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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori: Gian Andrea Morbelli PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2008/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisa Parte_1 C.F._1
Fraccarollo e Imane Mouket giusta procura in atti,
PARTE RICORRENTE contro
, nata ad [...] il [...] Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero PARTE NECESSARIA
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
CHIEDE
- che codesto l'Ill.mo Tribunale, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia dichiarare la separazione personale tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati;
- che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per il P.M.
pagina 1 di 3 Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposato con in data 08.06.2016, unione dalla quale non nascevano Controparte_1 figli, di essere poi, a seguito di incomprensioni, i rapporti divenuti intollerabili tanto che il ricorrente aveva, in accordo con la moglie, da anni, lasciato la casa coniugale, cittadino Parte_1 marocchino residente in [...], citava in giudizio per sentir pronunciare la Controparte_1 separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
non si costituiva in giudizio, onde era dichiarata contumace, ma compariva in udienza Controparte_1
e dichiarava di concordare con le richieste del marito. Visto l'art 473 bis.22 u.c. c.p.c., la causa era dunque immediatamente rimessa in decisione per la pronuncia in punto separazione dei coniugi (con fissazione di successiva udienza per la cognizione della causa di scioglimento del matrimonio).
*** Emergendo la collocazione in Asti dell'ultima residenza comune dei coniugi ed ivi perdurando la residenza della resistente (cfr. certificato storico di residenza in atti e documenti di notifica degli atti introduttivi) sussiste la giurisdizione italiana (art. 3 n. 1 lett a Reg CE 2201/2003) e, essendo adita l'autorità giurisdizionale italiana – in difetto della applicabilità degli altri criteri -, trova applicazione la legge italiana (art 8 Reg CE n. 1259/10 ).
Ciò premesso la domanda di parte ricorrente merita accoglimento. E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle allegazioni di parte ricorrente (confermate dal comportamento della parte resistente che, pur non costituitasi in causa, è comparsa in udienza per riferire di concordare con le domande di separazione e scioglimento del matrimonio formulate dalla controparte), e comunque in difetto di allegazioni di diverso avviso del resistente, si ricava un eloquente quadro della risalente cessazione della convivenza e più in generale dell'irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessata la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire. Il PM, come già detto, concorda con l'assunto.
S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere riservata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale, respinta ogni diversa domanda, non definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 sposatisi in Asti, in data 08.06.2016, manda all'Ufficiale di Stato Civile per gli adempimenti di competenza. Spese al definitivo.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Si dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
pagina 2 di 3 Così deciso in Asti, in data 31/3/2025
Il Giudice Relatore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori: Gian Andrea Morbelli PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2008/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisa Parte_1 C.F._1
Fraccarollo e Imane Mouket giusta procura in atti,
PARTE RICORRENTE contro
, nata ad [...] il [...] Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero PARTE NECESSARIA
avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
CHIEDE
- che codesto l'Ill.mo Tribunale, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia dichiarare la separazione personale tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati;
- che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per il P.M.
pagina 1 di 3 Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposato con in data 08.06.2016, unione dalla quale non nascevano Controparte_1 figli, di essere poi, a seguito di incomprensioni, i rapporti divenuti intollerabili tanto che il ricorrente aveva, in accordo con la moglie, da anni, lasciato la casa coniugale, cittadino Parte_1 marocchino residente in [...], citava in giudizio per sentir pronunciare la Controparte_1 separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
non si costituiva in giudizio, onde era dichiarata contumace, ma compariva in udienza Controparte_1
e dichiarava di concordare con le richieste del marito. Visto l'art 473 bis.22 u.c. c.p.c., la causa era dunque immediatamente rimessa in decisione per la pronuncia in punto separazione dei coniugi (con fissazione di successiva udienza per la cognizione della causa di scioglimento del matrimonio).
*** Emergendo la collocazione in Asti dell'ultima residenza comune dei coniugi ed ivi perdurando la residenza della resistente (cfr. certificato storico di residenza in atti e documenti di notifica degli atti introduttivi) sussiste la giurisdizione italiana (art. 3 n. 1 lett a Reg CE 2201/2003) e, essendo adita l'autorità giurisdizionale italiana – in difetto della applicabilità degli altri criteri -, trova applicazione la legge italiana (art 8 Reg CE n. 1259/10 ).
Ciò premesso la domanda di parte ricorrente merita accoglimento. E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle allegazioni di parte ricorrente (confermate dal comportamento della parte resistente che, pur non costituitasi in causa, è comparsa in udienza per riferire di concordare con le domande di separazione e scioglimento del matrimonio formulate dalla controparte), e comunque in difetto di allegazioni di diverso avviso del resistente, si ricava un eloquente quadro della risalente cessazione della convivenza e più in generale dell'irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessata la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire. Il PM, come già detto, concorda con l'assunto.
S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere riservata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale, respinta ogni diversa domanda, non definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 sposatisi in Asti, in data 08.06.2016, manda all'Ufficiale di Stato Civile per gli adempimenti di competenza. Spese al definitivo.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Si dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
pagina 2 di 3 Così deciso in Asti, in data 31/3/2025
Il Giudice Relatore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
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