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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/12/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 981/2021
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/01/1979 rappresentato e difeso dall'Avv. D'AMATO CARLO MARIA
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MINISTERI MARCO
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 157/2021 del 13/05/2021,
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il d.i. n. 157/2021 (R.G. n. 567/2021) emesso il 13/05/2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.249,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico, per via di due fatture insolute: la 1056/A19 di € 4.943,00 e 1430/A19 di € 306,00 per i periodi giugno - settembre 2019 e settembre – dicembre 2019. L'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva in capo a sé medesimo, in quanto il contratto risultava intestato alla società TES - Tecno Edil Service S.r.l.; nel merito, rilevava l'insussistenza del debito e la nullità del contratto;
rilevava in particolare che la somma richiesta 1 sarebbe stata causata da una "perdita occulta" e chiedeva l'applicazione della delibera
Ato C16 del 26/06/2019, con la conseguente limitazione dell'importo dovuto a €
86,00. Rilevava ancora l'improcedibilità della procedura per mancato espletamento della procedura negoziale e violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte di Controparte_1
Si costituiva l'opposta eccependo e deducendo l'infondatezza Controparte_1
in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del D.I.
Nel corso del giudizio alla prima udienza non veniva concessa l'esecuzione provvisoria e rigettate le richieste istruttorie la causa veniva spedita per le conclusioni. Queste venivano precisate dalle parti e assegnati i termini 190 c.p.c.; la causa veniva trattenuta per la decisione ed entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va brevemente rilevato, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II,
12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001,
n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel
2 giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
In ordine al difetto di legittimazione passiva sollevato dall'opponente va rilevato che questa, dall'analisi degli atti versati, risulta inconsistente. Sebbene il contratto n.
00282 sia stato siglato in favore di T.E.S. s.r.l. dall'amministratore , è Parte_1
emerso come la fornitura di acqua sia stata effettuata presso l'immobile di via della
Brughiera, cd. Manfria, risultato essere di proprietà dell'opponente, come si evince
3 dalla visura catastale prodotta dall'opposta; peraltro anche i pagamenti pregressi sono stati effettuati dal conto corrente bancario di , come si evince dalle Parte_1
distinte dei bonifici periodici;
le fatture sono state emesse in favore di e Parte_1 non si evince, dagli atti, una richiesta di modifica dell'intestazione rivolta alla opposta, ad esempio per finalità fiscali, segno comunque dell'estraneità, giuridica, della società al rapporto di fornitura. A sostegno va pure rilevato che il contratto in essere tra le parti, all'art. 4 prevede che questa sia effettuata in favore del proprietario dell'immobile. Ne deriva che l'effettivo beneficiario della somministrazione idrica è
, il quale rappresenta l'unico soggetto titolare del diritto di godimento Parte_1
del servizio idrico a titolo personale. L'eccezione va pertanto disattesa.
Del pari anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva rimane infondata essendo risultato, per tabulas, che è subentrata nei rapporti in Controparte_1
essere della a far data dal 20 giugno 2018, operando quale Parte_2
gestore del servizio idrico privato come stabilito dalla Convenzione per la costruzione e gestione della rete di distribuzione di acqua potabile stipulata con il in forza della quale si è obbligata, Controparte_2 Controparte_1 nella qualità di gestore della rete di distribuzione in luogo del , alla CP_2
riscossione della tariffa dagli utenti e al versamento del canone di concessione a
Caltaqua. Valgano i medesimi rilievi di cui sopra: la regolare erogazione del servizio idrico svolta da , la regolare fatturazione e gli incontestati rilevamenti CP_1
dei consumi svolti dalla opposta, in forza di pattuizione contrattuale, prima e dopo il periodo in esame;
l'eccezione si presenta anch'essa destituita di fondamento.
