Ordinanza cautelare 18 ottobre 2023
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00985/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2023, proposto da
SA EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Goti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Pistoia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto adottato dalla Questura della Provincia di Pistoia (prot. 80/2023 reg. rev. e rig.) in data 23/05/2023 e notificato a mani del ricorrente in data 20/06/2023, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente si duole del decreto del Questore di Pistoia, Prot. n. 80/2023 Reg. Rev. e Rig. del 23 maggio 2023, con cui è stata respinta la sua domanda di rinnovo (presentata il 21 settembre 2022) del permesso di soggiorno per lavoro autonomo che era scaduto il 6 marzo 2020, ritenendo che il titolo non fosse più utilmente rinnovabile ex art. 13, comma 2, lett. “b”, D. Lgs. n. 286/1998 e che difettasse il requisito del reddito minimo annuo derivante da fonte lecita.
2) Il provvedimento risulta articolato come segue:
“ - Viste le risultanze fornite dall’Agenzia delle Entrate di Pistoia datate 16.05.2023, attestanti che la posizione fiscale dell’istante si appalesa irregolare poiché, per l’anno 2020, risulta aver prodotto redditi per attività d’impresa svolta in regime forfettario, dichiarati oltre i termini con modello PF n. 17502366177 – 0000001 del 08/08/2022, ed emerge un’imposta a debito di euro 1.296,00 non versata. Per l’anno 2021, risulta aver prodotto redditi per attività d’impresa svolte in regime forfettario, dichiarati oltre i termini con modello PF n. 17323058191 – 0000001 del 12/09/2022, ed emerge un’imposta a debito di euro 1.328,00 non versata. Ha effettuato, in data 04/06/2019, un unico versamento di euro 168,34 per contributi INPS riferiti al periodo 01/2018 – 12/2019. Con riferimento agli anni successivi, non è stato effettuato alcun versamento di imposte risultanti a debito, sulla base delle medesime dichiarazioni fiscali presentate; inoltre risultano ruoli residui per imposte non versate per complessivi euro 2.777,62. Non risulta acquirente di stampati fiscali; in F&C (portale telematico “Fatture e corrispettivi”), in capo al soggetto non risultano comunicati e/o fatture di acquisto, di vendita, ovvero corrispettivi. Infine, non sono mai state versate le imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta 2020 e 2021 ;
- Considerato che l’istante non risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 26 c. 3 D. Lgs. 286/98, per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in quanto la disponibilità di un reddito stabile e regolare difetta dell’allegazione di una documentazione specifica di natura contabile e fiscale, idonea a comprovare quanto solo asseritamente dichiarato, circa le entrate percepite e le uscite sostenute. Pertanto, l’istanza è da ritenersi carente di prova concreta, circa lo svolgimento dell’attività commerciale e del conseguimento del reddito denunciato, potendo la dichiarazione dei redditi attestare la veridicità di quanto in essa configurato solo attraverso tali adempimenti ;
- Rilevato che, in relazione al disposto dell’art. 13, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 286/98, il permesso di soggiorno di cui era titolare in precedenza, non è più utilmente rinnovabile a far data dal 08/05/2020; atteso inoltre che non emergono diritti soggettivi suscettibili di tutela ex art. 19 T.U.I .”.
3) Il ricorrente deduce che:
- a) acquisisce reddito da fonti lecite, non risultando a carico del medesimo addebiti di natura penale, procedimenti e sentenze che dimostrino che il ricorrente acquisisca reddito da fonti illecite;
- b) inoltre, egli è soggiornante regolarmente in Italia oramai da vari anni e ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo proprio nell’arco temporale dell’evento “Covid-19” e delle conseguenze pregiudizievoli che la pandemia ha riversato sull’attività di lavoro autonomo svolta;
- c) in definitiva, la sua situazione avrebbe dovuto essere oggetto di un’adeguata e diversa valutazione e, laddove si fosse ritenuto non concedibile un nuovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, si sarebbe dovuta riconoscergli la possibilità di conseguire un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, circostanza questa che, allo stato degli atti, non è mai stata prospettata al ricorrente.
4) Si costituiva in giudizio l’Amministrazione.
5) Con decreto n. 68 del 12 ottobre 2023, il ricorrente veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
6) Con ordinanza n. 451 del 18 ottobre 2023, la domanda cautelare veniva respinta.
7) In data 27 giugno 2024 veniva depositata la revoca del mandato difensivo nei confronti del legale del ricorrente e l’avvocato chiedeva la liquidazione della parcella per l’attività difensiva svolta.
8) All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
9) Le censure avverso il provvedimento impugnato sono formulate in modo generico e, pertanto, non introducono circostanziati elementi tali da superare le argomentazioni poste a fondamento del diniego impugnato (come già evidenziato da questa Sezione in sede cautelare, con l’ordinanza n. 451/2023 cit.).
10) Ne consegue che, risultando il ricorso manifestamente infondato, va revocato, ai sensi dell’art. 136 D.P.R. n. 115/2002, il decreto n. 68 del 12 ottobre 2023, con cui il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
11) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la particolarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- a) respinge il ricorso;
- b) revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO