-lavoratrice Parte_3 [...]
si collocavano come atti rientranti nel riassetto organizzativo operato dalla Parte_1 società nell'ambito della riduzione dei costi legati al settore amministrativo.
Argomentava inoltre che il parametro utilizzato dal giudice di Prime cure in merito alla possibile utile ricollocazione lavorativa della si poneva in contrasto con il principio Pt_1 della libertà di iniziativa economica ex art 41 Cost. e che l'ambito del sindacato giurisdizionale, con riferimento all'obbligo del repêchage, non poteva estendersi alla valutazione delle scelte gestionali ed organizzative dell'impresa.
Conseguentemente non poteva ritenersi violato l'obbligo del repêchage quando l'ipotetica possibilità di ricollocazione del lavoratore nella compagine societaria non era compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale. (Cass. Civ. Lav. 06.09.2018)
Sosteneva ulteriormente che il giudice di prime cure avesse completamente ignorato la diversa qualifica dei soci lavoratori , inquadrato nel terzo livello Parte_4 impiegato-tecnico, con titolo di studio perito industriale, e della socia , Parte_1 inquadrata nel quarto livello come impiegata amministrativa - e le diverse mansioni da costoro svolte assolutamente non fungibili. Dalle dichiarazioni testimoniali era emerso infatti che il sig. svolgeva mansioni prettamente tecniche da Parte_4 supporto all'area tecnica mentre i compiti relativi alla gestione del protocollo e raccolta documenti -di natura probabilmente amministrativa-, erano già stati assegnati al socio ancor prima del rientro della (il rapporto di lavoro con la lavoratrice era già Pt_4 Pt_1 cessato il 29.07.2014 -allegato n.34 fasc. sommario).
Con il reclamo incidentale proposto dalla , la stessa denunciava in particolare la Pt_1 violazione dello Statuto sociale e del regolamento attuativo in ordine alla ripartizione delle competenze tra Assemblea dei Soci e CDA in ordine al potere spettante alla prima in materia di organizzazione della società.
§5.1
Pag. 4 di 13 Il giudizio di reclamo si concludeva con la sentenza n. 161/2020 depositata in data 11.02.2020 con la quale la Corte di Appello di Catanzaro rigettava tanto il reclamo CP_ principale proposto dalla che quello incidentale della , confermando la Pt_1 sentenza di primo grado.
Quanto al reclamo principale, la Corte ha escluso la prova: a) del nesso causale tra l'addotta riorganizzazione e la soppressione del posto di lavoro, per infondatezza (a') dell'allegazione della società reclamante (già sufficiente a smentire il riassetto organizzativo a base del licenziamento) di esternalizzazione delle attività di natura contabile (cui era addetta la lavoratrice), siccome non avvenuta in prossimità del licenziamento (con la delibera di C.d.A. del 20 gennaio 2016), bensì già dal marzo 2013, in esecuzione della delibera di C.d.A. del 28 febbraio 2016, nonché (a'') della censura di avere il Tribunale ravvisato la violazione dei criteri di scelta del dipendente da licenziare, avendo esso piuttosto negato l'esistenza di plausibili ragioni esplicative dell'individuazione di quale impiegata da licenziare, per la presenza di Parte_1 altro impiegato amministrativo con minore anzianità di servizio;
b) della soppressione, per effetto del nuovo assetto societario, dell'area amministrativa alla data del 30 gennaio 2016, con la sopravvivenza solo di un'area tecnica (cui addetto personale di cui non documentate le effettive mansioni svolte); c) dell'impossibilità di ricollocazione aziendale della lavoratrice, neppure con mansioni di qualifica inferiore.
Quanto al reclamo incidentale, la Corte ne ha ritenuto – sul rilievo dell'autonomia, nelle società cooperative, della qualità di socio da quella di lavoratore subordinato (a fronte del loro prospettato inscindibile collegamento, sotteso alle censure) – la pari infondatezza, sull'essenziale negazione della competenza deliberativa del licenziamento in capo all'assemblea dei soci (dal cui mancato esercizio la lavoratrice inferirebbe l'insussistenza del giustificato motivo del licenziamento), anziché al consiglio di amministrazione, come per legge e per regolamento interno.
§6
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha resistito la società cooperativa con controricorso contenente ricorso incidentale articolato su quattro motivi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 87/2024 del 23.11.2023-03/01/2024 “accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso principale accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione”.
