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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “Impugnazione delibera assembleare condominiale”, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Parte_1 C.F._1
Maria Budillon e Francesco Manna, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli alla via E. Alvino n. 81, ATTRICE
E
, (c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratrice pro – tempore avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Triunfo Controparte_2
Domenico, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli, alla Via C. Carelli 14,
elettivamente domicilia CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. premessa la propria qualità di condomina del , Parte_1 CP_1 Controparte_1
ha impugnato la delibera assembleare straordinaria, assunta in seconda convocazione, in data
28.09.2021, limitatamente al deliberato di cui al punto n. 3 dell'ordine del giorno: “Ratifica lavori
urgenti messa in sicurezza e ripristino stato dei luoghi della guardiola a seguito di pericolosità
per caduta di calcinacci. Approvazione del consuntivo di spesa e utilizzo di una parte dei fondi
viali per il pagamento dei detti lavori al fine di non emettere bollette straordinarie”.
L'attrice ne ha eccepito l'invalidità per violazione dell'art. 1136 c.c. e dell'art. 31 del regolamento di condominio.
1.1. Si è costituito il convenuto a mezzo del proprio amministratore, il quale ha CP_1
contestato in fatto ed in diritto tutti i motivi di invalidità dedotti dalla controparte.
Rinviata la causa per la precisione delle conclusioni, subentrato questo giudice in data 15.07.2024,
è stata fissata udienza per il giorno 14.01.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il giudice ha deciso la causa ai sensi del co.3 della disposizione richiamata che prevede che “all'esito della discussione orale….se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”.
2. Occorre premettere all'esame dei motivi di impugnazione che il criterio discretivo fra ipotesi di nullità e di annullabilità delle delibere assembleari è stato posto nel 2005 dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, le quali hanno affermato che “in tema di condominio negli edifici, debbono
qualificarsi nulle- le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali;
- le
delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon
costume);-le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea;-le delibere
che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno
dei condomini;
-le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece,
qualificarsi annullabili -le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea;-
quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento
condominiale;-quelle affette da vizi formali;
-in violazione di prescrizioni legali, convenzionali,
regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; -
quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;
-quelle che violano
norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr Cass. civ., SS.UU. sent.
n. 4806 del 07.03.2005).
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate sul punto e dichiarando di voler dare continuità alla decisione del 2005, hanno evidenziato che, in ambito condominiale, il legislatore ha optato per una disciplina giuridica improntata ad un “chiaro favore per la stabilità delle
deliberazioni dell'assemblea dei condomini, che sono efficaci ed esecutive finché non vengono rimosse
dal giudice”, tant'è che l'art. 1137 c.c., nel testo successivo alla novella di cui alla legge 220/2012, prevede, di regola, in caso di deliberazioni illegittime la loro annullabilità, non già la loro nullità (cfr.
Cass. civ., SS. UU., sent. n. 9839 del 12.04.2021). Ove la delibera adottata dall'assemblea quanto al suo profilo contenutistico, sia contraria ad una disposizione di legge la stessa è perciò annullabile.
Parimenti sono annullabili le delibere adottate nel caso in cui siano state violate le regole legislative le quali disciplinano la convocazione assembleare e, quindi, la corretta formazione della volontà
assembleare.
Ove diversamente ritenuto le delibere condominiali potrebbero essere caducate in ogni tempo, data l'inapplicabilità alle ipotesi di nullità del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., così
determinandosi una situazione di incertezza nella gestione degli interessi collettivi. Tuttavia, avendo la disciplina della nullità applicazione generale, residuano spazi per la declaratoria della nullità delle delibere condominiali in ipotesi specifiche, ovvero nel caso di loro illiceità per violazione, con efficacia permanente e valevole anche per il futuro, di norme inderogabili le quali, in ambito condominiale, sono l'art. 1138, IV comma, c.c. e l'art. 72 disp. att. c.c
2.2. Tanto premesso in termini generali, va osservato che i denunziati vizi integrano, tutti, motivi di annullamento della delibera impugnata.
In ordine al primo motivo, parte attrice lamenta la violazione dell'art. 1136 c.c. per la mancata indicazione nel verbale assembleare dei nominativi dei condomini che si sono espressi a favore e contro il deliberato di cui al punto n. 3, impedendo, quindi, la verificazione del corretto raggiungimento del quorum deliberativo previsto ex lege.
