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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 30/09/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6855/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1
, rappresentati e difesi, giusta procura Controparte_1 speciale in atti, dall'avv. Cristina Marta Marletta;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Maria Rosaria Battiato;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note autorizzate
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le seguenti Ordinanze di Ingiunzione:
1 1) Ordinanza di Ingiunzione n. OI – 001628439 – (prot.
.2100.15/05/2024.0382247) emessa dall' – sede provinciale di Catania e CP_2 CP_2 notificata a mezzo del servizio postale nazionale il 26.06.2024, con la quale veniva comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di € 6.682,00 per il presunto mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2018, in violazione dell'art. 2 comma 1 bis del Decreto Legge n. 463/2012 convertito, con modificazione, nella Legge
n.638/1983 come modificato dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016 e dell'Art. 23 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazione, della Legge n. 85/2023, come richiesto con l'avviso di accertamento prot. n. .2100.29/01/2019.0046820, mai CP_2 notificato all'odierno ricorrente;
2) Ordinanza di Ingiunzione n. OI – 001835404 – (prot.
.2100.15/05/2024.0382258) emessa dall' – sede provinciale di Catania e CP_2 CP_2 notificata a mezzo del servizio postale nazionale il 26.06.2024, con la quale veniva comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di € 2.567,50 per il presunto mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2018, in violazione dell'art. 2 comma 1 bis del Decreto Legge n. 463/2012 convertito, con modificazione, nella Legge
n.638/1983 come modificato dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016 e dell'Art. 23 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazione, della Legge n. 85/2023, come richiesto con l'avviso di accertamento prot. n. .2100.09/09/2019.0438811, mai CP_2 notificato all'odierno ricorrente.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: la nullità delle ordinanze ingiunzione oggi opposte, per l'omessa notifica degli atti di accertamento quali presupposti indefettibili per l'emissione delle stesse;
il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti per cui l'ente previdenziale ha emesso l'O.I. oggi impugnata;
la nullità degli atti oggi impugnati per carenza di motivazione e per mancata allegazione degli atti presupposti;
l'avvenuta decadenza dell'Ente impositore dal diritto di notificare le ordinanze impugnate per decorso dei termini perentori fissati dall' art. 1 del D.L
17.06.2005 n.106 convertito nella legge n. 156 del 2005; che gli atti impugnati devono essere, inoltre, dichiarati nulli e/o devono essere annullati, essendo stati emessi in violazione delle norme di cui alla legge 27.07.2000 n. 212 contenente “lo statuto dei diritti del contribuente”.
2 Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accertare e dichiarare nulle e/o annullare le ordinanze di ingiunzione impugnate per tutte le ragioni esposte in ricorso.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 30.09.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione in questa sede impugnate deve ritenersi infondata per quanto riguarda l'anno 2017.
Risulta infatti prodotto l'atto di accertamento Protocollo
.2100.29/01/2019.0046820 del 29/01/2019 e la prova della notifica in data CP_2
23.09.2019, con il quale viene contestata le violazioni oggetto della successiva ordinanza ingiunzione, per cui l'avviso di accertamento è certamente entrato nella legale conoscenza dell'odierna ricorrente.
Osserva, poi, il decidente che, com'è noto, la trasmissione delle denunzie mensili dei lavoratori occupati costituisce un obbligo di legge cui sono tenuti tutti i datori di lavoro ai sensi dell'art.30 della legge n. 843/1978: “il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi … è obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo. …”. Tale obbligo è stato confermato dall'art.44, co.9, d.l.
n.269/2003 conv. in legge n.326/2003 che, come già esposto, ha reso altresì obbligatoria la modalità di trasmissione informatica delle denunzie tramite apposito flusso telematico oggi denominato 'Uniemens'. La trasmissione, da parte del datore di lavoro, del flusso telematico Uniemens contenente gli appositi modelli DM10/M, attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale, costituisce piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi
3 di dichiarazioni che, seppur generate dal sistema informatico dell' , sono formate CP_2 esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen. sent. n. 28672/2020;
Cass. pen. sent. n. 51214/2019). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen. sent. n. 37145/2013). In proposito si osserva che sui mod.
DM10/M trasmessi nel flusso il datore di lavoro riporta: - il numero dei CP_3 lavoratori subordinati alle dipendenze in quel mese;
- l'importo dei contributi che avrebbe dovuto versare in relazione ai suddetti lavoratori;
- l'importo e la natura dei crediti vantati nei confronti dell' che la società intende porre in compensazione;
- CP_2 infine, espone l'importo del quale la società si riconosce debitrice nei con-fronti dell' . In altri termini, il dato fondamentale che si ricava dai mod. DM10/M CP_2
è il debito (inteso proprio quale importo specifico) che il datore di lavoro CP_3 dichiara dovuto all'Istituto.
