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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2024, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le conorversie di lavoro,previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 1229 R. G. anno 2022 promosse in grado di appello
DA
, con sede Parte_1 legale in Sciacca, Via NN Amendola n. 39, in persona del liquidatore pro tempore, sig. , , elett.te dom.ta a Menfi alla Via Antonino Ognibene n. Parte_1
132, presso lo studio dell'Avv. Epifanio Gugliotta, che la rappresenta e difende. appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Maria Controparte_1
Giuseppina Piazza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito a
Sciacca (AG) nella via dei Platani n. 12.
Appellato
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 14 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Sciacca, il 22 novembre 2018, aveva convenuto in giudizio la società Controparte_1
“ , esercente attività di ristorazione/pizzeria in Sciacca, Parte_1 esponendo:
-di aver lavorato alle dipendenze della resistente ininterrottamente dal
25.6.2011 presso il Ristorante “Al Porticello” sito in Sciacca, via Lido Esperando, dalla medesima gestito, con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato,
1 convertito a tempo indeterminato dal 14.7.2012, svolgendo mansioni di “cuoco pizzaiolo”;
-di aver sempre reso la propria prestazione, nonostante le diverse indicazioni consacrate nel contratto, per sei giorni la settimana, dalle ore 16.00 alle ore 00.30;
-di aver sempre percepito, a fronte dell'attività resa, una retribuzione mensile media pari a circa € 1.000,00;
- di aver ricevuto una missiva di parte datoriale in data 7.3.2018, con cui si comunicava la cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 10.4.2018 e di non avere, tuttavia, percepito, al termine del rapporto, le retribuzioni relative alle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2018, nonché il maturato a titolo di trattamento di fine rapporto, permanendo, altresì, un ulteriore debito della Società datrice di €
2.500,00, avendo il lavoratore “percepito solo acconti sullo stipendio spettante”. Aveva, pertanto, chiesto, previso accertamento di tutte le dedotte circostanze, che la società fosse condannata al pagamento di tutti gli emolumenti rivendicati per: differenze retributive, differenze per la tredicesima e quattordicesima mensilità in quanto non percepita per quanto dovuto, differenze per il trattamento di fine rapporto, ferie non godute, permessi retribuiti non usufruiti, ore straordinarie lavorate, differenza dei contributi previdenziali nonché tutte le altre spettanze relative alla prestazione dell'attività lavorativa previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, vigente per il periodo considerato, quantificati nella complessiva somma di € 91.845,71 o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta, anche subordinatamente all'espletanda C.T.U.; condannare, altresì, la resistente, al pagamento degli interessi legali fino all'effettivo soddisfo e della rivalutazione monetaria.
La società aveva contestato la domanda deducendo di avere regolarmente retribuito il dipendente come da buste paga in atti, eccependo la nullità del ricorso e la prescrizione delle pretese creditorie anteriori al 13 luglio 2012.
Con sentenza n.86/2022, pubblicata il 25 maggio 2022, il Tribunale, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e ctu contabile, disattesa l'eccezione di nullità e quella di prescrizione, in relazione al più limitato periodo oggetto di indagine, quale desumibile dall'esito della prova orale;
preso atto della rinuncia al Tfr, in quanto già corrisposto all'esito di altro contezioso, in parziale accoglimento della domanda ha accertato il diritto di credito di nei confronti della Controparte_1 [...] per complessivi € 22.051,00 a titolo di differenze retributive Parte_1 maturate dal ricorrente tra il 1.12.2013 e il 10.4.2018 per orario straordinario
(comprese le mensilità di febbraio, marzo e aprile, non corrisposte) e correlate incidenze sul trattamento di fine rapporto spettante e condannato quindi il datore di lavoro al pagamento del suddetto importo in favore di , Controparte_1
2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, con il favore delle spese.
Ha respinto le istanze di riconoscimento dell'indennità per ferie e permessi non goduti e del credito differenziale per € 2.500,00, in difetto di specifiche allegazioni. Valorizzando le concordi dichiarazioni dei testi e il Tes_1 Tes_2 Tes_3 decidente ha circoscritto l'arco temporale giornaliero (dalle h. 16,00 alle h. 00,00) della prestazione lavorativa svolta dal per sei giorni la settimana e CP_1 ricondotto l'inizio della stessa alla data (dicembre 2013) indicata dal teste Tes_4
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello la società Parte_1
, con ricorso depositato il 18 novembre 2022, lamentando l'erronea
[...] valutazione dell'esito della prova orale con specifico riferimento all'orario lavorativo, per avere privilegiato le dichiarazioni di quei colleghi del ricorrente che avevano prestato servizio presso il Ristorante “Il Porticello” in periodi più limitati rispetto a quello del teste che vi aveva lavorato in tutti gli anni (2013/2017) Tes_4 considerati.