§6.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
1. nel rispetto dell'ordine pregiudiziale delle questioni devolute, la società
controricorrente, a propria volta ricorrente incidentale, ha dedotto violazione e falsa
Pag. 5 di 13 applicazione degli artt. 5 legge n. 604/1966, 41 Cost. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l'esternalizzazione, da parte della società cooperativa, delle funzioni amministrative e contabili già con il contratto di consulenza del 20 marzo 2013, anziché, come invece avvenuto, con il conferimento dell'incarico dell'1 gennaio 2016, comportante la soppressione, al rientro in azienda il 29 luglio 2016 (dopo tre anni di assenza) della socia lavoratrice poi licenziata, dell'ufficio amministrativo ed attribuzione delle sue mansioni ad altro socio lavoratore (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge n. 604/1966 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l'esercizio da parte del socio lavoratore di funzioni prevalentemente amministrative, Parte_4 anziché tecniche, come in effetti, pertanto diverse e non fungibili con quelle di : ciò risultando anche dalle diverse qualifiche (III livello il primo, IV Parte_1 livello la seconda) ignorate dalla Corte territoriale (secondo motivo); violazione e falsa degli artt. 5 legge n. 604/1966, 41 Cost. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la prova della soppressione dell'ufficio amministrativo e della sussistenza di un'area prettamente tecnica, sulla base dell'attestazione del consulente fiscale della società, senza esaminare le altre circostanze documentali dedotte (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 5 legge n. 604/1966, 41 Cost. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l'assoluzione, da parte della società, dell'obbligo di répechage, non avendo “tenuto nella debita considerazione tutta la documentazione e le risultanze istruttorie sopra richiamate” (quarto motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
3. non si configurano le violazioni di legge denunciate, non implicando le censure un problema interpretativo, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851; ; Cass. 19 ottobre 2023, n. 29062). Con essi, la ricorrente incidentale lamenta piuttosto un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; 3.1. in particolare, non sussistono le violazioni: a) dell'art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a
Pag. 6 di 13 fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; b) né dell'art. 116 medesimo, ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo
“prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016; Cass. 17 maggio 2023, n. 13518). Per giunta, tali ultime norme sono pure richiamate in riferimento al vizio di omesso esame, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., inammissibile, versandosi nel caso di specie nell'ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall'art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis: non avendo la ricorrente in cassazione indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la diversità (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656);
4. le censure si risolvono pertanto in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), siccome esclusivamente spettanti al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (per le ragioni in particolare esposte all'ultimo capoverso di pg. 5 e dall'ultimo di pg. 6 al primo di pg. 8 della sentenza);
5. la ricorrente principale ha dedotto nullità della sentenza in violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost., per non avere la Corte territoriale, con motivazione contraddittoria, illogica e apparente, nonostante la ravvisata manifesta insussistenza della riorganizzazione ed esternalizzazione delle attività, cui era addetta la lavoratrice e della mancata prova dell'impossibilità di suo repêchage in altre attività e mansioni, coerentemente ritenuto illegittimo il licenziamento per insussistenza del giustificato motivo addotto ed applicato la tutela reintegratoria prevista (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 legge n. 604/1966, 18, quarto comma legge n. 300, 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale correttamente applicato la tutela reintegratoria, ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi di manifesta insussistenza del
Pag. 7 di 13 giustificato motivo addotto a base del licenziamento, per l'accertata inesistenza della riorganizzazione aziendale, del nesso causale e violazione dell'obbligo di repêchage: ben applicabile alla socia lavoratrice, a norma dell'art. 2 legge n. 142/2001, non essendo cessato con il rapporto di lavoro (il 7 settembre 2016, per effetto del licenziamento impugnato) anche quello associativo (soltanto con delibera del 19 settembre 2019) (terzo motivo);
6. essi congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
7. premesso in linea di diritto che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. E che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. 20 ottobre 2017, n. 24882). Inoltre, la ritenuta mancanza di un nesso causale tra recesso datoriale e motivo addotto a suo fondamento è stata ritenuta sussumibile nell'alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto che giustifica, ai sensi dell'art. 18, settimo comma legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, la tutela reintegratoria attenuata (Cass. 5 dicembre 2018, n. 31496; Cass. 11 novembre 2019, n. 29101).
7.1. Tuttavia, la verifica del requisito di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” (già ravvisata concernere entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore: Cass. 2 maggio 2018, n. 10435; Cass. 11 novembre 2019, n. 29102), deve ora prescindere dal suo carattere di evidenza immediata, per essere stato l'art. 18, settimo comma, secondo periodo legge n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b) legge n. 92/2012, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., limitatamente alla parola «manifesta». E ciò per i profili di irragionevolezza intrinseca (già posti in risalto nella sentenza Corte cost. n. 59 del 2021, che ha preso in esame il carattere meramente facoltativo della reintegrazione), della norma nel prevedere che, per poter disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, il giudice debba accertare la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
Pag. 8 di 13 in quanto requisito indeterminato, che demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico e che neppure si connette razionalmente alla peculiarità delle diverse fattispecie di licenziamento. Nemmeno avendo il presupposto attinenza alcuna con il disvalore del licenziamento intimato, eccentrico nell'apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell'accertamento: riflettendosi in tal modo la disposizione censurata sul processo e complicandone taluni passaggi, con aggravio irragionevole e sproporzionato (Corte cost.19 maggio 2022, n. 125);
8. la Corte territoriale, pure avendo accertato (per le ragioni esposte ai due ultimi capoversi di pag. 5 della sentenza) l'inesistenza del “riassetto organizzativo posto a fondamento del licenziamento” (così al primo capoverso di pg. 6 della sentenza), nonché l'assenza di prova dell'impossibilità, da parte della società cooperativa datrice, di assolvere all'obbligo di repêchage (così al primo capoverso di pag. 8 della sentenza), e pertanto l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto per il licenziamento, ha tuttavia ribadito (come già il Tribunale, pur avendo ritenuto “la insussistenza manifesta del giustificato motivo”: al secondo capoverso di pag. 4 della sentenza) l'applicazione della tutela indennitaria, prevista dall'art. 18, quinto comma legge n. 300/1970, nonostante il reclamo incidentale della lavoratrice, per l'accertamento di detta (manifesta) insussistenza e l'applicazione della tutela reintegratoria, a norma dell'art. 18, settimo comma, in combinato disposto con il quarto, della legge n. 300/1970 (al penultimo capoverso di pag. 2 della sentenza). Essa ha pertanto disatteso i superiori principi di diritto e non ha chiarito, con argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del proprio convincimento, senza così consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento svolto, non potendo essere lasciato all'interprete il compito di integrarlo con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. S.U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1° marzo 2022, n. 6758); e pertanto con motivazione apparente, in quanto, benché graficamente esistente, inidonea a rendere tuttavia percepibile il fondamento della decisione;
9. la ricorrente principale ha altresì dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle circostanze storiche indicate nel primo motivo, di inesistenza di qualsivoglia riassetto organizzativo della società cooperativa e di permanenza in essa di attività amministrative cui prima addetta la lavoratrice e poi attribuite a dipendente con minore anzianità (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, lett. a), b) e 6 legge n. 142/2001, 28, nono comma Statuto sociale, 1, 5 e 10 del Regolamento 5 novembre 2013 adottato ai sensi dell'art. 6 legge n. 142/2001, nonché dell'art. 112 per omessa pronuncia sulla mancata applicazione dell'art. 4, quinto comma Regolamento cit., per non avere la Corte territoriale esattamente colto la rilevanza del motivo di impugnazione, inteso – sulla premessa della qualità della reclamante incidentale, prima ancora che di lavoratrice subordinata, di socia di cooperativa (regolata, nel suo assetto
Pag. 9 di 13 organizzativo, funzionamento e finalità, dalla disciplina degli atti regolamentari denunciati di violazione) – a censurare il comportamento della cooperativa, per non avere emesso alcuna delibera assembleare, in ordine alla riorganizzazione aziendale posta a base del licenziamento, pur essendo materia di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci (quarto motivo);
10. essi sono assorbiti>>.
