TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4919/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. FEDERICO CASSARINO
contro
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_2
IANNUZZI
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti
Per l'attrice
1) in via preliminare: ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Vicenza adito da controparte in sede monitoria per i motivi esposti al punto n. 1) della parte narrativa del presente atto, ritenendo territorialmente competente a decidere il Tribunale di
Siracusa e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o ritenere privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
1 2) in subordine nel merito: accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato in sede monitoria ovvero, in subordine, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
3) per l'effetto e in ogni caso: revocare e/o annullare e/o ritenere privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, ritenere e dichiarare che la società opposta non vanta alcun credito nei confronti della opponente.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per la convenuta
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per le considerazioni ed eccezioni svolte:
- rigettare le domande dell'opponente in quanto improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel malaugurato e denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 42.366,20, oltre agli interessi di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture ingiunte fino al saldo effettivo;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1618/23 del 18.8.2023, questo Tribunale ha ingiunto a di pagare a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 42.366,20, corrispondente al credito della ricorrente verso l'ingiunta di cui alle fatture nn. 220657, 20027359 e 20030486 emesse nel 2022, relative alla vendita di carta.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo il Parte_1
difetto di competenza per territorio del giudice adito in sede monitoria e il difetto di prova del credito esposto dalla convenuta opposta.
2 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con ordinanza 6.6.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata per discussione.
Per l'udienza di discussione del 16.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni. La presente sentenza viene depositata ex artt. 127 ter ultimo comma e 128 primo comma secondo periodo c.p.c.
Ragioni della decisione
1) Parte opponente deduce che il ricorso monitorio avrebbe dovuto essere proposto avanti il
Tribunale di Siracusa, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 19 e 20 c.p.c. Ciò in quanto l'opponente ha sede a Canicattini Bagni (SR) e l'obbligazione sarebbe ivi sorta e avrebbe dovuto essere eseguita presso detto domicilio, non trattandosi di debito liquido.
L'eccezione è infondata.
La convenuta ha correttamente rivolto la propria istanza di emissione del decreto ingiuntivo all'ufficio territorialmente competente in relazione al suo domicilio di creditore, in applicazione dell'art. 20 c.p.c. Trattandosi di contratto di compravendita, infatti, non trova applicazione la regola dettata nell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., invocata dall'opponente, dato che tale disposizione “ha carattere generale e sussidiario rispetto al luogo di adempimento delle obbligazioni ed è applicabile solo ove non soccorra alcuno dei criteri specifici, sicché deve cedere di fronte alla previsione espressa di cui all'art. 1498 c.c. che determina il luogo di pagamento del prezzo nella compravendita e prescrive che, ove il pagamento non coincida con la consegna, esso debba essere effettuato al domicilio del venditore” (Cass. n. 8562/96, rv. 499818, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. n.
19920/12, rv. 624430; n. 32692/19, rv. 656299-2).
Atteso che non risulta, né è stato dedotto, che il pagamento dovesse essere contestuale alla consegna della merce (contrariamente agli usi del commercio, secondo i quali il pagamento delle fatture avviene entro un termine indicato nel documento medesimo), esso avrebbe
3 dovuto farsi al domicilio del venditore-creditore e quindi presso la sede di CP_1
ad Altavilla Vicentina (VI). Controparte_1
Ove anche si volesse ritenere, in ragione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1498 c.c., che il pagamento dovesse avvenire al momento e nel luogo della consegna, dovrebbe farsi riferimento, per la determinazione di detto luogo, alla disposizione di cui all'art. 1510 comma secondo c.c., secondo la quale, ove la cosa venduta debba essere trasportata da un luogo all'altro mediante vettore (come avvenuto in questo caso, in base a quanto riportato nei DDT), la consegna avviene nel momento e nel luogo in cui il venditore consegna il bene al vettore. Il pagamento del prezzo deve pertanto avvenire, in mancanza di patto o uso contrario, nel luogo in cui il venditore consegna la cosa al vettore e tale luogo va considerato come locus destinatae solutionis al fine della determinazione della competenza per territorio.