Nel merito della pretesa azionata con il ricorso monitorio, dalle allegazioni delle parti e dalla produzione documentale effettuata dalla creditrice sin dalle fasi del monitorio, si evince che la prestazione contrattuale sottostante agli importi fatturati è stata regolarmente eseguita. L'opponente infatti non nega l'avvenuta erogazione del servizio o una sua irregolarità ma adduce una circostanza specifica ovvero che il quantitativo eccessivo di acqua fatturato sia stato determinato da una perdita occulta dell'impianto di distribuzione. Tale circostanza però è rimasta priva di riscontro nel giudizio posto che l'articolato di prova per testi elaborato dall'opponente risultava
4 inammissibile avendo ad oggetto circostanze negative. Dalla missiva del 17.9.2019 depositata dal medesimo opponente si evince che lo stesso ha chiesto una verifica alla società erogatrice e che questa è stata effettuata, rinvenendo nelle radici di un albero la causa del malfunzionamento del galleggiante. Appare plausibile che tale fosse la causa dal fatto che la successiva fattura dimostra un consumo rientrato nella norma, segno che il proprietario ha rimosso la causa della perdita;
tale perdita, in forza delle emergenze probatorie acquisite, rimane nella sfera di competenza del proprietario e non è imputabile alla ditta erogatrice, essendosi verificata a valle del contatore ed all'interno della proprietà . Appare pertanto corretto, sotto il Pt_1
profilo della buona fede contrattuale pure ritenuta violata da parte opponente, che la società erogatrice non abbia messo in atto l'ipotesi di perdita occulta, con conseguente sgravio dell'importo fatturato, poiché essendo stata individuata la causa della perdita, nella presenza delle radici dell'albero sul galleggiante, avrebbe costituito un atto illecito.
Ne deriva che l'opposizione è destituita di fondamento e va rigettata. Va invece confermato il d.i. n. 157\21 del 13.5.2021 a cui va conferito efficacia esecutiva.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€
5249,00) ai minimi, non essendo emerse questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 157\2021 del 13.5.2021 proposta da Pt_1
nei confronti di Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo.
[...] Parte_3
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 04/12/2025
Il Gop
Dott. Giuseppe Di Legami
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 981/2021
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/01/1979 rappresentato e difeso dall'Avv. D'AMATO CARLO MARIA
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MINISTERI MARCO
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 157/2021 del 13/05/2021,
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il d.i. n. 157/2021 (R.G. n. 567/2021) emesso il 13/05/2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.249,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico, per via di due fatture insolute: la 1056/A19 di € 4.943,00 e 1430/A19 di € 306,00 per i periodi giugno - settembre 2019 e settembre – dicembre 2019. L'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva in capo a sé medesimo, in quanto il contratto risultava intestato alla società TES - Tecno Edil Service S.r.l.; nel merito, rilevava l'insussistenza del debito e la nullità del contratto;
rilevava in particolare che la somma richiesta 1 sarebbe stata causata da una "perdita occulta" e chiedeva l'applicazione della delibera
Ato C16 del 26/06/2019, con la conseguente limitazione dell'importo dovuto a €
86,00. Rilevava ancora l'improcedibilità della procedura per mancato espletamento della procedura negoziale e violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte di Controparte_1
Si costituiva l'opposta eccependo e deducendo l'infondatezza Controparte_1
in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del D.I.
Nel corso del giudizio alla prima udienza non veniva concessa l'esecuzione provvisoria e rigettate le richieste istruttorie la causa veniva spedita per le conclusioni. Queste venivano precisate dalle parti e assegnati i termini 190 c.p.c.; la causa veniva trattenuta per la decisione ed entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va brevemente rilevato, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II,
12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001,
n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel
2 giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
In ordine al difetto di legittimazione passiva sollevato dall'opponente va rilevato che questa, dall'analisi degli atti versati, risulta inconsistente. Sebbene il contratto n.
