Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 36823/2024 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Anna Cattaneo
Dott Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 22/10/2024 e vertente
TRA
C.F. 1 ) Parte 1
Luogo e data di nascita PALERMO in data 19/12/1993 Residenza residente in [...] Milano ma domiciliato a Palermo via Venanzio Marvuglia 1/ d
Rappresentato e difeso dall'Avv. SIRCHIA GIUSEPPE presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
CP_1 C.F. 2
Luogo e data di nascita: REPUBBLICA POPOLARE CINESE in data 12/03/1982
Residente in via Pellegrino Rossi 54 ma domiciliata in via Giuseppe Cesare Abba 29 Milano
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' Controparte_2 in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 6 novembre 2'24
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 1 aprile 2025
Pronunciare la separazione personale dei coniugi, per i motivi esposti in narrativa, onerando la Cancelleria delle trascrizioni di rito;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio;
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a MILANO il 03/04/2018, (anno 2018, atto n365, parte1)
Dall'unione non sono nati figli
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/10/2024 Parte 1 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione personale senza avanzare ulteriori domande.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 1 aprile 2025 verificata la regolarità della notifica ex art
139 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di CP 1 La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio separare. Non vedo mia mogie da 3/4 anni.
Ci siamo sentiti per metterci d'accordo per la separazione ma non ci siamo trovati
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni. Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda ed ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Sulla domanda di separazione personale
La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea, comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto¹
Sulle spese di lite.
La mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, porta a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
36823 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Parte 11. Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP 1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il03/04/2018, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO (anno 2018, atto n365, parte1);
2. Nulla sulle spese
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013.