§7 Il giudizio è riassunto da , con atto depositato il 2 aprile 2024. Parte_1
Costituitasi in giudizio, la ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_4
La Corte, acquisiti i fascicoli dei precedenti gradi, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§8
Per effetto della pronuncia della Corte remittente, il presente giudizio di rinvio è unicamente rivolto alla disamina del reclamo incidentale della lavoratrice, finalizzato ad ottenere l'applicazione della tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria accordatale in sede sommaria.
Ora, la Cassazione ha censurato l'operato di questa Corte, perché <pure avendo accertato (per le ragioni esposte ai due ultimi capoversi di pag. 5 della sentenza) l'inesistenza del “riassetto organizzativo posto a fondamento del licenziamento” (così al primo capoverso di pg. 6 della sentenza), nonché l'assenza di prova dell'impossibilità, da parte della società cooperativa datrice, di assolvere all'obbligo di repêchage (così al primo capoverso di pag. 8 della sentenza), e pertanto l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto per il licenziamento, ha tuttavia ribadito (come già il Tribunale, pur avendo ritenuto “la insussistenza manifesta del giustificato motivo”: al secondo capoverso di pag. 4 della sentenza) l'applicazione della tutela indennitaria, prevista dall'art. 18, quinto comma legge n. 300/1970, nonostante il reclamo incidentale della lavoratrice, per l'accertamento di detta (manifesta) insussistenza e l'applicazione della tutela reintegratoria, a norma dell'art. 18, settimo comma, in combinato disposto con il quarto, della legge n. 300/1970 (al penultimo capoverso di pag. 2 della sentenza)>>.
In definitiva, per effetto di tale affermazione e in virtù del passaggio in giudicato, in parte qua, della precedente sentenza di questa Corte quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità dei motivi di gravame della , sono da ritenere CP_1 provate le seguenti circostanze:
- l'esternalizzazione, da parte della società cooperativa, delle funzioni amministrative e contabili era già avvenuta con il contratto di consulenza del 20 marzo 2013, anziché con il conferimento dell'incarico del 1^ gennaio 2016, comportante la soppressione, al
Pag. 10 di 13 rientro in azienda il 29 luglio 2016 (dopo tre anni di assenza) della socia lavoratrice poi licenziata, dell'ufficio amministrativo ed attribuzione delle sue mansioni ad altro socio lavoratore;
- l'esercizio da parte del socio lavoratore di funzioni prevalentemente Parte_4 amministrative, anziché tecniche;
- la non effettività delle dedotte circostanze della soppressione dell'ufficio amministrativo e della sussistenza di un'area prettamente tecnica;
- il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'impossibilità di reimpiego della lavoratrice.
Ed allora, se si considera che la lavoratrice è stata licenziata per soppressione dell'ufficio amministrativo cui era addetta, allora, sulla base dei dati appena enucleati, va esclusa la sussistenza del fatto addotto dalla società quale motivazione del licenziamento per g.m.o..
Peraltro, in base ai principi affermati al punto 6 dell'ordinanza di remissione (cfr. §6.1), ai fini della legittimità del licenziamento per g.m.o., si devono vedere avverate le tre circostanze gradatamente enucleate alle lettere a), b) e c), con l'avvertenza che, in mancanza della prima (soppressione del posto), è superfluo esaminare la seconda (che attiene alla congruenza delle ragioni economiche addotte rispetto all'operata soppressione), e, in difetto delle prime due, altrettanto superflua è la disamina della terza (impossibilità dei reimpiego del dipendente colpito dal provvedimento espulsivo).
In applicazione dei suddetti principi al caso di specie, mancando la prima, fondante, condizione, è da ritenere che la ragione addotta è inesistente, sicché c'è spazio per la tutela reintegratoria: <In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la legittimità del recesso è sufficiente che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che richiede la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo tale scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; tuttavia, se il giudice accerti, in concreto, l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata, la cui prova grava sul datore di lavoro, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in quanto, a fronte di un modesto decremento del fatturato, il datore di lavoro aveva assunto due unità di personale, per poi procedere al licenziamento di una dipendente appena rientrata dalla maternità e con orario settimanale ridotto)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 752 del 12/01/2023).
§9
In definitiva, vanno accolti, nei termini sopra esposti, il reclamo incidentale e la domanda spiegata da con il ricorso da lei proposto il 9 dicembre 2016 Parte_1
Pag. 11 di 13 ai sensi dell'art. 1 comma 48^ legge 92/2012, con conseguente annullamento del licenziamento intimatole da il 7 settembre 2016 e ordine alla Controparte_1 suddetta società di reintegrarla nel posto di lavoro, nonché a risarcirle il danno pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita all'epoca del recesso datoriale e a versare in suo favore i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. L'ordinanza resa in fase sommaria e la sentenza che ha definito la fase di opposizione vengono poi confermate con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite. Sennonché, avuto riguardo alla circostanza dell'avere la dato la prova di avere CP_1 pagato le 20 mensilità quantificate a titolo risarcitorio nell'ordinanza resa in fase sommaria, la lavoratrice va condannata a restituire la differenza tra quanto percepito e quanto dovutole a titolo risarcitorio per effetto della presente pronuncia.