Ne fa derivare la carenza di prova dello svolgimento del lavoro straordinario per l'intero periodo preteso e chiede, in subordine l'accertamento della minor somma dovuta a tale titolo, secondo l'esito della prova.
Denuncia, con il secondo motivo, l'intervenuta decadenza dalla produzione documentale depositata il giorno 23.11.2018, rispetto al deposito del ricorso di primo grado (il 22.11.2018) e censura di nullità la sentenza per non avere il Tribunale motivato sulla tempestiva eccezione di inammissibilità di tale produzione.
Si è costituito , con memoria del 4 novembre 2024, Controparte_1 eccependo l'infondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 14 novembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*******
Va rilevato che sono coperte da giudicato, in quanto non impugnate dal lavoratore, sia le statuizioni di rigetto delle domande di riconoscimento delle indennità per ferie e permessi e delle differenze per € 2.500,00, che l'omessa pronuncia in ordine alla rivendicata “differenza dei contributi previdenziali”.
Nel merito l'appello è infondato.
La decisione si fonda su di una puntuale ed analitica valutazione delle dichiarazioni rese da ciascuno dei testimoni esaminati i quali hanno confermato che, quantomeno a partire dal 2013, il ricorrente aveva svolto un orario lavorativo differente e più ampio rispetto a quello contrattualmente previsto.
Più precisamente, il lavoratore aveva dedotto in ricorso di aver costantemente svolto la propria prestazione in qualità di “cuoco pizzaiolo” presso il ristorante “Il
Porticello” dalle ore 16.00 alle ore 00.30, per sei giorni a settimana, in un primo 3 periodo lavorando da martedì a domenica, mentre, successivamente, prestando la propria attività dal lunedì alla domenica, con riposo nella giornata di giovedì.
L'orario di lavoro formalmente risultante dai contratti intercorsi tra le parti corrisponde, invece – fatta eccezione per il periodo gennaio/luglio 2012 - a quello di una prestazione a tempo parziale, da effettuarsi per complessive 30 ore a settimana dalle h.18,30 alle h.23,30 (v. doc. 1, 2, 3, 5 fascicolo Società).
Per quello che qui ancora rileva, con contratto siglato con decorrenza dal
14.7.2012 - e che, dunque, ha regolato quasi per intero il rapporto di lavoro - le parti avevano previsto che la prestazione del Maniscalco dovesse essere resa tutti i giorni, tranne il giovedì, dalle ore 18.30 alle ore 23.30.
Risulta, invece, anche considerando quanto riferito dal teste che Tes_4
l'attività lavorativa si è protratta ben oltre dette 30 ore settimanali. Pur avendo ciascuno dei testimoni, colleghi del ricorrente, prestato servizio negli anni 2015, 2016, 2017, quale “lavapiatti” il anni 2015 e 2016, quale Tes_1
“cuoco” lo , e nei periodi delle festività invernali e pasquali degli anni 2015 e Tes_2
2016 in quanto “stagista” il , hanno tutti concordemente riferito che il Tes_3
iniziava a lavorare alle ore 16.00 e terminava con loro sino alla chiusura CP_1 del locale alle ore 00,00/1,00 (chiusura protratta, nel periodo estivo, sino alle
2,00/3,00 del mattino); dichiarazioni in parte confermate anche dal teste Tes_4
(dipendente sin dal 2013 con mansioni di “lavapiatti”), il quale pur affermando che il
Maniscalco iniziava a lavorare alle h.18.00-18,15, ha ribadito che la prestazione si protraeva sino a chiusura del locale che avveniva “quando non c'era nessuno verso mezzanotte, altrimenti si chiudeva verso l'1,00/1,30 del mattino, a secondo della clientela”.
Coerentemente, quindi, il Tribunale ha valorizzato le deposizioni dei testi
( iniziava a lavorare quando io staccavo a pranzo, Tes_1 Controparte_1 quindi intorno alle 16.00; poi alle 18.00, quando tornavo al ristorante, era ancora lì
a lavorare e terminava con me fino alla chiusura del locale…”; detta chiusura
“…non avveniva mai prima delle 00.30/1.00”, anzi “D'estate non c'era un vero e proprio orario di chiusura del locale;
si chiudeva anche alle 2.00/2.30 del mattino”),
(Mi ricordo che arrivava al lavoro verso le 15.30/16.00, Tes_2 Controparte_1 quando io me ne andavo. Quando tornavo poi al lavoro, era Controparte_1 ancora al ristorante e finivamo poi di lavorare insieme alla chiusura del locale”, che, nel periodo invernale, avveniva “verso le 00.30”, mentre, nel periodo estivo, anche alle due del mattino) (“…NN , per i periodi in cui Tes_3 CP_1
c'ero io, quando noi finivamo alle 16.00, era tendenzialmente presente al ristorante, che si preparava per iniziare a lavorare. Alle volte veniva anche prima per prendere un caffè prima di iniziare. Quando poi io tornavo nel pomeriggio,
[...]