00282 sia stato siglato in favore di T.E.S. s.r.l. dall'amministratore , è Parte_1
emerso come la fornitura di acqua sia stata effettuata presso l'immobile di via della
Brughiera, cd. Manfria, risultato essere di proprietà dell'opponente, come si evince
3 dalla visura catastale prodotta dall'opposta; peraltro anche i pagamenti pregressi sono stati effettuati dal conto corrente bancario di , come si evince dalle Parte_1
distinte dei bonifici periodici;
le fatture sono state emesse in favore di e Parte_1 non si evince, dagli atti, una richiesta di modifica dell'intestazione rivolta alla opposta, ad esempio per finalità fiscali, segno comunque dell'estraneità, giuridica, della società al rapporto di fornitura. A sostegno va pure rilevato che il contratto in essere tra le parti, all'art. 4 prevede che questa sia effettuata in favore del proprietario dell'immobile. Ne deriva che l'effettivo beneficiario della somministrazione idrica è
, il quale rappresenta l'unico soggetto titolare del diritto di godimento Parte_1
del servizio idrico a titolo personale. L'eccezione va pertanto disattesa.
Del pari anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva rimane infondata essendo risultato, per tabulas, che è subentrata nei rapporti in Controparte_1
essere della a far data dal 20 giugno 2018, operando quale Parte_2
gestore del servizio idrico privato come stabilito dalla Convenzione per la costruzione e gestione della rete di distribuzione di acqua potabile stipulata con il in forza della quale si è obbligata, Controparte_2 Controparte_1 nella qualità di gestore della rete di distribuzione in luogo del , alla CP_2
riscossione della tariffa dagli utenti e al versamento del canone di concessione a
Caltaqua. Valgano i medesimi rilievi di cui sopra: la regolare erogazione del servizio idrico svolta da , la regolare fatturazione e gli incontestati rilevamenti CP_1
dei consumi svolti dalla opposta, in forza di pattuizione contrattuale, prima e dopo il periodo in esame;
l'eccezione si presenta anch'essa destituita di fondamento.
Nel merito della pretesa azionata con il ricorso monitorio, dalle allegazioni delle parti e dalla produzione documentale effettuata dalla creditrice sin dalle fasi del monitorio, si evince che la prestazione contrattuale sottostante agli importi fatturati è stata regolarmente eseguita. L'opponente infatti non nega l'avvenuta erogazione del servizio o una sua irregolarità ma adduce una circostanza specifica ovvero che il quantitativo eccessivo di acqua fatturato sia stato determinato da una perdita occulta dell'impianto di distribuzione. Tale circostanza però è rimasta priva di riscontro nel giudizio posto che l'articolato di prova per testi elaborato dall'opponente risultava
4 inammissibile avendo ad oggetto circostanze negative. Dalla missiva del 17.9.2019 depositata dal medesimo opponente si evince che lo stesso ha chiesto una verifica alla società erogatrice e che questa è stata effettuata, rinvenendo nelle radici di un albero la causa del malfunzionamento del galleggiante. Appare plausibile che tale fosse la causa dal fatto che la successiva fattura dimostra un consumo rientrato nella norma, segno che il proprietario ha rimosso la causa della perdita;
tale perdita, in forza delle emergenze probatorie acquisite, rimane nella sfera di competenza del proprietario e non è imputabile alla ditta erogatrice, essendosi verificata a valle del contatore ed all'interno della proprietà . Appare pertanto corretto, sotto il Pt_1
profilo della buona fede contrattuale pure ritenuta violata da parte opponente, che la società erogatrice non abbia messo in atto l'ipotesi di perdita occulta, con conseguente sgravio dell'importo fatturato, poiché essendo stata individuata la causa della perdita, nella presenza delle radici dell'albero sul galleggiante, avrebbe costituito un atto illecito.
Ne deriva che l'opposizione è destituita di fondamento e va rigettata. Va invece confermato il d.i. n. 157\21 del 13.5.2021 a cui va conferito efficacia esecutiva.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€
5249,00) ai minimi, non essendo emerse questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 157\2021 del 13.5.2021 proposta da Pt_1
nei confronti di Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo.
[...] Parte_3
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 04/12/2025
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