Non può invece procedersi alla detrazione di aliunde perceptum e percipiendum, perché << … il semplice dato della esplicitazione, nell'art. 18, comma 4, l. n.300 del 1970, come riformulato dalla l. n. 92 del 2012, della detraibilità dell'aliunde perceptum e percipiendum, non altera la natura dei compensi percepiti nello svolgimento di altre attività lavorative, quali fatti impeditivi della domanda risarcitoria del lavoratore, (v. Cass. n. 1636 del 2020; n. 30330 del 2019), da veicolare nel processo sotto forma di eccezioni, sia pure in senso lato (v. Cass. n. 21919 del 2010; n. 5610 del 2005; n. 10155 del 2005); …deve quindi ribadirsi l'onere, del datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'aliunde perceptum o percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass. n. 22679 del 2018; n. 9616 del 2015; n. 23226 del 2010)>> (Cass Sez. Lav., Ordinanza n. 3824 del 07/02/2022, in motivazione).
Nel caso in esame, va esclusa la detraibilità dell'aliunde perceptum e percipiendum, per carenza di specifica deduzione fattuale al riguardo.
Le spese di lite, del giudizio di reclamo, di quello davanti alla Corte di Cassazione e del presente, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Non è domanda nuova – difformemente da quanto afferma la resistente - quella di liquidazione delle spese di reclamo, perché, in virtù del disposto rinvio, poteva essere avanzata solo in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione, introdotto con ricorso depositato da il 2 aprile 2024, a seguito dell'annullamento Parte_1 disposto dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 87/2024 del 23.11.2023- 03/01/2024, della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 161/2020 depositata in data 11.02.2020, di rigetto tanto del reclamo principale proposto da CP_5
[...] [...] [...]
(già che del reclamo incidentale di Parte_5 Controparte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 159/2019 del Parte_1
29.1.2019, di rigetto dell'opposizione proposta da , così Controparte_1 provvede: 1) accoglie per quanto di ragione il reclamo incidentale e la domanda spiegata da
[...] con il ricorso da lei proposto il 9 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 1 comma Parte_1
48^ legge 92/2012 e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimatole da CP_1
il 7 settembre 2016 e, per l'effetto, ordina alla suddetta società di
[...] reintegrarla nel posto di lavoro, nonché a risarcirle il danno pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita all'epoca del recesso datoriale e a versare in suo favore i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
2) conferma nel resto;
3) condanna a restituire alla la differenza tra Parte_1 Controparte_1 quanto percepito in esecuzione dell'ordinanza emessa in fase sommaria e quanto dovutole per effetto di quanto disposto al punto 1 che precede;
4) condanna la alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 4200,00 quanto al reclamo, in euro 3000,00 quanto al giudizio di Cassazione, e in euro quanto 4200,00 alla presente fase, oltre accessori come per legge dovuti. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 13 di 13
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 356 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. con l'Avv. Simone Paltriccia, che la Parte_1 C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in riassunzione, presso il cui studio, sito in Perugia, Via Campo di Marte n. 14/I, è elettivamente domiciliata ricorrente in riassunzione/reclamata e reclamante incidentale
E
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., geom.
[...] CP_3
, (P. IVA ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla
[...] P.IVA_1 memoria di costituzione in sede di riassunzione, dall'Avv. Lavia Rosina, presso il cui studio, sito in Corigliano-Rossano (CS), via Latina n. 1, è elettivamente domiciliata resistente in riassunzione/reclamante principale
Avente ad oggetto: Riassunzione a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione di reclamo, ex art.1, 58°co., L.92/2012 avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Impugnativa di licenziamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, Parte_1 contrariis reiectis, tenuto conto del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (ed in accoglimento dei motivi di gravame originariamente proposti in via gradata dalla cooperativa esponente) in riforma della Sentenza n. 161/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro, depositata in data 11.02.2020, - annullare il licenziamento comminato alla ricorrente con atto scritto in data 7.9.2016 o, comunque, accertarne la sua illegittimità ed inefficacia e per l'effetto sempre ordinare ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, commi 7 e 4, della L. n. 300/70 alla l'immediata reintegrazione della sig.ra nel posto di Controparte_1 Pt_1 lavoro e condannare la al risarcimento del danno patito dalla sig.ra Controparte_1
per il licenziamento nullo/illegittimo, stabilendo un'indennità commisurata alla Pt_1 retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con ogni altra conseguenza di legge. Con condanna della controparte al rimborso in favore della dr.ssa delle spese e competenze legali del procedimento Pt_1 di reclamo, nonché del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio in riassunzione. >>; per (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
: < CP_1 per tutti i motivi sopra esposti, la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla lavoratrice con nota racc A/R in data 07.09.2016; Conseguentemente accertare e condannare appellata alla restituzione Parte_1 in favore della delle somme riscosse in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado, ovvero della indennità risarcitoria pari a 20 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, per la somma complessiva netta di Euro 50.382,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
nonché quelle riscosse a titolo di competenze e spese legali per la fase di opposizione in complessivi Euro 5.271,36 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento sino all'effettivo soddisfo;
-Altresì, accertare e conseguentemente condannare , alla ripetizione in favore della Parte_1 [...]
, delle somme corrisposte al procuratore costituito, a titolo di spese Controparte_1 della procedura esecutiva in complessivi Euro 2.392,96 e delle spese e competenze di lite (ordinanza del 03.04.2017) per complessivi Euro Euro 5.606,87. In via meramente subordinata e nel merito - In caso di accoglimento del reclamo- incidentale proposto CP_ dalla , accertare e dichiarare che la ha diritto alla restituzione di quanto Pt_1 corrisposto in eccedenza alla a titolo di indennità risarcitoria commisurata alla Pt_1 retribuzione globale di fatto nella misura di almeno 8 mensilità o, in quella diversa somma, che la Corte adita riterrà determinare, con conseguente condanna della stessa al pagamento della somma così determinata in favore della;
il Controparte_1 tutto con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, del giudizio di Cassazione e del procedimento così riassunto oltre RSG, IVA e CPA come per legge. >>
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso ex art. 1 comma 48 Legge 92/2012, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, in data 09.12.2016, Parte_1 conveniva in giudizio la , ai fini dell'accertamento della nullità Controparte_1
Pag. 2 di 13 del licenziamento intimatole per g.m.o. con comunicazione del 07.09.2016, stante il carattere discriminatorio ex art. 2, D. Lgs n. 23/15, nonché dell'illegittimità per manifesta insussistenza dei motivi addotti da parte datoriale e per manifesta e plurima violazione di legge nonché delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari. Chiedeva ordinarsi ex art 18 della Legge n. 300/70 l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro nonché la condanna al risarcimento del danno patito per il licenziamento nullo e/o illegittimo.