era ancora presente e lavorava poi con noi sino alla chiusura del CP_1
4 locale… che avveniva verso le 00.30/1.00”) - v. verbali udienza del 30.06.2021 e
29.07.2021 - in ordine all'orario giornaliero osservato dal ricorrente, rispetto a quanto riferito dal teste , unica voce dissonante limitatamente all'inizio del Tes_4 turno (h.18,00 anziché h.16.00) il quale ha, pero, testimoniato con riguardo alla prestazione svolta dal , con le medesime mansioni (di pizzaiolo) – che CP_1 verosimilmente devono avere richiesto il medesimo impegno temporale per tutta la durata del rapporto - sin dal 2013 e, dunque, anche per le annualità 2015-2017 in cui
è certo che detto turno fosse iniziato alle h.16.00, e che ha riportato con maggiore precisione, rispetto agli altri, l'orario di chiusura dell'attività, variabile – anche nel periodo invernale - a seconda della clientela.
È manifestamente infondata la seconda ragione di gravame, ove si consideri che tutta la documentazione depositata il 23.11.2018 era già indicata in ricorso, per cui non si può certo considerare come produzione tardiva.
Il deposito del 23.11.2018 era, piuttosto, giustificato, come dedotto immediatamente dal ricorrente, dalle dimensioni della busta che, alla data del
22.11.2018, superava quelle massime previste dalle specifiche tecniche.
La sentenza merita, quindi, integrale conferma.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i medesimi parametri minimi, già applicati in primo grado, delle vigenti tariffe, per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000 corrispondente al valore della causa.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 86/2022 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Sciacca il 20 maggio 2022.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, che liquida in € 1.984,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012
Così deciso in Palermo, in data 14 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
5
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le conorversie di lavoro,previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 1229 R. G. anno 2022 promosse in grado di appello
DA
, con sede Parte_1 legale in Sciacca, Via NN Amendola n. 39, in persona del liquidatore pro tempore, sig. , , elett.te dom.ta a Menfi alla Via Antonino Ognibene n. Parte_1
132, presso lo studio dell'Avv. Epifanio Gugliotta, che la rappresenta e difende. appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Maria Controparte_1
Giuseppina Piazza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito a
Sciacca (AG) nella via dei Platani n. 12.
Appellato
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 14 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Sciacca, il 22 novembre 2018, aveva convenuto in giudizio la società Controparte_1
“ , esercente attività di ristorazione/pizzeria in Sciacca, Parte_1 esponendo:
-di aver lavorato alle dipendenze della resistente ininterrottamente dal
25.6.2011 presso il Ristorante “Al Porticello” sito in Sciacca, via Lido Esperando, dalla medesima gestito, con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato,
1 convertito a tempo indeterminato dal 14.7.2012, svolgendo mansioni di “cuoco pizzaiolo”;
-di aver sempre reso la propria prestazione, nonostante le diverse indicazioni consacrate nel contratto, per sei giorni la settimana, dalle ore 16.00 alle ore 00.30;
-di aver sempre percepito, a fronte dell'attività resa, una retribuzione mensile media pari a circa € 1.000,00;
- di aver ricevuto una missiva di parte datoriale in data 7.3.2018, con cui si comunicava la cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 10.4.2018 e di non avere, tuttavia, percepito, al termine del rapporto, le retribuzioni relative alle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2018, nonché il maturato a titolo di trattamento di fine rapporto, permanendo, altresì, un ulteriore debito della Società datrice di €
2.500,00, avendo il lavoratore “percepito solo acconti sullo stipendio spettante”. Aveva, pertanto, chiesto, previso accertamento di tutte le dedotte circostanze, che la società fosse condannata al pagamento di tutti gli emolumenti rivendicati per: differenze retributive, differenze per la tredicesima e quattordicesima mensilità in quanto non percepita per quanto dovuto, differenze per il trattamento di fine rapporto, ferie non godute, permessi retribuiti non usufruiti, ore straordinarie lavorate, differenza dei contributi previdenziali nonché tutte le altre spettanze relative alla prestazione dell'attività lavorativa previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, vigente per il periodo considerato, quantificati nella complessiva somma di € 91.845,71 o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta, anche subordinatamente all'espletanda C.T.U.; condannare, altresì, la resistente, al pagamento degli interessi legali fino all'effettivo soddisfo e della rivalutazione monetaria.