2) La prova del credito azionato dalla convenuta opposta non poggia unicamente sulle fatture emesse dalla stessa , come lamentato dall'attrice, ma anche sui Controparte_1 documenti di trasporto, sottoscritti dal destinatario, i quali attestano l'esecuzione da parte della venditrice dell'obbligo su di essa gravante.
Ulteriormente, parte convenuta ha dimesso prove della corrispondenza intercorsa tra le parti, dimostrando come il debitore, lungi dal contestare la sussistenza e l'entità del debito, si è limitato a chiedere un differimento dei termini, così riconoscendo la fondatezza delle pretese dell'opposta.
Il disconoscimento della corrispondenza mediante posta elettronica e delle sottoscrizioni in calce ai DDT operato dall'opponente è inammissibile in quanto generico e inconferente.
Quanto ai messaggi, l'attrice ha “disconosciuto ex art. 214 c.p.c.” il doc. 6 di controparte, che tuttavia costituisce una missiva indirizzata a dal suo agente di Controparte_1
zona e non proviene quindi da , mentre nulla ha eccepito rispetto al Parte_1
messaggio del 19.1.2023 proveniente da e dimesso come doc. 5, nel quale si CP_2
rinviene, come detto, un implicito riconoscimento del debito.
Ugualmente non può darsi rilievo dal disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai DDT, non avendo l'attrice specificato in quale senso esse non sarebbero “riconducibili a quella
4 dell'opponente”. La sottoscrizione di un simile documento può essere apposta, infatti, anche dall'addetto alla ricezione della merce in azienda, il quale in tal modo conferisce al documento di trasporto un'effettiva valenza probatoria circa l'avvenuta consegna.
Conclusioni e spese
L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
L'attore opponente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate, come in dispositivo, in relazione al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1618/23 del 18.8.2023;
2) condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di difesa del giudizio di opposizione, liquidate in € Controparte_1
6.095,00, di cui € 5.300,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad
IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 17 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. FEDERICO CASSARINO
contro
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_2
IANNUZZI
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti
Per l'attrice
1) in via preliminare: ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Vicenza adito da controparte in sede monitoria per i motivi esposti al punto n. 1) della parte narrativa del presente atto, ritenendo territorialmente competente a decidere il Tribunale di
Siracusa e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o ritenere privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto;
1 2) in subordine nel merito: accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato in sede monitoria ovvero, in subordine, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
3) per l'effetto e in ogni caso: revocare e/o annullare e/o ritenere privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, ritenere e dichiarare che la società opposta non vanta alcun credito nei confronti della opponente.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per la convenuta
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per le considerazioni ed eccezioni svolte:
- rigettare le domande dell'opponente in quanto improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel malaugurato e denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 42.366,20, oltre agli interessi di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture ingiunte fino al saldo effettivo;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1618/23 del 18.8.2023, questo Tribunale ha ingiunto a di pagare a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 42.366,20, corrispondente al credito della ricorrente verso l'ingiunta di cui alle fatture nn. 220657, 20027359 e 20030486 emesse nel 2022, relative alla vendita di carta.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo il Parte_1
difetto di competenza per territorio del giudice adito in sede monitoria e il difetto di prova del credito esposto dalla convenuta opposta.
2 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con ordinanza 6.6.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata per discussione.
Per l'udienza di discussione del 16.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni. La presente sentenza viene depositata ex artt. 127 ter ultimo comma e 128 primo comma secondo periodo c.p.c.
Ragioni della decisione
1) Parte opponente deduce che il ricorso monitorio avrebbe dovuto essere proposto avanti il
Tribunale di Siracusa, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 19 e 20 c.p.c. Ciò in quanto l'opponente ha sede a Canicattini Bagni (SR) e l'obbligazione sarebbe ivi sorta e avrebbe dovuto essere eseguita presso detto domicilio, non trattandosi di debito liquido.
L'eccezione è infondata.
La convenuta ha correttamente rivolto la propria istanza di emissione del decreto ingiuntivo all'ufficio territorialmente competente in relazione al suo domicilio di creditore, in applicazione dell'art. 20 c.p.c. Trattandosi di contratto di compravendita, infatti, non trova applicazione la regola dettata nell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., invocata dall'opponente, dato che tale disposizione “ha carattere generale e sussidiario rispetto al luogo di adempimento delle obbligazioni ed è applicabile solo ove non soccorra alcuno dei criteri specifici, sicché deve cedere di fronte alla previsione espressa di cui all'art. 1498 c.c. che determina il luogo di pagamento del prezzo nella compravendita e prescrive che, ove il pagamento non coincida con la consegna, esso debba essere effettuato al domicilio del venditore” (Cass. n. 8562/96, rv. 499818, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. n.
19920/12, rv. 624430; n. 32692/19, rv. 656299-2).
Atteso che non risulta, né è stato dedotto, che il pagamento dovesse essere contestuale alla consegna della merce (contrariamente agli usi del commercio, secondo i quali il pagamento delle fatture avviene entro un termine indicato nel documento medesimo), esso avrebbe
3 dovuto farsi al domicilio del venditore-creditore e quindi presso la sede di CP_1
ad Altavilla Vicentina (VI). Controparte_1
Ove anche si volesse ritenere, in ragione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1498 c.c., che il pagamento dovesse avvenire al momento e nel luogo della consegna, dovrebbe farsi riferimento, per la determinazione di detto luogo, alla disposizione di cui all'art. 1510 comma secondo c.c., secondo la quale, ove la cosa venduta debba essere trasportata da un luogo all'altro mediante vettore (come avvenuto in questo caso, in base a quanto riportato nei DDT), la consegna avviene nel momento e nel luogo in cui il venditore consegna il bene al vettore. Il pagamento del prezzo deve pertanto avvenire, in mancanza di patto o uso contrario, nel luogo in cui il venditore consegna la cosa al vettore e tale luogo va considerato come locus destinatae solutionis al fine della determinazione della competenza per territorio.
2) La prova del credito azionato dalla convenuta opposta non poggia unicamente sulle fatture emesse dalla stessa , come lamentato dall'attrice, ma anche sui Controparte_1 documenti di trasporto, sottoscritti dal destinatario, i quali attestano l'esecuzione da parte della venditrice dell'obbligo su di essa gravante.
Ulteriormente, parte convenuta ha dimesso prove della corrispondenza intercorsa tra le parti, dimostrando come il debitore, lungi dal contestare la sussistenza e l'entità del debito, si è limitato a chiedere un differimento dei termini, così riconoscendo la fondatezza delle pretese dell'opposta.
Il disconoscimento della corrispondenza mediante posta elettronica e delle sottoscrizioni in calce ai DDT operato dall'opponente è inammissibile in quanto generico e inconferente.
Quanto ai messaggi, l'attrice ha “disconosciuto ex art. 214 c.p.c.” il doc. 6 di controparte, che tuttavia costituisce una missiva indirizzata a dal suo agente di Controparte_1
zona e non proviene quindi da , mentre nulla ha eccepito rispetto al Parte_1
messaggio del 19.1.2023 proveniente da e dimesso come doc. 5, nel quale si CP_2
rinviene, come detto, un implicito riconoscimento del debito.
Ugualmente non può darsi rilievo dal disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai DDT, non avendo l'attrice specificato in quale senso esse non sarebbero “riconducibili a quella
4 dell'opponente”. La sottoscrizione di un simile documento può essere apposta, infatti, anche dall'addetto alla ricezione della merce in azienda, il quale in tal modo conferisce al documento di trasporto un'effettiva valenza probatoria circa l'avvenuta consegna.
Conclusioni e spese
L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
L'attore opponente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate, come in dispositivo, in relazione al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1618/23 del 18.8.2023;
2) condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di difesa del giudizio di opposizione, liquidate in € Controparte_1
6.095,00, di cui € 5.300,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad
IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 17 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
5