Si costituiva la società assumendo la legittimità del licenziamento Controparte_1 impugnato in quanto conseguente ad una riorganizzazione aziendale che aveva portato alla soppressione dell'ufficio amministrativo presso cui era addetta la ricorrente ed alla esternalizzazione dell'intera attività di contabilità. Deduceva ulteriormente l'impossibilità di un proficuo ricollocamento della ricorrente in quanto non sussistevano nel nuovo assetto aziendale posti disponibili né la stessa poteva essere altrimenti adibita a mansioni inferiori.
§3
Con ordinanza ex art. 49 L. 92/2012 del 03.04.2017, il Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda dichiarando la illegittimità del licenziamento sull'assunto della mancanza di prova della effettiva impossibilità di ricollocazione della parte ricorrente anche in mansioni e/o compiti diversi e/o deteriori all'interno della compagine societaria, ritenendo, invece, documentato lo stato di crisi, l'esigenza organizzativa dettata da ragioni di contenimento dei costi in ragione del quale veniva soppresso l'ufficio amministrativo presso cui era addetta la ricorrente. Conseguentemente non vertendo in ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o. di cui al comma 7 del novellato art 18 Legge n. 300/1970, il Giudice, ritenendo risolto il rapporto di lavoro- accordava la tutela risarcitoria-indennitaria prevista dal comma 5 del predetto articolo per come richiamata dal comma 7, condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità pari a 20 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla parte ricorrente oltre interessi al tasso legale sulle somme man mano rivalutate dal licenziamento all'effettivo soddisfo.
§4
La società proponeva opposizione ex art. 1 comma 51 della legge 92/2012 avverso la predetta ordinanza;
nel corso dell'istruttoria venivano assunte prove orali e all'esito, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
§5
La cooperativa proponeva reclamo ex art. 1, comma 58, Legge 92/2012, al CP_1 fine di ottenere la riforma della gravata sentenza;
avverso la sentenza proponeva altresì reclamo incidentale . Parte_1
Pag. 3 di 13 In particolare, la reclamante-società lamentava che, erroneamente, il Giudice di CP_1 prime cure avesse ritenuto non assolto l'obbligo del “repechage” da parte dell'impresa datoriale in quanto era stato soppresso l'ufficio amministrativo presso cui era addetta la ricorrente ancor prima del suo rientro in società, né vi erano posti disponibili dove utilmente ricollocarla per la soppressione dell'ufficio amministrativo con conseguente esternalizzazione di tutte le attività amministrative.
Infatti, la sig.ra , durante l'intercorso rapporto lavorativo, svolgeva essenzialmente Pt_1 mansioni amministrative unitamente ed in collaborazione con il responsabile amministrativo rag. le quali a seguito della esternalizzazione della Parte_2 contabilità venivano completamente trasferite allo studio commerciale di consulenza esterna già alla data del 01.01.2016.
La soppressione dell'ufficio amministrativo ed il conseguente licenziamento dei soci- lavoratori ivi addetti ( e socio-lavoratrice Parte_3 [...]
si collocavano come atti rientranti nel riassetto organizzativo operato dalla Parte_1 società nell'ambito della riduzione dei costi legati al settore amministrativo.
Argomentava inoltre che il parametro utilizzato dal giudice di Prime cure in merito alla possibile utile ricollocazione lavorativa della si poneva in contrasto con il principio Pt_1 della libertà di iniziativa economica ex art 41 Cost. e che l'ambito del sindacato giurisdizionale, con riferimento all'obbligo del repêchage, non poteva estendersi alla valutazione delle scelte gestionali ed organizzative dell'impresa.
Conseguentemente non poteva ritenersi violato l'obbligo del repêchage quando l'ipotetica possibilità di ricollocazione del lavoratore nella compagine societaria non era compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale. (Cass. Civ. Lav. 06.09.2018)
Sosteneva ulteriormente che il giudice di prime cure avesse completamente ignorato la diversa qualifica dei soci lavoratori , inquadrato nel terzo livello Parte_4 impiegato-tecnico, con titolo di studio perito industriale, e della socia , Parte_1 inquadrata nel quarto livello come impiegata amministrativa - e le diverse mansioni da costoro svolte assolutamente non fungibili. Dalle dichiarazioni testimoniali era emerso infatti che il sig. svolgeva mansioni prettamente tecniche da Parte_4 supporto all'area tecnica mentre i compiti relativi alla gestione del protocollo e raccolta documenti -di natura probabilmente amministrativa-, erano già stati assegnati al socio ancor prima del rientro della (il rapporto di lavoro con la lavoratrice era già Pt_4 Pt_1 cessato il 29.07.2014 -allegato n.34 fasc. sommario).
Con il reclamo incidentale proposto dalla , la stessa denunciava in particolare la Pt_1 violazione dello Statuto sociale e del regolamento attuativo in ordine alla ripartizione delle competenze tra Assemblea dei Soci e CDA in ordine al potere spettante alla prima in materia di organizzazione della società.
§5.1
Pag. 4 di 13 Il giudizio di reclamo si concludeva con la sentenza n. 161/2020 depositata in data 11.02.2020 con la quale la Corte di Appello di Catanzaro rigettava tanto il reclamo CP_ principale proposto dalla che quello incidentale della , confermando la Pt_1 sentenza di primo grado.