Tale motivo di impugnazione non merita accoglimento.
L'art. 1136 c.c. dispone che le deliberazioni delle assemblee dei condomini devono approvarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti al condominio presenti all'assemblea e del valore dell'edificio e che delle deliberazioni deve redigersi verbale. Tale
norma, ai fini della validità delle deliberazioni adottate, nulla dice in ordine all'indicazione dei nominativi dei condomini consenzienti e dissenzienti.
Nel caso di specie, al verbale assembleare è allegato un elenco che, in relazione al nominativo di ciascun condomino, indica i millesimi di proprietà e la presenza personale o a mezzo delega,
consentendo agevolmente di controllare la valida costituzione dell'assemblea. Inoltre, nell'intestazione del verbale si dà atto che l'assemblea è validamente costituita essendo presenti di persona o per delega “..51 condomini, su un totale di 80,per complessivi millesimi
618,30 del valore totale…” e dopo il deliberato sul punto n.1 dell'o.d.g., si dà atto dell'allontanamento dell'avv. Manna ( che rappresentava l'odierna attrice) e della presenza di altri tre condomini, ricalcolando il quorum che passa a millesimi 647,66.
Quanto al punto n. 3 dell'o.d.g., si legge “I condomini, preso atto di quanto riferito
dall'amministratore, ratificano i lavori eseguiti, autorizzando l'amministratore al prelievo delle
somme dai fondi viali tab 1”.
Dunque, emerge chiaramente che la delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti e che non vi è stato alcun voto di astenuti o dissenzienti.
Pertanto, è da considerarsi validamente adottata una delibera anche in assenza dei nominativi dei condomini, a condizione che siano indicati gli intervenuti con le rispettive quote millesimali e siano menzionati gli eventuali astenuti e i dissenzienti.
Si precisa, altresì, che il verbale, nella parte in cui indica la presenza e la dichiarazione dei condomini, offre una prova presuntiva di quanto avvenuto in assemblea, allo scopo di permettere a tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti e assenti, di verificare lo svolgimento del procedimento collegiale (Cass. civ., sez. II, 22.5.1999, n. 5014).
Alla luce di quanto esposto, si può acclarare che il deliberato, oggetto di causa, è da considerarsi valido perché è chiaro che tutti i presenti hanno votato a favore anche se non indicati nominativamente, ribadendosi che non è necessaria l'indicazione dei condomini che hanno votato a favore, in quanto ciò che rileva è l'indicazione dei presenti, degli astenuti, dei contrari e delle relative quote millesimali;
nel caso di specie, per le ragioni già evidenziate, il verbale assembleare
è stato correttamente formato.
2.3.Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione.
L'art. 31 del regolamento condominiale prevede che “l'amministratore può ordinare riparazioni straordinarie che abbiano carattere urgente nei limiti di una spesa massima di lire 100.00 fermo restando l'obbligo di convocare al più presto l'assemblea per la ratifica”. Nel caso de qua, va rilevato, tuttavia che ricadono nell'ambito degli atti conservativi che l'amministratore può compiere, ai sensi dell'art. 1130, n. 4, c.c., senza la previa delibera autorizzativa dell'assemblea (o la successiva ratifica), anche le iniziative non connotate dal requisito dell'urgenza, purché volte a salvaguardare l'integrità di un bene comune.
E' stato anche chiarito che sono atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio,
sia gli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) sia quelli giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi), necessari per la salvaguardia dell'integrità
dell'immobile, indipendentemente dal momento in cui essi siano avviati rispetto all'epoca di realizzazione delle condotte lesive di beni comuni (cfr. Cass. 2786/2023).