La società aveva contestato la domanda deducendo di avere regolarmente retribuito il dipendente come da buste paga in atti, eccependo la nullità del ricorso e la prescrizione delle pretese creditorie anteriori al 13 luglio 2012.
Con sentenza n.86/2022, pubblicata il 25 maggio 2022, il Tribunale, istruita la causa con assunzione di prova testimoniale e ctu contabile, disattesa l'eccezione di nullità e quella di prescrizione, in relazione al più limitato periodo oggetto di indagine, quale desumibile dall'esito della prova orale;
preso atto della rinuncia al Tfr, in quanto già corrisposto all'esito di altro contezioso, in parziale accoglimento della domanda ha accertato il diritto di credito di nei confronti della Controparte_1 [...] per complessivi € 22.051,00 a titolo di differenze retributive Parte_1 maturate dal ricorrente tra il 1.12.2013 e il 10.4.2018 per orario straordinario
(comprese le mensilità di febbraio, marzo e aprile, non corrisposte) e correlate incidenze sul trattamento di fine rapporto spettante e condannato quindi il datore di lavoro al pagamento del suddetto importo in favore di , Controparte_1
2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, con il favore delle spese.
Ha respinto le istanze di riconoscimento dell'indennità per ferie e permessi non goduti e del credito differenziale per € 2.500,00, in difetto di specifiche allegazioni. Valorizzando le concordi dichiarazioni dei testi e il Tes_1 Tes_2 Tes_3 decidente ha circoscritto l'arco temporale giornaliero (dalle h. 16,00 alle h. 00,00) della prestazione lavorativa svolta dal per sei giorni la settimana e CP_1 ricondotto l'inizio della stessa alla data (dicembre 2013) indicata dal teste Tes_4
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello la società Parte_1
, con ricorso depositato il 18 novembre 2022, lamentando l'erronea
[...] valutazione dell'esito della prova orale con specifico riferimento all'orario lavorativo, per avere privilegiato le dichiarazioni di quei colleghi del ricorrente che avevano prestato servizio presso il Ristorante “Il Porticello” in periodi più limitati rispetto a quello del teste che vi aveva lavorato in tutti gli anni (2013/2017) Tes_4 considerati.
Ne fa derivare la carenza di prova dello svolgimento del lavoro straordinario per l'intero periodo preteso e chiede, in subordine l'accertamento della minor somma dovuta a tale titolo, secondo l'esito della prova.
Denuncia, con il secondo motivo, l'intervenuta decadenza dalla produzione documentale depositata il giorno 23.11.2018, rispetto al deposito del ricorso di primo grado (il 22.11.2018) e censura di nullità la sentenza per non avere il Tribunale motivato sulla tempestiva eccezione di inammissibilità di tale produzione.
Si è costituito , con memoria del 4 novembre 2024, Controparte_1 eccependo l'infondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 14 novembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*******
Va rilevato che sono coperte da giudicato, in quanto non impugnate dal lavoratore, sia le statuizioni di rigetto delle domande di riconoscimento delle indennità per ferie e permessi e delle differenze per € 2.500,00, che l'omessa pronuncia in ordine alla rivendicata “differenza dei contributi previdenziali”.
Nel merito l'appello è infondato.
La decisione si fonda su di una puntuale ed analitica valutazione delle dichiarazioni rese da ciascuno dei testimoni esaminati i quali hanno confermato che, quantomeno a partire dal 2013, il ricorrente aveva svolto un orario lavorativo differente e più ampio rispetto a quello contrattualmente previsto.
Più precisamente, il lavoratore aveva dedotto in ricorso di aver costantemente svolto la propria prestazione in qualità di “cuoco pizzaiolo” presso il ristorante “Il
Porticello” dalle ore 16.00 alle ore 00.30, per sei giorni a settimana, in un primo 3 periodo lavorando da martedì a domenica, mentre, successivamente, prestando la propria attività dal lunedì alla domenica, con riposo nella giornata di giovedì.
L'orario di lavoro formalmente risultante dai contratti intercorsi tra le parti corrisponde, invece – fatta eccezione per il periodo gennaio/luglio 2012 - a quello di una prestazione a tempo parziale, da effettuarsi per complessive 30 ore a settimana dalle h.18,30 alle h.23,30 (v. doc. 1, 2, 3, 5 fascicolo Società).