Quanto al reclamo principale, la Corte ha escluso la prova: a) del nesso causale tra l'addotta riorganizzazione e la soppressione del posto di lavoro, per infondatezza (a') dell'allegazione della società reclamante (già sufficiente a smentire il riassetto organizzativo a base del licenziamento) di esternalizzazione delle attività di natura contabile (cui era addetta la lavoratrice), siccome non avvenuta in prossimità del licenziamento (con la delibera di C.d.A. del 20 gennaio 2016), bensì già dal marzo 2013, in esecuzione della delibera di C.d.A. del 28 febbraio 2016, nonché (a'') della censura di avere il Tribunale ravvisato la violazione dei criteri di scelta del dipendente da licenziare, avendo esso piuttosto negato l'esistenza di plausibili ragioni esplicative dell'individuazione di quale impiegata da licenziare, per la presenza di Parte_1 altro impiegato amministrativo con minore anzianità di servizio;
b) della soppressione, per effetto del nuovo assetto societario, dell'area amministrativa alla data del 30 gennaio 2016, con la sopravvivenza solo di un'area tecnica (cui addetto personale di cui non documentate le effettive mansioni svolte); c) dell'impossibilità di ricollocazione aziendale della lavoratrice, neppure con mansioni di qualifica inferiore.
Quanto al reclamo incidentale, la Corte ne ha ritenuto – sul rilievo dell'autonomia, nelle società cooperative, della qualità di socio da quella di lavoratore subordinato (a fronte del loro prospettato inscindibile collegamento, sotteso alle censure) – la pari infondatezza, sull'essenziale negazione della competenza deliberativa del licenziamento in capo all'assemblea dei soci (dal cui mancato esercizio la lavoratrice inferirebbe l'insussistenza del giustificato motivo del licenziamento), anziché al consiglio di amministrazione, come per legge e per regolamento interno.
§6
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha resistito la società cooperativa con controricorso contenente ricorso incidentale articolato su quattro motivi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 87/2024 del 23.11.2023-03/01/2024 “accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso principale accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione”.
§6.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
1. nel rispetto dell'ordine pregiudiziale delle questioni devolute, la società
controricorrente, a propria volta ricorrente incidentale, ha dedotto violazione e falsa
Pag. 5 di 13 applicazione degli artt. 5 legge n. 604/1966, 41 Cost. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l'esternalizzazione, da parte della società cooperativa, delle funzioni amministrative e contabili già con il contratto di consulenza del 20 marzo 2013, anziché, come invece avvenuto, con il conferimento dell'incarico dell'1 gennaio 2016, comportante la soppressione, al rientro in azienda il 29 luglio 2016 (dopo tre anni di assenza) della socia lavoratrice poi licenziata, dell'ufficio amministrativo ed attribuzione delle sue mansioni ad altro socio lavoratore (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge n. 604/1966 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l'esercizio da parte del socio lavoratore di funzioni prevalentemente amministrative, Parte_4 anziché tecniche, come in effetti, pertanto diverse e non fungibili con quelle di : ciò risultando anche dalle diverse qualifiche (III livello il primo, IV Parte_1 livello la seconda) ignorate dalla Corte territoriale (secondo motivo); violazione e falsa degli artt. 5 legge n. 604/1966, 41 Cost. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la prova della soppressione dell'ufficio amministrativo e della sussistenza di un'area prettamente tecnica, sulla base dell'attestazione del consulente fiscale della società, senza esaminare le altre circostanze documentali dedotte (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 5 legge n. 604/1966, 41 Cost. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l'assoluzione, da parte della società, dell'obbligo di répechage, non avendo “tenuto nella debita considerazione tutta la documentazione e le risultanze istruttorie sopra richiamate” (quarto motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
3. non si configurano le violazioni di legge denunciate, non implicando le censure un problema interpretativo, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851; ; Cass. 19 ottobre 2023, n. 29062). Con essi, la ricorrente incidentale lamenta piuttosto un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; 3.1. in particolare, non sussistono le violazioni: a) dell'art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a
Pag. 6 di 13 fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; b) né dell'art. 116 medesimo, ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo
“prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016; Cass. 17 maggio 2023, n. 13518). Per giunta, tali ultime norme sono pure richiamate in riferimento al vizio di omesso esame, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., inammissibile, versandosi nel caso di specie nell'ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall'art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis: non avendo la ricorrente in cassazione indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la diversità (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656);
4. le censure si risolvono pertanto in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), siccome esclusivamente spettanti al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (per le ragioni in particolare esposte all'ultimo capoverso di pg. 5 e dall'ultimo di pg. 6 al primo di pg. 8 della sentenza);
5. la ricorrente principale ha dedotto nullità della sentenza in violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost., per non avere la Corte territoriale, con motivazione contraddittoria, illogica e apparente, nonostante la ravvisata manifesta insussistenza della riorganizzazione ed esternalizzazione delle attività, cui era addetta la lavoratrice e della mancata prova dell'impossibilità di suo repêchage in altre attività e mansioni, coerentemente ritenuto illegittimo il licenziamento per insussistenza del giustificato motivo addotto ed applicato la tutela reintegratoria prevista (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 legge n. 604/1966, 18, quarto comma legge n. 300, 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale correttamente applicato la tutela reintegratoria, ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi di manifesta insussistenza del
Pag. 7 di 13 giustificato motivo addotto a base del licenziamento, per l'accertata inesistenza della riorganizzazione aziendale, del nesso causale e violazione dell'obbligo di repêchage: ben applicabile alla socia lavoratrice, a norma dell'art. 2 legge n. 142/2001, non essendo cessato con il rapporto di lavoro (il 7 settembre 2016, per effetto del licenziamento impugnato) anche quello associativo (soltanto con delibera del 19 settembre 2019) (terzo motivo);
6. essi congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
7. premesso in linea di diritto che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. E che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. 20 ottobre 2017, n. 24882). Inoltre, la ritenuta mancanza di un nesso causale tra recesso datoriale e motivo addotto a suo fondamento è stata ritenuta sussumibile nell'alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto che giustifica, ai sensi dell'art. 18, settimo comma legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, la tutela reintegratoria attenuata (Cass. 5 dicembre 2018, n. 31496; Cass. 11 novembre 2019, n. 29101).
7.1. Tuttavia, la verifica del requisito di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” (già ravvisata concernere entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore: Cass. 2 maggio 2018, n. 10435; Cass. 11 novembre 2019, n. 29102), deve ora prescindere dal suo carattere di evidenza immediata, per essere stato l'art. 18, settimo comma, secondo periodo legge n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b) legge n. 92/2012, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., limitatamente alla parola «manifesta». E ciò per i profili di irragionevolezza intrinseca (già posti in risalto nella sentenza Corte cost. n. 59 del 2021, che ha preso in esame il carattere meramente facoltativo della reintegrazione), della norma nel prevedere che, per poter disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, il giudice debba accertare la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
Pag. 8 di 13 in quanto requisito indeterminato, che demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico e che neppure si connette razionalmente alla peculiarità delle diverse fattispecie di licenziamento. Nemmeno avendo il presupposto attinenza alcuna con il disvalore del licenziamento intimato, eccentrico nell'apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell'accertamento: riflettendosi in tal modo la disposizione censurata sul processo e complicandone taluni passaggi, con aggravio irragionevole e sproporzionato (Corte cost.19 maggio 2022, n. 125);
8. la Corte territoriale, pure avendo accertato (per le ragioni esposte ai due ultimi capoversi di pag. 5 della sentenza) l'inesistenza del “riassetto organizzativo posto a fondamento del licenziamento” (così al primo capoverso di pg. 6 della sentenza), nonché l'assenza di prova dell'impossibilità, da parte della società cooperativa datrice, di assolvere all'obbligo di repêchage (così al primo capoverso di pag. 8 della sentenza), e pertanto l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto per il licenziamento, ha tuttavia ribadito (come già il Tribunale, pur avendo ritenuto “la insussistenza manifesta del giustificato motivo”: al secondo capoverso di pag. 4 della sentenza) l'applicazione della tutela indennitaria, prevista dall'art. 18, quinto comma legge n. 300/1970, nonostante il reclamo incidentale della lavoratrice, per l'accertamento di detta (manifesta) insussistenza e l'applicazione della tutela reintegratoria, a norma dell'art. 18, settimo comma, in combinato disposto con il quarto, della legge n. 300/1970 (al penultimo capoverso di pag. 2 della sentenza). Essa ha pertanto disatteso i superiori principi di diritto e non ha chiarito, con argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del proprio convincimento, senza così consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento svolto, non potendo essere lasciato all'interprete il compito di integrarlo con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. S.U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1° marzo 2022, n. 6758); e pertanto con motivazione apparente, in quanto, benché graficamente esistente, inidonea a rendere tuttavia percepibile il fondamento della decisione;
9. la ricorrente principale ha altresì dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle circostanze storiche indicate nel primo motivo, di inesistenza di qualsivoglia riassetto organizzativo della società cooperativa e di permanenza in essa di attività amministrative cui prima addetta la lavoratrice e poi attribuite a dipendente con minore anzianità (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, lett. a), b) e 6 legge n. 142/2001, 28, nono comma Statuto sociale, 1, 5 e 10 del Regolamento 5 novembre 2013 adottato ai sensi dell'art. 6 legge n. 142/2001, nonché dell'art. 112 per omessa pronuncia sulla mancata applicazione dell'art. 4, quinto comma Regolamento cit., per non avere la Corte territoriale esattamente colto la rilevanza del motivo di impugnazione, inteso – sulla premessa della qualità della reclamante incidentale, prima ancora che di lavoratrice subordinata, di socia di cooperativa (regolata, nel suo assetto
Pag. 9 di 13 organizzativo, funzionamento e finalità, dalla disciplina degli atti regolamentari denunciati di violazione) – a censurare il comportamento della cooperativa, per non avere emesso alcuna delibera assembleare, in ordine alla riorganizzazione aziendale posta a base del licenziamento, pur essendo materia di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci (quarto motivo);
10. essi sono assorbiti>>.
§7 Il giudizio è riassunto da , con atto depositato il 2 aprile 2024. Parte_1
Costituitasi in giudizio, la ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_4
La Corte, acquisiti i fascicoli dei precedenti gradi, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§8
Per effetto della pronuncia della Corte remittente, il presente giudizio di rinvio è unicamente rivolto alla disamina del reclamo incidentale della lavoratrice, finalizzato ad ottenere l'applicazione della tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria accordatale in sede sommaria.
Ora, la Cassazione ha censurato l'operato di questa Corte, perché <pure avendo accertato (per le ragioni esposte ai due ultimi capoversi di pag. 5 della sentenza) l'inesistenza del “riassetto organizzativo posto a fondamento del licenziamento” (così al primo capoverso di pg. 6 della sentenza), nonché l'assenza di prova dell'impossibilità, da parte della società cooperativa datrice, di assolvere all'obbligo di repêchage (così al primo capoverso di pag. 8 della sentenza), e pertanto l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto per il licenziamento, ha tuttavia ribadito (come già il Tribunale, pur avendo ritenuto “la insussistenza manifesta del giustificato motivo”: al secondo capoverso di pag. 4 della sentenza) l'applicazione della tutela indennitaria, prevista dall'art. 18, quinto comma legge n. 300/1970, nonostante il reclamo incidentale della lavoratrice, per l'accertamento di detta (manifesta) insussistenza e l'applicazione della tutela reintegratoria, a norma dell'art. 18, settimo comma, in combinato disposto con il quarto, della legge n. 300/1970 (al penultimo capoverso di pag. 2 della sentenza)>>.