Ebbene, nel caso di specie, non solo si tratta di lavori urgenti di ripristino delle parti comuni (
messa in sicurezza della guardiola) – e l'attore nulla ha contestato sulla natura e l'entità dei lavori eseguiti- ma altresì vi è stata anche la ratifica dell'assemblea, dunque il motivo di censura è del tutto infondato non ravvisandosi alcun contrasto con la disposizione di fonte regolamentare.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, sulla base dei parametri disciplinati dal D.M.n. 55 del 2014 e successive modifiche liquidati ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio, in considerazione del non complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta la domanda di parte attrice;
- b) condanna al pagamento, in favore del ,in Parte_1 Controparte_1
persona dell'amministratore p.t., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 2.738,00 oltre rimborso spese forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, il 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “Impugnazione delibera assembleare condominiale”, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Parte_1 C.F._1
Maria Budillon e Francesco Manna, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli alla via E. Alvino n. 81, ATTRICE
E
, (c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratrice pro – tempore avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Triunfo Controparte_2
Domenico, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli, alla Via C. Carelli 14,
elettivamente domicilia CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. premessa la propria qualità di condomina del , Parte_1 CP_1 Controparte_1
ha impugnato la delibera assembleare straordinaria, assunta in seconda convocazione, in data
28.09.2021, limitatamente al deliberato di cui al punto n. 3 dell'ordine del giorno: “Ratifica lavori
urgenti messa in sicurezza e ripristino stato dei luoghi della guardiola a seguito di pericolosità
per caduta di calcinacci. Approvazione del consuntivo di spesa e utilizzo di una parte dei fondi
viali per il pagamento dei detti lavori al fine di non emettere bollette straordinarie”.
L'attrice ne ha eccepito l'invalidità per violazione dell'art. 1136 c.c. e dell'art. 31 del regolamento di condominio.
1.1. Si è costituito il convenuto a mezzo del proprio amministratore, il quale ha CP_1
contestato in fatto ed in diritto tutti i motivi di invalidità dedotti dalla controparte.
Rinviata la causa per la precisione delle conclusioni, subentrato questo giudice in data 15.07.2024,
è stata fissata udienza per il giorno 14.01.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il giudice ha deciso la causa ai sensi del co.3 della disposizione richiamata che prevede che “all'esito della discussione orale….se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”.
2. Occorre premettere all'esame dei motivi di impugnazione che il criterio discretivo fra ipotesi di nullità e di annullabilità delle delibere assembleari è stato posto nel 2005 dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, le quali hanno affermato che “in tema di condominio negli edifici, debbono
qualificarsi nulle- le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali;
- le
delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon
costume);-le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea;-le delibere
che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno
dei condomini;
-le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece,
qualificarsi annullabili -le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea;-
quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento
condominiale;-quelle affette da vizi formali;
-in violazione di prescrizioni legali, convenzionali,
regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; -
quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;
-quelle che violano
norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr Cass. civ., SS.UU. sent.
n. 4806 del 07.03.2005).
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate sul punto e dichiarando di voler dare continuità alla decisione del 2005, hanno evidenziato che, in ambito condominiale, il legislatore ha optato per una disciplina giuridica improntata ad un “chiaro favore per la stabilità delle
deliberazioni dell'assemblea dei condomini, che sono efficaci ed esecutive finché non vengono rimosse
dal giudice”, tant'è che l'art. 1137 c.c., nel testo successivo alla novella di cui alla legge 220/2012, prevede, di regola, in caso di deliberazioni illegittime la loro annullabilità, non già la loro nullità (cfr.
Cass. civ., SS. UU., sent. n. 9839 del 12.04.2021). Ove la delibera adottata dall'assemblea quanto al suo profilo contenutistico, sia contraria ad una disposizione di legge la stessa è perciò annullabile.
Parimenti sono annullabili le delibere adottate nel caso in cui siano state violate le regole legislative le quali disciplinano la convocazione assembleare e, quindi, la corretta formazione della volontà
assembleare.
Ove diversamente ritenuto le delibere condominiali potrebbero essere caducate in ogni tempo, data l'inapplicabilità alle ipotesi di nullità del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., così
determinandosi una situazione di incertezza nella gestione degli interessi collettivi. Tuttavia, avendo la disciplina della nullità applicazione generale, residuano spazi per la declaratoria della nullità delle delibere condominiali in ipotesi specifiche, ovvero nel caso di loro illiceità per violazione, con efficacia permanente e valevole anche per il futuro, di norme inderogabili le quali, in ambito condominiale, sono l'art. 1138, IV comma, c.c. e l'art. 72 disp. att. c.c
2.2. Tanto premesso in termini generali, va osservato che i denunziati vizi integrano, tutti, motivi di annullamento della delibera impugnata.
In ordine al primo motivo, parte attrice lamenta la violazione dell'art. 1136 c.c. per la mancata indicazione nel verbale assembleare dei nominativi dei condomini che si sono espressi a favore e contro il deliberato di cui al punto n. 3, impedendo, quindi, la verificazione del corretto raggiungimento del quorum deliberativo previsto ex lege.