Per quello che qui ancora rileva, con contratto siglato con decorrenza dal
14.7.2012 - e che, dunque, ha regolato quasi per intero il rapporto di lavoro - le parti avevano previsto che la prestazione del Maniscalco dovesse essere resa tutti i giorni, tranne il giovedì, dalle ore 18.30 alle ore 23.30.
Risulta, invece, anche considerando quanto riferito dal teste che Tes_4
l'attività lavorativa si è protratta ben oltre dette 30 ore settimanali. Pur avendo ciascuno dei testimoni, colleghi del ricorrente, prestato servizio negli anni 2015, 2016, 2017, quale “lavapiatti” il anni 2015 e 2016, quale Tes_1
“cuoco” lo , e nei periodi delle festività invernali e pasquali degli anni 2015 e Tes_2
2016 in quanto “stagista” il , hanno tutti concordemente riferito che il Tes_3
iniziava a lavorare alle ore 16.00 e terminava con loro sino alla chiusura CP_1 del locale alle ore 00,00/1,00 (chiusura protratta, nel periodo estivo, sino alle
2,00/3,00 del mattino); dichiarazioni in parte confermate anche dal teste Tes_4
(dipendente sin dal 2013 con mansioni di “lavapiatti”), il quale pur affermando che il
Maniscalco iniziava a lavorare alle h.18.00-18,15, ha ribadito che la prestazione si protraeva sino a chiusura del locale che avveniva “quando non c'era nessuno verso mezzanotte, altrimenti si chiudeva verso l'1,00/1,30 del mattino, a secondo della clientela”.
Coerentemente, quindi, il Tribunale ha valorizzato le deposizioni dei testi
( iniziava a lavorare quando io staccavo a pranzo, Tes_1 Controparte_1 quindi intorno alle 16.00; poi alle 18.00, quando tornavo al ristorante, era ancora lì
a lavorare e terminava con me fino alla chiusura del locale…”; detta chiusura
“…non avveniva mai prima delle 00.30/1.00”, anzi “D'estate non c'era un vero e proprio orario di chiusura del locale;
si chiudeva anche alle 2.00/2.30 del mattino”),
(Mi ricordo che arrivava al lavoro verso le 15.30/16.00, Tes_2 Controparte_1 quando io me ne andavo. Quando tornavo poi al lavoro, era Controparte_1 ancora al ristorante e finivamo poi di lavorare insieme alla chiusura del locale”, che, nel periodo invernale, avveniva “verso le 00.30”, mentre, nel periodo estivo, anche alle due del mattino) (“…NN , per i periodi in cui Tes_3 CP_1
c'ero io, quando noi finivamo alle 16.00, era tendenzialmente presente al ristorante, che si preparava per iniziare a lavorare. Alle volte veniva anche prima per prendere un caffè prima di iniziare. Quando poi io tornavo nel pomeriggio,
[...]
era ancora presente e lavorava poi con noi sino alla chiusura del CP_1
4 locale… che avveniva verso le 00.30/1.00”) - v. verbali udienza del 30.06.2021 e
29.07.2021 - in ordine all'orario giornaliero osservato dal ricorrente, rispetto a quanto riferito dal teste , unica voce dissonante limitatamente all'inizio del Tes_4 turno (h.18,00 anziché h.16.00) il quale ha, pero, testimoniato con riguardo alla prestazione svolta dal , con le medesime mansioni (di pizzaiolo) – che CP_1 verosimilmente devono avere richiesto il medesimo impegno temporale per tutta la durata del rapporto - sin dal 2013 e, dunque, anche per le annualità 2015-2017 in cui
è certo che detto turno fosse iniziato alle h.16.00, e che ha riportato con maggiore precisione, rispetto agli altri, l'orario di chiusura dell'attività, variabile – anche nel periodo invernale - a seconda della clientela.
È manifestamente infondata la seconda ragione di gravame, ove si consideri che tutta la documentazione depositata il 23.11.2018 era già indicata in ricorso, per cui non si può certo considerare come produzione tardiva.
Il deposito del 23.11.2018 era, piuttosto, giustificato, come dedotto immediatamente dal ricorrente, dalle dimensioni della busta che, alla data del
22.11.2018, superava quelle massime previste dalle specifiche tecniche.
La sentenza merita, quindi, integrale conferma.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i medesimi parametri minimi, già applicati in primo grado, delle vigenti tariffe, per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000 corrispondente al valore della causa.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 86/2022 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Sciacca il 20 maggio 2022.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, che liquida in € 1.984,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva cpa e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012
Così deciso in Palermo, in data 14 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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