In definitiva, per effetto di tale affermazione e in virtù del passaggio in giudicato, in parte qua, della precedente sentenza di questa Corte quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità dei motivi di gravame della , sono da ritenere CP_1 provate le seguenti circostanze:
- l'esternalizzazione, da parte della società cooperativa, delle funzioni amministrative e contabili era già avvenuta con il contratto di consulenza del 20 marzo 2013, anziché con il conferimento dell'incarico del 1^ gennaio 2016, comportante la soppressione, al
Pag. 10 di 13 rientro in azienda il 29 luglio 2016 (dopo tre anni di assenza) della socia lavoratrice poi licenziata, dell'ufficio amministrativo ed attribuzione delle sue mansioni ad altro socio lavoratore;
- l'esercizio da parte del socio lavoratore di funzioni prevalentemente Parte_4 amministrative, anziché tecniche;
- la non effettività delle dedotte circostanze della soppressione dell'ufficio amministrativo e della sussistenza di un'area prettamente tecnica;
- il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'impossibilità di reimpiego della lavoratrice.
Ed allora, se si considera che la lavoratrice è stata licenziata per soppressione dell'ufficio amministrativo cui era addetta, allora, sulla base dei dati appena enucleati, va esclusa la sussistenza del fatto addotto dalla società quale motivazione del licenziamento per g.m.o..
Peraltro, in base ai principi affermati al punto 6 dell'ordinanza di remissione (cfr. §6.1), ai fini della legittimità del licenziamento per g.m.o., si devono vedere avverate le tre circostanze gradatamente enucleate alle lettere a), b) e c), con l'avvertenza che, in mancanza della prima (soppressione del posto), è superfluo esaminare la seconda (che attiene alla congruenza delle ragioni economiche addotte rispetto all'operata soppressione), e, in difetto delle prime due, altrettanto superflua è la disamina della terza (impossibilità dei reimpiego del dipendente colpito dal provvedimento espulsivo).
In applicazione dei suddetti principi al caso di specie, mancando la prima, fondante, condizione, è da ritenere che la ragione addotta è inesistente, sicché c'è spazio per la tutela reintegratoria: <In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la legittimità del recesso è sufficiente che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che richiede la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo tale scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; tuttavia, se il giudice accerti, in concreto, l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata, la cui prova grava sul datore di lavoro, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in quanto, a fronte di un modesto decremento del fatturato, il datore di lavoro aveva assunto due unità di personale, per poi procedere al licenziamento di una dipendente appena rientrata dalla maternità e con orario settimanale ridotto)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 752 del 12/01/2023).
§9
In definitiva, vanno accolti, nei termini sopra esposti, il reclamo incidentale e la domanda spiegata da con il ricorso da lei proposto il 9 dicembre 2016 Parte_1
Pag. 11 di 13 ai sensi dell'art. 1 comma 48^ legge 92/2012, con conseguente annullamento del licenziamento intimatole da il 7 settembre 2016 e ordine alla Controparte_1 suddetta società di reintegrarla nel posto di lavoro, nonché a risarcirle il danno pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita all'epoca del recesso datoriale e a versare in suo favore i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. L'ordinanza resa in fase sommaria e la sentenza che ha definito la fase di opposizione vengono poi confermate con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite. Sennonché, avuto riguardo alla circostanza dell'avere la dato la prova di avere CP_1 pagato le 20 mensilità quantificate a titolo risarcitorio nell'ordinanza resa in fase sommaria, la lavoratrice va condannata a restituire la differenza tra quanto percepito e quanto dovutole a titolo risarcitorio per effetto della presente pronuncia.
Non può invece procedersi alla detrazione di aliunde perceptum e percipiendum, perché << … il semplice dato della esplicitazione, nell'art. 18, comma 4, l. n.300 del 1970, come riformulato dalla l. n. 92 del 2012, della detraibilità dell'aliunde perceptum e percipiendum, non altera la natura dei compensi percepiti nello svolgimento di altre attività lavorative, quali fatti impeditivi della domanda risarcitoria del lavoratore, (v. Cass. n. 1636 del 2020; n. 30330 del 2019), da veicolare nel processo sotto forma di eccezioni, sia pure in senso lato (v. Cass. n. 21919 del 2010; n. 5610 del 2005; n. 10155 del 2005); …deve quindi ribadirsi l'onere, del datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'aliunde perceptum o percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass. n. 22679 del 2018; n. 9616 del 2015; n. 23226 del 2010)>> (Cass Sez. Lav., Ordinanza n. 3824 del 07/02/2022, in motivazione).
Nel caso in esame, va esclusa la detraibilità dell'aliunde perceptum e percipiendum, per carenza di specifica deduzione fattuale al riguardo.
Le spese di lite, del giudizio di reclamo, di quello davanti alla Corte di Cassazione e del presente, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Non è domanda nuova – difformemente da quanto afferma la resistente - quella di liquidazione delle spese di reclamo, perché, in virtù del disposto rinvio, poteva essere avanzata solo in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione, introdotto con ricorso depositato da il 2 aprile 2024, a seguito dell'annullamento Parte_1 disposto dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 87/2024 del 23.11.2023- 03/01/2024, della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 161/2020 depositata in data 11.02.2020, di rigetto tanto del reclamo principale proposto da CP_5
[...] [...] [...]
(già che del reclamo incidentale di Parte_5 Controparte_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 159/2019 del Parte_1
29.1.2019, di rigetto dell'opposizione proposta da , così Controparte_1 provvede: 1) accoglie per quanto di ragione il reclamo incidentale e la domanda spiegata da
[...] con il ricorso da lei proposto il 9 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 1 comma Parte_1
48^ legge 92/2012 e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimatole da CP_1
il 7 settembre 2016 e, per l'effetto, ordina alla suddetta società di
[...] reintegrarla nel posto di lavoro, nonché a risarcirle il danno pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita all'epoca del recesso datoriale e a versare in suo favore i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
2) conferma nel resto;
3) condanna a restituire alla la differenza tra Parte_1 Controparte_1 quanto percepito in esecuzione dell'ordinanza emessa in fase sommaria e quanto dovutole per effetto di quanto disposto al punto 1 che precede;
4) condanna la alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 4200,00 quanto al reclamo, in euro 3000,00 quanto al giudizio di Cassazione, e in euro quanto 4200,00 alla presente fase, oltre accessori come per legge dovuti. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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