Tale motivo di impugnazione non merita accoglimento.
L'art. 1136 c.c. dispone che le deliberazioni delle assemblee dei condomini devono approvarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti al condominio presenti all'assemblea e del valore dell'edificio e che delle deliberazioni deve redigersi verbale. Tale
norma, ai fini della validità delle deliberazioni adottate, nulla dice in ordine all'indicazione dei nominativi dei condomini consenzienti e dissenzienti.
Nel caso di specie, al verbale assembleare è allegato un elenco che, in relazione al nominativo di ciascun condomino, indica i millesimi di proprietà e la presenza personale o a mezzo delega,
consentendo agevolmente di controllare la valida costituzione dell'assemblea. Inoltre, nell'intestazione del verbale si dà atto che l'assemblea è validamente costituita essendo presenti di persona o per delega “..51 condomini, su un totale di 80,per complessivi millesimi
618,30 del valore totale…” e dopo il deliberato sul punto n.1 dell'o.d.g., si dà atto dell'allontanamento dell'avv. Manna ( che rappresentava l'odierna attrice) e della presenza di altri tre condomini, ricalcolando il quorum che passa a millesimi 647,66.
Quanto al punto n. 3 dell'o.d.g., si legge “I condomini, preso atto di quanto riferito
dall'amministratore, ratificano i lavori eseguiti, autorizzando l'amministratore al prelievo delle
somme dai fondi viali tab 1”.
Dunque, emerge chiaramente che la delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti e che non vi è stato alcun voto di astenuti o dissenzienti.
Pertanto, è da considerarsi validamente adottata una delibera anche in assenza dei nominativi dei condomini, a condizione che siano indicati gli intervenuti con le rispettive quote millesimali e siano menzionati gli eventuali astenuti e i dissenzienti.
Si precisa, altresì, che il verbale, nella parte in cui indica la presenza e la dichiarazione dei condomini, offre una prova presuntiva di quanto avvenuto in assemblea, allo scopo di permettere a tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti e assenti, di verificare lo svolgimento del procedimento collegiale (Cass. civ., sez. II, 22.5.1999, n. 5014).
Alla luce di quanto esposto, si può acclarare che il deliberato, oggetto di causa, è da considerarsi valido perché è chiaro che tutti i presenti hanno votato a favore anche se non indicati nominativamente, ribadendosi che non è necessaria l'indicazione dei condomini che hanno votato a favore, in quanto ciò che rileva è l'indicazione dei presenti, degli astenuti, dei contrari e delle relative quote millesimali;
nel caso di specie, per le ragioni già evidenziate, il verbale assembleare
è stato correttamente formato.
2.3.Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione.
L'art. 31 del regolamento condominiale prevede che “l'amministratore può ordinare riparazioni straordinarie che abbiano carattere urgente nei limiti di una spesa massima di lire 100.00 fermo restando l'obbligo di convocare al più presto l'assemblea per la ratifica”. Nel caso de qua, va rilevato, tuttavia che ricadono nell'ambito degli atti conservativi che l'amministratore può compiere, ai sensi dell'art. 1130, n. 4, c.c., senza la previa delibera autorizzativa dell'assemblea (o la successiva ratifica), anche le iniziative non connotate dal requisito dell'urgenza, purché volte a salvaguardare l'integrità di un bene comune.
E' stato anche chiarito che sono atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio,
sia gli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) sia quelli giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi), necessari per la salvaguardia dell'integrità
dell'immobile, indipendentemente dal momento in cui essi siano avviati rispetto all'epoca di realizzazione delle condotte lesive di beni comuni (cfr. Cass. 2786/2023).
Ebbene, nel caso di specie, non solo si tratta di lavori urgenti di ripristino delle parti comuni (
messa in sicurezza della guardiola) – e l'attore nulla ha contestato sulla natura e l'entità dei lavori eseguiti- ma altresì vi è stata anche la ratifica dell'assemblea, dunque il motivo di censura è del tutto infondato non ravvisandosi alcun contrasto con la disposizione di fonte regolamentare.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, sulla base dei parametri disciplinati dal D.M.n. 55 del 2014 e successive modifiche liquidati ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio, in considerazione del non complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta la domanda di parte attrice;
- b) condanna al pagamento, in favore del ,in Parte_1 Controparte_1
persona dell'amministratore p.t., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 2.738,00 oltre rimborso spese forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, il 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone