TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/10/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 968/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 968 dell'anno 2025 e vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MATERAZZI ROBERTO presso il Parte_1 cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta OGGETTO: contratti bancari CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 1/10/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con ricorso ex artt. 281 decies e 645 c.p.c. depositato in data 13/06/2025 Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la
[...] Controparte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 226/2025 del 2/4/2025 con cui le era stato
[...] ingiunto il pagamento della somma di € 18.068,04, oltre accessori e spese legali, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare ed assorbente, ed in accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale e sostanziale attiva della creditrice e perciò che la stessa Controparte_1 non vanta alcun diritto di credito nei confronti della SI.ra , con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese e competenze di lite, e con condanna di al risarcimento del danno in favore dell'opponente per Controparte_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., danno che si richiede e quantifica in euro 2.000,00, salvo diversa valutazione a seguito di liquidazione in via equitativa;
B) in via
preliminare subordinata, ed in accoglimento dell'eccezione proposta, dichiarare la prescrizione del credito per cui è causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese e competenze di lite, e con condanna di al Controparte_1 risarcimento del danno in favore dell'opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., danno che si richiede e quantifica in euro 2.000,00, salvo diversa valutazione a seguito di liquidazione in via equitativa;
C) in via ulteriormente subordinata, nel merito, dichiarare, in applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c., che
[...]
è decaduta dalla facoltà di agire nei confronti della garante Controparte_1 [...]
, e revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese e competenze Parte_1 di lite, e con condanna di al risarcimento del danno in favore Controparte_1 dell'opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., danno che si richiede e quantifica in euro 2.000,00, salvo diversa valutazione a seguito di liquidazione in via equitativa.” Quali motivi d'opposizione la eccepiva: (i) la carenza di legittimazione attiva Pt_1 dell'opposta, non avendo dimostrato la titolarità del credito azionato, avente titolo nel contratto di finanziamento per € 7.000,00 stipulato con Neos Finance s.p.a. in data 01/08/2005 dal debitore principale (deceduto nel 2025) e garantito dall'opponente; (ii) Controparte_2 estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale, giacché la pretesa creditoria era divenuta esigibile nel gennaio 2007 e il primo atto interruttivo risulta datato 16/09/2024; (iii) la decadenza della creditrice dalla facoltà di agire contro il garante (consumatore) ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo Neos Finance s.p.a. agito contro il debitore principale nei sei mesi successivi alla scadenza del credito. Valorizzava, poi, il secondo motivo di opposizione ai fini di un risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/08/2025 si costituiva in giudizio la chiedendo:
1. in via pregiudiziale l'inammissibilità per Controparte_1 tardività dell'opposizione e, in via gradata, la concessione del termine per attivare il procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010; 2. nel merito, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna della al pagamento di quanto ritenuto dovuto all'esito del giudizio. Il tutto con Pt_1 vittoria delle spese di lite. A tal fine esponeva che il ricorso era stato iscritto a ruolo il 13/06/2025, oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, occorsa il 30/04/2025. Il termine finale per l'opposizione ex art. 641 c.p.c. scadeva il 09/06/2025. A sostegno della titolarità del credito azionato, esponeva di averlo acquisito tramite operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB documentata in atti. Contestava, poi, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, per cui il dies a quo andava fatto coincidere con il 27/07/2009, e valorizzando le lettere di messa in mora del 2018 e 2024. Infine, negava l'operatività dell'art. 1957 c.c. poiché l'opponente non si qualificava come fideiussore, ma coobbligato in solido, senza differenziazione tra i due condebitori e senza accessorietà tra le obbligazioni. Ad ogni modo, evidenziava che, anche a voler qualificare la
2
ome fideiussore, le parti non avevano pattuito la preventiva escussione del debitore Pt_1 principale. Per tutte le ragioni esposte si opponeva alla propria condanna ex art. 96 c.p.c.. La causa veniva istruita documentalmente e discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
2. L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione per tardività risulta fondata. Il decreto ingiuntivo opposto risulta notificato personalmente a in Parte_1 data 30/04/2025. Va ricordato che, alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento monitorio, è perentorio, per cui l'eventuale atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile, salvo che non sussistano i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c.. Il ricorso in opposizione ex art. 281 decies c.p.c. risulta depositato da Parte_1 il 13/06/2025, quando era già decorso il termine di quaranta giorni dalla notifica previsto dall'art. 641 c.p.c., scaduto il 9/06/2025. L'opposizione non risulta, quindi, tempestiva. Secondo la tesi dell'opponente, la stessa non era fisicamente nelle condizioni di proporre tempestivamente opposizione e ciò integrerebbe gli estremi dell'impossibilità per forza maggiore regolata dall'art. 650 c.p.c.. L'ammissibilità di un'opposizione tardiva presuppone la prova, posta a carico dell'opponente, della forza maggiore, la quale si identifica in una “forza esterna ostativa in assoluto […] del tutto avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria” (così in Cass. n. 4949/1981). Non rientra, però, in questa ipotesi lo stato clinico dell'opponente per come emergente dalla documentazione sanitaria del 2024 versata al fascicolo con il deposito del 22/09/2025, che descrive certamente uno stato di grave disabilità della ma non costituisce prova di Pt_1 un impedimento assoluto a proporre tempestiva opposizione. Anzi, di segno contrario è la procura alle liti rilasciata all'avv. Roberto Materazzi in data 28/05/2025 finalizzata proprio a proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 226/2025. La procura risulta esser stata rilasciata dalla in tempo utile affinché il difensore Pt_1 presentasse tempestiva opposizione. Non risulta, quindi, provato lo stato di forza maggiore che legittima un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. Ogni ulteriore questione, anche di natura pregiudiziale, come la procedibilità della domanda di parte opposta, presuppone che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia ammissibile e rimane così assorbita. Per tutte le ragioni sinora esposte, l'atto di opposizione deve esser dichiarato inammissibile, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo n. 226/2025 emesso dal Tribunale di Terni nei confronti di . Parte_1
3. Lo stato di grave difficoltà dell'opponente e la mancata contestazione della tardività del ricorso in opposizione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite (del presente giudizio di opposizione) tra le parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione promossa da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Sentenza resa e letta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti. Terni, 01/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
4