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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
zzN. R.G. 1054/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1054/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PICCHIARELLI SANDRO e dell'avv. BETTI VITTORIO ( ) ; , C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PICCHIARELLI SANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUBBINI DANIELE Controparte_2 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA N.19 null 06022 FOSSATO DI VICOpresso il difensore avv. GUBBINI DANIELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 31/05/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
La ha citato in giudizio Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il pagamento di 56.220,92 euro;
del saldo dei lavori idraulici ed elettrici, sia interni che esterni, effettuati sull'immobile di sua proprietà.
si è costituita eccependo innanzitutto la prescrizione per la richiesta di 10.769,02 Controparte_2
euro, per espressa ammissione della ditta attrice mai fatturata (e quindi nemmeno mai richiesta) , e comunque per quanto in eccesso rispetto alla somma di 45.451,90 euro, unica per cui dichiara di aver ricevuto un sollecito interruttivo della prescrizione. Non sostiene di aver pagato le somme richieste né che i lavori indicati nelle fatture prodotte dall'attrice siano stati effettivamente svolti, ma contesta la quantificazione del corrispettivo, diverso e più alto di quanto inizialmente prospettato con la emissione della fattura 10 del 11/6/2008 – da lei ricevuta in una versione differente rispetto a quella prodotta in giudizio - e comunque non corrispondente a quanto pattuito. Sostiene, quindi, che sulla base della fattura n. 10 emessa inizialmente dalla ditta, residua un saldo di soli 25.967,54 euro.
Sostiene, inoltre, di non dover corrispondere tale somma, in quanto richiesta per i lavori esterni all'agriturismo, non eseguiti correttamente, già contestati a suo tempo ed oggetto di tentativi di ripristino da parte della stessa attrice. Stante l'inadempimento della controparte e l'entità dei costi di ripristino, quindi, ha ritenuto di non saldare il compenso.
Non sono state ammesse le prove orali offerte dalle parti, ritenute in parte superflue ed in parte irrilevanti. Non è stata disposta neppure una CTU, in quanto meramente esplorativa per quanto richiesta dall'attrice.
La causa viene quindi in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Visti gli atti, si osserva quanto segue.
Nessuna delle due parti espone chiaramente il periodo in cui si sono svolti i lavori, ma si può evincere che gli stessi abbiano avuto luogo all'incirca nel maggio 2006.
La richiesta di pagamento formulata dalla ditta attrice è stata introdotta in modo assolutamente generico e corredata essenzialmente da fatture, prive della necessaria descrizione dettagliata dei lavori effettuati.
Non è stata fornita alcuna documentazione contrattuale.
Ad ogni modo, la convenuta non ha contestato che l'attrice abbia effettuato delle prestazioni in suo favore e che parte del compenso dovuto secondo gli accordi non è stato da lei pagato.
pagina 2 di 4 Poiché contesta, comunque, la cifra complessiva richiesta, si deve valutare se vi è prova della correttezza del calcolo delle somme richieste.
Da questo punto di vista le argomentazioni e la documentazione fornita in corso di causa dalla ditta
è insufficiente a provare che la quantificazione dei propri corrispettivi, almeno in astratto, CP_1
sia quella prospettata.
Appare piuttosto dirimente osservare che non è possibile ricostruire né la volontà contrattuale né le opere effettivamente rese, tanto che non appare corredata da alcun elemento l'asserzione di aver maturato compensi anche oltre quelli già fatturati (che secondo i calcoli che è possibile effettuare ammontano ad € 10.769,02. Della richiesta di tale somma, aggiuntiva rispetto alle fatture, non vi è prova, sicchè va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Altrettanto dirimente è considerare che con la citazione è stata prodotta una fattura, la 10 del 11/6/2008
(doc.5 attrice), che indica un importo maggiore rispetto a quello indicato nella fattura, numerata e datata allo stesso modo, ma con un importo inferiore (doc. 2 convenuta).
La presenza di due versioni dello stesso documento – senza che siano presenti tracce di note di credito o altro – e la differenza tra gli imponibili tra le due (una di € 45.451,90, l'altra di € 37.876,58), rende senz'altro inattendibile la documentazione contabile depositata dall'attrice e la propria versione dei fatti, che non ha sostanzialmente altro tipo di sostegno probatorio.
Rimane, quindi, solamente la somma ammessa dalla convenuta di € 25.967,54 euro.
Sotto tale profilo viene in rilievo l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata dalla sig.ra
La stessa non è astratta, ma corredata da circostanziate indicazioni sottoscritte dal direttore dei CP_2
lavori e ribadite successivamente dalla convenuta (doc. 5 convenuta).
L'attrice nega di aver ricevuto la comunicazione della missiva del direttore dei lavori, ma comunque ammette di aver avuto conoscenza delle contestazioni dei vizi, tanto da aver effettuato degli interventi per ripararli (cfr memoria 183 n. 1 attore).
Ciò appare sufficiente per ritenere che vi è stata tempestiva conoscenza dei vizi e ammissione degli stessi. L'onere della prova del loro ripristino, o comunque dell'irrilevanza ai fini dell'art. 1460 c.c. grava sull'attrice che pretende l'integrale pagamento del proprio corrispettivo. Nel caso di specie tale prova manca, e nell'assenza di elementi anche solo allegati per poter condurre una verifica tramite ispezione, non è senz'altro colmabile da una CTU, richiesta in modo del tutto esplorativo.
pagina 3 di 4 La domanda deve essere pertanto rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 6000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a Controparte_1 CP_2
e spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi oltre
[...] ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1054/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PICCHIARELLI SANDRO e dell'avv. BETTI VITTORIO ( ) ; , C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PICCHIARELLI SANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUBBINI DANIELE Controparte_2 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA N.19 null 06022 FOSSATO DI VICOpresso il difensore avv. GUBBINI DANIELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 31/05/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
La ha citato in giudizio Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il pagamento di 56.220,92 euro;
del saldo dei lavori idraulici ed elettrici, sia interni che esterni, effettuati sull'immobile di sua proprietà.
si è costituita eccependo innanzitutto la prescrizione per la richiesta di 10.769,02 Controparte_2
euro, per espressa ammissione della ditta attrice mai fatturata (e quindi nemmeno mai richiesta) , e comunque per quanto in eccesso rispetto alla somma di 45.451,90 euro, unica per cui dichiara di aver ricevuto un sollecito interruttivo della prescrizione. Non sostiene di aver pagato le somme richieste né che i lavori indicati nelle fatture prodotte dall'attrice siano stati effettivamente svolti, ma contesta la quantificazione del corrispettivo, diverso e più alto di quanto inizialmente prospettato con la emissione della fattura 10 del 11/6/2008 – da lei ricevuta in una versione differente rispetto a quella prodotta in giudizio - e comunque non corrispondente a quanto pattuito. Sostiene, quindi, che sulla base della fattura n. 10 emessa inizialmente dalla ditta, residua un saldo di soli 25.967,54 euro.
Sostiene, inoltre, di non dover corrispondere tale somma, in quanto richiesta per i lavori esterni all'agriturismo, non eseguiti correttamente, già contestati a suo tempo ed oggetto di tentativi di ripristino da parte della stessa attrice. Stante l'inadempimento della controparte e l'entità dei costi di ripristino, quindi, ha ritenuto di non saldare il compenso.
Non sono state ammesse le prove orali offerte dalle parti, ritenute in parte superflue ed in parte irrilevanti. Non è stata disposta neppure una CTU, in quanto meramente esplorativa per quanto richiesta dall'attrice.
La causa viene quindi in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Visti gli atti, si osserva quanto segue.
Nessuna delle due parti espone chiaramente il periodo in cui si sono svolti i lavori, ma si può evincere che gli stessi abbiano avuto luogo all'incirca nel maggio 2006.
La richiesta di pagamento formulata dalla ditta attrice è stata introdotta in modo assolutamente generico e corredata essenzialmente da fatture, prive della necessaria descrizione dettagliata dei lavori effettuati.
Non è stata fornita alcuna documentazione contrattuale.
Ad ogni modo, la convenuta non ha contestato che l'attrice abbia effettuato delle prestazioni in suo favore e che parte del compenso dovuto secondo gli accordi non è stato da lei pagato.
pagina 2 di 4 Poiché contesta, comunque, la cifra complessiva richiesta, si deve valutare se vi è prova della correttezza del calcolo delle somme richieste.
Da questo punto di vista le argomentazioni e la documentazione fornita in corso di causa dalla ditta
è insufficiente a provare che la quantificazione dei propri corrispettivi, almeno in astratto, CP_1
sia quella prospettata.
Appare piuttosto dirimente osservare che non è possibile ricostruire né la volontà contrattuale né le opere effettivamente rese, tanto che non appare corredata da alcun elemento l'asserzione di aver maturato compensi anche oltre quelli già fatturati (che secondo i calcoli che è possibile effettuare ammontano ad € 10.769,02. Della richiesta di tale somma, aggiuntiva rispetto alle fatture, non vi è prova, sicchè va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Altrettanto dirimente è considerare che con la citazione è stata prodotta una fattura, la 10 del 11/6/2008
(doc.5 attrice), che indica un importo maggiore rispetto a quello indicato nella fattura, numerata e datata allo stesso modo, ma con un importo inferiore (doc. 2 convenuta).
La presenza di due versioni dello stesso documento – senza che siano presenti tracce di note di credito o altro – e la differenza tra gli imponibili tra le due (una di € 45.451,90, l'altra di € 37.876,58), rende senz'altro inattendibile la documentazione contabile depositata dall'attrice e la propria versione dei fatti, che non ha sostanzialmente altro tipo di sostegno probatorio.
Rimane, quindi, solamente la somma ammessa dalla convenuta di € 25.967,54 euro.
Sotto tale profilo viene in rilievo l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata dalla sig.ra
La stessa non è astratta, ma corredata da circostanziate indicazioni sottoscritte dal direttore dei CP_2
lavori e ribadite successivamente dalla convenuta (doc. 5 convenuta).
L'attrice nega di aver ricevuto la comunicazione della missiva del direttore dei lavori, ma comunque ammette di aver avuto conoscenza delle contestazioni dei vizi, tanto da aver effettuato degli interventi per ripararli (cfr memoria 183 n. 1 attore).
Ciò appare sufficiente per ritenere che vi è stata tempestiva conoscenza dei vizi e ammissione degli stessi. L'onere della prova del loro ripristino, o comunque dell'irrilevanza ai fini dell'art. 1460 c.c. grava sull'attrice che pretende l'integrale pagamento del proprio corrispettivo. Nel caso di specie tale prova manca, e nell'assenza di elementi anche solo allegati per poter condurre una verifica tramite ispezione, non è senz'altro colmabile da una CTU, richiesta in modo del tutto esplorativo.
pagina 3 di 4 La domanda deve essere pertanto rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 6000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a Controparte_1 CP_2
e spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi oltre
[...] ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4