Orbene, con l'odierno ricorso parte ricorrente non fornisce prova del pagamento, con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata. È infatti pacifico che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute (Cass. pen. n.
39470/2012; Cass. pen. n. 2354/2009). Ne consegue che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, è irrilevante che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica, ovvero abbia deciso di stornare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti, o che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni. Né il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità se abbia conferito l'incarico per il versamento delle ritenute ad altro soggetto o ad un professionista, incombendo comunque su di sé l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo. Inoltre, l'illecito sussiste anche se il datore di lavoro abbia corrisposto solo acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori e non è escluso neanche da un provvedimento di ammissione al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta. Ancora, irrilevante è che l'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale, atteso che il datore di lavoro è comunque obbligato al pagamento della sanzione con le personali risorse economiche, poiché, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981, la responsabilità è personale. Così come è irrilevante
4 l'eventuale esdebitazione, considerato che, per espressa previsione di legge, le sanzioni amministrative, che hanno carattere autonomo e personale, sono escluse dal beneficio
(cfr. art. 14 XIII, co. 2, lett. b, legge n. 3/2012). L'illecito prescinde infine dall'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse, avendo la Corte costituzionale già dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale per la mancata previsione di una soglia minima di punibilità (Corte cost., 21 maggio
2014, n. 139).
Per quanto riguarda l'eccezione di intervenuta prescrizione osserva il decidente che è necessario tenere conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020. Infatti,
l'articolo citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Le norme introducono una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nel caso di specie la prescrizione del diritto di credito è iniziata a decorrere antecedentemente alla data del 23.2.2020, con la conseguenza che, se il periodo neutralizzato non consuma il termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, L. 335/1995, ciò vuol dire che alla data di cessazione della causa di sospensione il termine di prescrizione subirà uno slittamento in avanti di un periodo pari a quello di sospensione e potrà ritenersi compiuto quando la somma del periodo antecedente al 23 febbraio 2020 e di quello successivo al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni.
Occorre, anche tenere conto dell'art. 11 comma 9 del DL 183/2020, conv. In L.
21/2021, che dispone “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30
5 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.”.
Occorre poi tenere, altresì, conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale alcuna prescrizione è maturata relativamente all'anno 2017.
Per quanto riguarda invece l'anno 2018, osserva il decidente che pur essendo stato prodotto il relativo avviso di accertamento non risulta fornita la prova della sua corretta notifica. Infatti risulta prodotta in atti solo una cad ma non anche la precedente necessaria prova della mancata notifica dell'atto. Per cui la notifica deve ritenersi non perfezionata.
Osserva il decidente che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è necessaria la notifica dell'avvenuto accertamento dal valore di diffida, con contestuale irrogazione della sanzione (amministrativa o penale) della violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638.
A riguardo, l'art. 14 della L. n. 689/1981 dispone < deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
6 Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. (…)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Tale notifica rileva ai fini dell'eventuale applicazione della causa di non punibilità del reato a seguito della corresponsione dell'importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui il datore di lavoro risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità. >>.
Deve pertanto verificarsi se nel caso in esame sia intervenuta la corretta e rituale notifica dell'atto di accertamento relativo all'anno 2018 al destinatario della sanzione.
CP_ Orbene, l' non ha provveduto a produrre in atti la prova della rituale avvenuta notifica dell'atto di accertamento relativamente all'anno 2018 prodromico alla
Ordinanza Ingiunzione opposta.
Pertanto, alcun valido atto di accertamento idoneo a reggere la sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione impugnata risulta essere stato notificato al ricorrente per l'anno 2018.
In conseguenza, in assenza di notifica di un idoneo atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.689/1981, l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del ricorrente relativamente all'anno 2018 deve essere annullata.
Quanto alle spese di lite le stesse possono essere compensate per la metà in ragione della parziale reciproca soccombenza, mentre nella residua metà seguono la CP_ soccombenza nei confronti dell'
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
in parziale accoglimento del ricorso annulla l'Ordinanza di Ingiunzione opposta n. OI –
001835404 – (prot. .2100.15/05/2024.0382258) emessa dall' – sede CP_2 CP_2 provinciale di Catania e notificata a mezzo del servizio postale nazionale il 26.06.2024, con la quale veniva comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di € 2.567,50 per il presunto mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2018;
rigetta nel resto;
compensa per metà le spese di lite condannando l' al pagamento della residua metà CP_2 in favore del ricorrente, che liquida in € 1.904,0, di cui € 1.786,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 30/09/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6855/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Parte_1
, rappresentati e difesi, giusta procura Controparte_1 speciale in atti, dall'avv. Cristina Marta Marletta;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Maria Rosaria Battiato;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note autorizzate
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le seguenti Ordinanze di Ingiunzione:
1 1) Ordinanza di Ingiunzione n. OI – 001628439 – (prot.
.2100.15/05/2024.0382247) emessa dall' – sede provinciale di Catania e CP_2 CP_2 notificata a mezzo del servizio postale nazionale il 26.06.2024, con la quale veniva comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di € 6.682,00 per il presunto mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2018, in violazione dell'art. 2 comma 1 bis del Decreto Legge n. 463/2012 convertito, con modificazione, nella Legge
n.638/1983 come modificato dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016 e dell'Art. 23 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazione, della Legge n. 85/2023, come richiesto con l'avviso di accertamento prot. n. .2100.29/01/2019.0046820, mai CP_2 notificato all'odierno ricorrente;
2) Ordinanza di Ingiunzione n. OI – 001835404 – (prot.
.2100.15/05/2024.0382258) emessa dall' – sede provinciale di Catania e CP_2 CP_2 notificata a mezzo del servizio postale nazionale il 26.06.2024, con la quale veniva comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di € 2.567,50 per il presunto mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2018, in violazione dell'art. 2 comma 1 bis del Decreto Legge n. 463/2012 convertito, con modificazione, nella Legge
n.638/1983 come modificato dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016 e dell'Art. 23 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazione, della Legge n. 85/2023, come richiesto con l'avviso di accertamento prot. n. .2100.09/09/2019.0438811, mai CP_2 notificato all'odierno ricorrente.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: la nullità delle ordinanze ingiunzione oggi opposte, per l'omessa notifica degli atti di accertamento quali presupposti indefettibili per l'emissione delle stesse;
il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti per cui l'ente previdenziale ha emesso l'O.I. oggi impugnata;
la nullità degli atti oggi impugnati per carenza di motivazione e per mancata allegazione degli atti presupposti;
l'avvenuta decadenza dell'Ente impositore dal diritto di notificare le ordinanze impugnate per decorso dei termini perentori fissati dall' art. 1 del D.L
17.06.2005 n.106 convertito nella legge n. 156 del 2005; che gli atti impugnati devono essere, inoltre, dichiarati nulli e/o devono essere annullati, essendo stati emessi in violazione delle norme di cui alla legge 27.07.2000 n. 212 contenente “lo statuto dei diritti del contribuente”.
2 Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accertare e dichiarare nulle e/o annullare le ordinanze di ingiunzione impugnate per tutte le ragioni esposte in ricorso.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 30.09.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione in questa sede impugnate deve ritenersi infondata per quanto riguarda l'anno 2017.
Risulta infatti prodotto l'atto di accertamento Protocollo
.2100.29/01/2019.0046820 del 29/01/2019 e la prova della notifica in data CP_2
23.09.2019, con il quale viene contestata le violazioni oggetto della successiva ordinanza ingiunzione, per cui l'avviso di accertamento è certamente entrato nella legale conoscenza dell'odierna ricorrente.
Osserva, poi, il decidente che, com'è noto, la trasmissione delle denunzie mensili dei lavoratori occupati costituisce un obbligo di legge cui sono tenuti tutti i datori di lavoro ai sensi dell'art.30 della legge n. 843/1978: “il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi … è obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo. …”. Tale obbligo è stato confermato dall'art.44, co.9, d.l.
n.269/2003 conv. in legge n.326/2003 che, come già esposto, ha reso altresì obbligatoria la modalità di trasmissione informatica delle denunzie tramite apposito flusso telematico oggi denominato 'Uniemens'. La trasmissione, da parte del datore di lavoro, del flusso telematico Uniemens contenente gli appositi modelli DM10/M, attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale, costituisce piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi
3 di dichiarazioni che, seppur generate dal sistema informatico dell' , sono formate CP_2 esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen. sent. n. 28672/2020;
Cass. pen. sent. n. 51214/2019). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen. sent. n. 37145/2013). In proposito si osserva che sui mod.
DM10/M trasmessi nel flusso il datore di lavoro riporta: - il numero dei CP_3 lavoratori subordinati alle dipendenze in quel mese;
- l'importo dei contributi che avrebbe dovuto versare in relazione ai suddetti lavoratori;
- l'importo e la natura dei crediti vantati nei confronti dell' che la società intende porre in compensazione;
- CP_2 infine, espone l'importo del quale la società si riconosce debitrice nei con-fronti dell' . In altri termini, il dato fondamentale che si ricava dai mod. DM10/M CP_2
è il debito (inteso proprio quale importo specifico) che il datore di lavoro CP_3 dichiara dovuto all'Istituto.
Orbene, con l'odierno ricorso parte ricorrente non fornisce prova del pagamento, con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata. È infatti pacifico che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute (Cass. pen. n.
39470/2012; Cass. pen. n. 2354/2009). Ne consegue che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, è irrilevante che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica, ovvero abbia deciso di stornare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti, o che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni. Né il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità se abbia conferito l'incarico per il versamento delle ritenute ad altro soggetto o ad un professionista, incombendo comunque su di sé l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo. Inoltre, l'illecito sussiste anche se il datore di lavoro abbia corrisposto solo acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori e non è escluso neanche da un provvedimento di ammissione al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta. Ancora, irrilevante è che l'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale, atteso che il datore di lavoro è comunque obbligato al pagamento della sanzione con le personali risorse economiche, poiché, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981, la responsabilità è personale. Così come è irrilevante
4 l'eventuale esdebitazione, considerato che, per espressa previsione di legge, le sanzioni amministrative, che hanno carattere autonomo e personale, sono escluse dal beneficio
(cfr. art. 14 XIII, co. 2, lett. b, legge n. 3/2012). L'illecito prescinde infine dall'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse, avendo la Corte costituzionale già dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale per la mancata previsione di una soglia minima di punibilità (Corte cost., 21 maggio
2014, n. 139).
Per quanto riguarda l'eccezione di intervenuta prescrizione osserva il decidente che è necessario tenere conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020. Infatti,
l'articolo citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Le norme introducono una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nel caso di specie la prescrizione del diritto di credito è iniziata a decorrere antecedentemente alla data del 23.2.2020, con la conseguenza che, se il periodo neutralizzato non consuma il termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, L. 335/1995, ciò vuol dire che alla data di cessazione della causa di sospensione il termine di prescrizione subirà uno slittamento in avanti di un periodo pari a quello di sospensione e potrà ritenersi compiuto quando la somma del periodo antecedente al 23 febbraio 2020 e di quello successivo al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni.
Occorre, anche tenere conto dell'art. 11 comma 9 del DL 183/2020, conv. In L.
21/2021, che dispone “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30
5 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.”.
Occorre poi tenere, altresì, conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale alcuna prescrizione è maturata relativamente all'anno 2017.
Per quanto riguarda invece l'anno 2018, osserva il decidente che pur essendo stato prodotto il relativo avviso di accertamento non risulta fornita la prova della sua corretta notifica. Infatti risulta prodotta in atti solo una cad ma non anche la precedente necessaria prova della mancata notifica dell'atto. Per cui la notifica deve ritenersi non perfezionata.
Osserva il decidente che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è necessaria la notifica dell'avvenuto accertamento dal valore di diffida, con contestuale irrogazione della sanzione (amministrativa o penale) della violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638.
A riguardo, l'art. 14 della L. n. 689/1981 dispone < deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
6 Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. (…)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Tale notifica rileva ai fini dell'eventuale applicazione della causa di non punibilità del reato a seguito della corresponsione dell'importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui il datore di lavoro risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità. >>.
Deve pertanto verificarsi se nel caso in esame sia intervenuta la corretta e rituale notifica dell'atto di accertamento relativo all'anno 2018 al destinatario della sanzione.
CP_ Orbene, l' non ha provveduto a produrre in atti la prova della rituale avvenuta notifica dell'atto di accertamento relativamente all'anno 2018 prodromico alla
Ordinanza Ingiunzione opposta.
Pertanto, alcun valido atto di accertamento idoneo a reggere la sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione impugnata risulta essere stato notificato al ricorrente per l'anno 2018.
In conseguenza, in assenza di notifica di un idoneo atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.689/1981, l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del ricorrente relativamente all'anno 2018 deve essere annullata.
Quanto alle spese di lite le stesse possono essere compensate per la metà in ragione della parziale reciproca soccombenza, mentre nella residua metà seguono la CP_ soccombenza nei confronti dell'
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
in parziale accoglimento del ricorso annulla l'Ordinanza di Ingiunzione opposta n. OI –
001835404 – (prot. .2100.15/05/2024.0382258) emessa dall' – sede CP_2 CP_2 provinciale di Catania e notificata a mezzo del servizio postale nazionale il 26.06.2024, con la quale veniva comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di € 2.567,50 per il presunto mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2018;
rigetta nel resto;
compensa per metà le spese di lite condannando l' al pagamento della residua metà CP_2 in favore del ricorrente, che liquida in € 1.904,0, di cui € 1.786,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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